Articolo 1 della Legge 25 agosto 1988, n. 376
Versione
15 settembre 1988
Art. 1. 1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Al privo della vista e' riconosciuto altresi' il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformita' con la presente legge viene abrogata".
Entrata in vigore il 15 settembre 1988