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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1275 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
quale erede di e in Parte_1 Per_1 Parte_2 proprio e quale erede di , entrambi rappresentati e difesi Per_1 dall'Avv. Nicola Mini appellanti
(già , in persona CO Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio D'Amora e dall'Avv. Giulia Zani
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 352/2021 del Tribunale di
EN, pubblicata in data 13 maggio 2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze ogni contraria istanza reietta e disattesa, Preliminarmente dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi e ragioni riprodotti nell'istanza contenuta nel presente atto. Nel merito riformare integralmente la sentenza impugnata e in accoglimento della dispiegata opposizione disporre la compensazione giudiziale ex art. 1243, co.2, c.c. tra il credito vantato dall'opposta e quello vantato dagli opponenti e per
1 l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto impugnato e che nulla è dovuto dagli appellanti a parte opposta. Con ogni altro consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e compensi in entrambi i gradi di giudizio e con refusione di quanto eventualmente, medio termine, gli appellanti abbiano dovuto corrispondere a parte appellata”; per l'appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, 1) in via preliminare: i) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. e avverso sentenza n.352 /2021 del Parte_1 Pt_2
Tribunale di EN nel giudizio n. 3209/2021 RG, per le ragioni meglio dedotte sub. A) della narrativa che precede;
2) ancora in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto inammissibile e comunque infondata per le ragioni illustrate nel paragrafo D) che precede;
3) nel merito: respingere l'appello principale in quanto infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata e rigetto di tutte le domande proposte dai sig.ri nel giudizio Pt_1 di primo grado in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni ampiamente dedotte sub. B) e C) del presente atto;
4) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato, e hanno Per_1 Parte_2 opposto il precetto notificato loro ad istanza di CO
, per il pagamento della somma di € 64.196,72, in forza della
[...] sentenza n° 594/13 del Tribunale di EN e della sentenza n° 848/19 della Corte di Appello di Firenze, confermativa della prima. Gli opponenti si sono difesi deducendo l'inesistenza della pretesa creditoria dell'opposta società, sul presupposto dell'esistenza di un controcredito da opporre in compensazione. Hanno dedotto specificamente che con scrittura privata autenticata del 1° agosto
2003 ,la concedeva in locazione al Controparte_2
Ristorante Pizzeria Il Jolly di VI HE e FU RL l'azienda
2 commerciale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande;
che, in data 8/02/2007, tale rapporto veniva “novato” con la sottoscrizione di una scrittura privata che prevedeva l'impegno della di restituire la cauzione di € 51.645,68; Controparte_2 che l'opposta ,invece, mai aveva restituito tale somma e, dunque, essa doveva essere compensata con il credito vantato dalla stessa conduttrice. Si è costituita eccependo CO preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui gli opponenti hanno allegato fatti e circostanze estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria che si sono pacificamente verificati prima della formazione dei titoli esecutivi giudiziali, passati in giudicato, in forza dei quali l'opposta ha iniziato l'esecuzione; ha inoltre contestato nel merito la fondatezza dell'opposizione. Nelle more del procedimento mancava ai vivi la signora e il processo veniva interrotto e poi riassunto Per_1 ritualmente con la costituzione del figlio e del marito, già presente in proprio, quali eredi della stessa. La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., dando luce alla sentenza impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale valuta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. come infondata, spiegando che in tale sede non è ammessa la deduzione di fatti estintivi già operanti al tempo della formazione del provvedimento- titolo esecutivo, in ragione del principio generale secondo cui il giudicato “preclude il dedotto e il deducibile”. Approfondisce spiegando che il deducibile si riferisce all'ambito e al momento di svolgimento del giudizio che ha condotto alla formazione del titolo esecutivo e che tale principio applicato alla compensazione ne esclude l'opponibilità ogniqualvolta essa risulti essersi verificata prima della formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto. Chiarisce poi che, “quando è opposta in sede esecutiva
l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta compensazione,
3 occorre distinguere a seconda che la compensazione si sia verificata prima o dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto. Nel primo caso vale il principio generale, secondo il quale il giudicato che è stato incorporato nel titolo esecutivo impedisce la proposizione dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari.
