Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10/04/2025 N. 502/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
; ; ; Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
; ; , ;
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
; rappresentati e difesi dall'Avv.to AMBROSINI MARIA
[...] Parte_9
ROSARIA ed elett.te dom.to presso lo studio in Milano, Via P. Sottocorno n. 3
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
ROVELLI STEFANO e SERAFINO FRANCESCO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA
SODERINI 24 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: Carta Docente
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/17 Dott. Riccardo Atanasio
Con ricorso depositato in data 14/01/2025 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
, chiedendo al Giudice;
Controparte_2
“Nel merito: alla luce dei principi e delle fonti normative, comunitarie e costituzionali, degli arresti giurisprudenziali e previa, occorrendo, declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione delle disposizioni disaminate, in particolare dell'art 1 comma 121 della legge 107/2015 così come attuato dal DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015; del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui hanno regolamentato che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)”), nonché delle successive integrazioni e modifiche unitamente alla nota n. 15219 del 15 ottobre 2015 (nella parte CP_3
in cui definisce le modalità di assegnazione e utilizzo della carta indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato) nonché di tutti gli atti premessi, connessi
e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento e di usufruire del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro
500,00 nominali annuali per le annualità lavorate ed indicate in ricorso in qualità di docenti precari a tempo determinato, di cui all'art. 1, commi da 121 a 124, l. 107 del 13 luglio 2015 per tutti gli anni di spettanza;
- per l'effetto dichiarare tenuta e condannare l'Amministrazione scolastica resistente, in persona del legale rappresentate p.t., all'attribuzione e corresponsione ai singoli ricorrenti del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente, adottando ogni atto necessario per consentirne il godimento, nella misura a ciascuno spettante per i seguenti anni scolastici:
1. dall'a.s. 18/19 all'a.s. 21/22 per un totale di Euro 2.000 (Euro 500 Parte_1
per n. 4 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
2. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 20/21 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 Parte_2
per n. 2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
3. dall'a.s. 20/21 all'a.s. 22/23 per un totale di Euro 1.500 (Euro 500 Parte_3
per n. 3 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
4. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 20/21 per un totale di Euro 1.000 (Euro Parte_4
500 per n. 2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
2/17 Dott. Riccardo Atanasio
5. dall'a.s. 20/21 all'a.s. 22/23 per un totale di Euro 1.500 (Euro 500 Parte_5
per n. 3 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
6. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 22/23 per un totale di Euro 2.000 (Euro 500 per n. Parte_6
4 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
7. dall'a.s. 21/22 all'a.s. 22/23 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 per n. 2 Parte_7
annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
8. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 22/23 per un totale di Euro 2.000 (Euro 500 Parte_8
per n. 4 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
9. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 20/21 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 per Parte_9
n. 2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
Oltre interessi e/o rivalutazione
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
è un docente che lavora alle dipendenze del Parte_1 [...]
, attualmente in servizio con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 01/09/2022.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_2 anche nell'a.s. 2018/2019, con contratto avente decorrenza dal 15/11/2018 e cessazione al
30/06/2019; nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 03/10/2019 e cessazione al
30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 26/10/2020 e cessazione al
30/06/2021; nell'a.s. 2021/2022, con contratto avente decorrenza dal 08/09/2021 e cessazione al
30/06/2022.
è una docente che lavora alle dipendenze del Parte_2 [...]
, attualmente in servizio con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 01/09/2021.
3/17 Dott. Riccardo Atanasio Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_2 anche nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 12/09/2019 e cessazione al
30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 01/10/2020 e cessazione al
31/08/2021.
è una docente che lavora alle dipendenze del Parte_3 [...]
, attualmente in servizio con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 01/09/2024.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_2 anche nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 21/10/2020 e cessazione al
30/06/2021; nell'a.s. 2021/2022, con contratto avente decorrenza dal 10/09/2021 e cessazione al
31/08/2022; nell'a.s. 2022/2023, con contratto avente decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al
31/08/2023; nell'a.s. 2023/2024, con contratto avente decorrenza dal 01/09/2023 e cessazione al
31/08/2024.
