TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14391 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36532 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(SCIACCA (AG), 14/01/1955), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Balsamo Teresa giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(AGRIGENTO (AG), 02/11/1990); CP_1
(SICULIANA (AG), 29/09/1955) Controparte_2
resistenti - contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, - premesso che con sentenza n. 858 del 2009 il Parte_1
Tribunale di Agrigento ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con ponendo a carico Controparte_2
del medesimo l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno perequativo mensile di euro 400,00 da ottobre 2009 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio comune (1990), con onere di ambo i CP_1
genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra,
importo aumentato ad euro 500,00 dalla Corte d'appello di Palermo a seguito di reclamo della e successivamente diminuito ad euro CP_2
250,00 mensili con versamento diretto in favore di dal Tribunale di CP_1
Agrigento in esito a giudizio di modifica delle condizioni divorzili proposto dal ricorrente, giusta decreto del 25/05/2021 – ha chiesto all'intestato
Tribunale di volere dichiarare cessato l'obbligo dell'istante di corrispondere il mantenimento al figlio avendo questi raggiunto l'indipendenza CP_1
economica, atteso che da anni svolge attività lavorativa come fumettista.
Non si sono costituiti in giudizio né cui il Controparte_2
ricorso, il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati a seguito di provvedimento del giudice delegato, né che devono, CP_1
pertanto, essere dichiarati contumaci.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 07/10/2025 il 3 giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , figlio del ricorrente e di CP_1 Controparte_2
atteso che parti del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio sono soltanto gli ex coniugi anche nell'ipotesi di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, atteso che trattasi di modalità di adempimento di una obbligazione che grava sui genitori.
Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento tenuto conto che il figlio comune delle parti, (1990), ha un'età tale da far CP_1
ragionevolmente e fondamente ritenere l'avvenuto raggiungimento di un'autonomia economica e di vita rispetto ai genitori.
A ciò aggiungasi che a seguito della notifica del ricorso introduttivo,
lo stesso ha inviato al padre messaggio mail in cui dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento a far data dal giugno 2025 e il ricorrente ha modificato in conformità le conclusioni chiedendo di dichiarare cessato tale suo obbligo dal mese di giugno 2025.
La natura e l'oggetto del giudizio in una con la contumacia dei resistenti giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36532/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia di e di;
Controparte_2 CP_1
dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_1
dichiara cessato a far data dal mese di giugno 2025 l'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento al figlio (1990); CP_1 4 spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36532 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(SCIACCA (AG), 14/01/1955), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Balsamo Teresa giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(AGRIGENTO (AG), 02/11/1990); CP_1
(SICULIANA (AG), 29/09/1955) Controparte_2
resistenti - contumaci
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/09/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, - premesso che con sentenza n. 858 del 2009 il Parte_1
Tribunale di Agrigento ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con ponendo a carico Controparte_2
del medesimo l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno perequativo mensile di euro 400,00 da ottobre 2009 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio comune (1990), con onere di ambo i CP_1
genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra,
importo aumentato ad euro 500,00 dalla Corte d'appello di Palermo a seguito di reclamo della e successivamente diminuito ad euro CP_2
250,00 mensili con versamento diretto in favore di dal Tribunale di CP_1
Agrigento in esito a giudizio di modifica delle condizioni divorzili proposto dal ricorrente, giusta decreto del 25/05/2021 – ha chiesto all'intestato
Tribunale di volere dichiarare cessato l'obbligo dell'istante di corrispondere il mantenimento al figlio avendo questi raggiunto l'indipendenza CP_1
economica, atteso che da anni svolge attività lavorativa come fumettista.
Non si sono costituiti in giudizio né cui il Controparte_2
ricorso, il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati a seguito di provvedimento del giudice delegato, né che devono, CP_1
pertanto, essere dichiarati contumaci.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 07/10/2025 il 3 giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , figlio del ricorrente e di CP_1 Controparte_2
atteso che parti del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio sono soltanto gli ex coniugi anche nell'ipotesi di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, atteso che trattasi di modalità di adempimento di una obbligazione che grava sui genitori.
Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento tenuto conto che il figlio comune delle parti, (1990), ha un'età tale da far CP_1
ragionevolmente e fondamente ritenere l'avvenuto raggiungimento di un'autonomia economica e di vita rispetto ai genitori.
A ciò aggiungasi che a seguito della notifica del ricorso introduttivo,
lo stesso ha inviato al padre messaggio mail in cui dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento a far data dal giugno 2025 e il ricorrente ha modificato in conformità le conclusioni chiedendo di dichiarare cessato tale suo obbligo dal mese di giugno 2025.
La natura e l'oggetto del giudizio in una con la contumacia dei resistenti giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36532/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia di e di;
Controparte_2 CP_1
dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_1
dichiara cessato a far data dal mese di giugno 2025 l'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento al figlio (1990); CP_1 4 spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi