Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
In materia di associazione finalizzata al traffico di droga, l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 (partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti) è configurabile anche nei confronti dell'associato tossicodipendente, in quanto il requisito oggettivo di applicabilità della circostanza è esclusivamente costituito dal fatto che tra i partecipanti all'associazione vi siano persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, in considerazione della maggiore pericolosità sociale di un'organizzazione criminosa che si avvalga della partecipazione di tossicodipendenti (soggetti a particolare sfruttamento a causa del loro stato), a prescindere dall'eventualità che il singolo associato sia a sua volta tossicodipendente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2016, n. 48924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48924 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 48 9 24/ 1 6 f REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 11/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 150512016 2505/2016 EN GALLO -Presidente - REGISTRO GENERALE N. 18254/2016 MARGHERITA EI RI AS GI ER - Rel. Consigliere - LUIGI AGOSTINACCHIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD MA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] la DE MA AN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/02/2015 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO ITo il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ROBERTO ANIELLO che ha concluso per - l'inammissibilità per AD, LF, OF, CE, BI, RA;
- il rigetto per De AN, RE MI e RE OL, De CO;
- l'annullamento con rinvio per BL OL limitatamente ai capi 17 ter, 17 quinquies e all'aggravante di cui all'art. 7 e per il rigetto nel resto;
- l'annullamento con rinvio per Di EL FA, LI AN, IA GI;
- l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi 8, 8 bis e 15 e alle attenuanti generiche e rigetto nel resto per EF NT;
- l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 1) e rigetto nel resto per AS IO, FA AN, MP GI, IG GI;
- l'annullamento senza rinvio per prescrizione e rigetto nel resto e rideterminazione della pena in anni 6 mesi 10 di reclusione per DA NN;
- l'annullamento senza rinvio per prescrizione per il capo 76 e rigetto nel resto e rideterminazione della pena in anni 4 e mesi 8 di reclusione per RC GI. Sentiti i difensori delle parti civili presenti che hanno concluso: - l'avv. to Romito, sostituto processuale dell'avv. Manna, in difesa della Regione Calabria per la conferma della sentenza impugnata;
- l'avv. Conidi per FA SS per la conferma della sentenza di condanna;
- l'avv. Spadafora per la Confindustria Calabria in liquidazione per la condanna degli imputati alla pena di legge;
- l'avv. Antonella Leopizzi per FA IC per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla nota scritta che deposita. Sentiti i difensori: 1 bis ia - l'avvocato MACCHIONI GIANLUCA del foro di ROMA in difesa di: IA AN ED IN SOSTITUZIONE AVV. ROBERTO AFELTRA PER AN EN - l'avvocato COZI BI MARIA del foro di ROMA in difesa di: DE AN RO - l'avvocato ROTUNDO SERGIO del foro di CATANZARO SOST.TO PROC.LE AVV. ARANITI GI in difesa di: GIANIC PE - l'avvocato (D'UFFICIO) GUCCI DARIO del foro di ROMA in difesa di: DE AN RO - l'avvocato SERRAVALLE GIANLUCA del foro di COSENZA in difesa di: GN PE - l'avvocato DONADIO IC del foro di CASTROVILLARI in difesa di: GIANIC PE - l'avvocato ROTUNDO SERGIO del foro di CATANZARO in difesa di: EL PE - l'avvocato GAITO ALFREDO del foro di ROMA in difesa di: GN PE - l'avvocato D'ASCOLA VINCENZO NICO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di: DI BE BI - l'avvocato ESBARDO LUCIO del foro di COSENZA in difesa di: AD MA TE SI AI AN - l'avvocato FORESTA SANTINO del foro di ROMA in difesa di: TE ON - l'avvocato BELVEDERE VINCENZO del foro di COSENZA in difesa di: DE IC NI OR AI AN - l'avvocato LE PERA ROBERTO del foro di COSENZA in difesa di: ND IC RO PE, ED ANCHE IN SOSTITUZIONE AVV.TO CINNANTE FILIPPO DIFENSORE DI NI OR - l'avvocato RENDACE IC del foro di COSENZA in difesa di: DE MA AN CH PE -l'avvocato BRUNO PE del foro di PAOLA in difesa di: AI VA 1 Бег la ER IC i quali si sono riportati ai motivi di IT + difensor Avv.; ricorso chiedendone l'accoglimento. 3 1 printer la RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza oggetto d'impugnazione da parte degli odierni ventuno ricorrenti (AD ZI, LF IC, BL OL, De AN IE, Di EL FA, AS NT, OF GI, AN RE, RE MI, RE OL NO, RA MI, BI NA, AS IO, FA AN, LI AN, MP GI, IG GI, DA NN, De CO AN, RC GI, IA GI) è stata emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 03/02/2015 in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza di quella stessa Corte territoriale pronunciata il 26/01/2011 rilevando invalidità argomentative, riconducibili al vizio di motivazione ex art. 606, primo comma lett. e) cod. proc. pen. Trattasi di sentenza di appello che ha solo in parte modificato la pronuncia emessa al termine di procedimento con rito abbreviato dal G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro il 19/12/2008, sostanzialmente confermando il quadro delle accuse nei termini che saranno meglio delineati con riferimento alle singole posizioni.
2. Secondo la narrativa delle due decisioni di merito l'associazione AS, attiva in Cassano Ionico e nei comuni vicini, sin dalle prime fasi della sua contrastata nascita, ha assunto la connotazione di un sodalizio mafioso, affermatosi con modalità violente e finalizzato ad ottenere: - il predominio territoriale e l'esclusività nel traffico degli stupefacenti;
la gestione di attività commerciali, per il tramite di aziende apparentemente "pulite", nella specie cooperative agricole, ma che, in realtà, erano uno strumento per compiere ulteriori azioni illecite e al tempo stesso per reinvestire i profitti illecitamente conseguiti (azioni illecite consistenti nel controllo e nella gestione dell'offerta di lavoro nel settore agricolo nonché nella perpetrazione di una serie di truffe ai danni dell'PS, mediante la predisposizione di falsa documentazione attestante fittizi rapporti di lavoro, in relazione ai quali i lavoratori maturavano il diritto di ricevere dall'ente previdenziale indennità di disoccupazione, di malattia, di maternità che, indebitamente percepite, venivano poi - ripartite tra il falso bracciante e la cooperativa;
attraverso tali cooperative veniva praticata inoltre anche la c.d. truffa del quinto dello stipendio - il lavoratore fittiziamente assunto otteneva l'emissione di buste paga false per richiedere finanziamenti da restituire mediante la cessione del quinto 1 puimperies la dello stipendio;
erogata la somma richiesta, la cooperativa provvedeva a licenziare il falso lavoratore e a comunicare alla società mutuante l'impossibilità di girare a suo favore il quinto dello stipendio del lavoratore stesso); l'assunzione fittizia dei sodali e dei loro familiari determinava inoltre una base non indifferente di consenso sociale utilizzata nelle competizioni elettorali in favore di candidati scelti dal sodalizio;
l'esercizio dell'usura con la messa a reddito dei benefici economici ricavati dalla gestione delle cooperative, i cui profitti erano poi garantiti da attività estorsive realizzate da membri dell'associazione stessa.
3. Il giudice di rinvio ha evidenziato in premessa che nelle more per i coimputati o concorrenti degli appellanti (RU MI NA + 34) che erano stati giudicati con il rito ordinario erano divenute definitive le condanne a loro carico ed in particolare quella riguardante la violazione dell'art. 416 bis cod. pen. per aver partecipato fino al 2007 alla associazione mafiosa denominata "clan AS" che si riconosceva nella "locale di Sibari", dedita alla consumazione dei suddetti reati;
che la stessa sentenza del G.U.P. era divenuta irrevocabile per altri imputati fra i quali il collaboratore di giustizia FA IC e, limitatamente alla confisca dei beni, l'odierno ricorrente IA GI;
che il nuovo processo di appello era stato integrato con acquisizione documentali ed istruttorie (in particolare, con le dichiarazioni dibattimentali di AS NT nella inedita veste di collaboratore di giustizia).
4. Le indicazioni fornite al giudice di rinvio nella sentenza di annullamento, sulla base dei deficit motivazionali riscontrati, riguardavano l'apporto probatorio dei collaboratori di giustizia FA e BR, tenendo conto della delineata veste processuale di OL e IN ZO ex art. 210 cod. proc. pen. per i reati in materia di sostanze stupefacenti e di persone offese per i delitti di usura ed estorsione;
la valutazione dell'effettiva credibilità dei fratelli LO in relazione all'imputazione coatta per usura ai danni del ricorrente BL OL e alla configurazione dell'aggravante dello stato di bisogno;
la posizione di AS NT nella veste di collaboratore di giustizia e l'incidenza del principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione rispetto alla successiva rinuncia ai motivi in punto di responsabilità; l'analisi dei motivi di appello in relazione ai reati di estorsione ed a quelli "funzionali" di danneggiamento seguito da incendio, ai reati di usura e di spaccio di sostanze stupefacenti ed alle corrispondenti aggravanti, essendosi rivelato inadeguato l'acritico rinvio ai contenuti della sentenza di primo grado;
la necessità di riesame dei due reati 2 la -associativi l'associazione mafiosa del capo 1 e l'associazione finalizzata al narcotraffico del capo 98 nella parte in cui traggono fondamento da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, "ferma la regola che il difetto di giustificazione non equivale ad insostenibilità dell'accusa" e che trattasi altresì di delitti fra loro compatibili;
la definitiva esclusione per gli imputati giudicati con rito ordinario delle aggravanti della "qualità armata dell'organizzazione" e della "adulterazione e commistione dello stupefacente con alterazione della sua potenzialità lesiva".
5. Sulla base di tale quadro di sintesi s'inseriscono i ricorsi oggetto di nuovo esame da parte della cassazione. 5.1.) AD ZI è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, in quanto responsabile dei delitti dei capi 18 e 18 bis (parti offese LO ZO e LO CI), nella aggravante contestata, unificati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente per la scelta del rito. La Corte di appello ha confermato la decisione del GUP. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta carenza assoluta di motivazione trattandosi di argomentazioni che reiteravano quelle contenute nella sentenza annullata. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 192 c.p.p. in relazione alla deposizione di OL, persona che ha definito la sua posizione ex art. 444 c.p.p. e che, in ogni caso, ha proposto dati insufficienti per la decisione di responsabilità dell'AD ZI. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge in relazione all'art. 644 c.p. avuto riguardo alla consulenza bancaria in atti;
all'assenza di individuazione del tasso usurario praticato;
alla lettera consegnata all'OL e da questi ai LO e per la quale vi sarebbe stata richiesta (non provata) di restituzione. Con un quarto motivo si evidenzia ancora violazione di legge e vizio di motivazione per le estorsioni (capo 18 bis) caratterizzate da elementi probatori insufficienti con particolare riferimento alla condotta di minaccia e violenza. Con un quinto motivo si sostiene la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'art. 7 L. n. 203 del 1991. Con un sesto motivo si illustra illogicità e contraddittorietà della sentenza in ordine alla confisca del conto corrente della Banca di Credito Cooperativo e con un saldo attivo pari ad Euro 1.733,74 frutto dell'attività lavorativa del ricorrente e senza il rispetto dell'onere probatorio ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n.356. 3 5.2) LF IC ritenuto colpevole del delitto ascrittogli al capo 21 (persona offesa LO ZO) di usura aggravata ex art. 644 c.p., comma 5, esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa. Fatto contestato dalla fine del 2003 fino al luglio del 2007. La Corte di appello ha disposto la sospensione condizionale della pena confermando nel resto. Per il ricorrente sono prospettati due motivi di censura. 1^ violazione di legge - sulla valutazione delle prove e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, persistendo le lacune evidenziate nella sentenza di annullamento, nelleparticolare sollevatecon riferimento alle censure "conclusioni motivate" (con le quali si contestava l'affermazione di responsabilità desumendola dalle inattendibili affermazioni dei fratelli LO CI e ZO LO;
dai riscontri bancari dai quali risultava che nessun assegno era stato consegnato dai LO all'LF IC su cc BNL;
dalle dichiarazioni dello stesso LF IC, rese al solo effetto di riacquistare lo status libertatis, senza considerare che il correo ON AR era stato prosciolto e senza tener conto inoltre delle iniziative delle parti offese e della circostanza che la dazione degli interessi da sola non poteva fondare l'accusa di usura, mancando la prova sia della somma mutuata sia del vantaggio usurario). errore di diritto nel determinare la pena sulla scorta di una norma 2^ - sopravvenuta ed in secondo luogo di non aver motivato sulla indicazione di una pena superiore al minimo edittale. 5.3) BL OL ritenuto responsabile dal G.U.P. dei delitti di usura di cui - ai capi 17 e 17 bis (persona offesa i fratelli LO), 48 (persona offesa Favale), 57 e 58 (persona offesa La Camera), 107 (persona offesa TI SQ) nonchè di estorsione di cui ai capi 17 ter e 17 quinquies (parti offese f.lli LO), nella forma aggravata contestata unificati i reati dal vincolo - della continuazione e applicata la diminuente per scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa. La Corte di appello in sede di rinvio ha confermato la decisione del G.U.P. Con un primo motivo il BL deduce la mancanza di motivazione, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, senza tener conto delle indicazioni della sentenza rescindente, persistendo il giudice di appello nell'acritica riproposizione del racconto delle persone offese (i germani LO), peraltro relativo solo al reato di usura, senza riferimento alcuno alle fattispecie estorsiva, priva di riscontri in ordine all'affermazione di responsabilità. 4 Con un secondo motivo si evidenzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla fattispecie estorsiva del capo 17 ter e 17 quinquies, considerato che le minacce di far uso di armi sono state realizzate dal 20 al 25 agosto 2005, quando la sottoscrizione della scrittura privata in oggetto è avvenuta in tempo antecedente il 10 maggio 2005 e senza tener conto della decisione del G.U.P. che per il capo 17 quater aveva ritenuto non provata la circostanza del possesso di un'arma. Con un terzo motivo si sostiene l'insussistenza della circostanza di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 con riferimento al metodo mafioso, tenuto conto che l'asserita condizione di timore ed assoggettamento dei LO era il risultato non già della condotta attribuita a BL OL ma l'esito di rappresentazioni soggettive delle stesse parti offese (capi 17, 17 bis, 48 e 107). Con un quarto motivo si eccepisce il vizio motivazionale con riguardo al trattamento sanzionatorio ed ai criteri di determinazione della pena, in relazione agli aumenti applicati per la continuazione. 5.4) De AN IE responsabile per il G.U.P. del delitto ascrittogli al capo 32 (usura persona offesa AN), aggravato ai sensi dell'art. 644 c.p., - comma 5 e,-esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni 1 mesi nove, giorni dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa. Fatti dalla primavera del 2005 sino al luglio del 2007. La Corte di appello in sede di rinvio ha confermato la decisione del G.U.P. Il ricorso si compone di cinque motivi di censura. 