Cass. civ., sez. III, sentenza 04/08/2017, n. 19485
CASS
Sentenza 4 agosto 2017

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In tema di espropriazione presso terzi, ove il “debitor debitoris”, destinatario di un’ordinanza di assegnazione del credito, emetta in pagamento di essa un assegno (bancario o circolare), ciò impedisce, ove in seguito il terzo debitore riceva la notifica di un pignoramento del credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione a carico del detto creditore assegnatario, di considerare esistente, agli effetti dell'art. 2917 c.c. ed ai fini dell'esecuzione introdotta con il detto pignoramento, il credito pignorato, ancorché l'assegno non sia stato pagato o non risulti la relativa prova, in quanto l’emissione di un assegno e l'incorporazione del credito nel titolo comportano, ai sensi dell'art. 1997 c.c., che il vincolo di un pignoramento possa realizzarsi solo tramite il pignoramento del titolo e considerato che l'emissione dell'assegno, quale causa efficiente dell’estinzione del credito nella dimensione anteriore all'incorporazione è, agli effetti dell'art. 2917 c.c., precedente al pignoramento.

I limiti oggettivi di ammissibilità della prova per presunzioni sono dettati esclusivamente per la tutela di interessi privatistici, sicché la loro inosservanza deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata: ne deriva che la violazione commessa solo con la pronuncia della sentenza, nella quale il giudice espliciti il ragionamento presuntivo vietato, deve essere denunciata a pena di decadenza mediante l’impugnazione della stessa.

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/08/2017, n. 19485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19485
Data del deposito : 4 agosto 2017

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