Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2016, n. 21641
CASS
Sentenza 8 gennaio 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato. (Fattispecie in materia di acquisto illegale di armi, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione, con cui il giudice aveva stabilito, per il reato più grave, avente ad oggetto quindici armi comuni da sparo, la pena di tre anni di reclusione, apportandovi a titolo di aumento per il reato satellite avente ad oggetto due armi comuni da sparo, la pena di cinque anni di reclusione).

Commentari3

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    Massima Nel reato di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L. fall.), la nozione di “operazione” è più ampia della singola azione e può comprendere anche condotte omissive quando siano il frutto di una scelta gestionale deliberata, sistematica e protratta nel tempo (es. reiterato inadempimento di obblighi erariali e previdenziali), idonea ad aumentare prevedibilmente l'esposizione debitoria e a determinare il dissesto, specie per l'inevitabile carico sanzionatorio e accessorio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in …

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  • 2Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.
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    Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …

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  • 3Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessiva
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022

    In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2016, n. 21641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21641
Data del deposito : 8 gennaio 2016

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