1^ Inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione, sotto il profilo dell'affermazione di concorso nel reato di usura, reato di cui non ricorrono gli elementi costitutivi e per il quale vi sarebbe stato travisamento della prova nel punto che ha evocato come elemento di conferma il contenuto delle captazioni di alcuni colloqui. In particolare si lamenta che le dichiarazioni (inattendibili) del AN non siano state valutate unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e che la corte distrettuale non abbia considerato in primo luogo il mancato rinvenimento degli assegni ed in secondo luogo la mancata precisazione del tasso di interesse (riferito e poi negato nella del 7-10% mensile): misura circostanze entrambe ignorate e tuttora senza risposta da parte della gravata sentenza. Da ultimo si rileva che i fatti addebitati sono esclusivamente del 2005 e non vanno dalla primavera del 2005 al luglio del 2007 come riferito dalla Corte territoriale. 5 ia 2^ - Omessa acquisizione delle trascrizioni del verbale di udienza 9 giugno 2009 del Tribunale di Castrovillari contenente le dichiarazioni di AN AN, persona offesa, in ordine alla posizione di De AN IE, rilevanti perché chiarivano che il tasso praticato era del 7-8% annuo. Sul punto non vi è stata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ne' motivazione a sostegno. -3^ Vizio di motivazione e travisamento della prova sui fatti inquadrati nella fattispecie della mediazione usuraria ex art. 644 c.p., comma 2, sostenuta in appello e non esaminata ne' motivata dalla corte distrettuale (dai colloqui intercettati si evinceva che il ricorrente aveva svolto solo un ruolo d'intermediazione in virtù di un rapporto di amicizia con la vittima). 4^ -> Carenza di motivazione sull'omessa mitigazione della pena e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Assenza di motivazione sulla mancata concessione della sospensione 5^ - condizionale della pena. 5.5) DI BE FA ritenuto responsabile del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa cui al capo 1) della rubrica, applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni 4 di reclusione. La Corte di appello in sede di rinvio ha confermato la condanna disponendo tuttavia la revoca della confisca di alcuni beni immobile e mobili registrati di proprietà del Di EL. Il ricorrente, con il primo motivo, eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione alla "cosca AS" ritenendo persistenti le lacune e le incongruenze riscontrate dalla Corte di Cassazione nella pronuncia di annullamento. Evidenzia in via preliminare che la struttura della motivazione è costruita attraverso una esposizione dei motivi di appello alla quale seguono concisi ed insufficienti argomenti a confutazione della ritenuta infondatezza di tali motivi. Lamenta il ricorrente gli innumerevoli punti di criticità che riguardavano il giudizio di attendibilità soggettiva ed oggettiva dei collaboratori di giustizia, con sostanziale rinvio agli atti del giudizio abbreviato, motivazione, questa, inadeguata a fronte delle specifiche censure che la difesa aveva sollevata sul punto in sede di motivi di appello;
eccepisce inoltre l'assenza delle condizioni richieste ai fini del cd. riscontro incrociato delle chiamate in correità. In sostanza, la Corte territoriale secondo il ricorrente non ha nuovamente tenuto nel debito conto la circostanza che i collaboratori di giustizia, in merito al loro narrato sui punti nodali delle accuse mosse a carico dell'odierno ricorrente così come agli altri coimputati, abbiano fatto sempre riferimento a circostanze non a 6 lia loro diretta conoscenza, ma per averle apprese dagli odierni imputati. Nella maggior parte dei casi questi ultimi, infatti, hanno indicato in NT AS la persona che avrebbe loro riferito le circostanze incriminanti. La sentenza, infine, avrebbe ricavato la partecipazione mafiosa del ricorrente da un unico episodio ritenuto sintomatico di "vicinanza" al capo (la c.d. "spedizione forlivese"), inidonea di per sé a provare la sussistenza del requisito della stabilità dei collegamenti con il sodalizio. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 321 c.p.p. e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356 in relazione ai beni per i quali non era stata disposta la revoca della confisca. 5.6) TE NT ritenuto responsabile dei delitti allo stesso ascritti (con esclusione dei reati di cui ai capi 10, 10 bis, 11, 65 bis, 88, 88 bis), applicata la diminuente per la scelta del rito, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 78 c.p. e unificati i reati dal vincolo della continuazione, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni 18 di reclusione. La Corte di appello in sede di rinvio - escluse le aggravanti in ordine alla adulterazione delle sostanze stupefacenti ed alla natura armata dell'associazione ha rideterminato la pena - in sedici anni di reclusione. Va subito evidenziato che dopo la pronuncia della prima sentenza della Corte di appello il ricorrente ha assunto lo status di collaboratore di giustizia a far data dal giorno 11 luglio 2012. Nel ricorso, sollevata in via preliminare un'eccezione di nullità assoluta della sentenza impugnata sul presupposto di una non rilevata causa d'incompatibilità di due componenti del collegio giudicante ed invocata l'assoluzione da tutti i delitti, la difesa del AS NT (persona che ha iniziato una collaborazione con l'autorità giudiziaria ottenendo - per altri reati - il riconoscimento della speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8), deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità: per le accuse dei capi 2 e 2 bis;
8 e 8 bis;
15; 79 e 79 bis;
84; 89, 90, 90 bis;
65 imputazioni tutte per le quali la corte distrettuale, in sede di rinvio, continuando ad ignorare le precise e puntuali deduzioni critiche formulate in appello, si è limitata ad un "dictum", apodittico e confermativo, senza alcuna esplicitazione del percorso valutativo, nell'indifferenza assoluta delle diverse prospettazioni difensive. Con un secondo motivo si lamenta l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, privo di motivazione, e della speciale attenuante della collaborazione di giustizia;
la mancata riduzione di pena nonostante l'assoluzione 7 10 dal reato sub 40). Con un terzo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva (il confronto fra i collaboranti, al fine di dimostrare la portata del proprio notevole contributo conoscitivo diretto a fronte delle generiche indicazioni, spesso de relato, fornite dagli altri propalanti). Con un quarto motivo, in merito al provvedimento ablatorio confermato integralmente a seguito della fase di rinvio, si prospetta che sarebbe ancora non provata la sproporzione tra valore dei beni e dei redditi disponibili e neppure vi sarebbe dimostrazione certa che i beni sequestrati e confiscati siano frutto o reimpiego di attività illecite. In particolare: da un lato si evidenzia l'errore di apprezzamento del patrimonio dei coniugi AS, indicato dal G.U.P. in svariati milioni ed invece inferiore ai 200.000,00 Euro;
dall'altro si sostiene la legittimità del patrimonio stesso. A fronte di deduzioni documentate a riguardo la corte distrettuale avrebbe continuato a ritenere milionario il patrimonio del ricorrente ed a motivare in termini apodittici e congetturali. 5.7) RO GI dichiarato dal G.U.P. responsabile dei delitti allo stesso ascritti (con esclusione dei reati di cui ai capi 9, 9 bis), applicata la diminuente per la scelta del rito, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 78 c.p., riconosciuto il vincolo della continuazione, è stato condannato in primo grado alla pena di anni sedici di reclusione. La Corte di appello in sede di rinvio ha confermato il giudizio di responsabilità rimodulando la pena in dieci anni di reclusione, a seguito della esclusione delle aggravanti in ordine alla adulterazione delle sostanze stupefacenti ed alla natura armata dell'associazione. Il ricorso prospetta due motivi di doglianza. -1^ Vizio di motivazione in ordine al duplice reato associativo ed a tutti i delitti ad esso riconducibili, persistendo in sede di rinvio l'inadeguata valutazione delle risultanze probatorie, specie con riferimento alle condotte estorsive e, in particolare, a quella sub 65) delle imputazioni, in relazione alla quale il collaboratore AS NT aveva escluso la responsabilità del OF;
2^ vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 152/1991. -rispettivamente, madre e 5.8 e 5.9 LI RE e NI NA sono state condannate in sede di rinvio alla pena, ciascuna, di quattro figlia- anni di reclusione ed € 800,00 di multa. La loro posizione è stata ridimensionata a seguito del nuovo giudizio di appello per l'assoluzione dal reato associativo loro ascritto sub 1) e l'esclusione dell'aggravante di agevolazione dell'associazione, 8 contestata nei residui capi d'imputazione (le usure di cui ai capi 16, 16 bis;
l'usura e l'estorsione di cui ai capi 24 e 24 bis). Con un unico atto hanno proposto due motivi. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla valutazione del compendio probatorio dal quale non poteva evincersi la sussistenza degli estremi del reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen;
ugualmente per i prestiti usurari l'apparato argomentativo contenuto nella sentenza impugnata doveva ritenersi inadeguato, basato sull'acritica condivisione delle dichiarazioni delle parti offese. Il secondo motivo riguarda il trattamento sanzionatorio (omessa motivazione nella determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e nel gravoso aumento per la continuazione;
ingiustificato diniego delle attenuanti). 5.10) DE MI, responsabile dei delitti ascrittigli di usura aggravata e di estorsione ascritti ai capi 18, 18 bis (parti offese f.lli LO), 25 (persona offesa De EL), 36 (persona offesa De Rose), 49 (persona offesa Favale), unificati i reati dal vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa. La Corte di appello anche in sede di rinvio ha confermato la decisione del G.U.P. La difesa di MI RE reitera tre motivi di doglianza. Inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di 1^ - motivazione sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità della motivazione, contraddittoria e lacunosa valutazione delle prove in riferimento all'art. 110 c.p., art. 644 c.p., comma 5, nn. 3 e 4, art. 629 c.p. e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7; art. 192 c.p.p., comma 1; art. 125 c.p.p., comma 3; art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e); art. 111 Cost., comma 6. Secondo il ricorrente la prima violazione attiene all'erronea e distorta applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, che è stato ritenuto sussistente per l'utilizzo di metodi mafiosi nelle presunte condotte delittuose di usura ed estorsione, nonostante che la sentenza del G.U.P. fosse stata censurata con puntuali e specifici motivi, dedotti con l'impugnazione. L'errore è prospettato come rilevante anche perché da esso discender una grave violazione relativa alla valutazione delle prove, nonché un errore logico della motivazione. Il vizio riguarda, ancor prima, la falsa interpretazione delle norme di cui agli artt. 644 e 629 c.p., emergendo dal medesimo materiale probatorio che la Corte territoriale 9 la pone a sostegno del proprio convincimento, l'estraneità di RE MI alle usure ipotizzate e la non configurabilità della ritenuta estorsione ai danni dei fratelli LO. A parere del ricorrente anche queste condotte e le corrispondenti imputazioni sono state oggetto di articolate doglianze difensive, ignorate dalla Corte d'Appello di Catanzaro in sede di rinvio -In relazione alla confisca dei beni, violazione di legge per inosservanza ed 2^ erronea applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e dell'art. 644 c.p., u.c., ed ancora, vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., ed all'art. 125 comma 3 c.p.p, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) c.p.p; art. 111, comma 6, Cost., per manifesta illogicità e mancanza della motivazione. Nello specifico la Corte di appello ha ignorato, non motivando, la prova dirimente, favorevole all'imputato, prodotta in primo grado, unitamente ad altra documentazione relativa alla lecita provenienza dei cespiti confiscati. Tale prova è stata radicalmente disattesa anche dal giudice del rinvio, che ha genericamente ed apoditticamente ripreso le argomentazioni del G.U.P. il quale peraltro nulla aveva detto sulla corposa consulenza tecnica di parte del dr. Antony Gioia. зл vizio di motivazione sulla indistinta e generica negazione delle circostanze - attenuanti generiche. 5.11) DE IC, responsabile dei delitti ascrittigli ai capi 18, 18 bis, 25, 36, 49 e 67 (gli stessi reati di RE MI, oltre l'usura aggravata sub 67), unificati i reati dal vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la condanna del G.U.P, revocando tuttavia la confisca di alcuni beni del ricorrente. I motivi di censura formulati sono tre e possono considerarsi identici a quelli articolati dallo stesso difensore per RE MI. Si lamenta, in particolare, anche in questo ricorso, l'omessa risposta alle deduzioni in punto di responsabilità e sussistenza delle aggravanti, e si sostiene che mai l'imputato si è avvalso di metodi mafiosi nei confronti delle presunte vittime le quali si erano a lui rivolte per un finanziamento, in un contesto in cui i pretesi "usurati" trattano alla pari con il finanziatore, ma soprattutto senza alcuna coartazione o intimidazione per ciò che attiene alla restituzione delle somme, ne' allusioni alla consorteria mafiosa di riferimento. L'aggravante del metodo mafioso sarebbe stata quindi sostenuta da argomentazioni e dati puramente assertivi. Quanto allo stato di bisogno, questo non sussisterebbe, ne' vi sarebbe la prova della sua conoscenza da parte dell'imputato. Per ciò che 10 attiene all'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 4 questa è stata affermata senza una espressa connessione alla finalità dei prestiti collegata ad attività comprese nella previsione degli artt. 2082 e 2083 cod. civ. Identiche le censure sulla confisca dei beni esclusi dalla revoca e sul diniego delle attenuanti.
5.12 GU MI: nei suoi confronti è stata confermata la condanna alla pena di un anno, sei mesi di reclusione ed € 3.000,00 di multa per il reato di cui al capo 104 (usura pluriaggravata in danno di TI SQ). Con i tre motivi di ricorso ha eccepito: - la violazione di legge ed il deficit motivazionale con riferimento agli elementi costitutivi del reato, senza tener conto delle argomentazioni della difesa sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa;
- violazione di legge e vizio di motivazione sull'accerta esistenza dell'aggravante; - violazione dell'art. 157 cod. pen. trattandosi di reato estinto per prescrizione alla data di emissione della sentenza impugnata.
5.13 TE IO è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni quattro di reclusione in quanto responsabile dei delitti ascritti ai capi 1 e 65, qualificata quest'ultima imputazione ai sensi degli artt. 110 e 56, art. 610, comma 2 cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 7 unificati i reati dal vincolo della continuazione nei termini di cui in motivazione. La Corte di appello in sede di rinvio ha confermato l'affermazione di responsabilità, rideterminando la pena in tre anni di reclusione. L'attuale ricorso è costituito da 2 motivi. 1^ inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio di - motivazione sotto il profilo della affermata sussistenza del delitto ex art. 416 bis c.p.
considerato che
il poco più che maggiorenne (all'epoca dell'arresto) AS IO non è capo, ne' promotore, ne' organizzatore del sodalizio. La sua responsabilità ad avviso del ricorrente è stata desunta dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IC FA, da due intercettazioni;
dalla verificata sua estemporanea presenza in compagnia dei suoi parenti, in occasione dell'incontro con IN ZO ed OL;
dall'essere stato visto in analoghe circostanze da FI AT;
di aver accettato la richiesta di Lo TO di andare a casa di FA IC. In buona sostanza, avuto anche riguardo alle dichiarazioni di Lo TO, non sarebbe stato indicato in sentenza nè il ruolo ne' l'effettivo apporto dato dal giovane al sodalizio. 11 10 2^ Difetto di motivazione sulla sussistenza della tentata violenza privata dall'utilizzo metodo aggravata del mafioso.
