Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
In materia di associazione finalizzata al traffico di droga, va esclusa la configurabilità dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 (partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti) anche nei confronti dell'associato tossicodipendente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2007, n. 12845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12845 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGILIO Adolfo - Presidente - del 09/01/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO EN - Consigliere - N. 24125/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT NU, n. a Genova il 17 giugno 1976;
2) CC AR, n. a Platì il 2 settembre 1972;
3) AR IA, n. a Paternò il 17 ottobre1971;
4) SC RR, n. a Maida il 8 luglio 1957;
5) MA NO, n. a Novi Ligure il 31 agosto 1974;
6) AR CA, n. a Bovalino il 15 settembre 1948; 7) MA SA NO, n. a Novi Ligure il 16 gennaio 1972;
8) TE RR, n. a Novi Ligure il 25 febbraio 1969; 9) OL NO, n. a Bovalino il 24 gennaio 1948;
nonché dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino (limitatamente alla posizione di AR CC), nei confronti della sentenza in data 21 dicembre 2005 della Corte d'appello di Torino;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale;
per l'inammissibilità del ricorso di TT NU;
per il rigetto dei ricorsi di NO MA SA, AR CA, TE EL, RR SC, CC AR, OL NO e NO MA;
per la correzione della pena limitatamente a quella irrogata per la continuazione, determinando in mesi tre e giorni 15 di reclusione per ciascuno dei reati, e per il rigetto nel resto del ricorso di AR IA;
uditi i difensori che si sono riportati ai rispettivi ricorsi:
Avv. G. Di IO per NU e RR;
Avv. G. Contaldi, in sostituzione dell'avv. C. Simoncelli per IA;
Avv. E. Bucci e G. Aricò per OL NO;
Avv. E. Bucci per NO MA e CA;
Avv. F. Bosco e L. Repetti per NO MA SA e EL.
FATTO
A) Premessa
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato quella del G.u.p. dello stesso Tribunale pronunciata il 7 ottobre 2004, appellata da tutti gli odierni ricorrenti sopra indicati, imputati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e alcuni anche ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
Rinviando alla trattazione delle posizioni dei singoli per la indicazione dei reati contestati e del trattamento sanzionatorio, appare opportuno in via preliminare, dedicare una breve disamina al reato associativo per il quale è stata confermata, in sede di appello, la responsabilità dei ricorrenti OL NO, NO MA SA, TE EL, SC RR, AR CA e AR IA.
Dalla originaria imputazione si ricava che gli associati facevano capo alla famiglia dei coniugi OL NO e CA AR e a quella della loro figlia MA SA che abitava nella sua casa insieme con il coniuge TE EL. L'associazione, peraltro, si estendeva anche a soggetti estranei ai predetti nuclei familiari (v. IA e RR). Più specificamente, il reato associativo era stato contestato a tutti i predetti soggetti - e la tesi dell'accusa veniva recepita quasi integralmente dai giudici di merito, salvo particolarità di cui si dirà meglio in prosieguo - per essersi associati "al fine di commettere una pluralità di reati riferibili all'acquisto, al trasporto, alla detenzione ed al commercio di quantitativi vari di sostanza stupefacente, nella specie cocaina. NO OL aveva un ruolo di direttore ed organizzatore del sodalizio criminoso e provvedeva a custodire, insieme con la moglie CA AR, la sostanza stupefacente e a venderla, sia direttamente sia attraverso altre persone, alle quali di volta in volta le consegnava tali sostanze, anche tramite la moglie, AR CA che assumeva il ruolo di custodire la sostanza stupefacente, prepararne le confezioni da mettere in vendita, consegnandole ora a RR ora a NO MA SA, ora a AR IA e anche attraverso la collaborazione di MA NO (assolta peraltro dal reato associativo in sede di appello), la quale aveva altresì il ruolo di rendersi intestataria di una proprietà immobiliare acquisita dal padre OL NO con i proventi del traffico illecito. TE RR ricopriva il ruolo di procacciatore della sostanza anche attraverso PP NO (non ricorrente) - direttamente o quale intermediario di OL NO - nonché di custode e venditore della sostanza medesima. NO MA SA ricopriva l'incarico di venditrice della sostanza anche con l'ausilio di AR IA, SC RR e IA RE OM (quest'ultimo non ricorrente). CC AR, infine, assumeva il ruolo di fornitore che, in almeno sei occasioni, consegnava partite di cocaina a TE RR e a TT NU. L'associazione era aggravata - nella originaria imputazione - dal fatto di essere composta da più di dieci persone (aggravante esclusa sin dal giudizio di primo grado) e di comprendere alcuni tossicodipendenti (reato associativo consumato in Novi Ligure quanto meno dall'anno 2001 sino al giugno 2003).
Per quanto riguarda il reato in questione OL NO è considerato dalla sentenza il promotore, coordinatore, finanziatore del gruppo criminale in posizione di vertice gerarchico, con poteri decisori. Gruppo criminale che si distingueva dal gruppo familiare perché dotato di autonoma operatività delittuosa. (V. richiami giurisprudenziali p. 326 sent. I grado). Il sodalizio è stato monitorato nel periodo dal 2001 al 2003 con operazioni di intercettazione telefoniche, ambientali e attività di polizia giudiziaria. Sono così emersi quotidiani rapporti, ininterrotta attività di reperimento fondi e canali di approvvigionamento, frequenza e consistenza delle forniture (ne sono state individuate ben dodici in meno di due anni da 500-800 grammi ciascuno), molte delle quali grazie alla attività di mediazione di PP NO, diretta o indiretta, nonché la quasi quotidiana attività di spaccio. Come accennato, il gruppo non era composto da soli membri della stessa famiglia (v. IA e RR); era anche rilevata una attività di supporto della attività di spaccio della associata MA SA NO da parte di IO e OM (non associati e separatamente giudicati). Gli elementi caratteristici della associazione venivano individuati: nella ripartizione di ruoli;
nella continuità della condotta criminosa di collaborazione;
nella consapevolezza da parte di ciascuno di fornire un contributo a un programma comune di acquisto reiterato di partite di cocaina;
nella utilizzazione di più canali di approvvigionamento (Piemonte, Milano e Calabria) e di smercio;
nella affectio societatis;
in elementi concludenti emergenti anche dai reati scopo;
nell'impiego di notevoli risorse finanziarie;
nella destinazione delle abitazioni di OL NO e CA AR nonché di TE RR e NO MA SA a luogo di occultamento e custodia della sostanza. Sulla predisposizione di mezzi ad hoc (substrato organizzativo) si sottolinea nella sentenza che non è necessaria la destinazione esclusiva di risorse materiali e mezzi al gruppo ma è ben sufficiente, come nella specie, il ricorso ai beni personali di uso comune di ciascun associato, utilizzati anche per scopi della associazione. Non si deve poi dimenticare che vi erano anche beni, di notevolissima importanza, destinati in modo stabile alla attività associativa, beni rappresentati dalla abitazioni di OL NO e da AR CA e TE RR e MA SA NO. Le loro residenze, in cui la droga veniva occultata, custodita e preparata per il commercio al dettaglio, costituivano punto di riferimento stabile per tutti gli appartenenti alla associazione. (Sulla compatibilità dei concetti di associazione e famiglia (in senso anagrafico), sulla maggiore pericolosità di organizzazioni siffatte e sul minor rigore necessario per l'accertamento del substrato organizzativo si vedano: Sez. VI, Sentenza n. 2772 del 09/01/1995 Ud. (dep. 16/03/1995), Lacedra, Rv. 201353; Sez. VI, Sentenza n. 10493 del 02/07/1987 Ud. (dep. 08/10/1987) Lambiase Rv. 176816).
B) Sulle singole responsabilità secondo la ricostruzione della Corte d'appello B1) TT NU
II suo ruolo è quello di corriere impiegato dal RR, che accompagnava, per il trasporto di forniture ritirate a IN da CC AR (capo 8: reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 81 c.p.) in sei occasioni, dal giugno 2001 al gennaio-febbraio 2002, per complessivi quattro Kg. e mezzo di cocaina. La responsabilità è ammessa dall'imputato, che ha anche riferito sulla attività criminosa di altri. È assolto in appello dal reato associativo. È condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro ventimila di multa.
B2) CC AR
È stato condannato in primo grado solo per il reato di cui al capo 15 (sei forniture fatte a IN a TE RR e a TT NU, dai 550 gr. agli 800 gr. alla volta, nei tempi sopra indicati nella posizione NU) ed è stato assolto dal reato associativo. La Corte d'appello ha respinto il gravame del P.M. che aveva chiesto la condanna anche per il reato associativo. Le fonti di prova sono date in primo luogo dalle dichiarazioni del corriere NU (dichiarazioni al P.M. nell'interrogatorio del 4 luglio 2002), che ha riconosciuto in fotografia, con certezza, nel AR la persona che aveva fatto le forniture a EL - in tre occasioni in cui NU aveva visto il AR. I riscontri obiettivi sono individuati come segue: 1) AR era coniugato con NE NI che nel 2000 disponeva in IN di un alloggio proprio nell'immobile indicato dal NU;
2) all'epoca dei fatti (dal giugno 2001 al febbraio 2002) il AR era ospite da TR CA coniugato con TU NE;
3) all'inizio dell'anno scolastico il AR si era interessato per iscrivere la figlia in una scuola di IN;
4) in alcune conversazioni tra NO OL e NO PP, quest'ultimo indicava i fornitori del RR come "fujuti" (latitanti): invero alcuni familiari del AR - indicato come l'uomo con le orecchie a sventola - erano ricercati o latitanti (come in effetti lo erano i cognati TR CA e TU GA per altri fatti di droga); 5) in una conversazione telefonica PP NO raccontava a NO OL, parlando dei fatti commessi in precedenza, che l'individuo a cui il RR si rivolgeva si chiamava CC e aveva una Golf VW;
6) nel riferirsi ai cognati del AR, NO PP racconta a OL NO che l'individuo cui si rivolgeva il RR era chiamato il LI e che l'ultima fornitura era avvenuta tra il Natale e il Capodanno (in effetti vi è una fornitura il 30.12.01 ed è la quinta) (quest'ultima telefonata è del 22 maggio 2002 e il LI è in libertà: non può trattarsi - ad avviso della Corte - di altro soggetto di IN, SA OL, con nomignolo di LI che il 22 maggio era in carcere). B3) SC RR
È stato ritenuto responsabile del reato associativo e del reato fine continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per vari episodi di cessione al minuto (capi 1 e 15). Dalle intercettazioni telefoniche si desume il suo ruolo di collaboratore diretto di OL NO. Era dedito, in ambito associativo, allo spaccio al dettaglio. Riceveva sistematicamente la droga dai coniugi OL NO e da AR CA, presso l'abitazione dei coniugi. Egli riscuoteva anche i crediti. In sintesi fungeva da canale diretto tra OL NO e gli acquirenti. Le intercettazioni attestano che egli era consapevole dei viaggi di RR e NU per acquistare droga da destinare alla attività di smercio gestita da NO. Le stesse intercettazioni attestano anche alcune cessioni di cocaina al minuto. Doveva ritenersi irrilevante il fatto che avesse interrotto i rapporti con OL NO dal maggio 2002, perché poi sono ripresi nel 2003. Viene esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3 (sulla partecipazione di tossici al gruppo). Di RR parla anche IA quale collaboratore dello stesso IA nello spaccio, come emergente da intercettazioni (v. posizione IA).
