CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3127 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 26/05/2025, vertente
TRA
- – già Parte_1
( , in persona del ministro pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO;
APPELLANTE
E
- ( , in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_2 fallimentare;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 7122 del
26/04/2021.
r.g. n. 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma: - in via preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli;
- in via istruttoria ordinare alla di depositare in CP_1 giudizio le scritture contabili obbligatorie della sua dante causa, relative al rapporto agevolativo intercorso con il , attestanti l'iscrizione del relativo Parte_1 credito vantato dall'amministrazione appellante e per cui è causa;
- nel merito in accoglimento del presente appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta dalla società attrice in primo grado;
con il favore delle spese”.
FATTO E DIRITTO
L'Amministrazione in epigrafe ha impugnato la sentenza del Tribunale di
Roma n. 7122/2022, insistendo nell'eccezione preliminare di incompetenza e chiedendo, nel merito, di “rigettare la domanda” proposta dalla controparte in primo grado.
Negando la propria responsabilità solidale quale acquirente dell'azienda del beneficiario delle agevolazioni, aveva chiesto -“previa disapplicazione CP_1 in parte qua del Decreto di revoca delle agevolazioni, limitatamente al finanziamento agevolato del programma di sviluppo precompetitivo, concesse in via provvisoria con Decreto n.150186 del 20/03/2006 ai sensi del 2° Bando P.I.A.
Innovazione, Misura 2.1.a del P.O.N. 2000-2006 “ imprenditoriale locale”, Pt_2 relativo al programma proposto dalla ditta , Parte_3 prog. A15/1492/P 41268-1”- di “accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta per effetto del decreto di revoca suindicato”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto il difetto di prova dell'iscrizione nei libri contabili agli effetti di cui all'art. 2560, II comma c.c. ed ha pertanto accolto la domanda, così disponendo: “disapplica verso parte attrice il decreto impugnato”.
La società appellata si è costituita nel presente giudizio per resistere al gravame, salvo poi rappresentare, in corso di causa, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento a suo carico.
A seguito dell'interruzione, l'appellante ha riassunto il giudizio nei confronti della curatela del fallimento di (che è rimasta contumace), ribadendo le CP_1 conclusioni già formulate con l'atto di appello.
r.g. n. 2 La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, va in primo luogo osservato che la domanda dell'Amministrazione, di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito, contiene quella di accertamento del proprio credito (conseguente alla revoca del contributo pari ad € 432.950,00 di finanziamento agevolato e ad € 137.911,00 del programma di sviluppo precompetitivo concesse in via provvisoria con il decreto del
20/3/2006); tale domanda deve ritenersi ammissibile nei limiti di cui all'art. 96, II n.
3 l.f., stante l'accertamento negativo di cui alla sentenza pronunciata prima del fallimento ed impugnata con il presente gravame.
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'irrilevanza del fatto, posto a fondamento del rigetto dell'eccezione preliminare, che la “revoca ministeriale” è stata “adottata in Roma”: la competenza, secondo l'impugnante, va determinata ex art. 25, II comma c.p.c. in base al luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione, trattandosi nella specie del contributo pubblico per lo stabilimento di “situato nel Comune di Carinaro in provincia di Parte_3
Caserta”.
In disparte ogni altro rilievo (attinente alla sede legale di quale CP_1 unico contraddittore nel giudizio), va però rilevato che l'eccezione risulta inammissibile (v. Cass. n. 13268/2012) in quanto meramente enunciata nelle conclusioni del primo grado, in assenza di contestazione della competenza del giudice adito con rifermento a tutti i possibili criteri di collegamento.
Il secondo motivo di appello riguarda il merito della controversia.
Il Tribunale ha ritenuto, con riguardo ai rapporti fra e la debitrice CP_1
che “nella fattispecie il trasferimento di ramo di azienda è stato così Parte_3 testualmente qualificato dalle stesse parti. Si veda intestazione atto del 15.9.2016..
Repertorio n. 21.469 Raccolta n. 11.701 (CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA).