5.14 AI AN è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione perché responsabile dei delitti dei capi 1 e 65 nonchè delle estorsioni di cui ai capi 90 e 90 bis (qualificata l'imputazione del capo 65 ai sensi degli artt. 110 e 56 c.p., art. 610 c.p., n. 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7), riconosciuto il vincolo della continuazione nei termini di cui in motivazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito. La Corte di appello in sede di rinvio anche in questo caso ha confermato la dichiarazione di responsabilità, rideterminando la pena in tre anni e sei mesi di reclusione. doglianze sviluppate nel ricorso sono sei. Le vizio di motivazione sotto il profilo dell'assenza di riscontri al ruolo di 1^ - partecipe attribuito nel capo sub 1 e basato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sulle intercettazioni ambientali e telefoniche;
in particolare, quanto alle dichiarazioni del FA IC, questo ha la veste di imputato di reato connesso e non si è per lui superato il vaglio dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca;
quanto alle dichiarazioni del AT FI, esse vanno considerate prive di valenza probatoria. 2^-Vizio di motivazione in relazione all'accusa del capo 65) riqualificato sub specie di condotta ex artt. 56 e 610 c.p. in assenza di riscontri probatori univoci. -3^ Per il reato associativo del capo 1), carenza degli elementi costitutivi del delitto, del tutto assenti dalla motivazione della corte territoriale. 4^ - Carenza grafica di motivazione sui capi 90) e 90 bis) con riferimento all'attendibilità dei collaboranti IN ed OL, le cui dichiarazioni erano poste a base dell'accertamento di responsabilità. 5^-Mancata motivazione sulla ricorrenza della circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 con riferimento alla condotta tipica prevista dalla norma. vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca dei beni, trattandosi di 6^- patrimonio preesistente alla contestata nascita dell'associazione e comunque a leciti attività conseguente di produzione del reddito.
5.15 IA AN è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni due di reclusione in quanto responsabile del delitto di cui al capo 1) della rubrica, concessa la circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 ed applicata la diminuente per la scelta del rito. La Corte di appello in sede di rinvio ha confermato la condanna, revocando la confisca limitatamente al bene di cui al n. 12 7 della sentenza di primo grado. L'impugnazione incentrata sulla mancata osservanza dei principi di diritto enunciati nella pronuncia di annullamento contiene tre motivi. 1^-vizio di motivazione (mancanza assoluta) e correlativa violazione di norme processuali, in riferimento agli artt. 125, 546, 627 c.p.p: la nuova decisione si basa sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione;
vi è assenza di reale motivazione, specie con riferimento all'affidabilità processuale e probatoria di FA e BR, rispetto ai quali la Corte di Cassazione aveva sollecitato accurata risposta alle censure difensive;
una la motivazione è apparente con riferimento al reato associativo. -2^ Vizio di motivazione con riferimento ai profili di responsabilità del ricorrente rispetto agli atti del processo ed alle prove assunte durante la rinnovazione dibattimentale (la corte territoriale aveva affermato che l'LI si comportava "al pari di un intraneo", figura estranea alla norma incriminatrice, senza evidenziare la condotta con la quale costui avrebbe contribuito allo scopo dell'associazione, avvalendosi del metodo mafioso;
per quanto riguarda l'affermata convergenze delle dichiarazioni di BR MO e FA IC, nonostante le eccepite discrasie ed omissioni nonché la riscontrata mancanza di attendibilità estrinseca, la motivazione era inadeguata ed a tratti incomprensibile, in ogni caso incurante delle argomentazioni difensive, così come sottolineato nella pronuncia rescindente). 3^ -violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca dei beni mobili ed immobili, senza tener conto, con riferimento agli altri beni esclusi dalla revoca, della data risalente dell'acquisto e della sua liceità.
5.16 EL GI è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, per i delitti di cui ai capi 1 e 69 (tentata estorsione pluriaggravata in concorso), applicata la diminuente per la scelta del rito. La Corte di appello in sede di rinvio ha confermato la decisione del G.U.P. Con il ricorso in esame il MP ha articolato i seguenti quattro motivi: -1^ violazione di legge, vizio di motivazione ed omessa risposta alle censure di appello, per ciò che attiene al delitto associativo del capo sub 1: in particolare si lamenta l'assenza di una specifico riscontro circa le persone che avevano partecipato al viaggio a Forlì finalizzato al recupero del denaro dell'associazione, sottratto da FA IC, e secondo i giudici di merito da identificarsi in AS NT, Di EL FA, IG GI e MP GI. 13 In proposito osserva il ricorrente come la Corte di appello nulla abbia detto sulle diverse conclusioni circa l'irruzione di Di EL FA e di altra persona nel deposito auto ove era custodita la vettura di FA IC: circostanza smentita dalle indagini difensive in proposito svolte dal Di EL. Il giudice di rinvio inoltre avrebbe ingiustificatamente ritenuto inattendibile il collaboratore di giustizia AS che escludeva la presenza del MP. Il ricorrente ha lamentato anche l'omesso esame delle argomentazioni dell'appello sulle cd. truffe all'PS (percezione di proventi destinati all'associazione mafiosa), avendo censurato l'insufficienza del dato probatorio, costituito dalle sole dichiarazioni del collaboratore FA, prive di riscontri individualizzanti. 2^ Erronea applicazione della legge penale in relazione alle dichiarazioni rese da OL NT, persona offesa nel reato di cui al capo 69), senza considerare che si trattava di imputato di delitto connesso o collegato (capo 89) con conseguente necessità di un vaglio rigoroso sulla sua attendibilità; in ogni caso da tali dichiarazioni non emergerebbe l'adesione del MP all'altrui progetto criminale, avendo egli assunto solo la veste di "spettatore". 3^ - Omessa motivazione sui rilievi relativi alla circostanza di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 e sulla determinazione della sanzione. -Assenza delle condizioni legittimanti la confisca dei beni in sequestro. 4^ 5.17 GN GI, ritenuto responsabile - come il MP - dei delitti di cui ai capi 1) e 69), è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. La Corte di appello in sede di rinvio ha confermato la condanna, revocando la confisca di alcuni beni. Il IG ha presentato tramite il difensore ricorso basato su tre motivi, incentrati sulla ritenuta perseveranza da parte del giudice di rinvio negli errori motivazionali commessi nella sentenza di appello annullata: 1^ violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione del materiale probatorio circa l'inserimento nella consorteria criminale e, in particolare, all'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia MO BR e IC FA, considerato che sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di dette persone vi erano state in appello critiche puntuali rimaste prive di risposta;
travisamento della prova in ordine all'affermata individuazione fotografica effettuata da BR MO, circostanza contraria al contenuto degli 14 la atti;
sempre con riferimento al reato associativo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla distorta applicazione del principio della "convergenza del molteplice"; erronea applicazione delle regole sulla valutazione delle prove in ordine alle dichiarazioni di OL NT e, da ultimo, di AS NT, divenuto medio tempore collaboratore di giustizia e, ciononostante, ritenuto inattendibile circa l'esclusione del IG dall'associazione mafiosa. 2^ elusione delle regole del procedimento probatorio stabilite a pena di inutilizzabilità, violazione dei criteri di valutazione della prova e vizio di motivazione per la tentata estorsione aggravata in danno del collaborante OL, dalle cui dichiarazioni non è dato evincere in cosa sarebbe consistito il concorso, anche solo morale, del IG nel delitto tentato in questione. 3^ - violazione di legge (artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con motivi aggiunti, depositati l'11.10.2016, altro difensore del IG ha contestato il legame del suo assistito con la consorteria mafiosa, ribadendo, quanto al viaggio a Forlì, che dal mero "prestito" e successivo uso della vettura di proprietà del IG da parte del AS NT si sia scorrettamente inferita la presenza del proprietario a bordo del veicolo stesso e conseguentemente affermata la partecipazione al sodalizio, senza indicare gli elementi attestanti una partecipazione del ricorrente alla ritorsione progettata a danno del FA e senza tener conto dell'impossibilità di individuare nel coimputato Di EL l'accompagnatore del AS nella spedizione punitiva, nonostante l'approfondimento istruttorio richiesto sul punto in sede di rinvio. Nella memoria aggiuntiva depositata il 12/09/2016 la difesa del IG ha insistito nella erronea valutazione delle dichiarazioni del AS e nella violazione del cd. principio della mutual corroboration circa le dichiarazioni etero accusatorie dei pentiti, prive d'identità contenutistica;
ha sottolineato infine la carenza del dato probatorio in relazione alla condanna per il capo 69), basata sulle affermazioni della parte offesa senza vaglio critico. Con altra memoria depositata il 24/09/2016 altro difensore del IG ha ampliato e specificato i motivi relativi alla violazione di legge ed al vizio di motivazione.
5.18 AI NN responsabile dei delitti di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.p.r. 309/90 ascrittigli ai capi 91, 92, 94, 95, 96 e 97 nonché dell'associazione a delinquere ex art. 94 d.p.r. 309/90 di cui al capo 98 (ad eccezione del capo 1), concesse le circostanze attenuanti generiche 15 equivalenti alle aggravanti contestate ed unificati i reati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente per il rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione. La Corte di appello in sede di rinvio, pur escludendo l'aggravante della adulterazione delle sostanze stupefacenti ed alla natura armata dell'associazione, ha confermato la pena. nei tre motivi gravamedi deduce: Il DA inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di 1^ motivazione sotto il profilo della ritenuta partecipazione all'associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo 98), con il ruolo di canale di approvvigionamento della cosca;
il ricorso contesta in fatto e in diritto tale qualità rilevando che l'attività di fornitura si è limitata a due mesi (agosto 2006 e gennaio 2007) e che non vi è prova dell'affectio societatis dato che il DA aveva assoluta ed autonoma indipendenza decisionale rispetto al clan AS, non essendo altresì assimilabile la sua condizione a quella dei rapporti spacciatore al dettaglio;
tra fornitore e violazione di legge e travisamento della prova in ordine all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, parte seconda, sulla qualità di partecipi dediti all'uso di sostanze stupefacenti;
omessa motivazione circa i rilievi sull'insussistenza dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2 in punto di ingente quantità; esclusione non argomentata dell'ipotesi ex art. 74, comma 6 per la lieve entità delle singole cessioni. 2^ In relazione ai capi 92, 93, 94, 96 e 97 violazione di legge nonché omessa motivazione circa l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. 309/90, con conseguente declaratoria di intervenuta maturazione del termine prescrizionale massimo. -3^ vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio senza riconoscimento della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche. 5.19 - 5.20 DE MA AN - CH GI. Il De CO è stato ritenuto responsabile di tutti i delitti allo stesso ascritti (ad eccezione del capo 100) e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti contestate, unificati i reati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione. La Corte di appello in sede di rinvio, pur escludendo l'aggravante della adulterazione delle sostanze stupefacenti ed alla natura armata dell'associazione, ha confermato anche in questo caso la pena. 16 Il ricorrente ha rilevato a riguardo il travisamento dei fatti circa il ruolo di corriere "originario" dell'associazione, circostanza smentita dai collaboratori e dal contenuto delle intercettazioni acquisite agli atti, emergendo solo un'attività d'intermediazione fra il presunto fornitore ed il clan;
l'ingiustificata conferma del trattamento sanzionatorio, nonostante l'esclusione di una duplice aggravante;
l'omessa motivazione sulla censura relativa all'aggravante ex art. 74, comma 3 d.p.r. 309/90, applicata nei confronti di un soggetto tossicodipendente, sfruttato dai membri del sodalizio criminale. Il RC è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione per i delitti dei capi 1, 73 (violazione alla normativa sulle armi introduzione clandestina sul territorio nazionale di armi anche da guerra per agevolare la consorteria mafiosa), 76 (contravvenzione ex art. 697 cod. pen.) unificati i reati dal vincolo della continuazione. La Corte di appello ha rideterminato la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione Il ricorrente ha eccepito l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione circa l'affermata partecipazione al clan mafioso con la funzione di armiere, essendo provato da una perizia disposta dal Tribunale di Castrovillari che il materiale balistico concerneva armi comuni da sparo e non da guerra, con conseguente prescrizione del reato sub 73. 5.21 GIANIC GI è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni tre, mesi quattro reclusione, per il delitto di cui al capo 1), applicata la diminuente per la scelta del rito. La Corte di appello in sede di rinvio ha revocato la confisca della quota societaria di cui al n. 2 del prospetto della sentenza del G.U.P. dei beni immobili di cui numeri 3, 4, 5 e 6, e dei veicoli di cui ai numeri 12 e 14, confermando nel resto. Nel ricorso sono articolati tre motivi: - con il primo ha eccepito il vizio di motivazione in riferimento allo specifico ruolo attribuito all'interno dell'associazione, alla valutazione del compendio probatorio ed, in particolare, al contributo dichiarativo / confessorio del capo cosca collaboratore di giustizia;
rispetto al capo di accusa - imprenditore di riferimento del clan AS il IA ha evidenziato il mero riferimento da parte - del giudice di appello alla sentenza di primo grado, senza alcun autonomo apporto critico, e la fragilità dell'unico dato probatorio, costituito dal versamento sul conto corrente del ricorrente di titoli ricevuti dal AS, il quale aveva peraltro smentito la sua partecipazione al sodalizio, senza approfondimento circa 17 la natura delle operazioni sottostanti (pagamento per lavori effettuati e non già proventi dell'usura) ed individuazione degli elementi costitutivi del reato (il patto di stabile disponibilità, tenuto conto che il IA aveva avuto rapporti soltanto con NT AS); -con un secondo motivo si lamenta la confisca dei beni sequestrati ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies convertito, con modificazioni, nella L. 2 7 agosto 1992, n. 356, trattandosi di beni risalenti e comunque provento di legittime acquisizioni, con particolare riferimento alla ditta individuale;
con un terzo motivo si prospetta l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo al ruolo marginale dell'accusato. Con memoria del 22/09/2016 la difesa del IA con motivi nuovi ha eccepito la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pen. per non essersi la corte territoriale uniformata ai principi di diritto fissati nella sentenza di annullamento in tema di valutazione della prova concernente la partecipazione del ricorrente MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Le censure relative all'accertamento di responsabilità. Il vizio motivazionale ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per i reati oggetto di cd. doppia conforme.
1.1. Tutti i ricorsi si articolano in censure relative all'accertamento di responsabilità (oltre che al trattamento sanzionatorio ed alla confisca, per i profili oggetto di trattazione nei paragrafi seguenti), lamentandosi in genere l'acritico rinvio da parte del giudice del rinvio alle argomentazioni del tribunale senza adeguato riscontro dei rilievi difensivi contenuti negli atti di appello, nonostante le precise indicazioni contenute nella sentenza di annullamento;
sempre in termini generali, la corte territoriale avrebbe, ad avviso di tutti i ricorrenti, applicato erroneamente i criteri di valutazione del compendio probatorio omettendo di rilevare la carenza di riscontri dell'impianto accusatorio, eccepita con i motivi di appello, specie con riferimento ai reati associativi di cui ai capi 1) e 98). Occorrono a riguardo alcune considerazioni preliminari circa l'ambito di esame in sede di legittimità delle censure di merito che implicano una valutazione dei fatti, al fine di stabilire se persista, pur dopo la nuova celebrazione del giudizio di appello e la riscrittura della sentenza, il deficit motivazionale riscontrato in precedenza da questa Corte, soprattutto con riferimento alle dichiarazioni dei 18 la collaboratori di giustizia e, più in generale, al riscontro dei rilievi difensivi, già compiutamente riportati nella sentenza di primo grado.