B4) AR IA
È stato ritenuto responsabile sia del reato associativo sia del reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi 1, 18 e 19) per avere partecipato alla associazione e per aver venduto, più volte, a varie persone, numerosi quantitativi di cocaina ricevuti per smerciarla al dettaglio, con continuità, da OL NO, da AR CA e da NO MA SA. È stato per vari anni fidanzato di MA NO che viveva con i genitori, e ha frequentato assiduamente i predetti in tale veste. In particolare riceveva le confezioni dalla CA che le preparava, le custodiva e gliele dava, fissandone il prezzo. IA le rivendeva a prezzo maggiorato e tratteneva per sè la differenza, versando il corrispettivo alla CA. Il IA ha ammesso tali circostanze in sede di interrogatorio davanti al P.M. e le ha reiterate davanti al G.i.p. nella udienza preliminare del 2004. Tali ammissioni sono corroborate da numerose intercettazioni telefoniche, limitatamente al periodo dall'inizio del 2002 al febbraio-marzo 2003. È stato ritenuto associato al gruppo nel periodo di tempo successivo gli arresti di PP NO, MI e DD per sostituirli nella attività di spaccio, che in quel periodo svolgeva con SC RR, anche lui frequentatore della famiglia NO. A sua volta è arrestato il 24 novembre 2002 e la sua attività riprende dopo la scarcerazione (intercettazioni del 17 e 18 febbraio 2003). La sua responsabilità emerge, ancora, da numerose conversazioni telefoniche del marzo, aprile e giugno 2002 e in particolare dell'autunno 2002. Da tutto ciò, la Corte ricava la piena consapevolezza del IA di agire per l'associazione. Egli ha anche acquistato in proprio cocaina e hashish da tali NI OF e LY LI, e a volte l'ha ceduta a MA SA NO. Numerosissime sono le telefonate intercettate in cui l'imputato colloquia con il clienti per fine di spaccio. Questa autonoma attività è interpretata e giustificata come derivante dalla sospensione della attività dei NO per i tre arresti sopra ricordati.
B5) MA NO
In primo grado è stata assolta dal reato associativo ed è stato rigettato l'appello proposto in proposito dal P.M. È stata condannata invece per due episodi di cessione di droga (capo 9) una volta alla SO MA SA, e altra volta al RR. Tali episodi sono desunti, in maniera più che altro logica, da intercettazioni telefoniche. Nel primo episodio. MA SA telefonava a MA, che era in casa, chiedendole se la madre (che non c'era) avesse terminato un suo vestito e, in caso affermativo, glielo buttasse giù dalla finestra. Successivamente si comprende che quanto ricevuto da MA SA è la droga da essa ceduta a AT NZ, tramite OM IA RE, che ha ammesso tale addebito (si tratta di 10 grammi). A tale cessione si riferiscono le intercettazioni telefoniche tra il 3 e il 16 dicembre 2002 (pag. 276-277 sent. I grado). Nel secondo episodio premesso che vi è prova che a RR occorreva urgentemente droga, non essendo in casa la CA, ma essendovi la sola MA. Il RR (dopo aver parlato con la CA sulla utenza mobile) riusciva ad avvertire MA, sulla utenza fissa di casa, informandola che sarebbe passato. Si registrava poi una telefonata dalla CA a MA con cui la prima chiedeva se fosse passato il RR e otteneva risposta positiva. Dopo tale giro di telefonate, non se ne registrano altre e quindi si ritiene che MA abbia consegnato la droga a RR. B6) AR CA
La sentenza afferma che la CA ha contestato solo tre episodi tra i numerosi a lei attribuiti nel capo 4. La Corte precisa anche che, a parte il fatto che la CA ha ammesso le responsabilità con dichiarazione scritta alla udienza del 7 luglio 2004 "sebbene con riferimento al contenuto delle memorie del marito NO OL e della figlia NO MA SA", le intercettazioni telefoniche (quasi totalmente quelle dalle quali emergeva che era la donna a provvedere alla gestione "domestica" di tutta la droga acquisita dal marito) dimostrano che ella si è resa corresponsabile anche di tali reati (a. fornitura acquisita in Calabria a ottobre-novembre 2002; b. fornitura da venditori di Santhià nel febbraio 2003, tramite l'intermediazione di PP NO;
c. forniture acquisite da RR in IN). B7) TE RR
La Corte basa la responsabilità di RR sui capi 1 e 7 sulla intercettazione di due lunghe telefonate fra NO OL e il nipote PP NO nelle quali: 1) si parla della attività di smercio da parte del RR della droga acquistata a IN (da EN CA); NO PP esprime un certo risentimento nei confronti del RR, scorretto, a suo avviso, nel lucrare troppo sulla droga che acquistava e rivendeva a prezzo maggiorato allo zio, il quale peraltro non si sorprendeva affatto, in quanto il genero sapeva sdebitarsi in altro modo, tra l'altro anticipando le somme della cui restituzione lasciava arbitro il suocero, anche nel periodo in cui RR e PP NO avevano collaborato negli acquisti;
3) si parla di una fornitura di pessima qualità; 4) si parla di una nuovo acquisto da fare insieme fra RR e PP NO;
5) PP NO esprime un forte risentimento nei confronti di RR per i rapporti di dare avere tra loro. La telefonata è utilizzata per ritenere che sino a un certo momento RR era stato ampiamente coinvolto negli affari associativi. Il coinvolgimento dell'imputato è confermato dalle dichiarazioni di NU e anche di IA sui reati fine: la mancanza di dichiarazioni di costoro sul reato associativo non sono significative perché potevano anche ignorare le vicenda di famiglia dei NO. B8) OL NO
La Corte osserva che OL NO ha parzialmente ammesso i reati scopo, contestando solo alcuni episodi di cui al capo 2, e il reato associativo.
Per quanto riguarda quest'ultimo reato OL NO è considerato il promotore, coordinatore, finanziatore del gruppo criminale in posizione di vertice gerarchico. Per la descrizione degli elementi costitutivi e della attività del gruppo si rimanda a quanto scritto in premessa.
Con riferimento alle contestazioni dei reati scopo che ancora rilevano nel presente grado per essere oggetto di motivi di ricorso per cassazione, la Corte d'appello: a) per quel che concerne gli acquisti del RR a IN, richiama la conversazione tra OL NO e RR (n. 48 del 7 marzo 2002 alla pag. 62 della sent. I grado) e le lunghe telefonate tra OL NO e PP NO, del 23 e 24 aprile 2002 riportate sotto la posizione RR della stessa sentenza di appello;
b) è ritenuto responsabile anche dell'acquisto da fornitori di Santhià; c) sulla attività di spaccio con la figlia MA SA si dice che la sua difesa si risolve in una mera proclamazione di innocenza;
le emergenze probatorie attestano che MA SA aveva l'incarico di smerciare la cocaina acquisita dal padre e dal marito anche con la collaborazione di SC IO e IA RE OM. Si rinvia a quanto detto sulla posizione di MA SA NO nella stessa sentenza. Si rinvia anche alla sentenza di I grado (episodio AMISTÀ) (p. 231 : all'MI aveva sollecitato su richiesta della madre CA, il pagamento di una vendita di stupefacente), nonché alla analisi della corrispondenza cronologica tra le forniture pervenute al gruppo da giugno 2001 fino ad aprile 2003 e gli episodi di smercio "rapido" della NO MA SA (pag. 229-290). Non ha grande importanza che la MA SA smerciasse anche quantitativi di droga che si procurava da sola, occasionalmente, per la sua conoscenza dell'ambiente e per vari motivi, non ultimo l'esaurimento delle scorte del gruppo. Comunque ciò non contrasterebbe con lo smercio per conto del gruppo.
Sulle obiezioni della difesa circa le dichiarazioni di IA AR su ciò che attiene alla attività di smercio di MA SA e alla attività di quest'ultima si rinvia alle relative posizioni.
B9) MA SA NO
La sentenza sottolinea come la ricorrente possa avere svolto per suo conto un piccolo spaccio al minuto, ma la contestazione principale riguarda la custodia presso la comune abitazione delle fornitura acquistate dal RR (v. conferma telefonata NO M.T.-Annali RA sent. Igr. 51-53) anche per conto di OL NO, tramite PP NO e CC AR. Ciò risulta da telefonate di IO (I gr. p. 231) e in genere dai rapporti tra IO e la donna (p. 256-258), dai rapporti della donna con MI (pagg. 231-241) e dalle dichiarazioni di NU (pag. 74, 75, 77 sent. imp.), IA (77 sent. imp.) e OM. Un coinvolgimento importante ha nell'acquisto della partita di pessima qualità del febbraio-marzo 2002, risalente all'inizio delle intercettazioni e al tentativo di smercio con il marito RR (v. telefonate citate a pag. 71, 72, 73, 74). Si esclude l'ipotesi attenuata (mot. a pag. 77 sent. imp.).