Nel secondo caso, l'eccezione di compensazione può essere fatta valere in sede di esecuzione (Cass. 24.4.2007 n. 9912; Cass.
30.11.2005 n. 26089; Cass. 25.3.1999 n. 2822). Il Tribunale, dopo la premessa in diritto, valuta pacifico documentalmente il fatto che nell'anno 2012 la società , dante causa Parte_3 di ha convenuto la società CO Controparte_3
, nonché e , in proprio ed in qualità di soci
[...] Per_1 Pt_1 illimitatamente responsabili della società Ristorante Pizzeria il
Jolly s.n.c. di VI HE e RL FU, avanti al Tribunale di
EN ,chiedendo la condanna degli stessi al pagamento dei canoni non corrisposti e al risarcimento dei danni da concorrenza sleale.
In data 8.02.2007 il contratto di affitto di azienda commerciale
(avente ad oggetto attività di pizzeria e tavola calda) con la
Controparte_4
è stato rinnovato e, con atto del 22.03.2007, la società
[...] conduttrice ha ceduto, con l'assenso della locatrice, il contratto di affitto di ramo di azienda alla Società Jolly s.r.l. Il giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia della parte convenuta, è stato definito con la sentenza n. 594/2013 del Tribunale di EN
e, in sede di appello, gli opponenti non hanno sollevato alcuna eccezione di compensazione fra importi dovuti in forza della sentenza n. 594/2013 Trib. EN e il deposito cauzionale di € 51.645,68. Ne deriva la conclusione che gli opponenti non possono opporre in compensazione il credito a titolo di deposito cauzionale connesso al rapporto contrattuale che è stato oggetto dei giudizi definiti dal Tribunale di EN e dalla Corte d'Appello di Firenze, trattandosi di un credito sorto prima della formazione dei titoli
4 esecutivi, che doveva essere eccepito in quelle sedi e così non è stato. Ha quindi condannato gli opponenti alle spese di lite.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado gli appellanti hanno impugnato la sentenza in oggetto affidando le loro doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo e unico motivo d'appello, e Parte_1 Pt_2
hanno lamentato la nullità della sentenza per violazione
[...] dell'art. 2909 c.c. e 1243 c.c., per non aver il Tribunale di EN ritenuto compensabile il credito opposto da parte degli appellanti perché la materia del contendere risulta coperta da giudicato.
Ritengono che il Tribunale abbia errato laddove statuisce che il credito vantato dagli opponenti faccia parte dei fatti dedotti da parte opposta come rientranti nella causa petendi dell'azione, mentre tale rapporto di credito degli opponenti verso la società locatrice deriva da altra situazione giuridica. Quindi tale credito non può valutarsi come coperto dal giudicato, in quanto non rientrante fra le eccezioni coperte dal dedotto e dal deducibile.
Eccepiscono dunque che, quale fattispecie autonoma, poteva essere portata all'attenzione del giudice nella fase esecutiva, perché fosse operata la compensazione giudiziale. Chiedevano altresì di sospendere l'esecutività della sentenza, stante il grave pregiudizio a cui gli appellanti sarebbero esposti data la rilevanza della somma precettata e dato il fatto che, essendo anche parte appellata un operatore commerciale, potrebbe verificarsi difficoltà di recupero del credito.
