Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato. (Fattispecie in materia di acquisto illegale di armi, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione, con cui il giudice aveva stabilito, per il reato più grave, avente ad oggetto quindici armi comuni da sparo, la pena di tre anni di reclusione, apportandovi a titolo di aumento per il reato satellite avente ad oggetto due armi comuni da sparo, la pena di cinque anni di reclusione).
Commentari • 3
- 1. Debiti fiscali e contributivi non pagati: perché possono diventare “operazioni dolose” e portare alla condanna (Cass. Pen. n. 30212/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima Nel reato di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L. fall.), la nozione di “operazione” è più ampia della singola azione e può comprendere anche condotte omissive quando siano il frutto di una scelta gestionale deliberata, sistematica e protratta nel tempo (es. reiterato inadempimento di obblighi erariali e previdenziali), idonea ad aumentare prevedibilmente l'esposizione debitoria e a determinare il dissesto, specie per l'inevitabile carico sanzionatorio e accessorio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 3. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2016, n. 21641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21641 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
2 1 64 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.31/2016 MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MARGHERITA CASSANO Dott. - Consigliere - N. 22979/2015 Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN RO N. IL 18/04/1960 AR TI N. IL 02/02/1994 avverso la sentenza n. 6544/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O.Ce angl ricetche ha concluso per I now wi lt del per ME e l'ouvellements convivio della sentence impugusts лейriguardi ہو تاو FE Си Udito, per la parte civile, l'Avv Udit il difensor Avv. Lotito F. che, in sochitusione dell'ou M.P. Fortunate, ha chiesto l'accoglimento del ricors di FE سر Ritenuto in fatto.
1.Il 12 febbraio 2014 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava: CI EN colpevole dei delitti di acquisto, vendita e cessione illegale di numerose armi da sparo (artt. 81 cpv. c.p., 9 e 14 1. n. 497 del 1974), aggravati ex art. 7 1. n. 203 del 1991 e, ravvisata la continuazione fra i reati e operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di sei anni di reclusione e duemila euro di multa;
ST FE colpevole dei delitti, contestati in forma concorsuale, di lesioni volontarie (artt. 110, 582, 585 c.p.) e detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un'arma di marca e calibro imprecisati (artt. 110 c.p., 1° e 12 1. n. 497 del 1974), entrambi aggravati ai sensi dell'art. 7 1. n. 203 del 1991 e, ritenuta la continuazione fra i reati e tenuto conto della riduzione del rito, lo condannava alla pena di otto anni di reclusione e duemila euro di multa.
2.Il 20 novembre 2014 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dagli imputati, rideterminava, nei confronti di FE, ritenuta l'ipotesi di cui agli artt. 10, 12 e 14 1. n. 497 del 1974, in sei anni di reclusione ed euro 1666 di multa, e, nei confronti di EN in quattro anni e otto mesi di reclusione, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991. Revocava nei confronti di EN la pena accessoria dell'interdizione legale e della sospensione della potestà genitoriale e sostituiva la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione temporanea.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione EN personalmente e FE, tramite il difensore di fiducia. EN lamenta la mancata della motivazione in ordine all'entità dell'aumento irrogata a titolo di continuazione che non appare congruo, tenuto conto del fatto che per il reato più grave (individuato in quello di cui al capo 1), avente ad oggetto l'acquisito e la cessione di quindici armi comuni da sparto e duecentocinquanta tra proiettili e cartucce, la pena base è stata individuata in tre anni di reclusione, mentre per il delitto di cui al capo 2), riguardante la cessione di due armi comuni da sparo e di trentacinque proiettili l'aumento di pena per la continuazione è stato fissato in cinque anni di reclusione. س FE denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 1. n. 203 del 1991, fondata sulle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia Domenico Esposito, contenenti opinioni personali circa la causa dell'aggressione a La Volla e prive di riscontri estrinseci. Deduce, inoltre, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato sul mero rinvio ricettizio alle argomentazioni svolte dal primo giudice che non aveva attribuito rilievo alla confessione dell'imputato. Osserva in diritto.
1.Il ricorso di EN è fondato. Il giudice d'appello ha individuato il reato più grave nel delitto di cui al capo 1), concernente l'acquisto, la vendita, la cessione di quindici armi comuni da sparo con relative munizioni. Per questo delitto ha stabilito la pena base in tre anni di reclusione. Su tale pena ha applicato, a titolo di aumento per la continuazione per il delitto di acquisto illegale di due armi comuni da sparo la pena di cinque anni di reclusione e mille euro di multa. L'aumento è stato differenziato in misura rilevante senza illustrare le ragioni di tale scelta. Si è, pertanto, verificata una lacuna motivazionale, costituendo un preciso onere del giudice illustrare sotto ogni profilo, compreso quello relativo alla dosimetria della pena, le ragioni della decisione adottata. Quando riconosce la sussistenza della continuazione fra i diversi reati per i quali afferma la responsabilità dell'imputato, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cpv. c.p. e, ai fini della razionalità intrinseca dell'argomentazione, deve valutare i singoli reati e specificare le ragioni di un aumento a titolo di continuazione che, pur se rispettoso del limite massimo stabilito dalla legge, determini una immotivata sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato. Nel caso di specie la lacuna motivazionale è particolarmente evidente, tenuto conto della maggiore gravità degli addebiti contestati al capo 1), relativo ad un numero di armi e munizioni di gran lunga superiore a quelli descritti al capo 2). Sotto questo profilo s'impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di CI EN limitatamente all'aumento per la continuazione e il 2 سے rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.
2. Il ricorso di FE non è fondato.
2.1.In merito al primo motivo di doglianza il Collegio osserva che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Domenico Esposito, ritenute intrinsecamente credibili e riscontrate dalla comprovata contrapposizione tra le due fazioni dei De CC e dei D'Amico che si contendevano il controllo del territorio di Ponticelli. Sulla base di tali risultanze correttamente la Corte d'Appello ha osservato che la condotta di FE era volta ad imporre il predominio sul territorio e a riaffermare la supremazia del gruppo di appartenenza ed era espressiva del metodo mafioso, avuto riguardo all'aggressione armata a volto scoperto, ai danni della parte offesa, gambizzata in un pubblico esercizio.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato. La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla gravità del fatto, sul contesto di criminalità organizzata in cui esso di inquadra e ha spiegato i motivi per cui, a fronte di tali parametri obiettivi, assumono rilievo subvalente i profili valorizzati dalla difesa ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Al rigetto del ricorso di FE consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CI EN limitatamente all'aumento per la continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Rigetta il ricorso di FE che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, 1'8 gennaio 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Margherita Cassano RI IS Stotto ли Санома IN CANCELLERIA 20 24 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FADEL