C) Ricorsi
C1) TT NU (Ricorso personale)
Si duole della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. perché dagli atti non risultano elementi sufficienti per affermare la sua responsabilità.
C2) CC AR
C2a) Ricorso del P.M.
La Corte ha condannato (in dispositivo) CC AR alla pena di 5 anni e sei mesi di reclusione dimenticando la pena della multa di quaranta milioni (che è indicata in motivazione). Si chiede che questa Corte corregga l'errore riportando nel dispositivi anche la pena della multa.
C2b) Ricorso Avv. Minasi
1 "Art. 606 c.p.p. in riferimento agli artt. 191-192 c.p.p.". 1) Le dichiarazioni di NU non potevano essere utilizzate nei confronti di AR perché assunte con incidente probatorio al quale non aveva partecipato ne' AR ne' il suo difensore. Si tratta di inutilizzabilità assoluta. La Corte d'appello non ha risposto. 2) NU ha visto AR nel primo e nell'ultimo dei sei episodi: negli altri quattro non l'ha visto. La Corte ha utilizzato la sua dichiarazione per tutti gli episodi. 3) Inoltre non v'è motivazione sull'attendibilità e mancano i riscontri individualizzanti: per quel che riguarda l'appartamento nella disponibilità di AR a IN non si è accertato alcun consumo di energia. 4) Nessun parente di AR è mai stato latitante. 5) Sulle quantità si è creduto al NU e si è accertato che esse non potevano essere nascoste nel posto dell'autovettura indicato da quest'ultimo (porta-oggetti). C2c) Ricorso Avv. Managò e Minasi
Violazione art. 192 c.p.p., commi 2, 3 e 4 D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 81 c.p. 1) NU ha dichiarato di essere stato presente a due episodi di cessione e si addebitano al AR tutti gli episodi di cessione. 2) Le dichiarazioni di NU non hanno riscontri individualizzanti, che si riferiscano, cioè, alla persona dell'incolpato e al fatto. Non possono essere riscontri:
1) la disponibilità dell'appartamento di IN nell'anno 2000, perché non è registrato alcun consumo di corrente elettrica;
2) non è vero che parenti del AR fossero latitanti nella operazione "Sim-card". 3) Il soprannome di LI accertato in una delle conversazioni non poteva riferirsi a parenti del AR, ma a SA OL di IN: sbaglia la Corte nell'escludere che si potesse trattare del OL affermando che egli risulta detenuto dal 26 febbraio 2002 al 16 dicembre 2002, perché i fatti sono stati commessi tutti in data anteriore. 4) nella intercettazione di cui si parla di CC e di una vettura Golf VW si fanno molti altri nomi e la Corte d'appello non li ha riportati;
5) le intercettazioni si riferiscono tutte a conversazioni fra terze persone. B) Violazione degli artt. 81 e 133 c.p. Non sono indicate le ragioni del calcolo della pena base molto superiore al minimo. L'aumento per la continuazione è eccessivo.
C3) SC RR (Ricorso personale)
1 Lamenta la erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74 e la manifesta illogicità della motivazione. Mancherebbe la prova di un accordo stabile e duraturo e la coscienza di far parte dell'organismo associativo nonché di contribuire attivamente alla vita della associazione. Egli conosceva solo OL NO e la moglie. La Corte non avrebbe preso in considerazione intercettazioni da cui risulterebbe che OL NO e l'imputato non tenevano contatti telefonici (per volere di NO) e da cui emergerebbe che RR afferma di non essere "operaio di nessuno", rivolto al NO e al RE mentre il primo presentava l'imputato al secondo definendolo "operaio mio". Non potendosi prescindere dalla stabilità del rapporto associativo, male avrebbe fatto la Corte a non tenere conto della interruzione del rapporto tra OL NO e il RR nel 2002.
2 Erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione. Senza motivazione non sarebbero state concesse le attenuanti generiche.
C4) AR IA (Avv. Claudio Simoncelli e Roberto Lombardi) 1 Violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità in ordine al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La Corte avrebbe ritenuto sufficienti per la concretizzazione della partecipazione alla associazione l'affectio societatis e una rudimentale organizzazione, ma il requisito della organizzazione non risulta approfondito. Dalla relazione con MA NO il IA aveva informazioni sulla attività della famiglia, ma ciò non significa condivisione dello scopo sociale. Dal fatto che IA si sia rifornito da OL NO in più occasioni non si può inferire che egli fosse inquadrato nel sodalizio. La difesa aveva ricordato con l'appello alcune intercettazioni da cui si ricavava che egli era considerato come "un corpo estraneo". Anche la attività svolta in proprio è erroneamente ricollegata alla sospensione della attività del gruppo.
2 Violazione di legge e manifesta illogicità in relazione alle norme del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. Le dichiarazioni rese e riconosciute come ampiamente contributive alla ricostruzione dei fatti dovevano condurre alla applicazione delle attenuanti.
3 Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 62 c.p., n. 6 (essendosi adoperato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato). Nella sentenza si parla di contributo non modesto di apertura collaborativa e di comportamento processuale encomiabile.
4 Applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio. Violazione dell'art. 81 e 533 c.p.p., comma 2. Per la continuazione applica un solo aumento per due reati.
C5) MA NO (Avv. Enrico Bucci)
1 Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, e mancanza e illogicità della motivazione sui reati attribuitile, come desunti da intercettazioni telefoniche, perché da queste si ricavano solo prove indirette male utilizzate (e non prove dirette). In relazione al primo episodio MA SA NO chiedeva alla SO se la madre avesse terminato il vestito (droga) e, in caso affermativo, chiedeva di buttarglielo giù dalla finestra. Tale droga sarebbe stata ceduta a AT NZ (lo si desume dal collegamento temporale di questa cessione - emergente da altre intercettazioni alle quali MA non ha partecipato - alla telefonata intercettata). Mancherebbe la univocità, certezza e concordanza degli indizi. Quanto al secondo episodio, La Corte d'appello parte dal dato dimostrato in fatto che il RR avesse urgenza di ricevere droga dalla CA, e dopo la descrizione del giro di telefonate sopra riportate e dalla cessazione delle stesse, conclude che MA aveva dato droga al CA. La difesa si domanda perché mai non pensare alla dazione di soldi ovvero a un rifiuto di MA di consegnare alcunché.
2 Violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e art. 530 c.p.p. Motivazione mancante o contraddittoria, in relazione alla confisca della unità immobiliare abitativa di Trecate via Dossi snc (ora via del Volontariato 9). Sul punto della confisca della villa con pertinente autorimessa sita in Trecate Via del Volontariato n. 9, intestata alla ricorrente, la Corte aveva ritenuto che da due intercettazioni telefoniche fra NO OL e tale NS si rilevasse che il primo riferiva al secondo di avere una villetta a Trecate. Tuttavia la difesa aveva sottoposto alla Corte d'appello di valutare la circostanza che da molte altre intercettazioni ambientali (tutte riportate nell'atto di appello) si ricavava che lo stesso OL NO attribuiva la titolarità di questo bene al cognato CA EN che non poteva stipulare l'atto perché detenuto e non voleva intestare la casa al figlio minore o alla convivente, della quale non si fidava, coabitanti nella casa insieme con CA EN. Era anche stato provato che nel periodo della costruzione della casa sul conto corrente del CA erano affluite circa Lire 330 milioni tramite assegni circolari o bancari. Si era anche allegata una dichiarazione del costruttore, GI RI, prodotta alla udienza del 26 maggio 2004, che la casa gli era stata commissionate da EN CA e che era stato stipulato in origine un compromesso con la moglie di costui, AT IR. La Corte d'appello, pur avendo tenuto conto di tali elementi documentali e testimoniali, affermava che essi non provavano l'effettiva provenienza del denaro utilizzato per pagare l'immobile, cioè se il denaro appartenesse in tutto o in parte al CA, non potendosi escludere che fosse stato proprio OL NO a volere l'intestazione fittizia al CA per escludere o limitare l'esposizione dell'immobile, conscio della attività che svolgeva. Ma un corretto criterio di giudizio sulla dubbia prova della proprietà dell'immobile avrebbe imposto la revoca della confisca ordinata in primo grado. La Corte non aveva valutato motivatamente la portata delle dichiarazioni di OL e MA NO da cui si ricavava una intestazione fittizia in favore del CA. Da ultimo rileva la ricorrente che la confisca era stata disposta senza una richiesta del P.M. La Corte d'appello su questo punto non avrebbe assolutamente motivato. 3 Violazione art. 62 bis c.p. e art. 133 c.p. La Corte non aveva aderito alla richiesta di un trattamento sanzionatorio più contenuto e di una maggiore estensione delle diminuzione per le generiche con la motivazione secondo cui il suo comportamento processuale non era valutabile positivamente e che comunque il suo coinvolgimento nella vicenda aveva indotto a ipotizzare una sua partecipazione al reato associativo, poi escluso. Tale motivazione era in netto contrasto col fatto che dal reato associativo la ricorrente era stata assolta.
C6) AR CA (Avv. Enrico Bucci)
1 Violazione art. 74 c.p.p. (ex art. 606 c.p.p., lett. b). (Motivo primo). La Corte avrebbe errato nella qualificazione giuridica del fatto. Mancherebbero gli elementi costitutivi del reato associativo con particolare riguardo all'elemento organizzativo, cioè di un insieme di mezzi materiali finalizzati allo scopo sociale. La mancanza di tali mezzi è addirittura riconosciuta dalla sentenza impugnata.
