Ordinanza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, ordinanza 02/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 6693/2024
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
❖➢
Il giudice dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
(introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il giorno 11 dicembre 2024 – ha pronunciato in data 2 gennaio 2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
O R D I N A N Z A nella causa civile ex art. 700 c.p.c. iscritta al n. 6693 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MAGNANI GIANLUCA, ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] con i funzionari , , Controparte_3 Controparte_4
e , Controparte_5 Controparte_6 resistenti
• ESAMINATI gli atti di causa;
• PRESO ATTO che la parte ricorrente – premesso (a) di essere docente nella classe di concorso A048 (Scienze motorie), immessa in ruolo nell'a.s.
2023/2024 quale vincitrice del concorso straordinario ex art. 59, co.
9-bis,
Istruzione Superiore Salvo D'Acquisto di Velletri (all.ti 9, 26 al fascicolo di parte ricorrente), (b) di essere l'unico soggetto avente la responsabilità genitoriale rispetto al figlio minore (all.ti 7, 6-A al Persona_1 fascicolo di parte ricorrente), (c) di risiedere in Nettuno, alla via Tanaro n. 23, insieme al predetto minore e alla propria madre ultrasessantacinquenne, vedova, portatrice di handicap grave e invalida civile al 100% (all.ti 6-A, 6-B,
8-A, 8-B, 14 al fascicolo di parte ricorrente), (d) di avere ottenuto, nell'a.s.
2023/2024, l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Emanuela Loi di
Nettuno ai fini del ricongiungimento con il figlio minore di età (all. 10 al fascicolo di parte ricorrente), (e) di avere presentato, per l'a.s. 2024/2025, domanda di assegnazione provvisoria presso l'Istituto tecnico Emanuela
Loi di Nettuno oppure presso l'Istituto tecnico Luigi Trafelli di Nettuno, per la classe di concorso A048, ai fini del ricongiungimento con il figlio minore di età (all. 14 al fascicolo di parte ricorrente), (f) di essere risultata prima classificata per punteggio, per la classe di concorso A048, nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie pubblicata dall'amministrazione scolastica in data 9.08.2024 (all. 15 al fascicolo di parte ricorrente) e nel conseguente decreto adottato dalla stessa in data 22.08.2024 (all. 16 al fascicolo di parte ricorrente, pag.
18), (g) che l'amministrazione scolastica, nel decreto del 22.08.2024 appena menzionato, ha negato l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/2025 per ritenuta insussistenza e/o indisponibilità delle sedi richieste dalla parte ricorrente (all. 16 al fascicolo di parte ricorrente, pag. 18) – lamenta l'illegittimità della predetto diniego opposto dall'amministrazione scolastica all'istanza di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/2025, sostenendo che i posti oggetto di domanda (presso l'Istituto tecnico Emanuela Loi di Nettuno oppure presso l'Istituto tecnico Luigi Trafelli di Nettuno) erano stati messi a disposizione per le assegnazioni provvisorie ed erano disponibili a tali fini quantomeno fino alla data prevista per la chiusura delle operazioni di assegnazione provvisoria, cioè fino al 31.08.2024;
• PRESO ATTO che le parti resistenti non hanno contestato le affermazioni in fatto della parte ricorrente, essendosi limitate a sostenere che i posti relativi alla classe di concorso A048 presso l'Istituto tecnico Emanuela Loi di Nettuno e presso l'Istituto tecnico Luigi Trafelli di Nettuno – pur essendo stati originariamente inclusi nell'elenco delle sedi disponibili per le operazioni di assegnazione provvisoria riguardanti l'a.s. 2024/2025 – sarebbero stati poi accantonati e riservati al personale da assumere in ruolo nell'ambito del piano nazionale per la valorizzazione del personale scolastico (PNRR): tale accantonamento sarebbe avvenuto, più nel dettaglio, con il Decreto prot. n. 1994 del 17.09.2024 emesso dall'
[...]
in attuazione del D.M. n. 158 del Controparte_2
31.07.2024 (recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025”);
• LETTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA relativo agli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22 – la cui efficacia è stata prorogata all'a.s.
2022/23 in forza di Intesa del 16.6.2022, all'a.s. 2023/24 in forza di Intesa del 13.6.2023 e all'a.s. 2024/2025 in forza della Ipotesi di Intesa sottoscritta in data 27.06.2024 – ove è stabilito, all'art. 9, co. 6, che “Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto dell'anno scolastico […]”;
• RILEVATO che il D.M. n. 158 del 31.07.2024 si era limitato a stabilire, in linea generale, la distribuzione (numerica) regionale del personale da assumere in ruolo;
• RILEVATO che soltanto a mezzo del Decreto prot. n. 1994 del 17.09.2024 emesso dall' sono state Controparte_2 specificamente individuate le sedi scolastiche accantonate ai fini delle nomine in ruolo per i candidati vincitori delle procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG. n. 2575 e n. 2576 e da concludersi entro il
10.12.2024;
• RILEVATO che tra le sedi scolastiche in parola erano incluse anche quelle, menzionate in precedenza, per le quali la parte ricorrente aveva fatto domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/2025 nell'ambito della relativa procedura annuale;
• RILEVATO che il Decreto prot. n. 1994 del 17.09.2024 è stato emesso sia dopo l'avvenuta conclusione delle operazioni della procedura annuale per le assegnazioni provvisorie (cioè, in concreto, dopo il 9.08.2024 o comunque dopo il 22.08.2024: all. 15, 16 al fascicolo di parte ricorrente) sia dopo la scadenza del termine ultimo, previsto in astratto dalla contrattazione collettiva, per la conclusione della medesima procedura annuale
(coincidente con il 31 agosto dell'anno di riferimento: cfr. art. 9, co. 6, del
CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, cit.);
• RITENUTO che – al momento della conclusione delle operazioni della procedura annuale per le assegnazioni provvisorie o, al più tardi, alla scadenza del termine del 31.08.2024 – era già sorto in capo alla parte ricorrente, quale prima classificata nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie relative alla classe di concorso A048 e all'a.s. 2024/2025 (all. 15,
16 al fascicolo di parte ricorrente), il diritto soggettivo ad ottenere l'assegnazione provvisoria a uno dei posti messi a bando a tal fine dall'amministrazione scolastica (all. 13 al fascicolo di parte ricorrente) e per i quali la parte ricorrente aveva presentato domanda (all. 14 al fascicolo di parte ricorrente), dunque i posti riguardanti la classe di concorso A048 disponibili presso l'Istituto tecnico
Emanuela Loi di Nettuno oppure presso l'Istituto tecnico Trafelli di
Nettuno;
• CONSIDERATO che la giurisprudenza ha chiarito che “In tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego, il diniego o ritardo nell'assunzione del vincitore non trova legittima giustificazione nella presenza nel bando di una clausola di riserva che consente all'Amministrazione di non procedere comunque all'assunzione, attesa la nullità di tale clausola, attributiva di una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da realizzare un contrarius actus illegittimo - disapplicabile dal giudice ordinario - poiché privo dei necessari requisiti di forma e integrante una fattispecie di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell'insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto e del correlato obbligo dell'Amministrazione, assoggettato al regime di cui all' art. 1218 c.c.” (Cassazione civile , sez. lav. , 04/11/2024 , n.