Si costituiva in giudizio la società (già CO
eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità e improcedibilità ex art 348 c.p.c. dell'appello, perché l'iscrizione a ruolo era avvenuta oltre i prescritti 10 giorni dalla notifica e comunque perché l'atto non era corredata dalla copia autentica della sentenza di primo grado, dalla procura e perché i
5 documenti depositati erano privi dell'attestazione di conformità del difensore. Nel merito la società contestava il motivo d'appello proposto insistendo per la conferma della sentenza impugnata, dato che il precetto si fondava su due giudicati e i fatti eventualmente estintivi indicati dagli appellanti non erano mai stati fatti valere in giudizio, oltre ad essere pacificamente precedenti alla formazione del titolo e come tali andavano fatti valere nel giudizio ora definitivo. Citava anche l'insegnamento della Suprema Corte sul punto, sent. Cass. n. 3667/2013 secondo cui “il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora
a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione" (nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 3277/2015 e Cass. Civile, Sez.
III, 29/9/2007, n.20594).Parte Lazzoni ha poi brevemente riproposto le eccezioni ritenute assorbite in primo grado e cioè che il credito portato nel precetto opposto sarebbe da qualificarsi “estinto” per compensazione con il maggior credito che gli opponenti vanterebbero verso la società per effetto Parte_4 dell'inadempimento di quest'ultima alla obbligazione di restituzione del deposito cauzionale detenuto dalla società locatrice
[...]
sin dall'avvio del rapporto di cessione di azienda del CP_2
1993 e formalizzata nella scrittura privata a latere del (rinnovato)
6 contratto di cessione di azienda del 8.2.2007. Parte ha CP_1 replicato che il deposito cauzionale era stato restituito e ciò emergeva documentalmente e che il supposto credito per interessi era estinto per decorrenza della prescrizione quinquennale.
All'udienza cartolare del 16 aprile 2024, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c.
L'atto di citazione in appello risulterebbe essere stato notificato in data 30/06/2021, a mezzo P.E.C., agli Avv.ti Tullio D'Amora e
Giulia Zani, procuratori domiciliatari già costituiti in primo grado di Non è stata prodotta dagli appellanti la CO ricevuta di avvenuta consegna, ma soltanto la ricevuta di accettazione: sono però gli stessi procuratori costituiti per la società appellata a confermare tale circostanza, che può quindi ritenersi pacifica.
Gli appellanti hanno iscritto a ruolo la causa costituendosi in data
13.07.2021, quindi oltre il termine di 10 giorni decorrente dalla data della notificazione dell'atto introduttivo- data identificata nel 30 giugno 2021- secondo il combinato disposto degli artt. 347 e
165 c.p.c.
Pertanto, come eccepito dalla stessa società appellata, l'appello, sebbene proposto tempestivamente (la sentenza era stata notificata in data 01/06/2021, quindi il termine breve di 30 giorni ex art. 325
c.p.c. scadeva il 01.07.2021) è improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c.
Insegna a tal proposito la Cassazione, con sentenza numero 6654/2013, che” ai sensi dell'articolo 348 primo comma, nel testo sostituito,
7 con efficacia dal 30 Aprile 1995, dall'articolo 54 della legge 26 novembre 1990 numero 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'articolo 307 primo comma C.P.C., richiamato dall'articolo 171 del medesimo codice.” E ancora: ”ogni declaratoria di improcedibilità o inammissibilità dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza e pertanto deve contenere la pronuncia le spese, stante il suo carattere consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio”
(Cfr Cass. Civ. sez. lavoro, sent.12637 del 8 luglio 2004).
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
DICHIARA IMPROCEDIBILE l'appello come in atti proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 352/2021 del
[...] Parte_2
Tribunale di EN, pubblicata in data 13 maggio 2021;
CONDANNA e al rimborso, a favore Parte_1 Parte_2 della controparte le spese di lite relative CO al presente grado di giudizio, che liquida in € 2873,00 per compenso
(controversia rientrante nello scaglione di valore indicato in atto di citazione, escluso il compenso per la sola fase istruttoria,
8 adozione dei valori minimi attesa la bassa complessità e riduzione per la pronuncia solo in rito), oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2022 che ricorrono, a carico di e , Parte_1 Parte_2
i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 20 febbraio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
quale erede di e in Parte_1 Per_1 Parte_2 proprio e quale erede di , entrambi rappresentati e difesi Per_1 dall'Avv. Nicola Mini appellanti
(già , in persona CO Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio D'Amora e dall'Avv. Giulia Zani
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 352/2021 del Tribunale di
EN, pubblicata in data 13 maggio 2021, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze ogni contraria istanza reietta e disattesa, Preliminarmente dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi e ragioni riprodotti nell'istanza contenuta nel presente atto. Nel merito riformare integralmente la sentenza impugnata e in accoglimento della dispiegata opposizione disporre la compensazione giudiziale ex art. 1243, co.2, c.c. tra il credito vantato dall'opposta e quello vantato dagli opponenti e per
1 l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto impugnato e che nulla è dovuto dagli appellanti a parte opposta. Con ogni altro consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e compensi in entrambi i gradi di giudizio e con refusione di quanto eventualmente, medio termine, gli appellanti abbiano dovuto corrispondere a parte appellata”; per l'appellata: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, 1) in via preliminare: i) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. e avverso sentenza n.352 /2021 del Parte_1 Pt_2
Tribunale di EN nel giudizio n. 3209/2021 RG, per le ragioni meglio dedotte sub. A) della narrativa che precede;
2) ancora in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto inammissibile e comunque infondata per le ragioni illustrate nel paragrafo D) che precede;
3) nel merito: respingere l'appello principale in quanto infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata e rigetto di tutte le domande proposte dai sig.ri nel giudizio Pt_1 di primo grado in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni ampiamente dedotte sub. B) e C) del presente atto;
4) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato, e hanno Per_1 Parte_2 opposto il precetto notificato loro ad istanza di CO
, per il pagamento della somma di € 64.196,72, in forza della
[...] sentenza n° 594/13 del Tribunale di EN e della sentenza n° 848/19 della Corte di Appello di Firenze, confermativa della prima. Gli opponenti si sono difesi deducendo l'inesistenza della pretesa creditoria dell'opposta società, sul presupposto dell'esistenza di un controcredito da opporre in compensazione. Hanno dedotto specificamente che con scrittura privata autenticata del 1° agosto
2003 ,la concedeva in locazione al Controparte_2
Ristorante Pizzeria Il Jolly di VI HE e FU RL l'azienda
2 commerciale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande;
che, in data 8/02/2007, tale rapporto veniva “novato” con la sottoscrizione di una scrittura privata che prevedeva l'impegno della di restituire la cauzione di € 51.645,68; Controparte_2 che l'opposta ,invece, mai aveva restituito tale somma e, dunque, essa doveva essere compensata con il credito vantato dalla stessa conduttrice. Si è costituita eccependo CO preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui gli opponenti hanno allegato fatti e circostanze estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria che si sono pacificamente verificati prima della formazione dei titoli esecutivi giudiziali, passati in giudicato, in forza dei quali l'opposta ha iniziato l'esecuzione; ha inoltre contestato nel merito la fondatezza dell'opposizione. Nelle more del procedimento mancava ai vivi la signora e il processo veniva interrotto e poi riassunto Per_1 ritualmente con la costituzione del figlio e del marito, già presente in proprio, quali eredi della stessa. La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., dando luce alla sentenza impugnata.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale valuta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. come infondata, spiegando che in tale sede non è ammessa la deduzione di fatti estintivi già operanti al tempo della formazione del provvedimento- titolo esecutivo, in ragione del principio generale secondo cui il giudicato “preclude il dedotto e il deducibile”. Approfondisce spiegando che il deducibile si riferisce all'ambito e al momento di svolgimento del giudizio che ha condotto alla formazione del titolo esecutivo e che tale principio applicato alla compensazione ne esclude l'opponibilità ogniqualvolta essa risulti essersi verificata prima della formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto. Chiarisce poi che, “quando è opposta in sede esecutiva
l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta compensazione,
3 occorre distinguere a seconda che la compensazione si sia verificata prima o dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto. Nel primo caso vale il principio generale, secondo il quale il giudicato che è stato incorporato nel titolo esecutivo impedisce la proposizione dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari.