2 Motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all'art.530 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. e) (Motivo secondo, terzo e quarto). Sul concorso nell'acquisto della cocaina di cui al capo 4) da parte di RR da CC AR a IN, (circa, Kg. 4,5) non era dimostrato un diretto comportamento della ricorrente in tali acquisti, ma l'elemento oggettivo del reato era ricavato dal suo ruolo di custode di tutta la droga che NO OL acquistava e che il sodalizio deteneva (per tutti gli altri episodi la Corte si sforzava di trovare un aggancio comportamentale). La Corte poi avrebbe riferito il suo ruolo di custode solo agli acquisti effettuati dal febbraio-marzo 2002, cioè dalla partita di pessima qualità. Stessa doglianza per il fatto di cui al capo 4), concernente l'acquisizione di "una quantità di cocaina del valore di circa Euro 5.000, acquistata da OL NO in data 16 aprile 2003 da RÌ IM, mediante l'intermediazione di IN SC O". In relazione a tale episodio la sentenza di primo grado aveva riconosciuto la mancanza di prove in motivazione, ciò che poi non aveva portato, come dovuto, alla espressa esclusione nel dispositivo e alla applicazione di una pena minore nella continuazione. Sul punto non vi era nessuna risposta da parte della Corte d'appello. Stessa doglianza per gli acquisti (sempre riportati nel capo 4) di "una quantità di cocaina del valore di Euro 5.000 acquistata da OL NO in Calabria nell'ottobre/novembre 2002" e "una quantità, certamente superiore a 700 grammi, acquistata da OL NO, mediante l'intermediazione di NO PP, nel febbraio 2003". Sul primo episodio, una delle telefonate da cui la sentenza impugnata traeva il coinvolgimento della CA (n. 527 del 27 maggio 2002) era anteriore all'episodio e altra telefonata (n. 4497 del 13 novembre 2002), non indicava specificamente il ruolo di custode della CA. Quanto al secondo episodio (acquisto con intermediazione di NO, da terze persone nel febbraio 2003), non era certo il perfezionamento della trattativa e non era certo il quantitativo di droga trattata di 700 grammi ("settantina di pezzi... più quelli sulla macchina": la Corte non spiegava perché "un pezzo" corrispondeva a dieci grammi anziché un grammo). 3 Violazione L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, art. 240 c.p. artt. 530, 597 c.p.p. (Motivo quinto) sulla confisca della VW
PO tg. BK 057 HD, sequestrata a OL NO di proprietà della ricorrente. La Corte d'appello ha esteso la confisca anche in applicazione dell'art. 240 c.p. in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Comunque non era stato accertato il rapporto di necessaria e permanente strumentalità fra bene e reato. Quanto alla confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, la risalenza dell'acquisto e lo scarso valore economico lasciavano ritenere non realizzata la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. Comunque, neppure tale confisca era stata richiesta dal P.M. 4 Violazione artt. 62 bis e 69 c.p. Si era reputata l'equivalenza non tenendo conto dell'aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 3, ritenuta sussistente. Inoltre l'aggravante era di scarso peso perché la ricorrente sapeva dello stato di tossica della sola figlia MA SA.
C7) TE RR (Avv. Lorenzo Repetti
1 Violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Difetterebbe, nel caso, il requisito della permanenza dell'accordo in capo agli associati e non si distinguerebbe tra associazione e concorso nei reati-scopo. Il carattere familiare avrebbe richiesto un maggior approfondimento e comunque non si sarebbe potuta desumere l'associazione - come fa la Corte - dalla pluralità dei reati - scopo o da atti concludenti, specie in considerazione del limitato periodo di tempo in cui si sono svolti, occorrendo una stabile e duratura affectio societatis (la Corte affermava che la durata della partecipazione del RR alla associazione sarebbe stata non breve ed evidenziava che i reati-scopo si sarebbero svolti in un arco di tempo di nove mesi: OL NO, infatti, avrebbe escluso il RR dalla associazione, decorso tale periodo). Sarebbe mancata anche una struttura organizzativa ed avrebbe errato la Corte nell'affermare che l'organizzazione può anche essere rudimentale (che non significa autonomia dei singoli nell'impiego dei mezzi proprio di ciascuno). La Corte erroneamente desumeva l'associazione anche dal fatto che EL acquistava la droga e la vendeva al capo della associazione a un prezzo maggiorato. Ciò avrebbe escluso l'affectio societatis. 2 Erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. illogicità della motivazione e travisamento del fatto. Violazione dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, anche in relazione all'art. 111 Cost. La
Corte non aveva valutato l'attendibilità soggettiva e quella intrinseca delle dichiarazioni di NU su cui la Corte stessa fondava la responsabilità di RR. Nell'incidente probatorio (quando già NU aveva già reso in precedenza le dichiarazioni etero-accusatorie nei confronti di RR) il dichiarante aveva affermato che gli era stata fatta una promessa dai carabinieri secondo cui gli avrebbero trovato un lavoro fuori zona. Su ciò la Corte non si era pronunciata nonostante ne avesse l'obbligo ex art. 442 c.p.p., comma 1 bis. In mancanza di ciò, la Corte non doveva nemmeno procedere all'esame dei riscontri esterni. Ciò valeva anche per le dichiarazioni di IA (che peraltro era mosso da malanimo perché la sua relazione con MA NO era cessata) cui la Corte dava valore di riscontro esterno delle dichiarazioni di NU. 3 Errata applicazione degli artt. 69 e 133 c.p. Carenza di motivazione. Difettava ogni argomentazione sulla misura della pena base e sul criterio di bilanciamento delle attenuanti e aggravanti, laddove era stato richiesto un giudizio di prevalenza delle attenuanti.
4 Applicazione della norma sopravvenuta più favorevole della L. n. 49 del 2006, art. 4 bis. Violazione dell'art. 81 c.p. In
subordine si chiede la diminuzione della pena ai sensi della norma anzidetta e comunque si chiede una rivisitazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole in punto di continuazione, perché, in violazione di legge, la Corte avrebbe adottato un unico aumento per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. 5 Violazione degli art. 240 c.p. e art. 262 c.p.p. La Corte aveva omesso qualsiasi motivazione sulla richiesta di dissequestro della moto Honda tg. BF 27195 e del denaro confiscato perché tali beni non avevano nulla a che fare coi delitti addebitati.
C8) OL NO (Avv. Enrico Bucci)
1 Violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74. Motivo identico a quello di CA AR.
2 Motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all'art.530 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. e). La responsabilità di
NO sugli acquisti di RR in IN è ricavata dalla telefonata riportata sotto la posizione di RR, ma la lunga conversazione non può essere interpretata nel senso di un interesse del NO a tali acquisti e di un conferimento nella associazione. Anzi tali acquisti non sembravano neppure frutto di un accordo associativo.
3 Motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all'art.530 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. e). Critica la motivazione di tre episodi di cui al capo due. Circa il primo, censura la responsabilità del NO per il ritenuto comune accordo tra padre e figlia: si estendeva così al padre la attività di spaccio della figlia MA SA anche senza che ci fossero necessariamente contatti con gli acquirenti che a lei si rivolgevano: si trasformava così il dolo del reato associativo nel dolo dei singoli reati fine. Quanto al secondo episodio (acquisto di 700 grammi con intermediazione di PP NO, da terze persone nel febbraio 2003), non era certo il perfezionamento della trattativa e non era certo il quantitativo di droga trattata di 700 grammi ("settantina di pezzi... più quelli sulla macchina": si tratta dello stesso motivo di AR CA). Quanto agli "altri episodi" di cui al capo 2, il ricorrente afferma che il giudizio di responsabilità era sorretto dalle sole intercettazioni, indicative delle trattative ma non del loro perfezionamento con la consegna.
4 Violazione L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, art. 240 c.p. artt. 530, 597 c.p.p. sulla confisca della VW PO tg. BK 057 HD sequestrata a OL NO di proprietà della ricorrente. Motivo identico a quello di ER AR.
5 Violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e art. 530 c.p.p. in relazione alla confisca della unità immobiliare abitativa di Trecate, via Dossi snc (ora via del Volontariato 9). Motivazione mancante o contraddittoria. Motivo identico a quello di MA NO.
6 Violazione artt. 62 bis e 69 c.p. La sentenza d'appello, riformando sul punto quella di primo grado, aveva riconosciuto le attenuanti generiche e aveva escluso l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3. Nella motivazione manca qualsiasi motivazione sul giudizio di bilanciamento che è nel senso della equivalenza nel dispositivo. Agli effetti del calcolo della pena rimaneva quindi operante la sola recidiva che non è conciliabile con la parola attenuante. Quindi v'è confusione tra motivazione e dispositivo che si riflette sulle modalità di calcolo.
C9) MA SA NO (Avv. SC Bosco)
1 Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (art. 606 c.p.p., lett. e). Non esisteva una gestione unitaria degli affari.
I presunti partecipi erano spinti da finalità individualistiche senza consapevolezza di agire per un sodalizio. Ella svolgeva addirittura una attività concorrenziale. OL NO mirava al solo guadagno personale. OL NO considera anche le perdite come personali. E poi, le intercettazioni hanno bisogno di un riscontro esterno per poter attribuire alle parole un determinato significato. NO poteva avere suoi personali motivi per far apparire all'interlocutore di aver effettuato un acquisto mai verificatosi. La ricorrente rinvia all'atto di appello dove erano esposti i principali errori del giudice di primo grado che, in sostanza MA SA non poteva non sapere. Comunque, se non poteva contestarsi l'esistenza di una sua attività di spaccio, ella - che era tossicodipendente - era estranea alla attività di spaccio gestita dal sodalizio. Non era logico sostenere che in quanto moglie e figlia di correi non poteva non concorrere al loro traffico e al contempo basare la sua condanna sui suoi (presunti) canali di traffico. IA AR doveva considerarsi del tutto inattendibile.
2 Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per non essersi inquadrati i fatti di cui al capo 6) nella relativa disposizione. Ella cedeva modici quantitativi a un ristretto giro di tre o quattro amici in feste organizzate tra loro.
3 Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, per essersi applicata l'aggravante anche ai soggetti tossicodipendenti (le circostanze sono state ritenute equivalenti). L'aggravante deve essere posta a carico di colui che soggioga altri non al soggiogato. Ciò ha causato un indebito inasprimento della pena.
4 La pena deve comunque essere rideterminata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a seguito delle modifiche della L. n. 49 del 2006, art. 4 bis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D1) TT NU
Il ricorso è inammissibile per l'assoluta mancanza di specificità del motivo. Va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000
D2) CC AR
D2a) (Sui motivi Avv. Minasi). Il primo motivo è infondato, perché la Corte d'appello dà una spiegazione logica, affermando che ciò che è utilizzato come fonte di prova non sono le dichiarazioni di NU rese nell'incidente probatorio, ma quelle rese al P.M. nella fase investigativa, correttamente utilizzate trattandosi di rito abbreviato.
Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in censure di merito sulle quali vi è motivazione congrua e immune da censure di illogicità. La Corte spiega adeguatamente le ragioni per le quali, pur avendo il NU visto il AR solo in due o tre occasioni su sei, le sue dichiarazioni accusatorie sono riferite dalla sentenza a tutti e sei i viaggi. Infatti, prima che iniziassero le forniture, RR e NU avevano incontrato CC AR e NU aveva appreso da RR che costui era il fornitore, giacché il RR, in modo molto significativo, non aveva risposto negativamente alla domanda in tal senso rivoltale dal NU;
inoltre, tutte le forniture erano avvenute nello stesso modo, senza che RR avesse incontrato alcun altra persona oltre al AR.
Il terzo motivo è infondato. L'attendibilità soggettiva del NU è correttamente motivata nella sentenza impugnata (pag. 47 secondo capoverso). La motivazione sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni è altrettanto congrua e logica ed è riportata nella sentenza di primo grado (pag. 61, penultimo capoverso), che, come è noto, integra quella conforme d'appello anche in mancanza di un espresso rinvio (pag. 92, all'inizio). D'altra parte, nessuna specifica contestazione è stata avanzata sulla attendibilità del chiamante. I riscontri della chiamata sono pieni e individualizzanti. Si riferiscono alla persona del AR sia quello della casa della moglie a IN (è ininfluente la considerazione sul mancato consumo di energia elettrica perché AR viveva in IN ospite dei cognati nel periodo cui si riferiscono gli eventi), sia la sua stabile vita in tale città; sia, ancora, il possesso di una Golf VW, sia, infine, il fatto che avesse cognati latitanti (non ha senso affermare che nel processo "Simcard" nessun parente o affine fosse latitante, quando la sentenza si riferisce al processo "Boomerang": ne' il ricorrente ha dimostrato che vi fosse una qualche relazione tra i due processi). Vi sono poi riscontri essenziali che riguardano il fatto (o meglio i fatti) contestati al AR, i quali si ricavano dai contenuti delle lunghe intercettazione telefoniche del 23 e 24 aprile 2002 tra OL e PP NO, riportate nella sentenza impugnata (pagg. 78-91) in cui è palese il riferimento a CC AR quale fornitore delle partite acquistate a IN.
Sul quinto motivo, in nessuna parte del ricorso si indica in quale atto sia riportato l'accertamento secondo cui l'autovettura usata da NU non avesse un cassetto capace di custodire 800 gr. di cocaina. Il motivo è pertanto inammissibile, anche per il fatto che è pacifico che per le forniture di IN si sono utilizzati due diversi automezzi.
D2b) (Sui motivi Avv. Minasi-Managò). Per quanto attiene agli altri argomenti del ricorso che non sono duplicato di quelli già esaminati, si osserva che non v'è alcun travisamento del fatto sul nomignolo di "LI". La Corte dimostra che al momento della telefonata richiamata (22 maggio 2005), in cui i colloquianti PP e OL NO parlano con riferimento al momento presente (e non come vorrebbe la difesa con riguardo al momento degli acquisti di IN), BR era in carcere:
quel soprannome non poteva quindi riferirsi al BR (v. pag. 50 sent. impugnata). È poi del tutto neutra la circostanza per cui la sentenza non riporta i nomi delle altre persone fatte nel colloquio in cui si parla di CC e della sua disponibilità di una Golf VW, mentre è irrilevante il fatto che la responsabilità dell'imputato venga ricavata da conversazioni telefoniche inter alios, perché le intercettazioni non necessitano di riscontri. Ha fondamento, invece, il motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio che avrebbe dovuto essere motivato con maggiore attenzione sia in punto di pena base che di aumento per la continuazione, tenuto conto delle circostanze dei fatti. È fondato anche il ricorso del P.G. sulla mancata indicazione della pena della multa, applicata in motivazione ma non riportata nel dispositivo. La sentenza quindi va annullata su tale punto e, nel determinare la pena, il Giudice di rinvio procederà a un nuovo esame e correggerà l'errore materiale evidenziato dal P.G. D3) SC RR
Il suo ricorso è inammissibile per genericità, per manifesta infondatezza e per contenere censure sulla ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove (su cui esiste una congrua motivazione immune da censure di logica), risolvendosi nella enunciazione di una serie di massime di questa Suprema Corte sul reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e affermandosi apoditticamente che nella specie non esistevano i requisiti della associazione e, comunque, la prova della sua partecipazione. In realtà, a parte che non è vero che egli conosceva solo NO OL e AR CA, perché sicuramente conosceva almeno anche il IA, come da quest'ultimo riferito, è pacifica la giurisprudenza secondo cui non è necessario, per essere partecipe dell'associazione, conoscerne tutti i suoi componenti. Altrettanto non veritiera è la affermazione di mancanza di consapevolezza della esistenza della associazione, quando nella sentenza impugnata si legge che RR era perfettamente al corrente degli acquisti di IN da parte del RR e del NU, al punto di consigliare al capo OL NO di non fidarsi troppo di NU (conversazione NO P.-RR del 7 marzo 2002: v. pag. 65 della sentenza impugnata); manifestazione evidente di conoscenza del lavoro del gruppo e della esistenza di un capo gerarchico con poteri decisori. La sua estraneità al gruppo, poi, non può certo affermarsi sulla base del fatto che egli reclama per sè la qualifica di lavoratore autonomo ("io non sono operaio di nessuno"), perché i fatti concludenti che si ricavano dal ricevimento dai coniugi NO di reiterate partite di droga da spacciare, prolungate senza limiti temporali, attestano, in modo del tutto convincente, come la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e priva di vizi logici, a nulla rilevando la momentanea interruzione del rapporto tra i coniugi NO e RR (interruzione non spiegata dal ricorrente), poi comunque ripreso abbondantemente entro l'arco di tempo in cui è contestato il reato associativo. RR era addirittura addetto alla riscossione dei crediti per conto del NO e l'attività associativa era fonte per entrambi di guadagni stabili e duraturi. Sul secondo motivo di doglianza relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche si ha una ulteriore conferma della inammissibilità del ricorso in quanto risulta che dette attenuanti sono state concesse.
D4) AR IA
Il primo motivo di ricorso è infondato, la motivazione con la quale si dimostra la partecipazione di tale imputato alla associazione è ineccepibile. Sull'elemento strutturale- organizzativo, ovvero sulla destinazione di beni a fini associativi, si ritiene di dover escludere che per la sussistenza del reato associativo sia necessario che gli associati destinino beni e mezzi in via esclusiva per il raggiungimento dello scopo della organizzazione. La giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che per la esistenza della associazione è sufficiente che sussista una organizzazione rudimentale di beni e mezzi. Ritiene il Collegio che in tale accezione ben possa ricomprendersi l'ipotesi in cui gli associati mettano a disposizione della associazione, per finalità illecite comuni (e quindi a vantaggio di tutto il gruppo), beni che gli stessi associati usino normalmente per scopi personali (leciti o illeciti), sempre che tale uso saltuario per le finalità comuni sia ripetuto per un consistente periodo di tempo e segnatamente per il tempo in cui al singolo associato che impiega il bene personale è contestata e accertata la partecipazione all'associazione criminale. È sostanzialmente questa la motivazione utilizzata correttamente dalla sentenza impugnata alla pag. 98. È, poi, altrettanto corretto ciò che la Corte di merito scrive a proposito della affectio societatis: essa si ricava dalle stesse ammissioni del IA, che ha affermato di avere ricevuto dai coniugi NO- CA, con continuità, cocaina da spacciare "nel corso del 2002 e fino a febbraio-marzo 2003"; spaccio progettato per un periodo indefinito di tempo in cambio di un guadagno personale (v. in particolare pagg. da 54 a 60 della sentenza impugnata). La sicura consapevolezza della attività dei NO, cui l'imputato partecipava, si trae proprio dalla lunga frequentazione della casa di costoro per essere stato a lungo fidanzato con MA NO che abitava con i genitori. La condivisione dello scopo sociale dell'imputato è data dalla certezza, come puntualmente avvenuto, della realizzazione di guadagni reciproci dalla attività di commercio di droga. Del tutto logica appare poi l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'attività di acquisto di sostanze stupefacenti da altre fonti diverse dal gruppo NO si concentrava proprio nell'autunno 2002, in significativa coincidenza con il rallentamento delle attività del gruppo NO per gli arresti di NO PP, di MI e di DD: tali episodi, come lo stesso suo arresto nel novembre 2002, non hanno impedito la ripresa da parte del IA dello spaccio per il gruppo NO nei primi mesi dell'anno 2003. È inammissibile per genericità, in mancanza di specifiche indicazioni, l'argomentazione secondo cui numerose intercettazioni attesterebbero che IA era considerato un "corpo estraneo al gruppo".
Neanche il secondo e il terzo motivo sono fondati. Pure in tal caso la motivazione della Corte è corretta e non si espone a censure di illogicità. Le attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7
non sono state concesse a ragione dalla Corte d'appello, perché le dichiarazioni del IA non hanno dato una svolta decisiva alle indagini, in quanto egli si è limitato a dare un contributo confermativo, pur se encomiabile (così definito dai Giudici di merito), di quanto già si era appreso attraverso le investigazioni, come dimostrato dal fatto che esse sono intervenute nel 2004 (interrogatorio G.i.p. 5 marzo 2004;
interrogatorio P.M. 2 aprile 2004) e hanno rafforzato un quadro probatorio già acquisito, essendo stato contestato il reato associativo a tutto il giugno 2003, quando era già stata assicurata l'imponente mole di dati desumibili dalle operazioni di polizia giudiziaria e dalle intercettazioni telefoniche. La suesposta cronologia degli eventi ha impedito ai Giudici di appello, anche questa volta con motivazione ineccepibile, di concedere l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, non ravvisandosi alcuna attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dai reati. Il contributo del IA ha avuto il suo giusto riconoscimento nella concessione delle attenuanti generiche prevalenti.
