Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2016, n. 48924
CASS
Sentenza 11 ottobre 2016

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In materia di associazione finalizzata al traffico di droga, l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 (partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti) è configurabile anche nei confronti dell'associato tossicodipendente, in quanto il requisito oggettivo di applicabilità della circostanza è esclusivamente costituito dal fatto che tra i partecipanti all'associazione vi siano persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, in considerazione della maggiore pericolosità sociale di un'organizzazione criminosa che si avvalga della partecipazione di tossicodipendenti (soggetti a particolare sfruttamento a causa del loro stato), a prescindere dall'eventualità che il singolo associato sia a sua volta tossicodipendente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2016, n. 48924
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48924
    Data del deposito : 11 ottobre 2016

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