Quindi si tratta indubbiamente di un ramo di azienda”; tuttavia, ha affermato che
“dalla mancanza della prova della iscrizione del debito nelle relative scritture contabili del cedente non è possibile dichiarare la responsabilità dell'acquirente
r.g. n. 3 (…)”. L'appellante lamenta: 1) la violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo la controparte contestato la mancata iscrizione del credito;
2) la violazione dell'art. 2697 c.c., essendo stata dimostrata la cessione dell'azienda ed essendo quindi onere della cessionaria (che nulla aveva contestato nel procedimento amministrativo) provare l'assenza di iscrizione nei libri contabili: a) sia perché si tratta di fatto su cui si fonda l'eccezione; b) sia in base al principio di vicinanza della prova;
c) in ogni caso, andava ordinata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2711 c.c., l'esibizione dei libri contabili obbligatori.
La prima censura va respinta, avendo il giudice dato conto che “dopo la comparsa di risposta del 30.5.2017 nulla sembra essere stato più dedotto dalla difesa erariale. Appare condivisibile quanto afferma la difesa della parte attrice quando riferisce con atto depositato il 27.3.2021 che per configurarsi il meccanismo previsto dall'art. 2560 c.c. è necessaria l'iscrizione di tali debiti nei libri contabili”.
Non è pertanto configurabile la mancanza di contestazione specifica quanto, semmai, l'assenza di replica alla contestazione stessa.
Quanto all'onere della prova, il Tribunale ha evidenziato che “secondo la condivisibile Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22418 del 26/09/2017 (Rv. 645725
- 01) l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto, chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro
l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione e il giudice, se non può effettuare d'ufficio
l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata”.
La decisione, dunque, è conforme alla giurisprudenza contestualmente richiamata, mentre l'appellante rivolge la propria critica soltanto verso l'interpretazione dell'ulteriore pronuncia di legittimità, pure rammentata dal giudice
(“E' ben vero che secondo (Cass., 10 dicembre 2019, n. 32134) sussiste la necessità di coniugare la regola speciale di cui all'art. 2560 cod. civ. con la necessità di
r.g. n. 4 tenere conto dell'esigenza di fornire "tutela effettiva", escludendo che una interpretazione fondata sul mero dato letterale e impermeabile, sia alle contrastanti evidenze processuali che alle ormai consolidate elaborazioni giurisprudenziali in materia di "vicinanza della prova" e di conseguente possibile inversione dei relativi oneri, possa condurre a soluzioni incoerenti con la ratio sulla quale essa si fonda o, addirittura, a una eterogenesi dei fini». Tuttavia non vi è stata richiesta di acquisire le scritture ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. (…))”: secondo l'Amministrazione impugnante, infatti, il Tribunale non ha “valorizzato il principio di tutela effettiva del creditore ivi contenuto anche alla luce del principio della vicinanza della prova”.
Si osserva, tuttavia, che la disposizione di cui all'art. 2560, II comma c.c. è funzionale alla tutela non tanto del terzo creditore (che è già “garantito” dalla persistente responsabilità dell'alienante ex art. 2560, I comma c.c.) quanto, piuttosto, del cessionario dell'azienda, ai fini dell'adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti con il trasferimento dell'azienda; la prevalenza del principio generale di responsabilità solidale del cessionario, inoltre, presuppone pur sempre, secondo la giurisprudenza richiamata, che non risulti “un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta” e, al contempo, che sussista “un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore” (v. Cass. cit.): nella specie, nulla è stato specificamente allegato dalla creditrice, neppure in replica alla deduzione di controparte secondo cui l'acquisto dell'azienda risale al 15/9/2015 ed è quindi antecedente alla revoca delle agevolazioni.
Sul piano probatorio, va ribadito che i creditori sociali, pur non avendo la disponibilità dei libri contabili del loro debitore che divenga poi cedente, ben possono valersi, al fine di provare il fondamento della loro pretesa, dello strumento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (che in tal caso, anzi, deve ritenersi sottratto al regime comune di discrezionalità, cfr. Cass. 13903/2020); l'ordine di esibizione dei libri contabili ex art. 2711, II comma c.c., per contro, “richiede che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile "aliunde"; tale norma, dovendo
r.g. n. 5 coordinarsi con le regole ordinarie dell'onere di allegazione e di prova a carico della parte che fa valere un diritto nonché con il principio dispositivo, deve intendersi in senso restrittivo, potendo il potere officioso essere esercitato solo nel caso in cui una parte non possa essa stessa procurarsi i documenti contabili mediante il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi compresa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.” (v. Cass. 18152/2020).
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Le spese restano a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 7122/2021, ogni altra conclusione
[...] disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il giorno 17/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6