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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 340/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il dì 02.12.1960 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Guzzetta;
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Renato Pennisi;
P.IVA_1
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Concetto Origlio;
APPELLATO
***** La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3536, pubblicata il 30 agosto 2023, il giudice unico del Tribunale di
Catania, sulla domanda proposta da nei confronti di uale impresa Parte_1 CP_1 designata dal FGVS, al fine di ottenere il risarcimento del danno differenziale (per avere ricevuto il risarcimento anche da parte dell' ) in conseguenza del sinistro verificatosi in CP_2
Catania in data 26.5.2015 per colpa di un veicolo rimasto ignoto, così statuiva: “- dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa del conducente del veicolo rimasto non identificato;
- condanna n.q. di FGVS al pagamento nei confronti dell'attrice, CP_1
a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, dell'importo di € 1269,75 in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna n.q. di FGVS, al pagamento in favore di della CP_1 CP_2 complessiva somma di € 10.692,12; - rigetta ogni altra domanda;
- condanna CP_1
n.q. di FGVS al pagamento in favore dell'attrice delle spese del processo ....”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Le dichiarazioni del teste possono essere ritenute attendibili e consentono di ritenere raggiunta la prova della dinamica del sinistro con accertamento anche della legittimazione passiva della compagnia convenuta n.q. di FGVS. È stata dunque espletata consulenza medica d'ufficio e possono essere riportate le conclusioni del ctu .... “ESITI POSTTRAUMATICI DI LESIONE MASSIVA
DELLA CUFFIA DEI ROTATORI DI DESTRA TRATTATA CON ACROMIONPLASTICA E
BURSECTOMIA, CON INSTABILITA' ARTICOLARE DELLA SCAPOLOMERALE DESTRA
(ARTO DOMINANTE) ”. Invalidità Permanente: l'odierno attore altresì, Persona_1 visto quanto sin qui esposto, presenta esiti biologici quale conseguenza di postumi ormai stabilizzati delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa che, a mio parere, sono tali da concretare un danno alla salute che, nel caso in esame è ragionevolmente quantificabile nella misura del 7% (SETTE percento)1,2 Invalidità Temporanea: lo stato di malattia conseguito all'evento traumatico ha determinato: - un Danno Biologico Temporaneo al 100% di giorni 2 (due), come da ricovero presso il Centro Catanese di Medicina e Chirurgia;
- un
Danno Biologico Temporaneo Parziale al 75% per un totale di gg. 20 (venti), - un Danno
Biologico Temporaneo Parziale mediamente al 50% di ulteriori gg. 20 (venti), corrispondenti al periodo di ragionevole ripresa funzionale e al periodo dei trattamenti fisioterapici .... parte attrice non ha formulato osservazioni al CTU, ma ha successivamente richiesto il richiamo del consulente, evidenziando che il grado di invalidità riconosciuto era inferiore a quello risultante dal manuale “NC E. AS L.Genovese U. in Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente ed. Giuffrè, Milano, edizione II, 2015”, contestando il riconoscimento di 2 giorni di ITA (tenuto conto di quanto risultante dal nosocomio, in cui veniva prescritta immobilizzazione totale di 30 giorni) ed evidenziando la discordanza, quanto all'invalidità relativa, tra le giornate espresse in numeri e quelli scritti in lettere.
Quanto a quest'ultima contestazione si osserva che non risulta la denunziata discordanza
....... il richiamo al testo utilizzato dal ctu per contestare le conclusioni dallo stesso raggiunte non esime la parte dal documentare le proprie affermazioni così da offrire al decidente un riferimento oggettivo su cui valutare la richiesta di richiamo del consulente;
l'attrice infatti, che durante le operazioni peritali nulla ha tempestivamente osservato nei termini concessi con il provvedimento di conferimento di incarico, può sempre richiedere un richiamo del consulente per richiedere chiarimenti, ma la richiesta non potrà trovare accoglimento ove le osservazioni avanzate siano documentalmente smentite dalla relazione ovvero siano fondate su affermazioni prive di supporti documentali ovvero di riferimenti oggettivamente riscontrabili. Va accolta, invece, l'osservazione inerente il numero di giornate di ITA, potendosi ritenere che il prescritto periodo di immobilizzazione assoluta per 30 gg, corrisponda ad altrettanti giorni di ITA, ...... la domanda attorea nei confronti della compagnia assicurativa si è rivelata fondata soltanto con riguardo alle somme dovute a titolo di ITP .....