1.2 E' appena il caso di ribadire che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, non possono sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen. lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46, che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. - in sede di controllo dellaAl giudice di legittimità resta tuttora preclusa motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della - decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta - giudice della motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine a tutti i reati per i quali vi è stata condanna ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio che si assume travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado, circostanza che nel caso in esame è circoscritta alle sole dichiarazioni testimoniali di AS NT. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636). -1.3 Alcuni ricorrenti come sarà meglio evidenziato in seguito propongono, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la con il procedimentoricostruzione contrastante la 19 argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (ex multis Cass. Sez. 4, sent. n. 4842 del 02/12/2003 - dep. 06/02/2004 Rv. 229369): ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Del resto, il vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. Inoltre, secondo le Sezioni Unite di questa Corte l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato - argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794).
1.4 Da ultimo va rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte 20 la dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595), completando il proprio ragionamento in relazione agli elementi di novità contenuti nelle censure formulate dall'appellante, non esaminate nella sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). Al contrario, nel ricorso per cassazione i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem a quelli articolati in appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (di recente Cass. sez. 3, sent. n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 04/09/2015 - Rv. 264879).
1.5 Tutto ciò premesso in punto di diritto, possono esaminarsi gli snodi fondamentali del percorso motivazionale della corte territoriale che ha esaminato i motivi di appello in paragrafi, incentrati sulla tipologia dei reati e sulle relative posizioni dei singoli appellanti;
scelta sistematica che si giustifica con l'esigenza argomentativa di evidenziare l'esistenza del vincolo associativo finalizzato alla commissione di più delitti (associazione a delinquere di stampo mafioso e reati fine truffe, usura ed estorsioni;
associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 per commettere i delitti previsti dall'art. 73 d.p.r. 309/90). La motivazione della sentenza impugnata, in una verifica unitaria delle due pronunce di merito, di primo e di secondo grado, risulta, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria" ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (ove indicati in termini specifici ed esaustivi dai ricorrenti 21 nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Sulla base degli atti acquisiti al processo in ragione del rito sono state evidenziate le singole responsabilità, con motivazione che tranne nel caso di LI AN si presenta immune da censure sulla tenuta logica del ragionamento.
2. Le censure relative all'accertamento di responsabilità. Le singole posizioni.
2.1 AD ZI. La trattazione contenuta alle pagg. da 64 a 66 della sentenza impugnata basa in termini corretti ed esaustivi il duplice delitto di usura e di estorsione, in entrambi i casi pluriaggravata, ai danni dei fratelli LO sulle dichiarazioni delle parti offese, precise e concordanti sia sulle drammaticità degli episodi riferiti dai quali è emerso che il ricorrente agiva - come "corriere" del clan, per riscuotere debiti usurari contratti con i RE, padre e figlio - sia sull'entità degli interessi (12% mensili) - evidenziando in particolare il metodo mafioso che determinava la completa soggezione delle vittime (su tale aspetto, in particolare il rinvio è anche alle pagg. 380 e segg della sentenza di primo grado); le dichiarazioni di AS NT sono state riportate per confermare l'esistenza di "un comitato dei creditori" da costui (capo clan) convocato per rinegoziare il complessivo debito dei LO, di natura sicuramente illecita;
lo stesso dicasi per le dichiarazioni di OL, vittima anch'egli di usura e testimone attendibile in qualità di parte offesa. In definitiva contrariamente a quanto sostenuto nei primi cinque motivi di ricorso la - motivazione sussiste ed è coerente con il dato processuale, correttamente interpretato. Vero è invece che le censure in fatto della difesa costituiscono una lettura alternativa delle risultanze probatorie, tesa ad inficiare, peraltro in termini generici, l'attendibilità delle persone offese che per costante giurisprudenza - - possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata come nella specie - da idonea motivazione, della credibilità - soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.
2.2. LF IC. Anche in questo caso le argomentazioni della corte territoriale (il rinvio è alle pagg. 66 e 67 e, per relationem, a pag. 464/466 della sentenza del Gup) si basano sulle dichiarazione della vittima dell'usura, ritenute con ragionamento immune da vizi logici coerenti e credibili, così come plausibile è la spiegazione delle affermazioni a riguardo del AS. La tesi difensiva 2 la 2 22 del ricorrente (prestito a titolo gratuito) è stata adeguatamente disattesa proprio sul piano logico (si veda in particolare pag. 465 della sentenza del Gup) oltre che delle evidenze documentali. Il primo motivo di ricorso ribadisce inoltre circostanze di fatto esaminate dal giudice del rinvio, ravvisando contraddizioni nel narrato dei dichiaranti, così come ravvisate in atti processuali non allegati, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso.
2.3 BL OL. I primi tre motivi del ricorso s'incentrano sul vizio motivazionale in relazione all'accertamento di responsabilità per i reati di usura pluriaggravata e per la duplice estorsione anch'essa aggravata dal metodo mafioso oltre che dall'uso di un'arma; in particolare si sostiene, in termini generici, che il giudice di rinvio non avrebbe tenuto conto delle indicazioni della sentenza di annullamento e che avrebbe fornito una motivazione apparente rispetto ai motivi di appello (non allegati al ricorso ma meramente richiamati). Nell'ambito della trattazione dei reati di usura esaminati raggruppandoli per persona offesa si valorizzano, invece, in particolare le dichiarazioni dei fratelli - CI e ZO LO, tra gli imprenditori maggiormente vessati, vittime delle usure sub 17 e 17 bis nonché delle estorsioni sub 17 ter e 17 quinquies: alle pagg. da 62/64 in termini che possono senz'altro ritenersi esaustivi si riportano le fasi dell'indebitamento, così come riferito dalle vittime;
le intimidazioni basate soprattutto sulla circostanza che il danaro da restituire apparteneva a mafiosi molto pericolosi che avrebbero potuto uccidere;
il piano di rientro imposto. Si indicano i riscontri (pag. 63: le matrici di assegni, il contenuto delle intercettazioni avviate dopo la denuncia, il rapporto con altro creditore a nome Graziadio); si confutano specificatamente le argomentazioni difensive con argomentazioni deduttive stringenti sul piano logico, si richiamano le ammissioni del AS (a conferma anche del metodo mafioso), si evidenziano le ragioni dell'attendibilità dei denuncianti, dando conto della scarsa rilevanza del procedimento per truffa a loro carico in danno di FA IC, argomento su cui la Cassazione in sede rescindente aveva ritenuto necessario un approfondimento. Particolarmente significativi, per quanto riguarda le estorsioni e l'aggravante ex art. 7 1. 203/91, i pertinenti rinvii alla sentenza di primo grado (pagg. 436 e segg: BL nel racconto della parte offesa ZO LO si era - - presentato a quest'ultimo quale fiduciario dei malavitosi coriglianesi, facendosi portavoce anche di minacce di morte per assicurarsi la restituzione del prestito 23 usurario;
a fronte della richiesta di un accordo, aveva intimato di aver già preparato la pistola) . Per quanto riguarda l'aggravante dell'arma, il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo risulta estraneo ai motivi di appello così come riportati alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, in assenza di rilievi d'incompletezza a riguardo del ricorrente ed in ragione altresì del generico riferimento a "censure ritualmente dedotte con i motivi di appello" (pag. 10 del ricorso); inoltre, la contestazione si basa sul sostanziale travisamento di una prova (dichiarazioni della parte offesa LO ZO, non riportate integralmente), senza considerare che in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede processuale penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto - Cass. Sez. 4, sent. n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Rv. 241023). Non risultano infine articolate censure specifiche in ordine all'affermata responsabilità per gli ulteriori episodi di usura per cui il BL ha riportato condanna.
2.4 De AN IE. Non sussiste il travisamento della prova eccepito con il primo motivo di ricorso in relazione alle captazioni che secondo l'impostazione dei giudici di merito costituisce la prova dell'usura in danno del AN;
persona offesa ha rilasciato a riguardo dichiarazioni che confermano la tesi accusatoria. A prescindere dalla circostanza che trattasi della medesima prova a base della doppia pronuncia conforme di responsabilità, è appena il caso di sottolineare che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Cass. Sez. 2^ sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994). Nel caso di specie la corte territoriale riporta con precisione i passaggi che hanno consentito di monitorare l'appuntamento per la consegna del denaro e di accertare la pattuizione usuraria, dando conto al contempo dei tentativi degli interlocutori di modificare "goffamente" il linguaggio nel tentativo di renderlo poco comprensibile (il rinvio è a pag. 70 della sentenza impugnata ed ai pertinenti richiami alla pronuncia di 2422 4 primo grado). Con argomenti logici e consequenziali è stato escluso il ruolo di mero intermediario del ricorrente e la necessità di un ampliamento istruttorio, in ragione anche del rito scelto (secondo e terzo motivo). A tale ultimo proposito è opportuno sottolineare che nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato non condizionato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchè potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (di recente, Cass. sez, 1, sent. n. 8316 del 14/01/2016 - dep. 01/03/2016 - Rv. 266145). Nella fattispecie in esame la corte territoriale ha motivato le ragioni delle integrazioni istruttorie ritenute di rilevante necessità (acquisizioni delle sentenze divenute definitive e dei verbali delle dichiarazioni di AS NT, esame di quest'ultimo in veste di collaboratore di giustizia), rigettando con ordinanza le residue richieste e confermando, in base al tenore delle argomentazioni contenute nel provvedimento definitivo, la mancanza di ragioni per procedere ad un "confronto fra i collaboranti" ovvero, come nel caso del De AN, per acquisire il verbale dell'udienza dibattimentale di cui a pag. 21 del ricorso. L'importanza di tale prova viene indicata nella circostanza che il verbale conterebbe le dichiarazioni della persona offesa AN ZO circa la misura non usuraria del tasso d'interesse. Non considera tuttavia il ricorrente che l'accertamento dell'usura si basa su intercettazioni di conversazioni telefoniche tra il De AN e lo stesso ES dal tenore non equivoco, attraverso le quali è stato possibile stabilire non solo il tasso d'interesse praticato, ma anche il capitale sovvenzionato, la data di consegna del danaro e quella di restituzione del prestito nonchè le garanzie pretese mediante emissione di assegno postdato per un importo comprensivo di sorte capitale ed interessi (pagg. 530 e 531 della sentenza di primo grado, richiamata in parte qua dalla pronuncia impugnata), con la conseguenza che il tentativo della vittima di ridimensionare la vicenda è stato ritenuto in termini plausibili irrilevante sul piano probatorio.
2.5 Di EL FA. Con un unico motivo di ricorso in punto di responsabilità il ricorrente si sofferma a lungo sulle argomentazioni contenute nella sentenza di annullamento e sui principi di diritto che disciplinano la valenza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, affermando l'esistenza di contraddizioni e la mancanza di riscontri esterni. L'argomento è comune anche al primo motivo del ricorso del MP e del IG, anch'essi condannati per il reato associativo sub 1. 25 B La posizione dei tre ricorrenti è altresì delineata unitariamente dal giudice di rinvio, alle pagg. 44 e seguenti alla quali si rimanda, anche in questo caso in termini che si sottraggono a censure sulla tenuta logica del ragionamento e sull'applicazione di principi di diritto. La ricostruzione dell'episodio emblematico della sinergia e dell'appartenenza al clan AS è delineato in termini coerenti (pag.44), con precisi richiami alle prove così come riportate dal giudice di primo grado;
la ricostruzione alternativa fornita a riguardo dal ricorrente è irrilevante in sede di legittimità perché -come evidenziato in precedenza non è inconfutabile e non rende la motivazione censurata manifestamente illogica. La stabile appartenenza all'associazione si basa sulla motivata conclusione - alla luce degli episodi sintetizzati che Di EL era uno degli uomini più fidati del AS ed agiva in unione di intenti e di scopi con altre persone che fornivano contributi fondamentali per il riparare il danno arrecato alle finanze del sodalizio e per fornire un importante segnale di reattività e vitalità della cosca. Quanto alle chiamate in correità del FA e del BR circa l'appartenenza alla consorteria mafiosa, la corte territoriale ha sottolineato che le dichiarazioni in questione rivelavano la perfetta conoscenza del ruolo servente delle cooperative agricole rispetto agli obiettivi della cosca nonchè la partecipazione del Di EL al sistema delle attività illecite, con riscontri precisi nelle dichiarazioni delle parti offese OL e IN, vittime di usura ed estorsione (pagg. 46 e 47). Anche in questo caso pertinenti i rilievi alla sentenza di primo grado, in particolare alle pagine da 617 a 623, "sull'innegabile vincolo associativo intercorrente fra il Di EL, il IG ed il MP ed il clan AS" (vengono indicate come prova le intercettazioni e le risultanze investigative concernenti la sottrazione del denaro da parte del FA, le propalazioni di BR MO che li riconobbe quali componenti di fiducia del clan, le convergenti propalazioni di FA IC e di OL, le dichiarazioni di LI AN, le emergenze procedimentali relative al patto elettorale La Rupa AS;
i - dati di riscontro, puntualmente riportati nei paragrafi precedenti della sentenza del gup, sono stati analizzati con argomentazioni plausibili sul piano logico a fronte della lettura parcellizzata ed alternativa fornita dalla difesa).
2.6 AS NT. In via preliminare il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza perché emessa da "giudici che, seppure in altra sede, avevano deciso in merito agli stessi fatti per cui si procede"; sostiene, in particolare, che due componenti della Corte di Appello di Catanzaro, giudice del rinvio, avevano già composto il collegio del Tribunale di Cosenza che si era pronunciato sulla 26 illiceità del patrimonio dei coniugi AS, nell'ambito di un procedimento di prevenzione reale, esprimendo giudizi negativi sui fatti di causa.
2.6.1 L'eccezione di nullità si basa su una interpretazione, che si sostiene costituzionalmente orientata ed ispirata all'art. 6 CEDU, dell'art. 34 cod. proc. pen. Il rilievo è manifestamente infondato. Dall'esame del ricorso e, quindi, dalla prospettazione difensiva dell'eccezione, risulta che la questione è proposta per la prima volta in sede di legittimità; il AS non ha cioè ricusato durante il nuovo giudizio di appello uno o entrambi i componenti del collegio giudicante, sul presupposto dell'esistenza di una causa d'incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen;
procedimento incidentale nel quale avrebbe potuto far valere le tesi odiernamente prospettate ed i dubbi d'incostituzionalità della norma, la cui applicazione poteva essere invocata solo in tale fase del processo. Secondo la consolidata giurisprudenza, anche a sezioni unite di questa Corte, l'incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen. non attiene infatti alla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen. ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Cass. sez. 2, sent. n. 12896 del 05/03/2015 - dep. 26/03/2015 - Rv. 262780 in fattispecie nella quale il medesimo magistrato aveva addirittura presieduto il Tribunale, che aveva emesso la sentenza di primo grado, ed era stato poi componente del collegio di appello;
più di recente Cass. sez. 6 sent. n. 3042 del 04/11/2015 - dep. 22/01/2016 - Rv. 266326; principio era stato già affermato da Cass. sez. un. sent. n. 23 del 24/11/1999 - dep. 01/02/2000 - Rv. 215097).
