Versione
21 aprile 1942
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1 gennaio 1951
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1 gennaio 1993
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10 dicembre 1994
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Art. 336.
(Effetti della riforma o della cassazione).
La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (67) ((72)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." -------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
(Effetti della riforma o della cassazione).
La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (67) ((72)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." -------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
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- 1. Riforma della disciplina antiriciclaggio: applicazione retroattiva delle norme sopravvenute più favorevoli in pendenza del giudizio di legittimitàhttps://www.dirittobancario.it/ · 23 gennaio 2019 · 30.715525
[…] stante lo stretto rapporto di dipendenza tra la decisione sulla responsabilità del sanzionato e quella sulla misura della sanzione, il quale, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte dipendente alla parte della sentenza impugnata fintanto che quest'ultima rimane sub iudice. […] né tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto fra jus superveniense cosa giudicata, perché la statuizione sulla misura della sanzione è dipendente dalla statuizione sulla responsabilità del sanzionato e pertanto, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c., è destinata ad essere travolta dall'eventuale caducazione di quest'ultima, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3665Provvedimento: […] L' CP_1 costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo che la restituzione di pagina 2 di 14 quanto corrisposto all'ing. Pt_1 in esecuzione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., […] degli artt. 112, 115, 116 e 336 c.p.c. con riferimento alla omessa e travisata valutazione di atti e fatti di giudizio […] provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ.,Leggi di più...
- esecuzione forzata·
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