Va infine rigettato l'ultimo motivo di ricorso sulla rideterminazione della pena per effetto della entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006, n. 49. Nel caso, la pena base è stata applicata per il reato associativo, sul cui trattamento sanzionatorio la nuova legge non ha influito. Gli aumenti per la continuazione per i reati fine sono computati, come dovuto, sulla pena base per il reato associativo. Con riguardo alla mancata applicazione di una quota di pena per ciascuno dei reati satellite, va rammentato che la mancata osservanza di tale principio non dà luogo ad alcuna nullità. Gli aumenti possono essere stimati di pari entità, non emergendo dal testo della sentenza che sia stata ritenuta una diversa gravità dei due reati scopo (Sez. U., Sentenza n. 1 del 26/02/1997 Cc. (dep. 27/06/1997), Mammoliti, Rv. 207940). E poiché la pena per la continuazione è stata applicata in mesi sette di reclusione, la pena irrogata per ciascuno di essi deve intendersi di mesi tre e giorni quindici di reclusione, senza che tale computo abbia alcuna concreta influenza sulla motivazione e sul dispositivo della sentenza impugnata.
D5) MA NO
Sui due episodi di cessione di stupefacenti alla SO MA SA e al RR va ricordato che non sono deducibili davanti al giudice di legittimità tesi alternative sulla ricostruzione dei fatti ne' è sindacabile la interpretazione del linguaggio criptico utilizzato dai colloquianti operata dai giudici di merito. Compete a questa Corte vagliare se dagli indizi, che sussistono in ordine a entrambi gli episodi, i Giudice di merito abbiano offerto una spiegazione logica attraverso corretti criteri di inferenza. Posto che nel primo caso NO MA SA doveva consegnare droga a AT NZ (v. su questo episodio e sul secondo le illuminanti intercettazioni riportate per esteso alle pagg. 197-200 della sentenza di primo grado) MA SA, dopo essersi rivolta alla madre, chiede la droga all'imputata in assenza della madre in casa e MA gliela getta dalla finestra. L'episodio di cessione è correttamente ricostruito e la Corte d'appello trae una conferma di ciò dal fatto che subito dopo AT NZ, tramite OM IA RE (che ha ammesso il fatto), riceve 10 grammi di cocaina. Anche per quel che attiene al secondo episodio, considerato che era provato, come si legge nella sentenza, che RR aveva urgente bisogno di droga da spacciare;
che si verifica un istantaneo e vorticoso giro di telefonate tra la CA, MA SA NO, RR e NO MA;
che il RR passava in casa NO dove si trovava la sola MA. Dal fatto che la CA (fuori sede) indirizzi RR da MA, che era l'unica a trovarsi in casa, e dalla cessazione di ogni ulteriore colloquio telefonico dopo che RR aveva preannunciato il suo arrivo a MA, la Corte trae la conseguenza, non manifesta illogica, che RR sia stato soddisfatto con l'ottenimento della droga. Il motivo è, in definitiva, inammissibile per riguardare questioni di merito sorrette da una motivazione non manifestamente illogica. Sul punto della confisca (motivo secondo) va rilevato quanto segue. La sentenza impugnata, pur ricordando che vi sono intercettazioni telefoniche che dimostrano che OL NO (parlando con tale NS) si dichiara proprietario dell'immobile confiscato per averlo acquistato con denari provenienti dal commercio di stupefacenti, e pur dando atto che vi sono intercettazioni telefoniche (dello stesso OL NO) e documenti dai quali si desumerebbe che il bene immobile confiscato sia di proprietà di EN CA, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca osservando che, in definitiva, è rimasta incerta la provenienza dei denari per l'acquisto, non potendosi escludere che OL NO, conscio di essere esposto per la sua unica attività di trafficante di droga, abbia fornito la provvista a CA, come non illogicamente ritenuto dai Giudici di merito di fronte alle inconciliabili divergenze nelle dichiarazioni intercettate dello stesso NO OL. Tale decisione appare corretta. Va comunque soggiunto, a integrazione della motivazione, che il soggetto cui sia stata confiscato un immobile (e tanto più l'intestatario fittizio), ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, sul presupposto che il bene sia stato da lui acquistato con accumulo di soldi di provenienza illecita e sia stato pacificamente intestato fittiziamente ad altri, può chiedere e ottenere la revoca della confisca nel corso dei vari gradi di giudizio solo dimostrando che i soldi con cui l'immobile è stato acquistato sono in realtà di sua provenienza lecita, ma non ha legittimazione per chiedere la revoca della confisca affermando, che, ferma la pacifica intestazione fittizia, il bene è di proprietà di altri, estraneo al processo, per essere un terzo il reale proprietario dell'immobile (pur nella sussistenza di prove di segno diametralmente opposto a quelle messe a base del provvedimento di confisca). Tale deduzione non può portare alla revoca della confisca in favore proprio ne' in favore del terzo non partecipe al giudizio. Il presunto proprietario dell'immobile potrà far valere eventualmente i propri diritti in sede di incidente di esecuzione, restando ovviamente salva la possibilità del terzo EN CA di proporre tale rimedio ai sensi dell'art. 676 c.p.p., commi 1 e 2, rivendicando la proprietà dell'immobile (v. ex multis Sez. IV, Sentenza n. 2552 del 20/04/2000 Cc. (dep. 10/05/2000) El Yamini Rv. 216491). Sulla doglianza, infine, secondo cui la confisca sarebbe stata invalidamente pronunciata per mancanza di richiesta del P.M., va osservato che il motivo è infondato. La confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies è obbligatoria e può essere disposta anche d'ufficio, e quindi senza alcuna specifica richiesta del pubblico ministero d'udienza, dal giudice di cognizione di primo grado il quale, nel pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna, può ben applicare automaticamente le eventuali misure di sicurezza, quale effetto diretto e necessario della pronuncia sulla responsabilità.
D6) AR CA
Sul primo motivo riguardante la pretesa carenza dell'elemento costitutivo del reato associativo per l'asserita mancanza di predisposizione di mezzi ad hoc (substrato organizzativo) si è già avuto occasione di accennare che non è necessaria la destinazione esclusiva di risorse materiali al gruppo ma è ben sufficiente, come nella specie, il ricorso ai propri beni personali di uso comune utilizzati anche per scopi della associazione e di tale utilizzazione da ampia contezza la sentenza impugnata. Proprio con riguardo al motivo dedotto da tale ricorrente in particolare (e dal marito) si deve dire addirittura di più. Non si può, infatti, non ricordare che, come risulta da più passi della sentenza impugnata, AR CA aveva messo a disposizione della associazione la propria abitazione familiare, per l'occultamento, la custodia, la preparazione delle dosi da distribuire al dettaglio. L'abitazione costituiva uno stabile e permanente punto di riferimento per quanti spacciavano droga (associati e non), sapendo che la casa della donna e del marito era, oltre che una abitazione, un deposito di cocaina pronta per essere smerciata. Il motivo va pertanto disatteso. Sul secondo motivo, si osserva che l'impostazione della sentenza impugnata, contrariamente all'avviso della ricorrente, è corretta, mentre non ha fondamento il motivo di ricorso con il quale si sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe illogica nella parte in cui si ritiene la responsabilità per il concorso con OL NO, PP NO e TE RR negli acquisti effettuati a IN: la contestazione che si muove all'imputata non è quella di concorso nell'acquisto di tali sostanze, ma, come per tutti gli altri acquisti, quella di aver custodito, detenuto, suddiviso, e preparato per la vendita le sostanze che il marito OL NO acquistava con il concorso di altri e non della moglie. AR IA, frequentatore della abitazione, per essere stato per lungo periodo fidanzato di MA NO, che viveva con i genitori, ha dichiarato che la donna svolgeva tale ruolo fin dal 1996, cioè da molto prima del periodo di contestazione della associazione. Le telefonate intercettate in cui il ruolo della CA viene descritto sono numerosissime e in parte richiamate nella sentenza impugnata. Non ha un serio rilievo l'obiezione della TI secondo cui tutte le telefonate richiamate sarebbero posteriori agli acquisti di IN. Infatti è certo che parte della droga proveniente da IN è stata acquistata da OL NO e transitata per la sua casa. È corretta la inferenza dei Giudici di merito secondo cui anche tali acquisti siano stati "gestiti" dalla CA. La conoscenza della provenienza delle partite di droga acquistate dal marito non è essenziale ai fini della prova del dolo del reato che le è stato contestato, anche se per altri episodi di cui si dirà appresso v'è anche la prova che la CA conoscesse la provenienza. La doglianza va disattesa. È fondato il terzo motivo di ricorso. La doglianza si riferisce specificamente all'episodio del quantitativo di cocaina del valore di Euro 5.000, acquistata da OL NO in data 16 aprile 2003 da IM RÌ e mediante l'intermediazione di IN SC AN. In ordine a tale episodio si legge nella motivazione della sentenza (pag. 159) di primo grado che alla CA non è addebitarle alcuna condotta di partecipazione nel reato, per cui l'imputata deve essere assolta. Nel dispositivo della stessa sentenza non figura l'assoluzione della donna per l'episodio in questione (e quindi si pronunciava condanna anche per tale episodio). Con l'atto di appello la CA chiedeva una pronuncia assolutoria con riduzione della pena, ma la Corte non dava alcuna risposta sul punto. La sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto e la rideterminazione della pena.