2.6.2 Sono altresì inammissibili il secondo ed il terzo motivo con il quale il ricorrente: a) eccepisce il vizio motivazionale incentrato su un travisamento della prova e, comunque, sulla erronea valutazione del compendio probatorio con riferimento ai reati di cui ai capi 2 e 2 bis, 8, 8bis e 15, 79, 79 bis e 84, 89 90 e 90 bis, 65; b) lamenta il mancato ampliamento dell'indagine istruttoria. Deve a riguardo rilevarsi che dopo la presentazione dei motivi di appello depositati il 20/08/2009 il AS intraprese la scelta collaborativa, rinunciando in seguito a coltivare tutte le censure in ordine alla responsabilità penale ed incentrando la propria difesa sul trattamento sanzionatorio e la confisca, e che la sentenza di annullamento dando atto di tale scelta processuale (riferita a "le restanti accuse", eccetto quella cioè sub 40) - invitava 27 il giudice del rinvio ad una rivisitazione della motivazione al fine di verificare la possibilità di applicazione del principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione (par.
4.5 pagg. 44 e segg.), rilevando "le connessioni intercorrenti tra la quasi - totalità degli illeciti ed i corrispondenti singoli giudizi di responsabilità". Il margine di esame quindi della posizione del AS non poteva che essere limitato - in conformità con la precedente pronuncia di questa Corte alla - verifica dei presupposti per l'applicazione nei suoi confronti dell'art.587 cod. pen. ossia al riscontro di eventuali spazi di accoglimento delle impugnazioni dei concorrenti nei reati suddetti, non fondate su motivi esclusivamente personali, indagine che prescinde completamente dalle prospettazioni difensive in esame e che in ogni caso è condizionata dall'esito negativo degli altri ricorsi. La rinuncia ai motivi in tema di responsabilità, nei termini indicati, preclude quindi l'esame del secondo e terzo motivo di ricorso vertendo gli stessi su un accertamento giudiziale da considerarsi definitivo.
2.7 OF GI. Il ricorso deve considerarsi aspecifico, perché entrambi i motivi tendono ad una generica contestazione dell'affermazione di responsabilità in ordine a tutti i delitti per i quali il ricorrente ha riportato condanna (entrambi i reati associativi ed i numerosi reati satelliti) ed all'aggravante ex art. 7 d.l. 152/1991, senza che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame. Si afferma infatti (primo motivo) che "la motivazione è sostanzialmente insufficiente"; che "il giudice del rinvio non ha emendato il rilevato vulnus motivazionale" e che "non ha argomentato...l'effettiva responsabilità del ricorrente", con espressioni apodittiche e prive di riferimenti puntuali. L'unico dato in apparenza circostanziato riguarda un episodio estorsivo, in relazione ad uno stralcio delle dichiarazioni del AS, che il giudice del rinvio ha ben tenuto presente ed ha valutato in termini che il ricorrente non considera né specificatamente contesta alla luce di tutte le risultanze processuali (pagg. 51 e segg.). Anche per quanto riguarda l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 si afferma "la totale assenza di motivazione" laddove la sentenza impugnata evidenzia come proprio il OF "sia attinto da una miriade di contestazioni per reati quasi sempre rientranti nel focus del programma associativo", dando conto di 28 volta in volta di essi e dei loro riflessi in punto di condotta partecipativa (pag. 48; pagg. 50 e segg.), argomentazione non confutata.
2.8 AN RE 2.9 BI NA. I ricorsi sono contenuti in un unico atto ed i motivi sono identici, in relazione agli stessi reati di usura ed estorsione per i quali alle ricorrenti è stato applicato il medesimo trattamento sanzionatorio. I due motivi riguardano la eccepita carenza motivazionale e la pena inflitta. Il primo è inammissibile: si afferma esplicitamente che rilievi e le censure attengono al merito delle scelte ermeneutiche e mirano a prospettare valutazioni alternative delle prove già analizzate dai giudice del primo e del secondo processo" (pag. 1 dell'atto di gravame), così delineandosi un ambito critico insuscettibile di esame in sede di legittimità, per le ragioni più volte richiamate in precedenza. Il motivo risulta in ogni caso aspecifico, consistendo nella apodittica affermazione di "una valutazione del materiale intercettato disancorata da quelli che sono i parametri previsti dalla consolidata giurisprudenza della Corte", riportati nelle massime trascritte (pagg. 2 e 3). Il generico e frammentario riferimento agli episodi delittuosi per cui le ricorrenti hanno riportato condanna non risulta tener conto per gli episodi di usura di cui ai capi 16 e 16 bis e per le estorsioni di cui ai capi 24 e 24 bis - delle coerenti e puntuali valutazioni delle risultanze istruttorie contenute nella sentenza impugnata, rispettivamente alle pagine da a 60 a 62 (la chiarezza dei colloqui intercettati in particolare quello del 06/09/2004 - così come riportati nelle richiamate pagine della sentenza di primo grado;
le dichiarazioni delle parti offese;
il ruolo di AS NT nella vicenda, nei termini da costui riferiti) nonché da 67 a 68 (anche in questo caso il tenore delle intercettazioni telefoniche;
le ammissioni della parte offesa, dapprima reticenti, poi di chiara denuncia dei fatti - verbale del 27/04/2005).
2.10 RE MI.
2.11 RE OL NO. I ricorsi, proposti con atti separati dal comune difensore di fiducia, hanno contenuto sovrapponibile, in ragione anche della identica posizione processuale che ha determinato la condanna alla medesima pena. Il primo motivo è sempre incentrato sul dedotto vizio motivazionale della sentenza impugnata, con specifico riferimento all'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 d.l. 152/91 ed alle aggravanti di cui al 5° comma nn. 3 e 4 dell'art. 644 cod. pen. Si contesta in particolare la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, riportando anche in questo in violazione del principio dell'autosufficienza del 9 la 2 29 ricorso brevi stralci delle dichiarazioni contenute nei vari verbali che le contengono, per sostenere che le vittime non temevano interventi mafiosi e che la circostanza dalle stesse riferita circa la provenienza del danaro dato in prestito da ambienti della criminalità organizzata doveva considerarsi vaga ("non valica i confini della vaghezza"); in un altro punto si propone una lettura alternativa dei fatti il coinvolgimento di RE OL e del figlio da parte delle stesse vittime al fine di "incastrarli" e farli apparire responsabili dell'usura e dell'estorsione - estranea ancora una volta al giudizio di legittimità, a prescindere dai profili di verosimiglianza. Le argomentazioni difensive sul punto non sono infatti dotate di una forza esplicativa o dimostrativa tale da far risultare la rappresentazione dei fatti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il debito usuraio contratto con OL e MI RE e le minacce estorsive (capi 18 e 18 bis) sono delineati alle pagg. 64 e segg. della sentenza impugnata ed è incentrato sulle dettagliate dichiarazioni delle persone offese (la loro disperazione e lo stato di necessità, il tasso di interesse, il ruolo del complice AD, l'accertato coinvolgimento dei RE, che rappresentavano come intermediari di pericolosi mafiosi, i riscontri documentali e dichiarativi, l'inconsistenza delle tesi difensive che glissano sulle vicende più inquietanti); alla pag. 68 nonché alle pagine da 484 a 494 della sentenza di primo grado (capo 25 le intercettazioni rilevanti, la sincrona azione delittuosa dei RE, il piano di rientro del prestito, lo stato di bisogno ed il timore del debitore AN De EL, le ammissioni di quest'ultimo sull'origine del debito e la pattuizione degli interessi usurari solo dopo essere stato convocato dagli inquirenti ed essere stato posto di fronte alle evidenze investigative, i riscontri documentali, l'esplicito riferimento ad NT AS per far comprendere la caratura delinquenziale dell'erogatore del prestito); alla pag. 70 ed alle pagine da 537 a 546 della sentenza di primo grado (capo 36 le intercettazioni telefoniche - attestanti che altro debitore dei RE era il gestore di un consorzio agrario in perenne crisi di liquidità, i colloqui fra padri e figlio sul mancato rispetto di alcune scadenza, le dichiarazioni della vittima in relazione anche alle amicizie inquietanti vantate dai RE, i riscontri dichiarativi); alla pag. 71 ed alle pagine da 552 a 554 della sentenza di primo grado (capo 49 - la decisione della vittima di rivelare i nominativi dei propri usurai ed il coinvolgimento di entrambi i ricorrenti RE, il metodo mafioso utilizzato); alle pagine 71 e 72 ed alla pagine da 556 a 559 della sentenza di primo grado, in relazione al capo 67 (le prove dichiarative, 30 0 3 l'evocazione di 'ndrangheristi, ora del reggino, ora del posto, ai quali "girare gli incassi").
2.12 RA MI. Con i primi due motivi, in relazione all'usura pluriaggravata contestata al capo 104, in danno di SQ TI, il ricorrente dubita dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Fa riferimento a tal fine "alla tematica della sussistenza del reato estorsivo" (al RA non risulta mai contestata l'estorsione e comunque egli non ha riportato condanna per tale reato) ed alla mancanza di motivazione, richiamando genericamente il proprio atto di appello e principi giurisprudenziali sull'onere motivazionale;
inoltre, nel secondo motivo, si afferma che il giudice di rinvio avrebbe insistito nell'errore rilevato nella sentenza di annullamento, continuando ad emergere dalle prove l'esistenza di un mero rapporto contrattuale tra il ricorrente e la persona offesa, a fronte di contraddizioni nel narrato di quest'ultima che "erano e sono molteplici" (contraddittorietà riportata come un dato assiomatico e di sintesi e non esplicitato attraverso argomenti basati su allegazioni o trascrizioni esaustive). Il rinvio è alle pagine 72 e 73 della sentenza impugnata: alla valutazione di attendibilità dell'imprenditore TI - che non si presentò spontaneamente agli inquirenti ma che ammise di essere stato vittima di usura solo a seguito delle rivelazioni di tale AT FI;
al racconto preciso e dettagliato del dramma non solo economico vissuto;
ai riscontri bancari;
al collegamento del RA con il AS in relazione all'usura in questione.
2.13 AS IO. In relazione ai capi 1) e 65) - così come riqualificato il reato già al termine del giudizio di primo grado con i due motivi di ricorso si eccepisce la "mancanza e frammentarietà della decisione" nonchè la erronea applicazione dei criteri di valutazione delle prove per quanto attiene al delitto associativo. Con il primo motivo il ricorrente pone interrogativi ("in base a quali elementi si evidenzia l'adesione al pactum sceleris"... "come si può dimostrare la partecipazione di IO AS all'omonimo clan?"), richiama principi di giurisprudenza noti alla Corte (in tema d'interpretazione dell'art. 533 cod. proc. pen.), pone a confronto stralci di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia (alcune delle quali rese in altro giudizio), ammette la collaborazione con AS per il recupero di somme ma esclude di aver agevolato la cosca: affermazioni tutte sganciate dal tenore della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, sì che il ricorso deve senz'altro ritenersi aspecifico. 31 10 Il ruolo di IO AS, nipote di NT, è delineato alle pagine 47 e segg. Il giudice di rinvio individua il ricorrente come persona fidata del boss, su ordine del quale agiva: l'episodio indicato nel capo 65 è ritenuto emblematico (insieme ad altri consociati ugualmente fidati si recò presso l'abitazione del FA per pretendere dai suoi familiari la subitanea restituzione dei soldi sottratti). Certamente non può ritenersi, sul piano logico - argomentativo, una presenza casuale, posto che lo stesso NT AS ha ammesso, secondo quanto riportato in sentenza, di aver mandato i suoi nipoti per intimorire il FA ed i suoi familiari per ottenere il recupero della somma contenuta nella "bacinella", così dimostrando di poter contare sui suoi parenti più stretti per rientrare in possesso di quel denaro, funzionalmente collegato al finanziamento delle attività dell'associazione. In definitiva l'iter motivazionale, che si completa con precisi richiami alla sentenza di primo grado, risulta estraneo alle generiche deduzioni del ricorrente.
2.14 FA AN. Ugualmente generico deve ritenersi il ricorso del FA, sebbene articolato in vari motivi tesi a sostenere la mancanza di prove circa la partecipazione al reato associativo ed alla violenza privata sub 65) nonché l'omessa motivazione in ordine all'affermata responsabilità per i delitti di cui ai capi 90 e 90 bis. Il capo d'imputazione attribuisce al ricorrente il ruolo di partecipe dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "clan. AS" con il compito di eseguire gli ordini del vertice del sodalizio, specie in relazione alle azioni di intimidazione volte all'imposizione dei pagamenti a titolo estorsivo oppure per punire chi si contrappone agli interessi della consorteria. Tale qualità è desunta dalla accertata responsabilità in ordine ai reati fine così come descritti nei capi 65, 90 e 90 bis (violenza privata, estorsione e rapina aggravata in concorso); il fulcro dell'impianto probatorio è altresì costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni (telefoniche ed ambientali). Anche il FA è nipote di NT AS, mandante della spedizione a casa del FA;
le ammissioni del capo clan e le dichiarazioni del FA che riconobbe in lui uno dei soggetti che fecero irruzione a casa sua sono state valutate in termini congrui, con riferimento al tentativo di violenza privata (capo pagg. 47 e 48 della sentenza impugnata).65- La motivazione in ordine alla rapina ed estorsione è riportata alle pagine da 55 e segg. ed è tutt'altro che mancante o di evidente illogicità; essa s'incentra sulle 32 dichiarazioni della parte offesa IN veste processuale già considerata tale nella sentenza di annullamento e di OL, sostanzialmente convergenti per le ragioni riportate a pag. 55 (punti da 1 a 5). Secondo il ragionamento della corte territoriale lo stesso AS ha indicato nel FA "uno dei suoi uomini" ai quali ordinò di andare a chiamare il IN (pag. 56), sì che i delitti risultano aggravati dal metodo mafioso perchè commessi da componenti del sodalizio con modalità ritorsive proprie del clan. A fronte delle argomentazioni dei giudici di merito, il ricorrente contesta: -il valore probatorio delle dichiarazioni del FA, imputato di reato connesso, perché acquisite al di fuori del paradigma normativo di cui all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen, deduzione difensiva generica perché non considera, confutandoli, gli altri elementi di prova che confermano l'attendibilità del dichiarante;
la portata accusatoria delle dichiarazioni di AT FI, sintetizzate in modo da non consentire alcun esame delle stesse, a fronte dei precisi elementi riportati dalla corte territoriale circa l'adesione del ricorrente al pactum sceleris;
- la rilevanza delle "captazioni intercettate", per profili diversi da quelli riportati in sentenza (il FA riconobbe la voce del FA;
lo stesso AS indicò in costui uno degli autori dell'irruzione in casa FA, a seguito di un preciso ordine in tal senso); - l'applicazione dei criteri in ordine alla valutazione delle prove, citando tuttavia principi di diritto, senza riferimenti concreti alla fattispecie (terzo motivo); - il rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado e l'applicazione dell'aggravante, anche in questo caso disancorando le deduzioni difensive dal ragionamento della corte che non solo ha sottolineato in più punti il metodo mafioso insito nella condotta del FA ma ha utilizzato la tecnica redazionale del rinvio solo per circostanziare e puntualizzare i termini del discorso, con riferimento essenzialmente alle prove esaminate, riportate nel testo della pronuncia del tribunale (quarto e quinto motivo).
