Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 2647.
((Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.)) ((Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte))
((Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.)) ((Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte))
Commentari • 85
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 265.485
[…] così, gli effetti di cui all'art. 2644 cod. civ.; in questo caso, la trascrizione nei Registri immobiliari degli atti di cui all'art. 2647 cod. civ. – come modificato dall'art. 206 della L. 151/1975 – assume funzione di mera pubblicità notizia. […] non incidente ai fini dell'opponibilità, come espressamente enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21658/2009 secondo cui “l'annotazione di cui all'art. 162 cc, comma 4 (norma speciale) è l'unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l'opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all'art. 2647 cc (norma generale) ha funzione di mera pubblicità notizia”. […]
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Giurisprudenza • 360
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1315Provvedimento: […] Deve, infatti, considerarsi che, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno individuato nella data di annotazione a margine dell'atto di matrimonio il giorno in cui l'atto di costituzione del fondo patrimoniale diviene opponibile ai terzi, degradando la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., a mera pubblicità-notizia che non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile (Cassazione civile, Sezioni unite, 13.10.2009, n. 21658). […]Leggi di più...
- art. 2967 c.c.·
- art. 4 d.m. 55/2014·
- art. 77 d.p.r. 602/1973·
- art. 170 c.c.·
- art. 130 d.p.r. 115/2002·
- fondo patrimoniale·
- patrocinio a spese dello stato·
- art. 112 c.p.c.·
- annotazione atto di matrimonio·
- art. 162 c.c.·
- art. 162 c.c. comma 4·
- art. 2647 c.c.·
- opponibilità ai terzi·
- art. 2647 c.c. comma 4·
- art. 104 c.p.a.