28330); • RITENUTO che il suddetto orientamento pretorio è estensibile analogicamente anche alle altre procedure selettive, indette dalla p.a., e volte alla individuazione di uno o più soggetti, tra i vari richiedenti, ai quali attribuire un bene o una utilità diversi dall'assunzione in servizio ex novo (tra le quali procedure, ad esempio, quelle di mobilità e quelle di assegnazione provvisoria nel settore scolastico);
• RITENUTO che il medesimo orientamento pretorio sia a fortiori estensibile analogicamente anche all'ipotesi in cui – pur in assenza di una clausola del bando, disciplinante una procedura selettiva volta all'attribuzione di un bene o di una utilità diversa dall'assunzione in servizio ex novo, che riservi alla p.a. di non procedere all'attribuzione di tale bene o utilità all'esito della procedura in questione – la p.a. procedente adotti, dopo la conclusione di tale procedura, un atto che destina ad altro scopo il bene o l'utilità che costituiscono l'oggetto di essa, sottraendoli quindi ai soggetti che hanno partecipato alla medesima procedura;
• RITENUTO che il Decreto prot. n. 1994 del 17.09.2024 emesso dall' è illegittimo, nella parte in cui Controparte_2 dispone (tardivamente) l'accantonamento dei posti da ultimo menzionati per un fine diverso dallo svolgimento della procedura annuale riguardante le assegnazioni provvisorie, in quanto lesivo del diritto soggettivo – già sorto e consolidatosi in capo alla parte ricorrente – all'assegnazione provvisoria presso uno dei posti messi a bando e in relazione ai quali la stessa aveva presentato domanda e si era utilmente collocata in graduatoria;
• RITENUTO che il Decreto prot. n. 1994 del 17.09.2024 emesso dall' deve essere quindi Controparte_2 disapplicato, in uno con gli ulteriori atti ad esso consequenziali adottati dall'amministrazione scolastica, ivi compresi quelli del 20.08.2024 (all. 16 al fascicolo di parte ricorrente) e del 11.09.2024 (all. 24 al fascicolo di parte ricorrente);
• RITENUTO che, alla luce di quanto sopra illustrato e argomentato, sussiste quindi il requisito del fumus boni iuris in relazione alle domande attoree;
• RITENUTO che sussiste altresì il requisito del periculum in mora in relazione alle medesime domande, in considerazione della già ricordata situazione familiare della parte ricorrente e, più nel dettaglio, (a) della natura non patrimoniale dei diritti e degli interessi del figlio minore della parte ricorrente (soggetto alla responsabilità genitoriale della sola parte ricorrente)
e del pregiudizio grave e irreparabile che la più lunga assenza della parte ricorrente, per ragioni di lavoro, potrebbe arrecare a tali diritti e interessi, nonché (b) della natura non patrimoniale dei diritti e degli interessi della madre della parte ricorrente (convivente con quest'ultima), quale persona ultrasessantacinquenne, invalida civile al 100% e portatrice di handicap grave, e del pregiudizio grave e irreparabile che la più lunga assenza della parte ricorrente, per ragioni di lavoro, potrebbe arrecare anche a tali diritti e interessi;
• RITENUTO di dover quindi accogliere le domande attoree, per tutte le ragioni illustrate in precedenza;
• CONSIDERATO che le spese di lite seguono la soccombenza e che le stesse devono pertanto essere poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro;
• RITENUTO che tali spese possono essere liquidate nella misura di euro
3.500,00;
P.Q.M.
accertato il diritto della parte ricorrente all'assegnazione provvisoria, per l'a.s.
2024/2025, ad un posto di insegnamento nella classe di concorso A048 presso l'Istituto tecnico Emanuela Loi di Nettuno oppure presso l'Istituto tecnico Luigi
Trafelli di Nettuno e disapplicati gli atti lesivi di tale diritto adottati dall'amministrazione scolastica e indicati in motivazione, ordina alle parti resistenti di procedere immediatamente, in via cautelare e d'urgenza, all'assegnazione provvisoria della parte ricorrente presso uno degli istituti scolastici in questione e nel posto di insegnamento appena indicato;
condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori di legge
(spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 2 gennaio 2025.
Il giudice dott. Claudio Silvestrini