2.15 LI AN. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la mancanza assoluta di motivazione sull'appartenenza all'associazione di cui al capo 1), ritenendo che la corte territoriale, in sede di rinvio, non abbia tenuto conto delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, specie in ordine all'affidabilità processuale e probatoria di FA e BR, collaboratori di giustizia. Il motivo è fondato ed assorbente. Premesso che il ricorrente è stato condannato soltanto per il reato ex art. 416 bis cod. pen, nella precedente pronuncia di legittimità, a proposito dell'apporto dei collaboratori di giustizia, si evidenziava che la risposte alle critiche (anche) 33 dell'LI non potevano essere ritenute esaustive attraverso il mero rinvio alle argomentazioni del primo giudice;
inoltre, nell'elencazione dei motivi di appello la corte territoriale ha espressamente riportato (pagg. 36/ 38) che il giudizio di colpevolezza era basato sulle dichiarazioni dei collaboratori FA e BR e che la difesa dell'LI nell'atto d'impugnazione aveva proceduto "all'analitica e puntuale analisi delle dichiarazioni dei due collaboratori dei quali metteva in evidenza le contraddizioni". Nelle poche righe dedicate alla posizione dell'LI, in un unico articolato periodo, (pagg. 48 e 49) il giudice di rinvio non riscontra le eccezioni dell'appellante, ampliate nei motivi aggiunti, e non si attiene alle indicazioni fornite sul punto nella sentenza di annullamento: afferma apoditticamente che vi è convergenza tra le dichiarazioni di BR e FA, fa riferimento ad un modus operandi che non è dato intendere in che termini coincida con la condotta prevista dalla norma incriminatrice, rinvia a pagine della sentenza di primo grado a conferma di valutazioni sganciate dal dato probatorio (si accenna ad esempio a "significative omissioni dichiarative" senza individuarne ambito e rilevanza). La omessa valutazione delle allegazioni difensive, in astratto idonee ad incidere sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori e sul giudizio di responsabilità del ricorrente, determina l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio a riguardo.
2.16 MP GI. Il primo motivo è incentrato su una rilettura della vicenda legata al recupero dei soldi della cd. bacinella, sottratti al AS da FA IC, ritenuta decisiva per attestare il legame del ricorrente al sodalizio mafioso. Non si dubita cioè della rilevanza dell'episodio ai fini della dimostrazione della partecipazione al clan ma si propone una diversa valutazione del compendio probatorio con argomentazioni in fatto che sfuggono al giudizio di legittimità, a fronte di una strutturata motivazione sul punto fornita dalla corte di appello. Si è già detto a proposito del Di EL della collaborazione con il IG ed il MP finalizzata al recupero, su incarico del capo clan, del denaro: l'analisi delle risultanze probatorie è compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (il rinvio è anche in tal caso alle pagine 44 e seguenti della sentenza). Al MP non sono stati contestati episodi di truffa ai danni dell'INPS ma significativa nella valutazione dei giudici di merito è la circostanza che (anche) in sua presenza il AS rappresentò propri piani criminali a riguardo, ulteriore elemento a sostegno della partecipazione associativa, posto che 34 quell'affermazione di intenti illeciti avvenne con gesti e affermazioni esplicite, con il sostegno degli uomini fidati della cui assoluta fedeltà evidentemente il capo clan non dubitava;
la tentata estorsione di cui al capo 69, oggetto del terzo motivo, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della parte offesa OL, di per sé sufficienti a fondare l'assunto accusatorio, specie ove si consideri che la presenza del MP valutata in un contesto di eventi delinquenziali avvenuti a - breve distanza di tempo e fra loro concatenati (pag. 72 della sentenza impugnata) rafforzò l'azione del AS, per cui anche sotto tale profilo - non si ravvisa il dedotto vizio motivazionale e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. sulla valutazione delle prove (secondo e terzo motivo). Non era altresì necessaria una specifica e separata trattazione sull'aggravante ex art. 7 d.l. 152/1991 posto che in più punti la sentenza evidenzia il supporto del MP coeso con quello degli altri soggetti "fidati" - all'azione mafiosa del - AS (per recuperare i fondi da impiegare nel finanziamento del sodalizio, per costringere le vittime a sottostare ai voleri del "capo"). Anche in questo caso, infine, risultano pertinenti e precisi i rinvii alla sentenza di primo grado per le ragioni evidenziate nel paragrafo relativo al Di EL (2.5).
2.17 IG GI. I primi due motivi del ricorso ed i motivi aggiunti sono incentrato sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova con riferimento ai due delitti per i quali ilcon doppia pronuncia conforme - IG ha riportato condanna (l'associazione mafiosa e la tentata estorsione pluriaggravata di cui ai capi 1 e 69). Anche in questo deve rilevarsi per considerazioni analoghe a quelle relative al - MP che il ricorrente si sofferma sui principi che regolano la valutazione della prova e su critiche alla sentenza impugnata per l'integrale richiamo a quella di primo grado, proponendo poi un rilettura dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito. In particolare, circa l'appartenenza del IG al clan AS, la difesa contesta l'affidabilità del collaboratore di giustizia FA IC, indicato dalla corte territoriale come soggetto a conoscenza del meccanismo truffaldino delle cooperative agricole, pur dando atto che le due sentenze forniscono motivazioni e riscontri a riguardo (gli accertamenti degli ispettori INPS;
il diretto coinvolgimento nel meccanismo dello stesso FA, di OF NN e della moglie), oltre che esplicite indicazioni del modus operandi riferite dal collaboratore ("truffe all'INPS e truffe del quinto dello stipendio"). Riporta a tal fine uno stralcio delle dichiarazioni del FA, accenna ad un'integrazione istruttoria documentale che avrebbe dimostrato la falsità del diretto 35 coinvolgimento di costui nelle truffe, ritiene insufficiente il dato riportato dagli ispettori dell'INPS circa l'esubero di giornate denunciate rispetto a quelle denunciabili da parte delle cooperative agricole Omnia Service ed Omnia Sibari: circostanze che in sé non danno consistenza al dedotto travisamento della prova. In particolare, per quanto attiene all'integrazione istruttoria (pag. 8 del ricorso) il ricorrente ha richiesto a questa Corte "l'acquisizione dei certificati di detenzione di FA IC e AS NT" al fine di dimostrare l'estraneità di entrambi, perché ristretti in carcere, all'episodio riferito dal primo circa i contributi fatti versare al OF ed alla moglie. A prescindere da quanto riportato in precedenza sulla rinnovazione istruttoria (paragrafo 2.4), è sufficiente aggiungere sul punto che non si tratta di una prova sopravvenuta (ben avrebbe potuto la difesa richiedere l'acquisizione dei documenti durante il giudizio di primo grado) e che l'istanza, vaga nell'indicazione delle date di riferimento, ha carattere esplorativo, circostanza che mal si concilia con il requisito di assoluta necessità previsto dall'art. 603, comma 3 cod. proc. pen. La motivazione può altresì ritenersi plausibile nella individuazione del IG - al pari del Di EL e del MP come uomo di fiducia del boss, con specifico riferimento all'ausilio fornito per recuperare i soldi della "bacinella", episodio al quale più volte si è fatto riferimento per la sua valenza nell'accertamento delle responsabilità per il reato sub 1); la ricostruzione della vicenda è lineare e risulta tutt'altro che manifestamente illogica (pagg. 45 e seguenti), con pertinenti rinvio alla pronuncia di primo grado. Afferma la corte territoriale a conferma del coinvolgimento del IG, già per altri versi acquisito, che il FA, il BR e l'OL "al cospetto del medesimo album fotografico, non ebbero esitazione ad individuar(lo)"; la difesa contesta l'esistenza del riconoscimento del BR (pag. 13 del ricorso) ma non quello degli altri due accusatori sì che anche sotto tale profilo non può parlarsi di travisamento della prova da parte del giudice di merito nell'ambito della valutazione complessiva di essa. Circa le contraddizioni del collaboratore di giustizia BR MO e di OL NT occorre evidenziare che i giudici di merito hanno sottolineato che il nucleo centrale del racconto non solo coincida ma presenti altresì elementi specifici che, potendo essere conosciuti soltanto da persone che siano state testimoni del fatto o alle quali il fatto è stato raccontato da testimoni diretti, dimostrino una conoscenza "privilegiata", cioè non relativa a notizie di dominio pubblico, attestando come l'apporto dei collaboratori in primo luogo di BR 36 la -MO possa ritenersi attendibile anche a seguito della sopravvenuta definitività della sentenza che ha accertato, per mezzo del rito ordinario, la sussistenza di entrambi i sodalizi (quello mafioso e quello dedito allo spaccio di stupefacenti). D'altra parte le contraddizioni riportate nel ricorso, spesso con riferimento a stralci tratti dai verbali d'interrogatorio e ad atti di appello relativi alla sentenza annullata, non risultano nel loro complesso intaccare il nucleo centrale del discorso riferito al IG. La corte territoriale infine ha valutato, sia pure in termini sintetici, le dichiarazioni di AS NT, acquisite successivamente alla pronuncia di primo grado, ritenendole in sostanza irrilevanti rispetto alla complessiva solidità delle indagini. Ha rilevato, in particolare, che il AS ha tentato in più occasioni di sminuire l'impianto accusatorio, con specifico riferimento al ruolo criminogeno delle cooperative agricole ed al sistematico ricorso all'usura da parte del clan, ricavando - ovviamente - tale conclusione dal confronto delle risultanze istruttorie, così come riportate, con il tenore delle dichiarazioni del "nuovo" collaboratore di giustizia. E la stessa lettura della trascrizione del verbale di udienza del 07/02/2014 riportata nel riscorso (pag. 20 e segg.) consente in effetti di rilevare ammissioni definite dalla corte territoriale "scontate" (il rapporto di progressiva vicinanza del IG al boss, da semplice conoscente ad amico, persona fidata a cui un politico locale si rivolse per "lo scambio dei voti") e di ritenere non genuino il tentativo di escludere la correità nella commissione di reati. A conclusioni diverse non si perviene a seguito dell'esame del secondo motivo di ricorso relativo alla tentata estorsione, aggravata ex art. 7 d.l. n. 152/1991, di cui al capo 69, per le ragioni già espresse con riferimento al MP, non senza considerare che il ricorrente riconosce di essere stato presente ai fatti ma esclude di essere stato motivo di timore per la persona offesa, attraverso una ricostruzione alternativa dell'accaduto (presenza all'interno della propria azienda agricola, intento a lavorare) che contrasta con la dinamica degli eventi di quel giorno, così come riportata in sentenza (pag. 72), e non rende illogica la valutazione dei giudici di merito. Anche in questo caso risultano pertinenti e precisi i rinvii alla sentenza di primo grado per le ragioni evidenziate nel paragrafo relativo al Di EL (2.5). In definitiva, i suddetti motivi di ricorso, così come sintetizzati e per certi versi puntualizzati nella memoria suppletiva, devono ritenersi manifestamente infondati. 37 2.18 DA NN. Con il primo motivo di ricorso il DA eccepisce la violazione di legge in ordine ai canoni valutavi della prova ed il vizio motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento alla sua partecipazione nella qualità di fornitore al sodalizio ex art. 74 d.p.r. 309/90, alla sussistenza dell'aggravante ex art. 74 comma 3 parte seconda, al denegato riconoscimento della fattispecie attenuata ex comma 6 dell'art. 74 e ex acomma 5 dell'art. 73, alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80. Il motivo è generico e, quindi, aspecifico, nella parte in cui: - prende in considerazione soltanto le dichiarazioni del AS, senza confutare: a) le argomentazioni della corte di appello circa l'atteggiamento del boss pentito, finalizzato ad accentrare su di sé le principali responsabilità ed a sminuire quelle altrui;
b) le intercettazioni ritenute rilevanti dai giudici di merito circa il collegamento con il capo clan, mediato dal OF e talvolta dal FA;
c) le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle del IN come riportate nella sentenza di primo grado, nelle pagine indicate dalla corte territoriale;
d) la -reati fine colti dalle intercettazioni (punti 1 e 2 del primo sequela dei singoli motivo); - non confuta il dato motivazionale secondo cui l'ingente quantità della droga, oggetto di confessione da parte del AS, è reso evidente dal tenore delle conversazioni intercettate e dall'esito di alcuni sequestri, circostanza che esclude anche la possibilità di applicazione dell'attenuante di cui al sesto comma dell'art. 74 (punti 4 e 5); - non contesta specificatamente la circostanza che l'associazione era composta anche da soggetti tossicodipendenti (oltre a BR MO, anche il De CO;
lo stesso OF secondo il ricorrente faceva uso di droghe), nell'irrilevanza a tal fine dello stato di tossicodipendenza del DA - punto 3. Deve per tale ultimo profilo precisarsi che il collegio è consapevole che sussiste a riguardo un precedente difforme di questa Corte secondo cui in materia di associazione finalizzata al traffico di droga, va esclusa la configurabilità dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 (partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti) anche nei confronti dell'associato tossicodipendente (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12845 del 09/01/2007 - dep. 29/03/2007 - Rv. 236475). Si è sostenuto che se è vero che la ratio della aggravante è certamente quella tutelare la collettività da parte di organizzazioni particolarmente pericolose per la maggior spinta propulsiva nella attività di ricerca e distribuzione della droga svolta dai tossicodipendenti, non è men vero che il tossicodipendente, il quale 38 svolga la sua attività criminosa, è persona sicuramente assoggettata ai componenti della associazione non tossicodipendenti;
che egli è a sua volta vittima della organizzazione che utilizza il suo stato per trarre un più consistente vantaggio economico;
che la ratio legis dell'aggravante sia da ricercare anche nella necessità di imporre un più grave trattamento sanzionatorio per una ulteriore caratteristica negativa degli associati non tossicodipendenti dei quali si vuole accentuare il disvalore del comportamento per il maggior vantaggio che vengono a trarre dallo stato di tossicodipendenza dell'associato che ne è portatore. A parte l'unicità del precedente nell'ambito delle pronunce massimate, le argomentazioni non risultano in sé condivisibili. In primo luogo il tenore letterale della norma esclude che obiettivo del legislatore sia stato quello di tutelare il soggetto tossicodipendente, preservandolo da un inasprimento della pena, posto che requisito oggettivo di applicabilità dell'aggravante è esclusivamente la circostanza che tra i partecipanti all'associazione vi siano persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
la valutazione di accentuata gravità del reato deriva cioè dalla constatazione della maggior pericolosità sociale di un'organizzazione criminosa che si avvalga della partecipazione di tossicodipendenti, soggetti a particolare sfruttamento a causa del loro stato, a prescindere dall'eventualità che il singolo associato sia a sua volta tossicodipendente. D'altra parte in tempi più recenti quella stessa sezione delle Corte ha avuto modo di precisare che al fine della configurabilità dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 è sufficiente che i partecipanti all'associazione facciano uso di sostanze stupefacenti con continuità (Cass. sez. 6, sent. n. 16239 del 27/02/2013 dep. 09/04/2013 Rv. 256251), - - implicitamente escludendo che allo stato di tossicodipendenza possa attribuirsi rilievo ai fini dell'esclusione dell'aggravante stessa. In definitiva, l'attualità della presenza di partecipanti che con continuità facciano uso di sostanze stupefacenti giustifica il riconoscimento dell'aggravante per tutti i sodali, con la conseguenza che solo la estromissione del tossicodipendente dall'associazione comporta la eliminazione di quella maggiore pericolosità e quindi la non configurabilità dell'aggravante a carico degli altri membri (Cass. sez.