Sul quarto motivo, a) Acquisto di cocaina da OL NO in Calabria per Euro 5.000 nell'ottobre novembre 2002. Per tale episodio la ricorrente sostiene che non potevano essere richiamate le intercettazioni 527 (perché anteriore alla collocazione temporale dell'episodio) ne' la 4497 (perché il NO non indica il ruolo di custode della moglie). A parte la prima telefonata, la seconda del 13 novembre 2002 tra NO MA SA e l'amica AL RA, da pienamente conto della consapevolezza da parte della CA dell'acquisto della cocaina e addirittura del possesso da parte di costei. Che la CA svolgesse il ruolo di custode della droga è circostanza che traspare da svariate e inequivoche telefonate emergenti da entrambe le sentenze di merito, e la relativa inferenza da parte dei Giudice può dirsi assolutamente corretta, logica e legittima, b) Acquisto a Novi Ligure da NO OL superiore a 700 grammi nel febbraio 2003 da fornitori di Santhià con l'intermediazione di PP NO. La ricorrente contesta che la fornitura sia stata portata a termine;
la droga è venduta a "pezzi" e la sentenza non spiega perché un pezzo non è un grammo ma un decigrammo. Posto che la consapevolezza della CA è scontata, come emergente dalle intercettazioni riportate dalle pagg. 140-150, la certezza dell'avvenuta conclusione dell'affare è data dalla intercettazione da cui si ricava che NO OL sta pagando la fornitura dopo avere rassicurato PP NO che tutto era andato a posto (pagg. 149 e 150). Sul quantitativo, la durata della trattativa, i numerosi spostamenti dei contraenti sul territorio, la circostanza che NO non acquistava partite di bassa quantità (in tutti gli episodi contestati nel presente processo si trattano forniture che vanno dal mezzo chilo al chilo ogni volta) la conclusione del giudice di merito è ancora una volta legittima e del tutto logica. Le deduzioni a base di tale motivo sono infondate con conseguente rigetto del mezzo.
Per quanto attiene al quinto motivo, considerato che la autovettura PO è stata confiscata ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, è del tutto priva di significato la circostanza che la macchina fosse di modesto valore. Per quanto attiene, invece, alla avvenuta applicazione della misura di sicurezza senza la richiesta del P.M., si è già detto sulla non necessità di tale richiesta nel trattare la posizione di NO MA. Anche tale motivo va rigettato.
Sull'ultimo motivo inoltre è congrua e immune da censure logiche la motivazione di equivalenza della aggravante contestata con le attenuanti generiche. Il motivo va disatteso.
D7) OL NO
Sul primo motivo va richiamato quanto si è detto in proposito sulla posizione della ricorrente AR CA, del cui ricorso richiama il contenuto. Egli era il creatore e propulsore del gruppo associativo la cui fattispecie astratta si attaglia pienamente all'imputato. La doglianza va respinta. Il secondo motivo è inammissibile. Esso impinge sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove con particolare riferimento alle lunghissime telefonate fra NO OL e PP NO del 23 e 24 aprile 2002, che offrono un nitidissimo spaccato del primo periodo associativo, delineato attraverso un motivazione congrua e immune da censure da logicità. Il motivo è anche generico nella parte in cui si afferma, senza dare alcuna spiegazione, che gli acquisti di IN neppure sarebbero frutto di un accordo associativo. Con riferimento al terzo motivo, si osserva quanto segue. 1) OL NO è considerato nelle imputazioni, nella sentenza di primo grado e in quella di secondo, oltre che il capo della organizzazione, anche spacciatore degli stupefacenti acquisiti dal gruppo. Ciò a volte faceva in proprio e più spesso tramite, cioè in concorso, precipuamente, con MA SA NO, SC RR e AR IA. Nei casi in cui si serviva di costoro i reati di spaccio sono contestati in concorso con ciascuno dei tre soggetti. Era OL NO che assegnava ai tre (sia pure tramite la moglie), per la finalità spaccio. quantitativi di droga di volta in volta determinati ed è logico ed evidente che accanto al dolo del reato associativo è contestato e accertato il dolo per l'attività di spaccio in concorso con i predetti. Non si tratta quindi, come prospettato dal difensore, del dolo di reato associativo che si trasfonde automaticamente sui reati fine commessi da MA SA NO, ma un dolo diverso e separato per i reati di spaccio in concorso con NO MA SA (e gli altri su indicati). Non ha alcuna rilevanza che OL NO non avesse contatti con gli acquirenti. 2) L'episodio dell'acquisto da fornitori di Santhià è stato già analizzato relativamente alla posizione della CA. Alla trattazione dei ricorso di tale imputata si rimanda, essendo il motivo comune. 3) Il terzo profilo del motivo è inammissibile per genericità. Si è visto, a esempio, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'acquisto dai fornitori di Santhià è andato a buon fine. Comunque, va ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte in base alla quale per il reato di cessione di stupefacenti è sufficiente la prova di un serio accordo sulla cessione e non è necessario acquisire la prova della traditio.
Per quanto attiene ai motivi quarto e quinto si rimanda a quanto si è detto per le confische dell' immobile di Trecate e della autovettura VW PO di AR CA. Il motivo è infondato e deve essere respinto.
È infondato anche il sesto motivo. Il fatto che sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 c.p., comma 3, e sia stato pronunciato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche è del tutto comprensibile. Che nel linguaggio della prassi non si dia un rilievo autonomo alla recidiva rispetto alle aggravanti è cosa di comune esperienza, certa e assodata. Nel caso il giudizio di equivalenza è svolto implicitamente con la contestata recidiva, onde nessuna detrazione di pena spettava per la concessione delle attenuanti generiche. Anche tale motivo va rigettato.
D8) MA SA NO
Il primo motivo è infondato. La ricorrente insiste nell'affermare che nel caso non sarebbe mai esistita alcuna associazione, e comunque che ella non vi avrebbe partecipato esercitando addirittura una attività concorrenziale sottraendo, di nascosto dal marito, piccole dosi, quasi sempre per uso personale o, al massimo, per coltivare un suo piccolissimo traffico con amici. Tale ruolo minimale e riduttivo non si attaglia alle risultanze processuali e le deduzioni sono insostenibili e sono state contrastate efficacemente dalla sentenza impugnata: non è affatto vero che a costei è attribuito il reato associativo perché "non poteva non sapere".
Mentre sulla esistenza del reato associativo si fa riferimento a tutte le altre posizioni dei correi in cui l'argomento è stato trattato, va osservato che La Corte d'appello ha ben spiegato e provato come la donna avesse piena consapevolezza della attività degli associati e soprattutto del padre, della madre e del marito e la sua piena volontà di concorrere, con efficacia causale, alla attività del sodalizio. Infatti: 1) ella deteneva e custodiva nella sua casa la droga del marito (per lo meno quella proveniente dagli acquisti di IN) anche per conto di NO OL (come si legge nella sentenza di appello, tale attività non è stata neppure specificamente contestata). 2) Di tale consapevolezza e di tale ruolo di custode e anche di distributrice della cocaina comune, peraltro, la Corte elenca le prove: a) la conversazione tra la ricorrente e la madre (appendice n. 3 relativa alla CA); b) le conversazioni tra la ricorrente e AL RA n. 3576 del 18 ottobre 2002 e n. 4497 del 13 dicembre 2002: la prima riportata a pag. 51 della sentenza, dalla quale si apprende, proprio per bocca della ricorrente, della grande quantità di cocaina che aveva a disposizione e che vendeva;
c) le dichiarazioni dei coimputati NU, IA (che la ricorrente ritiene inattendibile senza spiegare le ragioni della affermazione) e OM, che tra loro si riscontrano e a loro volta trovano riscontri nelle predette intercettazioni e in altre, dichiarazioni concordi nell'affermare che la donna era appieno partecipe della attività di smercio della droga dei genitori e del marito;
d) la attività, particolarmente significativa ai fini della partecipazione alla associazione, di collaborazione nel tentativo di contribuire a smerciare la partita di cocaina, più volte richiamata nel processo, di scarsa qualità di cui alla pag. 71 della sentenza impugnata, nella piena consapevolezza del padre OL NO e del marito TE RR (conversazioni n. 495 e 496 del 9 aprile 2002 tra OL NO e NO PP, nonché tra OL NO e RR SC;
conversazione n. 1367 del 14 aprile 2002 e 1503 tra del 16 aprile 2002 OL NO e TE RR;
conversazioni n. 1368 del 18 aprile 2002 e 1744 del 20 aprile 2002 fra RR TE e PP NO); e) le dichiarazioni del coimputato NU (riportate alla pag. 53 della sentenza di primo grado), che dimostrano che MA SA NO si occupava dei traffici di droga in ambito familiare sin dal febbraio 2001 (ciò che è confermato anche dal IA) e che era perfettamente consapevole delle forniture di IN, occupandosi, come già detto, della relativa custodia e smercio (sentenza impugnata pagg. 75-77).
L'affermazione che le intercettazioni telefoniche debbano trovare un riscontro è contraria alla consolidata giurisprudenza, che ha ripetutamente ritenuto che le captazioni di conversazioni in cui si indichino elementi di reità o correità non possono in alcun modo assimilarsi alle chiamate di correo e non necessitano di alcun riscontro, non essendo applicabile l'art. 192 c.p.p., comma 3. Inammissibile è il motivo di ricorso nella parte in cui si rinvia all'atto di appello - senza riportare nel ricorso le doglianze e i contenuti - e facendo un generico riferimento agli errori del Giudice di primo grado e di quello d'appello. Del tutto logica è la motivazione sul punto della partecipazione della NO alla associazione senza che possa avere rilevanza, per non essere incompatibile, il riferimento a un modesto commercio in proprio di acquisto e rivendita di piccoli quantitativi ovvero di quantitativi sottratti al marito o acquisiti aliunde. Tale attività ben può convivere con l'attività svolta per la associazione.