La domanda di regresso avanzata da nei confronti della compagnia assicurativa è CP_2 fondata limitatamente alla somma di € 8919,60 a titolo di danno biologico, di € 1523,70 a titolo di ITA e di € 248,82 a titolo di danno patrimoniale .....”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 28 febbraio 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_3 rigetto.
Si è, altresì, costituita in giudizio l , chiedendo dichiararsi la sua carenza di CP_2 legittimazione passiva in ordine al proposto appello e, in ogni caso, il rigetto di qualsivoglia domanda proposta dall'appellante nei confronti dell' . CP_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 3 dicembre 2024.
Motivi della decisione Con l'unico motivo dell'appello, lamenta l'erronea valutazione delle Parte_1 risultanze istruttorie.
Si sostiene che il manuale di dottrina medica NC E. AS L. Genovese U. in guida alla Valutazione Medico- Legale dell'Invalidità Permanente Ed. Giuffrè, Milano Ed.
II 2015, richiamato dal consulente tecnico, per la tipologia di lesioni accertate indica una invalidità permanente pari a 25 punti percentuali e non 7 punti percentuali come stabilito dal
CTU; che il primo giudice ha commesso un errore di valutazione laddove non ha attenzionato in alcun modo le relative controdeduzioni formulata alla CTU;
che l'assunto del primo giudice circa la mancata allegazione documentale in merito a quanto affermato dall'attrice è smentito dai documenti versati in atti e dalle tabelle ritualmente depositate.
Il motivo è infondato.
E' pienamente condivisibile l'apprezzamento del primo giudice il quale ha ritenuto di disattendere la richiesta di richiamo del ctu formulata da a cagione del Parte_1 carattere meramente labiale delle contestazioni dalla stessa svolte all'elaborato peritale, non documentalmente supportate.
Invero, ha anzitutto ritenuto di non formulare osservazioni critiche alla Parte_1 bozza di perizia, regolarmente trasmessa dal consulente tecnico d'ufficio, e successivamente ha contestato la perizia adducendo che “il grado di invalidità indicato è misura inferiore rispetto al manuale “NC E. AS L. Genovese U. in Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente ed. Giuffrè, Milano, edizione II, 2015””, senza, tuttavia, documentare il rilievo critico espresso.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha disatteso la richiesta di richiamo del CTU per chiarimenti, ritenendo condivisibili gli accertamenti e le risultanze peritali, sul rilievo che
“.... la richiesta non potrà trovare accoglimento ove le osservazioni avanzate siano documentalmente smentite dalla relazione ovvero siano fondate su affermazioni prive di supporti documentali ovvero di riferimenti oggettivamente riscontrabili”. Tale assunto, a detta dell'appellante, “.... è smentito dai documenti versati in atti e dalle tabelle ritualmente depositate”, epperò di questa documentazione, così come delle osservazioni alla bozza di
CTU, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non v'è traccia agli atti del giudizio.
Altrettanto infondata è la contestazione formulata dalla laddove rileva che Pt_1
“tra le giornate espresse in numeri e quelli scritti in lettere vi è totale discordanza”, non riscontrandosi, così come rilevato dal primo giudice, “.... la denunziata discordanza, posto che nella relazione la quantità delle giornate indicata in numero risulta coincidente con quella indicato in lettere”. La sentenza, in definitiva, merita di essere confermata, discendendone il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (fascia di valore 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Avuto riguardo alla bassa complessità della controversia devoluta, ritiene la Corte di liquidare i compensi del grado in prossimità dei minimi di tariffa. Nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante e l' , nei cui confronti deve ritenersi notificato l'atto CP_2
d'appello per mera denuntiatio litis.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n. 3536, pubblicata il 30 agosto 2023, del giudice unico del Tribunale di Catania, rigetta l'appello e condanna a rifondere, in favore di Parte_1 [...]
, le spese del grado, che liquida in complessivi € 1550,00 (ivi compresi €. Controparte_1
300,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva, €. 500,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 450,00 per la fase decisoria), oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 4 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena