Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/05/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 8441/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 8672/2023
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via S. Maria a Cubito n. 601, presso lo studio dell'avv.
Guido Rusciano, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e Agostino Di Feo, come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 01/07/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile;
di non essere mai stata convocata a visita medica dal convenuto;
di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio l'ha riconosciuta invalida al 67%. Ha quindi adito
1
per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2
perché infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU disposta, mentre parte resistente ha chiesto la decisione della causa con compensazione delle spese.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “Il signor Parte_1
può essere quindi riconosciuto invalido con percentuale pari al 74%. Per quanto attiene la decorrenza del suddetto beneficio si fa riferimento alla data della consulenza pneumologica
2 aggiornata del 07/01/2025, alla quale andrà comunque applicata una retrodatazione di almeno sei mesi, data della presumibile insorgenza degli aggravamenti documentati, in quanto un siffatto peggioramento della funzionalità respiratoria, non può certamente essere insorto ex abrupto alla data del riscontro clinico ma, trattandosi di patologie croniche e non acute, sicuramente dopo lenta e progressiva instaurazione. Quindi da agosto 2024 . Il sottoscritto consulente tecnico di ufficio ritiene quindi di poter concordare con la valutazione espressa dal precedente CTU, dott. Francesco di Mauro. L'aggravamento delle condizioni cliniche del ricorrente, avvenuto in epoca successiva alla visita espletata dalla dott. dà diritto alla concessione dell'assegno di invalidità Per_1 civile”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Presa visione degli atti di causa, della documentazione sanitaria e sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico,si può affermare che il signor e' risultato affetto dalle seguenti infermità: Parte_1
“Ipertensione arteriosa, lombosciatalgia cronica in soggetto con discopatie multiple e note di coxartrosi bilaterale con modesto impegno funzionale, insufficienza venosa cronica arti inferiori, diabete mellito di tipo II in discreto compenso glicometabolico, broncopatia cronica in stadio II
GOLD”. Pertanto, ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118 e D.M. del 05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate al signor , globalmente Parte_1
considerate, allo stato attuale, pur determinando un'inabilità e irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 74%. Infatti scindendo le singole patologie abbiamo: • lombosciatalgia in coxartrosi (per analogia cod. 7009) ………………….…25% • ipertensione arteriosa + ivc (per analogia cod. 6441)……………………………...25% • broncopatia cronica (per analogia cod. 6003)…………………………………….....30% • diabete mellito di tipo II
(per analogia cod. 9309)…………………………………..25% Il signor risulta Parte_1
affetto da ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico con farmaci antipertensivi, come risulta dalla cartella clinica n°78855 del P.O. di Napoli, e dalle altre consulenze Per_3
cardiologiche presenti agli atti del 19/04/2021 e del 23/01/2023. A ciò si aggiunge una condizione di insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Tale patologia può essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 6441 con percentuale pari al 25%. Il ricorrente soffre inoltre di diabete mellito di tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali (certificato diabetologico Asl
Napoli 2 Nord del 09/01/2017). Non sono note crisi ipoglicemiche frequenti né complicanze a livello retinico o vascolare. Tale patologia può essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 9309 con percentuale ridotta pari al 25%. Il signor risulta Parte_2
inoltre affetto da broncopatia cronica. Agli è presente una consulenza pneumologica effettuata il
3 23/01/2017, dalla quale emerge una broncopatia di natura lieve. Dall'anamnesi effettuata in sede di visita medico legale e dalle risultanze dell'esame obiettivo il sottoscritto CTU ha ritenuto opportuno richiedere una consulenza pneumologica aggiornata, effettuata il 07/01/2025 presso il
DS n°38 dell' , dalla quale si evince un peggioramento di tale patologia con Controparte_3
passaggio allo stadio II gold. Tale patologia può essere quindi valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 6003 con percentuale pari al 30%. Infine il signor risulta Parte_1
infine affetto da lombosciatalgia cronica con discopatie multiple e note di coxartrosi bilaterale, come risulta dagli esami strumentali presenti agli atti (esame Rx del 11/06/2018 – esame RMN rachide lombo sacrale del 21/05/2020) e dalle consulenze ortopediche (28/05/2018 – 15/03/2022).
Tale patologia può essere quindi valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 7009 con percentuale pari al 25%. Circa la presunta condizione di sindrome depressiva, agli atti non sono presenti consulenze psichiatriche che attestino tale patologia che, pertanto, non è stata riconosciuta. Utilizzando la formula a scalare di LT si ottiene una percentuale di invalidità pari al 74%”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata
4 dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile in capo al sig. a partire dal mese di agosto 2024. Parte_1
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del riconoscimento della prestazione da data successiva sia alla presentazione della domanda amministrativa, sia al deposito del presente ricorso.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in favore del sig. dal mese di Parte_1
Agosto 2024;
- compensa le spese;
- liquida le spese delle CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 24/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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