Nel secondo caso, l'eccezione di compensazione può essere fatta valere in sede di esecuzione (Cass. 24.4.2007 n. 9912; Cass.
30.11.2005 n. 26089; Cass. 25.3.1999 n. 2822). Il Tribunale, dopo la premessa in diritto, valuta pacifico documentalmente il fatto che nell'anno 2012 la società , dante causa Parte_3 di ha convenuto la società CO Controparte_3
, nonché e , in proprio ed in qualità di soci
[...] Per_1 Pt_1 illimitatamente responsabili della società Ristorante Pizzeria il
Jolly s.n.c. di VI HE e RL FU, avanti al Tribunale di
EN ,chiedendo la condanna degli stessi al pagamento dei canoni non corrisposti e al risarcimento dei danni da concorrenza sleale.
In data 8.02.2007 il contratto di affitto di azienda commerciale
(avente ad oggetto attività di pizzeria e tavola calda) con la
Controparte_4
è stato rinnovato e, con atto del 22.03.2007, la società
[...] conduttrice ha ceduto, con l'assenso della locatrice, il contratto di affitto di ramo di azienda alla Società Jolly s.r.l. Il giudizio di primo grado, svoltosi nella contumacia della parte convenuta, è stato definito con la sentenza n. 594/2013 del Tribunale di EN
e, in sede di appello, gli opponenti non hanno sollevato alcuna eccezione di compensazione fra importi dovuti in forza della sentenza n. 594/2013 Trib. EN e il deposito cauzionale di € 51.645,68. Ne deriva la conclusione che gli opponenti non possono opporre in compensazione il credito a titolo di deposito cauzionale connesso al rapporto contrattuale che è stato oggetto dei giudizi definiti dal Tribunale di EN e dalla Corte d'Appello di Firenze, trattandosi di un credito sorto prima della formazione dei titoli
4 esecutivi, che doveva essere eccepito in quelle sedi e così non è stato. Ha quindi condannato gli opponenti alle spese di lite.
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado gli appellanti hanno impugnato la sentenza in oggetto affidando le loro doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo e unico motivo d'appello, e Parte_1 Pt_2
hanno lamentato la nullità della sentenza per violazione
[...] dell'art. 2909 c.c. e 1243 c.c., per non aver il Tribunale di EN ritenuto compensabile il credito opposto da parte degli appellanti perché la materia del contendere risulta coperta da giudicato.
Ritengono che il Tribunale abbia errato laddove statuisce che il credito vantato dagli opponenti faccia parte dei fatti dedotti da parte opposta come rientranti nella causa petendi dell'azione, mentre tale rapporto di credito degli opponenti verso la società locatrice deriva da altra situazione giuridica. Quindi tale credito non può valutarsi come coperto dal giudicato, in quanto non rientrante fra le eccezioni coperte dal dedotto e dal deducibile.
Eccepiscono dunque che, quale fattispecie autonoma, poteva essere portata all'attenzione del giudice nella fase esecutiva, perché fosse operata la compensazione giudiziale. Chiedevano altresì di sospendere l'esecutività della sentenza, stante il grave pregiudizio a cui gli appellanti sarebbero esposti data la rilevanza della somma precettata e dato il fatto che, essendo anche parte appellata un operatore commerciale, potrebbe verificarsi difficoltà di recupero del credito.