5. Sent. n. 9125 dell'01/07/1997 - dep. 09/10/1997 - Rv. 208620); ciò che rileva è il fattore di inasprimento della pena non già la condizione soggettiva del singolo partecipe nell'ambito del traffico illecito effettuato in forma associata. 39 n Ugualmente generico deve ritenersi il secondo motivo, senza alcun preciso riferimento ai singoli reati per i quali il DA ha riportato condanna ai sensi dell'art. 73 d.p.r. 309/90 (capi 91, 92, 94, 95, 96, 97) ed alle specifiche ragioni di censura all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui al quinto comma. Vero è invece a tal proposito - che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Cass. sez. un. sent. n. 17 del 21/06/2000 - dep. 21/09/2000 - Rv. 216668). Il dato ponderale non può pertanto costituire unico elemento di valutazione, dovendosi necessariamente considerare il contesto nel quale il DA operava, il suo inserimento nel traffico di sostanze stupefacenti, la plurima commissione dei reati fine in questione, la costante disponibilità di droga che gli consentiva anche di vendere "al dettaglio" oltre che di gestire il traffico nell'interesse dell'organizzazione (v. pag. 57 della sentenza impugnata;
pertinenti anche i rinvii sul punto alla pronuncia di primo grado: significativo il riferimento a pag. 342, in relazione al capo 94, perché il Gup, riportando il contenuto di una conversazione intercettata, evidenzia come il DA "si offre per recuperare una piccola quantità di stupefacente per tamponare le imminenti necessità del sodalizio", contestualizzando il singolo episodio e focalizzando i profili di responsabilità non sul dato ponderale delle singole cessioni ma sulla "stabile dedizione dell'imputato al traffico di stupefacenti", evidenziata più estesamente nel paragrafo "il canale di rifornimento creato con DA NN" alle pagg. 336 e segg.). Circa l'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309/90 è opportuno precisare che non è stata contestata per i delitti di cui all'art. 73 in argomento (la contestazione è riferita al capo 98 ma è priva di effetti quoad poenam, trattandosi del reato associativo ex art. 74).
2.19 e 2.20 De CO AN e RC GI, pur nella diversità delle rispettive posizioni, hanno presentato ricorso con lo stesso atto, basato su un unico motivo (erronea applicazione di legge;
mancanza e contraddittorietà della motivazione). 0 40 la 4 Il De CO, pur non negando di aver svolto il ruolo d'intermediario fra associazione mafiosa e fornitori di partite di sostanze stupefacenti, sostiene l'occasionalità della propria azione delittuosa e la mancanza di prove circa l'appartenenza all'organizzazione criminale di cui al capo 98 ex art. 74 d.p.r. 309/90. Tale affermazione contrasta con il ragionamento dei giudici di merito che hanno evidenziato come il De CO agisse per conto dell'associazione: fu lui a presentare il DA al AS ed al suo enturage, gestendo i contatti con il fornitore partenopeo e venendo in seguito sostituito da OF GI. I riscontri sono stati individuati nelle dichiarazioni del AS, del FA e del IN;
i rilievi difensivi sulla effettiva portata di tali dichiarazioni sono generici, basati sul "racconto dei collaboratori" non riportato nel ricorso nè ad esso allegato. Anche in relazione all'aggravante di cui all'art. 74 terzo comma la motivazione è immune da vizi logici avendo la corte territoriale riportato che nell'ambito dei due giudizi il numero delle persone coinvolte nell'associazione è risultato superiore a dieci e, soprattutto, che il sodalizio era composta anche da soggetti tossicodipendenti (BR MO, DA si rinvia sul punto a quanto esposto nel paragrafo 2.18). Quanto al RC, la sua responsabilità in ordine alla condotta di cui al capo 73 (cessione ai componenti del sodalizio di armi introdotte clandestinamente da San Marino nel territorio italiano) non viene in sé negata, ma riferita ad una mera attività di favoreggiamento nella prospettiva di un impiego lavorativo. In realtà è proprio l'agevolazione della consorteria di 'ndrangheta, riconosciuta come aggravante, che caratterizza l'azione del RC nella consapevolezza della caratura criminale di AS NT e della destinazione della armi alla cosca: si rinvia a tal fine alle pagine 53 e 54 della sentenza impugnata (valutazione del compendio probatorio costituito da intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori, verbale di sequestro e di arresto) circa il ruolo di fornitore e talvolta di custode delle armi. Va tuttavia dichiarata l'estinzione della contravvenzione ex art. 697 cod. pen. (capo 76) per prescrizione a seguito del decorso del termine massimo di cinque anni, trattandosi di reato commesso nel 2006; causa estintiva eccepita dal ricorrente (pag. 10 del ricorso), verificatasi dopo la pronuncia di primo grado e prima di quella di appello. E' appena il caso di rilevare a riguardo che la contestata aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, essendo prevista esclusivamente in relazione 41 ai delitti, non può trovare applicazione rispetto alle contravvenzioni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10243 del 25/02/2010 - dep. 15/03/2010 - Rv. 246776), per cui la stessa non rileva ai fini del calcolo della prescrizione. In definitiva anche con riferimento al Di CO ed al RC ad eccezione, per quest'ultimo di quanto evidenziato per il reato sub 76 - la sentenza si sottrae a vizi motivazionali rilevabili in sede di legittimità.
2.21 IA GI. Indicato come imprenditore di riferimento del clan AS, il IA ha riportato condanna, con doppia pronuncia conforme, per il reato di cui al capo 1). Nel primo motivo di ricorso eccepisce il vizio motivazionale circa l'affermata appartenenza al sodalizio mafioso, affermando di aver conosciuto e di essersi relazionato soltanto con NT FO, "al quale presta(va) favori consistiti nell'accettazione di alcuni titoli poi rivelatisi di sospetta provenienza lecita" (pag. 21 del ricorso). Anche in questo la lettura del dato istruttorio si presenta alternativa e confliggente con quella fornita dai giudici di merito sulla base di un ragionamento che può ritenersi plausibile (pagg. 42/43 della sentenza impugnata con puntuali rinvii alla pronuncia del Gup). La corte territoriale ha infatti tenuto ben presente che il confronto fra la versione accusatoria ed innocentista s'incentrava sulla interpretazione unitaria delle emergenze processuali, privilegiando con argomentazioni logiche la tesi della convinta adesione dell'imprenditore al sodalizio rispetto a quella della completa soggezione alla persona del AS. Il IA era persona di fiducia del boss e, proprio perché imprenditore, "collettore" di raccoglieva cioè assegni derivanti da prestiti - usurari con l'evidente fine di erogazione di titoli o denaro non ricollegabili al delitto, in tal modo interponendosi nella illecita attività al quale l'associazione era dedita. Precisi elementi vengono indicati per confermare la consapevole partecipazione al sodalizio, la cui esistenza il ricorrente non poteva ignorare: i colloqui intercettati così come riportati hanno consentito di accertare la - collaborazione prestata dal IA al AS ai fini del reperimento del FA e della restituzione della "bacinella", nel timore di essere accusato dal boss del furto, sull'evidente presupposto della pregressa informazione confidenziale del luogo ove il denaro si trovava custodito quando era a disposizione dei vertici del clan;
le perplessità sulla fedeltà del FA confidate ad altro associato (Samuele Lovato); le chiamate in correità di TI AN e LI AN;
l'inattendibilità delle dichiarazioni del AS allorchè, minimizzando il ruolo del IA, non risultò in grado di spiegare perché utilizzasse l'imprenditore "a mò di sportello bancario" (pag. 43). 42 -in realtà Per contro il ricorrente dà rilevanza alla mancanza di riscontri contabili inconferenti a fronte dell'accertamento aliunde della reiterata condotta contestata, nei termini indicati;
nega che i collaboratori di giustizia abbiano effettuato "propalazioni accusatorie" senza allegare i verbali che attesterebbero il travisamento della prova e senza far cenno al TI;
attribuisce valenza di prova alle sole dichiarazioni del AS, trascurando le argomentazioni dei giudici di merito a riguardo e la lettura complessiva degli atti di indagini, così come acquisiti al processo. In particolare, la sentenza di primo grado (anche in questo caso la tecnica del rinvio per relationem risulta pertinente) delinea la figura del IA con riferimenti a prove valutate in termini immuni da vizi logici (pagg. 624 e segg.): le conversazioni intercettate evidenziano il rapporto paritario fra il AS ed il IA, la frequentazione costante e la condivisione di affari (la casa del ricorrente, messa a disposizione del boss, era utilizzata per esigenze dell'intera organizzazione intercettazione del 21.10.2006; la familiarità fra i due contrastava con l'asserita sudditanza del IA;
l'incoraggiamento fornito al boss perché non si lasciasse abbattere dal furto della "bacinella"; la periodica attività d'intermediazione finanziaria e le assicurazioni sul buon esito dei titoli - intercettazione del 27.10.2006); le dichiarazioni del FA, riportate nei punti più salienti, confermano il supporto "bancario" del ricorrente e portano ad escludere che costui fosse vessato o intimidito dalla cosca. La sentenza ricostruisce soprattutto (pagg. 634 e 635) gli esiti della consulenza contabile in atti - non oggetto di specifica contestazione nel ricorso in esame dalla quale è risultato- che il IA negoziò assegni rilasciati dai debitori vittime di usura (De Rose, Lacamera, LO) in epoca coincidente con quella in cui si registravano le conversazioni intercettate, così fornendo una consapevole collaborazione al boss e condividendo una delle principali attività illecite del sodalizio mafioso. Deve escludersi pertanto che la sentenza impugnata possa essere nuovamente censurata per il dedotto vizio motivazionale.
3. Le censure relative al trattamento sanzionatorio 3.1 I rilievi si riferiscono essenzialmente alla determinazione della pena base, laddove essa si discosti dal minimo edittale (LF, AN, BI, RE MI e RE OL); agli aumenti per la continuazione, ritenuti eccessivi (BL, AN, BI, DA); al diniego delle attenuanti (De AN, IG, IA, AN e BI); al giudizio di bilanciamento tra 43 circostanze di segno opposto in termini di bilanciamento e non di prevalenza (RE MI e RE OL, DA). E' opportuno richiamare anche per tali profili il consolidato orientamento della Suprema Corte.
3.2 Si è ribadito di recente che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Cass. sez. 4 sent. n. 46412 del 05/11/2015 dep. 23/11/2015 - Rv. 265283). La pena base di tre anni di reclusione ed euro 3.000 di multa individuata per la AN e la BI in relazione al reato più grave di usura aggravata ex art. 644, 5 comma cod. pen. è pressoché coincidente con il minimo edittale;
lo stesso dicasi per RE MI e RE OL che peraltro erroneamente fanno riferimento alla pena base prevista dal primo comma dell'art. 644 cod. pen. (pag. 12 del ricorso), senza considerare la natura pluriaggravata dei reati di usura per cui hanno riportato condanna e, quindi, l'applicazione del quinto comma della norma ai fini della determinazione della pena. In ogni caso la corte territoriale ha evidenziato (pag. 78) le ragioni ostative ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio, con argomentazioni estranei al motivo di ricorso. Quanto ad LF, il rilievo si basa su un'erronea interpretazione dell'art. 133 cod. pen. secondo cui ogni discostamento dal minimo edittale esigerebbe un sindacato di legittimità in mancanza di specifica motivazione. Nel caso di specie la pena è stata parametrata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale, in base all'attuale formulazione dell'art. 644 cod. pen. atteso che il capo d'imputazione individua tempus commissi delicti (promessa degli interessi e corresponsione rateale) in un periodo compreso fra il 2004 ed il luglio 2007, in mancanza di limitazioni temporali riscontrabili nella doppia pronuncia conforme di condanna. La corte territoriale anche in questo caso ha sottolineato (pag. 78), con specifico riferimento all'intensità del dolo, i motivi che escludevano una riduzione della pena. Per quanto attiene alla eccepita prescrizione, il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria (ex mulits, in fattispecie relativa alla prescrizione, Cass. Sez. F, sent. n. 32362 del 19/08/2010 - dep. 26/08/2010 - Rv. 248142), 44 per cui, dovendosi considerare il luglio 2007 come dies a quo per il computo - atteso che secondo l'editto accusatorio era in corso a tale data l'adempimento frazionato dell'obbligazione usuraria il reato non si è prescritto (il termine - massimo di prescrizione infatti secondo l'attuale normativa è di 18 anni e 9 mesi, dovendosi calcolare a tal fine le aggravanti ad effetto speciale senza tener conto della diminuzione per le attenuanti). Il rilievo infine sull'erroneo calcolo della diminuzione per il rito è generico e non trova riscontro in atti.
3.3 In relazione agli aumenti ex art. 81 cod. pen. la giurisprudenza più recente ha sostenuto che in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione in ordine all'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen. quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato (Cass. sez. 1, sent. n. 21641 dell'08/01/2016 dep. 24/05/2016 - Rv. 266885). Nel caso di specie i rilievi del DA sono del tutto generici ("ingiustificati aumenti in continuazione"); lo stesso dicasi per la AN e la BI ("eccessivo ed ingiustificato aumento"): a fronte, in entrambi, i casi di un contenuto incremento per ciascuna delle residue contestazioni (pag. 77 della sentenza impugnata). Il BL con il quarto motivo di ricorso deduce l'illegalità della pena perché l'aumento per i quattro fatti di usura aggravata, in continuazione con il più grave reato sub 17, risulterebbe pari, per ciascuno di tali reati, ad un anno di reclusione, corrispondente al minimo edittale previsto dall'art. 644 cod. pen. ante riforma del 2005, venendo così "implicitamente disconosciuto il vincolo della continuazione". La sperequazione non sussiste in quanto il ricorrente non considera che tutte le usure sono pluriaggravate (ex artt. 644, quinto comma cod. pen. e 7 d.l. 152/91), per cui l'aumento risulta ben inferiore al minimo applicabile in assenza del vincolo della continuazione;
è altresì proporzionato alla pena base, trattandosi di episodi assimilabili per gravità, ragion per cui la corte territoriale ha escluso mitigazioni del trattamento sanzionatorio.