è una docente che lavora alle dipendenze del Parte_4 [...]
, attualmente in servizio con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 01/09/2021.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_2 anche nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 16/09/2019 e cessazione al
30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 02/11/2020 e cessazione al
31/08/2021.
è un docente che lavora alle dipendenze del Parte_5 [...]
, attualmente in servizio con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 01/09/2023.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_2 anche nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 09/12/2020 e cessazione al
30/06/2021; nell'a.s. 2021/2022, con contratto avente decorrenza dal 11/10/2021 e cessazione al
30/06/2022;
4/17 Dott. Riccardo Atanasio nell'a.s. 2022/2023, con contratto avente decorrenza dal 10/09/2022 e cessazione al
30/06/2023.
è una docente che lavora alle dipendenze del Parte_6 [...]
, attualmente in servizio con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 01/09/2023.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_2 anche nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 16/09/2019 e cessazione al
30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 02/10/2020 e cessazione al
31/08/2021; nell'a.s. 2021/2022, con contratto avente decorrenza dal 08/09/2021 e cessazione al
31/08/2022; nell'a.s. 2022/2023, con contratto avente decorrenza dal 02/10/2022 e cessazione al
31/08/2023.
è un docente che lavora alle dipendenze del Parte_7 [...]
, attualmente in servizio con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 01/09/2023.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_2 anche nell'a.s. 2021/2022, con contratto avente decorrenza dal 09/09/2021 e cessazione al
30/06/2022; nell'a.s. 2022/2023, con contratto avente decorrenza dal 11/10/2022 e cessazione al
31/08/2023.
è un docente che lavora alle dipendenze del Parte_8 [...]
, attualmente in servizio con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 01/09/2023.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_2 anche nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 30/09/2019 e cessazione al
31/08/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 13/10/2020 e cessazione al
31/08/2021; nell'a.s. 2021/2022, con contratto avente decorrenza dal 08/09/2021 e cessazione al
31/08/2022;
5/17 Dott. Riccardo Atanasio nell'a.s. 2022/2023, con contratto avente decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al
31/08/2023.
è una docente che lavora alle dipendenze del Parte_9 [...]
, attualmente in servizio con contratto a tempo Controparte_2
indeterminato con decorrenza dal 01/09/2021.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_2 anche nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 12/09/2019 e cessazione al
31/08/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 16/09/2020 e cessazione al
31/08/2021.
I ricorrenti lamentano di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.
Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precari.
I docenti si dolgono della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avesse svolto medesime mansioni e sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Il DPCM n. 32313 del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.
L'esclusione dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo DPCM del 28.11.2016.
Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del
D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.
Tale condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
L'esclusione determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'Unione Europea di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento.
Sulla base di quanto dedotto, parte ricorrente chiede la condanna del Controparte_2 alla concessione in suo favore della Carta elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno
6/17 Dott. Riccardo Atanasio scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato.
In particolare:
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli Parte_1
anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con la condanna del CP_2 convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica;
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per Parte_2
gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, con la condanna del convenuto ad CP_2 erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica;
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per Parte_3
gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con la condanna del CP_2 convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica;
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente Parte_4
per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, con la condanna del convenuto ad CP_2 erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica;
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per Parte_5
gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con la condanna del CP_2 convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica;
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli Parte_6
anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con la condanna del Ministero convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107
7/17 Dott. Riccardo Atanasio per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica;
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni Parte_7
scolastici 2021/22 e 2022/23, con la condanna del convenuto ad erogare le CP_2 somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica;
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per Parte_8
gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con la condanna del CP_2 convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica;
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli Parte_9
anni scolastici 2019/20 e 2020/21, con la condanna del convenuto ad CP_2 erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica;
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_2
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti di seguito.
