Le famiglie gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volonta' contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.
Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla meta'.
Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 9 settembre 1977, n. 688 , convertito con modificazioni dalla L. 31 ottobre 1977, n. 804 , ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall' art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151 , entrata in vigore il 20 settembre 1975, e' prorogato sino al 15 gennaio 1978".