3.4 Circa il diniego delle attenuanti, costituisce principio acquisito in giurisprudenza che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è 45 sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex multis Cass. sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014 -Rv. 259899). Nella fattispecie in oggetto, e con riferimento ai motivi di ricorso, la corte territoriale ha adempiuto tale onere motivazionale, escludendo riduzioni di pena per il IG (per lo spessore criminale di costui nelle vicende per cui ha riportato condanna pag. 78 ultimo capoverso); ha delineato la personalità del -- IA in termini tali da escludere profili di meritevolezza (imprenditore di riferimento della cosca, pag.43) nell'irrilevanza dell'assenza di precedenti penali;
ha fatto riferimento allo spessore criminale del De AN, così come delineato a pag. 72, per ritenere la pena inflitta in primo grado insuscettibile di diminuzione;
ha condiviso le motivazione del primo giudice in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche per la CE e la BI (a pag. 680 il Gup ha sottolineato per giustificare il diniego del beneficio "la particolare gravità ed odiosità delle condotte poste in essere", valutazione evidentemente ritenuta attuale dalla corte territoriale nonostante ridimensionamento della posizione processuale delle ricorrenti, condannate per reati di usura). Generiche infine le censure sull'entità della pena formulate dal De CO e dal MP, a fronte delle specifiche argomentazioni sul punto, contenute, rispettivamente, a pag. 77 e 78 della sentenza impugnata.
3.5 Anche il giudizio di bilanciamento fra circostanze di segno opposto di sottrae a rilievi. Infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto. (Cass. Sez. 2, sent. n.3610 del 15.01.2014 - dep. 24/01/2014 - Rv. 260415). Per il DA il giudice di rinvio ha precisato che "il giudizio di comparazione non può varcare la soglia dell'equivalenza per le allarmanti caratteristiche del fatto 46 delittuoso...e per una condotta di vita proclive al delinquere"; per i RE ha fatto riferimento ugualmente alla gravità dei reati commessi, all'intensità del • dolo, allo stile di vita.
3.6 Anche il rilievo del De AN sul diniego del beneficio della sospensione della pena è privo di fondamento, attesi i precedenti penali indicati specificatamente dalla corte territoriale (pag. 78). Orbene, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Cass. sez.3, sent. n.6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010 - Rv. 246184: nella specie la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata proprio sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato). Per quanto riguarda il reato di usura aggravata per cui ha riportato condanna il RA non è decorso il termine prescrizionale, contrariamente a quanto eccepito (terzo motivo di ricorso): il delitto risulta commesso nel 2004 e, quindi, in relazione al tempu commissi delicti ed alla data di emissione della sentenza di primo grado, può applicarsi sia la normativa anteriore alla legge 251/2005 (prescrizione massima di 22 anni e sei mesi) sia quella attualmente in vigore per effetto di tale legge (18 annni e 9 mesi), con la conseguenza che in nessuno caso il reato risulta prescritto.
4. Le censure relative alla confisca.
4.1 Hanno formulato rilievi a riguardo AD ZI, Di EL AN, AS NT, RE MI, RE OL, FA AN, MP GI, IA GI. La sentenza impugnata ha trattato i motivi di appello attinenti alla confisca nelle pagine 79 e seguenti, accogliendo parzialmente le impugnazioni sul punto del Di EL e del IA e confermando nel resto le statuizioni ablatorie.
4.2 Devono considerarsi aspecifiche le censure di: a) FA, basate sul mero richiamo a principi di diritto e su asserzioni prive di riscontro, con conseguente genericità dell'ultimo motivo del ricorso, in conformità peraltro con la conclusione della corte territoriale che aveva rilevato l'inammissibilità dell'appello perché non confutava specificatamente le argomentazioni del primo giudice;
b) AD, il quale non ha articolato rilievi in ordine alla principale motivazione sottesa al provvedimento in questione ossia alla ricorrenza degli estremi di cui all'art. 644 ultimo comma cod. pen. e ciò a prescindere dall'entità dell'importo giacente sul 47 conto corrente e dall'occasionale attività lecita esercitata;
c) Di EL, che rispetto alle argomentazioni dei giudici di merito circa il requisito della "sproporzione" reddittuale motivazione che aveva resistito anche al vaglio del tribunale del riesame ha richiamato principi di diritto, senza confutare nello - specifico la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della misura, posto che la connessione temporale e causale - tra reato ed illecito arricchimento viene - contestata in astratto ma è priva di qualsiasi riferimento al caso concreto in relazione a quei beni rispetto ai quali la confisca non è stata revocata;
d) MP, che fa rinvio all'atto di appello e ad una consulenza di parte depositata nel corso del giudizio di primo grado, in evidente violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, concludendo in termini assertivi per la illegittimità della confisca;
e) IA che previo richiamo in termini non proprio corretti alle regole sull'onere probatorio in tema di provenienza lecita del patrimonio confiscato rinvia genericamente ad una consulenza di parte, a suo - avviso non oggetto di esame da parte del giudice di merito, trascurando del tutto le argomentazioni del giudice di rinvio (pagg. 82) sull'appartenenza dei beni sub 8 e 10 dell'elenco a società terza, sull'acquisto del bene sub 9 in epoca coincidente con l'accertata partecipazione all'associazione mafiosa, sull'attività della ditta individuale funzionale alle esigenze del sodalizio;
f) RE MI e RE OL - entrambi condannati per vari episodi di usura riportano nel - motivo di ricorso sub B) stralci della consulenza redatta da un tecnico di parte ritenendo di aver in tal modo fornito la prova della legittimità della provenienza dei beni confiscati e lamentando l'omesso esame della stessa da parte dei giudici del merito, senza considerare che la misura ablativa è stata disposta anche ai sensi dell'art. 644 ultimo comma cod. pen. (pag. 79 della sentenza impugnata) - norma in base alla quale "è sempre ordinata la confisca di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari" e che l'elaborato al quale fanno riferimento è stato ritenuto irrilevante per ragioni non esaminate dai ricorrenti (lo stesso consulente di parte esordiva ammettendo la mancanza di dati contabili di riferimento e che il compito affidatogli non poteva ritenersi completo).
4.3 Per quanto riguarda l'articolato motivo di ricorso (il quarto) di AS NT deve innanzitutto rilevarsi che il ricorrente non è legittimato ad impugnare la confisca dei beni del coniuge IZ ER, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultima, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione di beni a lei formalmente intestati. 48 Eccepisce per il resto il AS che il giudice di rinvio non ha fornito una congrua motivazione circa l'affermata esistenza di "un patrimonio sproporzionato", a fronte di un ridimensionamento dello stesso da parte dello stesso giudice di primo grado in € 200.000 circa e di redditi di provenienza lecita per € 240.000 circa, come dimostrato dalla documentazione in atti. La corte territoriale ha avuto ben presente la censura del AS ("per un verso sarebbe stato sovradimensionato il valore di un patrimonio invero valutabile non oltre 200mila euro per l'altro non sarebbero state compiutamente sommate le entrate lecite del nucleo familiare che tra assegno di riparazione per ingiusta detenzione, indennità spettante alla figlia disabile, redditi lavorativi del coniuge e della impresa individuale per come ricavabili dal prospetto di pag. 690 nel loro complesso sopravanzerebbero il suddetto valore"), ma ha al contempo fornito a riguardo una motivazione plausibile sul piano logico, evidenziando come i dati forniti dal ricorrente fossero non omogenei ed inidonei a superare la presunzione (iuris tantum) di illecita accumulazione patrimoniale. Ha infatti specificato - con rilievi che sfuggono al motivo di ricorso -che il reddito derivante dall'impresa agricola individuale per circa 100mila euro si riferiva al volume di affari sviluppato nell'anno 2006; che l'assegno d'invalidità della figlia nel conteggio di parte era stato capitalizzato, trattandosi di 450 euro mensili, presumibilmente destinati periodicamente allo scopo per cui erano stati percepiti;
che gli importi percepiti per il lavoro in carcere erano irrisori: in definitiva, che i redditi di provenienza lecita, nel periodo in questione, dovevano ritenersi devoluti alle ordinarie esigenze legate alla quotidianità ed anzi anche a tale unico fine considerarsi palesemente insufficienti. E' stata considerata anche l'unica entrata di un certo rilievo - 78mila euro circa erogata per ingiusta detenzione - con la duplice osservazione che per un verso la stessa è inferiore al patrimonio confiscato e per altro non è stata fornita la prova in ordine al concreto impiego di essa (circostanza quest'ultima che il ricorrente ritiene di poter superare con una presunzione la presumibile destinazione ad - esigenze del nucleo familiare non considerando che, al contrario, l'onere di - specifiche e verificate allegazioni era a suo carico).
5.Conclusioni Per tutte le ragioni esposte i ricorsi ad eccezione di quello di LI AN, in relazione al quale la sentenza va annullata con rinvio per un nuovo giudizio- devono ritenersi inammissibili, risultando i relativi motivi, incentrati sul vizio motivazionale, aspecifici o manifestamente infondati. 4 949 Per quanto riguarda RC GI, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 76) perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena (un anno di reclusione così come stabilito dal giudice di rinvio) e rideterminazione della pena finale, tenendo conto della riduzione per il rito, in anni quattro e mesi sei di reclusione (il ricorso è nel resto inammissibile). Alla dichiarazione d'integrale inammissibilità, segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei rispettivi ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria. I ricorrenti nei cui confronti è stata esercitata l'azione civile, ad eccezione di LI AN, sono condannati alla rifusione delle ulteriori spese del giudizio sostenute dalle parti civili, nella misura liquidata in dispositivo. Va dichiarata infine inammissibile la richiesta dell'avv. Maria Claudia Conidi - in qualità di difensore della parte civile FA SS ammessa al patrocinio a spese dello Stato avente ad oggetto l'emissione del decreto di pagamento - contestualmente alla pronuncia che definisce il giudizio di legittimità, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 83 del d.p.r. 30/05/2002 n.115 (testo unico sulle spese di giustizia TUSG), introdotto dall'art. 1, comma 783 della legge 208/2015 - cd. legge di stabilità 2016 - pubblicata sulla G.U. n.302 del 30/12/2015, in vigore dall'1.01.2016. Il comma 2 dell'art.83 TUSG stabilisce infatti che per il giudizio di cassazione alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, introducendo nella disciplina relativa all'onorario e alle spese spettanti al difensore una regola di carattere speciale che esonera il giudice di legittimità dall'emissione del decreto di pagamento, attività riservata espressamente alla competenza funzionale del giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI AN, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RC GI limitatamente al reato di cui al capo 76) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena, rideterminando la pena finale in anni quattro e mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibili i ricorsi di AD ZI, LF IC, BL OL, De AN IE, Di EL FA, AS NT, OF 5055 0 GI, AN RE, RE MI, RE OL NO, RA MI, BI NA, AS IO, FA AN, MP GI, IG GI, DA NN, De CO AN, IA GI che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Condanna i suddetti ricorrenti, ad eccezione di LI AN, alla rifusione, in solido tra loro, delle spese del grado sostenute dalle costituite parti civili Regione Calabria e Confindustria Calabria, liquidate in € 5.000,00 ciascuno, oltre 15% per rimborso forfettario, Cpa ed Iva;
condanna AS IO, OF GI e FA AN alla rifusione, in solido tra loro, delle spese del grado sostenute dalla parte civile FA SS, liquidate in € 5.000,00 oltre 15% per rimborso forfettario, Cpa ed Iva;
condanna AS NT, AS IO, OF GI e FA AN alla rifusione, in solido tra loro, delle spese del grado sostenute dalla parte civile FA CO, liquidate in € 5.000,00 oltre 15% per rimborso forfettario, Cpa eo Iva. Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore dott. IC Gallowhite ello dott. Luigi Agostinaconio latinaunch DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 NOV. 2016 IL REMA CANCE $1800 Claudia Piano Z I O N E A M 51 elo 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO Suprema di CassazioneLa Corte Su prema di Cassazione - Seconde Sez. Pencle.com ord. wo 4747/17 del 16/12/2016 e depositata. 40 1134/1/2017:1 Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, 2^ sez. penale l'11/10/2016 - dep. il 18/11/2016 - n. 48924 nel senso che laddove è scritto "condanna i suddetti ricorrenti, ad eccezione di LI AN, alla rifusione, in solido tra loro, delle spese del grado sostenute dalle costituite parti civili Regione Calabria e Confindustria Calabria, liquidate in € 5.000,00 ciascuno, oltre 15% per rimborso forfettario, Cpa ed Iva" va scritto e letto "condanna i suddetti ricorrenti, ad eccezione di LI AN, alla rifusione, in solido tra loro, delle spese del grado sostenute dalle costituite parti civili Regione Calabria, Provincia di Cosenza e SAZIO N ASSA CAS E Confindustria Calabria, liquidate in € 5.000,00 ciascuno, oltre 15% per rimborso I D forfettario, Cpa ed Iva". >> A M Il Funzionario Giudiziario Roma 14 FEB 2017 Antonella FONTANA نفسه CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE La Corte Suprema di Canazione - 2 Sex. Pre- con ord. n°19308/17 UFFICIO COPIE UNIFICATO 2° Cou Me 13/4/17 & depositata il 24/4/2017: A ме е M DI E R P DI ASSA U S ✓ Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, seconda sez. penale l'11/10/2016 - SUPRE MA TE dep. i 18/11/2016 n. 48924, nel senso che laddove è scritto "condanna - AS NT, AS IO, OF GI e FA AN alla rifusione, in solido tra loro, delle spese del grado sostenute dalla parte civile FA IC, liquidate in € 5.000,00 oltre 15% per rimborso forfettario, Cpa ed Iva" va scritto e letto "condanna AS NT, AS IO, OF GI e FA AN alla rifusione, in solido tra loro, delle spese del grado sostenute dalla parte civile FA IC, in proprio ed in qualità di erede di ZI LI liquidate in € 5.000,00 oltre 15% per rimborso forfettario, Cpa ed Iva". Dispone altresì la correzione della pag. 1 bis della sentenza nel senso che A DI M laddove è scritto "l'avv. Antonella Leopizzi per FA IC per E R SSAZIO N l'accoglimento delle conclusione di cui alla nota scritta che deposita" va scritto e P E CA U I D letto "l'avv. Antonella Leopizzi, in sostituzione dell'avv. Sergio Luceri, per FA E T C A R IC per l'accoglimento delle conclus cui alla nota scritta che M E deposita". >> - R Roma, 26 APR 2017 P Il Direttore Amministrativo U S E do T R O C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2La Corte Supreus di Cansazione - Sesta Sezione UFFICIC COPIE UNIFICATO Peuble-con provvedimento n° 5229/2018 del 4/1/18 depositato il 02/2/2018 : Revoce la sentenza emessa dalla seconde sezione delle Corte di Cas e २ in data 11/10/2016 m. 48924/2016 emessa pazione yer confronti di AS RI quanto al, ther Dichiara inamminibile il n'cause e conduis "la valutazione delle pena il n'comente al pagamento delle spese processuali euro 2.000 mi е delle дошма 'di 2.000 in favore della Casa delle ammende >> - Roma - 5 FEB 2018 CAS Il Direttore Amministrativo Roberto TAREM