Art. 1. 1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Al privo della vista e' riconosciuto altresi' il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita' con la presente legge viene abrogata".
"Al privo della vista e' riconosciuto altresi' il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita' con la presente legge viene abrogata".