Il resistente sostiene che la normativa in vigore, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 CP_2
del 13/7/2015, prevede espressamente che la carta docente venga erogata in favore dei soli docenti con contratto a tempo indeterminato (per l'anno scolastico 2023 viene riconosciuta anche ai supplenti annuali su posto vacante e disponibile).
Eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. con riferimento agli aa.ss.
2018/2019 e 2019/2020 in relazione ai ricorrenti , Pt_1 Parte_2 Parte_4
, e per non aver agito nei termini previsti, essendo stato il Pt_6 Pt_8 Parte_9 ricorso notificato all'amministrazione resistente in data 21.01.2025.
Eccepisce altresì carenza di interesse ad agire del ricorrente per l'a.s. 2022/2023 Pt_7
poiché il ricorrente era docente in periodo di formazione e prova, ai quali il diritto alla carta elettronica per tale annualità sarebbe stato già riconosciuto come previsto dal DPCM
28.11.2016.
Asserisce l'estinzione della pretesa dei ricorrenti, in quanto gli stessi non avrebbero mai fatto richiesta in tali aa.ss. della carta docenti, tramite registrazione all'applicazione web dedicata
8/17 Dott. Riccardo Atanasio (consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), con la conseguenza che sarebbe definitivamente decaduta da tale beneficio per gli aa.ss. trascorsi. Non sarebbe comunque possibile cumulare gli importi per più anni.
Inoltre, deduce che il docente precario non sarebbe privato della necessaria formazione professionale ma anzi sarebbe destinatario, al pari del personale di ruolo, di percorsi di formazione obbligatori gratuiti, indipendentemente dall'utilizzo della carta docente.
L'amministrazione resistente eccepisce l'assenza di discriminazione in danno del personale precario rispetto a quello di ruolo e che nessuna violazione dei contratti collettivi sarebbe stata posta. Il diverso trattamento riservato ai docenti con contratto a tempo determinato sarebbe legittimo e si fonderebbe su presupposti oggettivi.
Asserisce la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
13/7/2015 con la normativa comunitaria.
Infine, i ricorrenti non avrebbero provato di aver sostenuto personalmente spese al fine di curare la propria formazione professionale.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della Carta Docente, cioè
l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di
9/17 Dott. Riccardo Atanasio aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_2
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
10/17 Dott. Riccardo Atanasio Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio CP_2
i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_3
28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
11/17 Dott. Riccardo Atanasio 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente.
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal convenuto non è fondata, in CP_2
quanto i ricorrenti hanno tutti provveduto ad inviare un atto interruttivo della prescrizione prima che il relativo termine decorresse.
In particolare:
- (contratto stipulato in data 15/11/2018) ha inviato l'atto di diffida al Pt_1
in data 09/05/2022; CP_2
- (contratto stipulato in data 12/09/2019) ha inviato l'atto di diffida al Parte_2
in data 31/01/2024; CP_2
- (contratto stipulato in data 16/09/2019) ha inviato l'atto di diffida al Parte_4
in data 07/03/2024; CP_2
- (contratto stipulato in data 16/09/2019) ha inviato l'atto di diffida al Pt_6 CP_2
in data 13/12/2023;
- (contratto stipulato in data 30/09/2019) ha inviato l'atto di diffida al Pt_8
in data 16/09/2024; CP_2
- (contratto stipulato in data 12/09/2019) ha inviato l'atto di diffida al Parte_9
in data 07/05/2024. CP_2
La prescrizione inizia a correre – secondo quanto da ultimo affermato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza in data 29961 del 27.10.23 – dal primo giorno in cui sarebbe stato possibile richiederla (vale a dire dalla data del conferimento della nomina).
Pertanto, i diritti fatti valere dai ricorrenti con riferimento agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 devono essere riconosciuti.