È infondato anche il secondo motivo. La ricorrente, per tutte le ragioni esposte e ben evidenziate dalla Corte d'appello, è persona che era impegnata intensamente nella attività di spaccio, quale compartecipe di un gruppo, in grado di procurarsi con continuità quantitativi rilevanti di droga grazie a contatti con malavitosi e buone risorse finanziarie. I piccoli commerci svolti in proprio dalla donna non costituivano la sua principale attività nel traffico ma erano del tutto collaterali e occasionali rispetto alla attività principale in relazione alla quale dimostrava la sua intraprendenza commerciale, rivelandosi una risorsa preziosa per l'organizzazione per la sua velocità nello smerciare lo stupefacente.
Inserite in tale quadro, l'attività e la personalità della NO sono state del tutto logicamente poste alla base del diniego della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5. È, invece, fondato il motivo concernente la mancata esclusione della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, applicata anche alla NO. Il suo stato di tossicodipendente
è stato accertato in sede di merito. Ora, se è vero che la ratio della aggravante è certamente quella di tutelare la collettività da parte di organizzazioni particolarmente pericolose per la maggior spinta propulsiva nella attività di ricerca e distribuzione della droga svolta dai tossicodipendenti, non è men vero che il tossicodipendente, il quale svolga la sua attività criminosa, è persona sicuramente assoggettata ai componenti della associazione non tossicodipendenti. Egli è a sua volta vittima della organizzazione che utilizza il suo stato per trarre un più consistente vantaggio economico. Pare quindi a questa Corte di poter affermare che la ratio legis dell'aggravante sia da ricercare anche nella necessità di imporre un più grave trattamento sanzionatorio per una ulteriore caratteristica negativa degli associati non tossicodipendenti dei quali si vuole accentuare il disvalore del comportamento per il maggior vantaggio che vengono a trarre dallo stato di tossicodipendenza dell'associato che ne è portatore. Tali considerazioni inducono a ritenere che la aggravante non sia da estendere al tossicodipendente vittima della altrui personalità denotante una più spiccata capacità criminale. L'aggravante posta a carico della ricorrente pertanto va esclusa. La sentenza deve essere annullata nei confronti di MA SA NO limitatamente a tale punto con rinvio alla Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena.
Sul trattamento sanzionatorio (motivi terzo e quarto), la pena base inflitta per il reato associativo, ritenuto più grave, la cui sanzione è rimasta immutata, comporta il rigetto del terzo motivo di ricorso, essendo compatibile l'aumento per la continuazione sia con la precedente sia con la nuova formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, dato che gli aumenti sono applicati sulla pena base del reato associativo. L'adozione di un unico aumento per il reato continuato non comporta alcuna conseguenza invalidante della statuizione assunta, dovendo ritenersi, specialmente trattandosi di reati di identico titolo, che l'aumento sia equamente determinabile in misura alla pena inflitta diviso il numero (4) dei reati scopo (Sez. U, Sentenza n. 1 del 26/02/1997 Cc. (dep. 27/06/1997) Rv. 207940). L'ultimo motivo sulla confisca deve essere rigettato non essendo stato proposto con l'atto di appello.
D9) TE RR
Il ricorso del RR è infondato.
Per quel che attiene al primo motivo, deve osservarsi che il fatto che l'attività associativa del RR si è limitata a nove mesi è circostanza del tutto irrilevante, non essendo affatto necessaria una durata superiore. Come si comprende da molte intercettazioni telefoniche richiamate dalla Corte d'appello, i rapporti tra OL NO e TE RR relativi al traffico di stupefacenti - coimputati che, insieme con NO PP, sono stati i principali propulsori della attività associativa nel primo periodo (sino all'acquisto della droga di pessima qualità) risalente al febbraio - marzo del 2002 - sono venuti meno dopo che tra i due si era creata una cera sfiducia, ma questo non significa che costoro non avessero in animo di protrarre i loro traffici a tempo determinato, come vorrebbe la difesa, che anzi tutto lasciava pensare che i rapporti iniziati con i numerosi acquisti di IN dovessero protrarsi proficuamente senza alcun limite di tempo. Per tutto il periodo evidenziato non v'è in atti un solo elemento che possa far pensare che OL NO e TE RR si fossero posti un termine per la loro criminale attività e l'hanno sicuramente realizzata come dimostrano i numerosi acquisti fatti insieme, reati scopo che, contrariamente a quel che pensa la difesa, ben possono essere considerati quali un notevole indizio della affectio societatis, la quale pure, come ha posto in evidenza la Corte di merito, si è concretata nel comune scopo di far guadagni con i traffici di droga - ciò che è nitidamente emerso dalle lunghissime telefonate fra OL NO e PP NO del 23 e 24 aprile 2002. Nessun rilievo ha in proposito la circostanza che RR vendesse a OL NO a un prezzo maggiorato rispetto a quello dell'acquisto. Tale circostanza, del resto nota al NO, non può far venire meno l'accordo iniziale, lo scopo comune e il contributo causale di ognuno per la realizzazione delle finalità della organizzazione, perché non può essere messo in discussione che i due, e le rispettive consorti, cioè il nucleo fondamentale della associazione, per il periodo in cui è durata la partecipazione del RR abbiano tratto tutti guadagni dal traffico di droga, a nulla rilevando quale fosse il modo in cui ciascuno degli associati li realizzasse (divisione utili;
corresponsione stipendi;
pagamento di provvigioni, cessioni con prezzi maggiorati rispetto ai costi, e simili).
Per quanto riguarda la dedotta mancanza di struttura associativa e di mezzi, non si ripeteranno in questa sede i concetti già affermati nella parte generale e nella trattazione delle posizioni del IA e di AR CA, sia per quel che questa Corte ritiene necessario in astratto per l'esistenza del substrato organizzativo, sia per il riscontro, nella specie, della sua ricorrenza. Il primo motivo deve dunque essere respinto. Anche il secondo mezzo è infondato. Premesso che l'attendibilità intrinseca si riferisce alla coerenza delle dichiarazioni rese, alla mancanza di contraddizioni, alla verosimiglianza e concretezza delle stesse, elementi su cui il ricorrente non solleva obiezioni se non generiche, la doglianza si incentra sulla attendibilità soggettiva del NU, perché avrebbe avuto promesse, da parte dei carabinieri, di reperimento di una casa e di un lavoro in cambio della collaborazione, e del IA perché la sua storia affettiva con MA NO sarebbe finita.
Basterà ricordare su tali punti, pur sommariamente toccati dai giudici di primo di secondo grado con riguardo al NU, che sulla questione delle promesse ventilate dai carabinieri non occorreva una speciale motivazione da parte della Corte d'appello. La normativa sui collaboranti di giustizia è legge dello Stato e il programma di protezione può prevede un allontanamento dal luogo di residenza con una sistemazione alloggiativa e la possibilità di reperimento di un lavoro, onde la prospettazione di tali benefici per chi si accinga a prestare collaborazione non può intaccare minimamente, ex se, la credibilità o attendibilità del dichiarante. Inoltre, una motivazione sulla credibilità intrinseca della collaborazione del NU è fornita dalla sentenza di primo grado (pag. 61), parte che è richiamata dalla sentenza di appello. Il ricorrente non ha indicato nel ricorso quali sarebbero le contraddizioni in cui sarebbe incorso il NU e sotto tale profilo la doglianza è inammissibile.
Con riferimento al IA (le cui dichiarazioni nei confronti del RR sono utilizzate dai Giudici di merito quale riscontro di quelle del NU), la Corte d'appello si riporta a quanto scritto nella sentenza di primo grado sul punto, come riconosciuto dal ricorrente. Osserva questa Corte che quest'ultimo non specifica neppure per tale dichiarante quali sarebbero i dubbi sollevati dalla difesa sulla credibilità intrinseca ai quali la Corte di merito non avrebbe risposto, per cui anche sotto tale profilo il motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. Con particolare riferimento al fidanzamento con MA NO, non si vede e non emerge dagli atti la ragione per la quale la fine della relazione fra i due possa avere indotto il primo a rendere dichiarazioni false o ostili nei confronti della famiglia NO, in mancanza della più lontana prospettazione da parte della difesa di elementi che possano condurre a far ritenere una condizione di ostilità dello stesso IA (anzi consta che ha mantenuto per lungo tempo dopo ottimi rapporti con la SO di MA NO MA SA). Per tali ragioni il motivo va rigettato nel suo complesso. Sul terzo motivo si osserva che il giudice di merito, sollecitato a esprimere un giudizio di prevalenza delle attenuanti, lo ha motivatamente negato, senza che gli argomenti svolti si espongano a censure: nel relativo giudizio, di puro merito, ha ritenuto prevalenti su ogni altro elemento la gravità della condotta delittuosa, l'entità dei quantitativi trattati, la contiguità a un ambiente criminoso di livello elevato e la attività svolta in un consistente lasso di tempo.
Conclusivamente, vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di NU e di RR;
devono essere rigettati i ricorsi di OL NO, TE RR, AR IA e MA NO;
va annullata la sentenza nei confronti di CC AR limitatamente alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino;
va altresì annullata la sentenza impugnata nei confronti di AR CA limitatamente alla detenzione del quantitativo di cocaina acquistata mediante l'intermediazione di ZA SC AN, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio e per nuova determinazione della pena inflitta a titolo di continuazione;
va, infine annullata la sentenza impugnata nei confronti di MA SA NO limitatamente alla aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 3, che si esclude, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena;
devono essere rigettati nel resto i ricorsi di CC AR, AR CA e MA SA NO. Devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento OL NO, TE RR, IA AR, MA NO, TT NU e RR SC. TT NU e SC RR vanno altresì condannati al pagamento della somma di mille Euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.G. e dell'imputato, annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR CC limitatamente alla pena e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la determinazione della stessa.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA AR limitatamente alla detenzione del quantitativo di cocaina acquistata mediante la intermediazione di IN AN e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio e per nuova determinazione della pena inflitta a titolo di continuazione.
Annulla nei confronti di NO MA SA la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, che esclude, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione della pena.
Rigetta nel resto i predetti ricorsi.
Rigetta i ricorsi di NO OL, RR TE, IA AR e NO MA.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NU TT e RE SC che condanna al pagamento della somma di Euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Condanna altresì i ricorrenti NO OL, RR TE, IA AR, NO MA, NU TT e RR SC al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007