Si costituiva in giudizio la società (già CO
eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità e improcedibilità ex art 348 c.p.c. dell'appello, perché l'iscrizione a ruolo era avvenuta oltre i prescritti 10 giorni dalla notifica e comunque perché l'atto non era corredata dalla copia autentica della sentenza di primo grado, dalla procura e perché i
5 documenti depositati erano privi dell'attestazione di conformità del difensore. Nel merito la società contestava il motivo d'appello proposto insistendo per la conferma della sentenza impugnata, dato che il precetto si fondava su due giudicati e i fatti eventualmente estintivi indicati dagli appellanti non erano mai stati fatti valere in giudizio, oltre ad essere pacificamente precedenti alla formazione del titolo e come tali andavano fatti valere nel giudizio ora definitivo. Citava anche l'insegnamento della Suprema Corte sul punto, sent. Cass. n. 3667/2013 secondo cui “il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora
a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne
l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione" (nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 3277/2015 e Cass. Civile, Sez.
III, 29/9/2007, n.20594).Parte Lazzoni ha poi brevemente riproposto le eccezioni ritenute assorbite in primo grado e cioè che il credito portato nel precetto opposto sarebbe da qualificarsi “estinto” per compensazione con il maggior credito che gli opponenti vanterebbero verso la società per effetto Parte_4 dell'inadempimento di quest'ultima alla obbligazione di restituzione del deposito cauzionale detenuto dalla società locatrice
[...]
sin dall'avvio del rapporto di cessione di azienda del CP_2
1993 e formalizzata nella scrittura privata a latere del (rinnovato)
6 contratto di cessione di azienda del 8.2.2007. Parte ha CP_1 replicato che il deposito cauzionale era stato restituito e ciò emergeva documentalmente e che il supposto credito per interessi era estinto per decorrenza della prescrizione quinquennale.
All'udienza cartolare del 16 aprile 2024, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c.
L'atto di citazione in appello risulterebbe essere stato notificato in data 30/06/2021, a mezzo P.E.C., agli Avv.ti Tullio D'Amora e
Giulia Zani, procuratori domiciliatari già costituiti in primo grado di Non è stata prodotta dagli appellanti la CO ricevuta di avvenuta consegna, ma soltanto la ricevuta di accettazione: sono però gli stessi procuratori costituiti per la società appellata a confermare tale circostanza, che può quindi ritenersi pacifica.
Gli appellanti hanno iscritto a ruolo la causa costituendosi in data
13.07.2021, quindi oltre il termine di 10 giorni decorrente dalla data della notificazione dell'atto introduttivo- data identificata nel 30 giugno 2021- secondo il combinato disposto degli artt. 347 e
165 c.p.c.
Pertanto, come eccepito dalla stessa società appellata, l'appello, sebbene proposto tempestivamente (la sentenza era stata notificata in data 01/06/2021, quindi il termine breve di 30 giorni ex art. 325
c.p.c. scadeva il 01.07.2021) è improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c.
Insegna a tal proposito la Cassazione, con sentenza numero 6654/2013, che” ai sensi dell'articolo 348 primo comma, nel testo sostituito,
7 con efficacia dal 30 Aprile 1995, dall'articolo 54 della legge 26 novembre 1990 numero 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'articolo 307 primo comma C.P.C., richiamato dall'articolo 171 del medesimo codice.” E ancora: ”ogni declaratoria di improcedibilità o inammissibilità dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza e pertanto deve contenere la pronuncia le spese, stante il suo carattere consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio”
(Cfr Cass. Civ. sez. lavoro, sent.12637 del 8 luglio 2004).
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
DICHIARA IMPROCEDIBILE l'appello come in atti proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 352/2021 del
[...] Parte_2
Tribunale di EN, pubblicata in data 13 maggio 2021;
CONDANNA e al rimborso, a favore Parte_1 Parte_2 della controparte le spese di lite relative CO al presente grado di giudizio, che liquida in € 2873,00 per compenso
(controversia rientrante nello scaglione di valore indicato in atto di citazione, escluso il compenso per la sola fase istruttoria,
8 adozione dei valori minimi attesa la bassa complessità e riduzione per la pronuncia solo in rito), oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2022 che ricorrono, a carico di e , Parte_1 Parte_2
i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 20 febbraio 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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