Relativamente all'eccezione di insussistenza del diritto del ricorrente er l'a.s. 2022/23, Pt_7
si deve osservare che è vero che il ricorrente aveva diritto ad ottenere la Carta docente in quanto docente in formazione e prova;
tuttavia, ha provato che il convenuto – Pt_7 CP_2
a distanza di tre anni – non ha ancora corrisposto al ricorrente tale beneficio.
Pertanto, il deve essere condannato a corrispondere la Controparte_2
Carta docente anche per l'a.s. 2022/23.
12/17 Dott. Riccardo Atanasio Una ulteriore questione che merita chiarimento, risultando connessa all'eccezione sollevata dal Ministero convenuto, verte sulla presunta decadenza del diritto dei ricorrenti dall'ottenimento della somma derivante dalla carta elettronica per più annualità pregresse, salvo l'ultima per l'anno in corso.
Tale eccezione è destituita di fondamento, dal momento che non si possono trattare allo stesso modo situazioni disomogenee. Questo perché, come si è già detto, sussisteva un differente trattamento nell'erogazione del beneficio economico tra il personale docente precario rispetto e quello di ruolo. Infatti, mentre quest'ultimo ha avuto, fin dall'inizio, riconoscimento esplicito del diritto ad ottenere la carta elettronica, il personale con contratto a termine è stato escluso dal novero dei destinatari del beneficio, costringendo i precari a adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere pronunce favorevoli che riconoscessero anche il loro diritto all'accreditamento della somma annuale di € 500.
Sicché, per il docente di ruolo la decadenza dal beneficio si può giustificare con la sua inerzia;
il docente precario, invece, non può decadere da un diritto che non poteva nemmeno esercitare perché non riconosciuto.
Sulla base di ciò, sussiste il diritto di chi è stato escluso alla fruizione della carta docente anche per gli anni pregressi all'anno in corso.
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie GPS, in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo.
I ricorrenti, allegando in ricorso i contratti a tempo indeterminato stipulati con l'amministrazione resistente, hanno dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra gli stessi e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica.
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto di:
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/19, Parte_1
2019/20, 2020/21 e 2021/22 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta
13/17 Dott. Riccardo Atanasio docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- DI ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e Parte_2
2020/21 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_3
2021/22 e 2022/23 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/20 Parte_4
e 2020/21 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, Parte_5
2021/22 e 2022/23 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
14/17 Dott. Riccardo Atanasio - ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_6
2020/21, 2021/22 e 2022/23 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 Parte_7
per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- RIONDINO ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, Pt_8
2020/21, 2021/22 e 2022/23 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_9
2020/21 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Per tutte le considerazioni che precedono,
15/17 Dott. Parte_10 [
ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito
[...] dell'importo nominale di € 2.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_2 accredito dell'importo nominale di € 1.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_3 dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_4 accredito dell'importo nominale di € 1.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_5 accredito dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_6 dell'importo nominale di € 2.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per l'anno richiesto, con accredito Parte_7 dell'importo nominale di € 1.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_8 dell'importo nominale di € 2.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_9 dell'importo nominale di € 1.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato).
In quanto soccombente, il va condannato a Controparte_2
rimborsare al difensore di parte ricorrente Avv.to AMBROSINI MARIA ROSARIA, che le ha anticipate, le spese di lite che si determinano in € 3.500,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
accerta il diritto di
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_1 euro di € 2.000;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale Parte_2 di euro € 1.000;
16/17 Dott. Riccardo Atanasio - ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_3 euro € 1.500;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo Parte_4 totale di euro € 1.000;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale Parte_5 di euro € 1.500;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro Parte_6 di € 2.000;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro Parte_7
€ 1.000;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_8 euro € 2.000;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_9 euro € 1.000.
Condanna il a rimborsare all'Avv.to Controparte_2
AMBROSINI MARIA ROSARIA - dichiaratasi distrattaria - le spese di lite che liquida in €
3.500,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 10/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
17/17 Dott. Riccardo Atanasio