Articolo 228 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 227Articolo 229
Versione
20 settembre 1975
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Versione
8 novembre 1977
Art. 228.
Le famiglie gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volonta' contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.
Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla meta'.
Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 9 settembre 1977, n. 688 , convertito con modificazioni dalla L. 31 ottobre 1977, n. 804 , ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall' art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151 , entrata in vigore il 20 settembre 1975, e' prorogato sino al 15 gennaio 1978".
Entrata in vigore il 8 novembre 1977
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