Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
L'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, essendo prevista esclusivamente in relazione ai delitti, non può trovare applicazione rispetto alle contravvenzioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2010, n. 10243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10243 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO MO - rel. Consigliere - N. 185
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 40963/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE ET, N. IL 03/12/1957;
2) AM ON, N. IL 24/11/1975;
3) ER MO, N. IL 28/08/1972;
4) NT GI, N. IL 23/03/1969;
5) EL CARMELO, N. IL 17/11/1966;
avverso la sentenza n. 2775/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 17/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Salvi Giovanni, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di ME, EL, AM e SA, limitatamente al reato associativo, nei confronti di EV e, ancora di ME, limitatamente al delitto di estorsione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania;
udito il difensore gli imputati EV e ME, avvocato Marchese Francesco Maria, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Udito il difensore dell'imputato AM, avvocata Maria Loreta Rao, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato SA, avvocato Pennisi Vincenzo Alberto, intervenuto per delega dell'avvocato Francesco Petralia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato EL, avvocato Salvatore Caruso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVA IN FATTO
1. - Nel giudizio a carico di TR EV, AM NI, MO ME, RM EL e SA IU, imputati - per quanto qui rileva - tutti e cinque del delitto di associazione di tipo mafioso, à sensi dell'art. 416 bis c.p. (capo sub S della rubrica); - i primi tre, EV,
AM e ME, del delitto di estorsione continuata e aggravata à sensi degli artt. 110, 81, 629 e 628 c.p. in danno di tal SI (capo sub A, ibidem); - AM, inoltre, dei delitti di detenzione illegale di arma comune da sparo e di detenzione di arma clandestina à sensi della L. 2 ottobre 1967, n.895, artt. 2 e 7 e L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23 (capo sub K,
ibidem); del delitto di ricettazione à sensi dell'art. 648 c.p. (capo sub L, ibidem); della contravvenzione di detenzione abusiva di armi à sensi dell'art. 697 c.p. (capo sub M, ibidem); - ME, infine, dei delitti di detenzione illegale di arma comune da sparo e di detenzione di arma clandestina à sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7 e L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 23 (capo sub N,
ibidem); del delitto di alterazione di arma à sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 3 (capo sub O, ibidem); del delitto di ricettazione à sensi dell'art. 648 c.p. (capo sub P, ibidem); del delitto di detenzione illegale di armi da guerra o esplosivi à sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2 (capo sub Q, ibidem) e della contravvenzione di detenzione di detenzione abusiva di armi à sensi dell'art. 697 c.p. (capo sub R, ibidem), reati commessi in NO il - o fino al - 17 gennaio 2007 e - tranne quello associativo - tutti aggravati à sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella l. 12 luglio 1991, n. 203; la Corte di appello di Catania, con sentenza, deliberata il 17 aprile 2009 e depositata il 16 giugno 2009, in parziale riforma della sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Catania 4 aprile 2008, di condanna dei suddetti imputati, ha rideterminato le pene per EV in anni tredici e sei mesi di reclusione ed Euro 1.200 di multa, per AM in anni otto di reclusione ed Euro 1.200 di multa, per SA in anni sette e mesi quattro di reclusione;
per ME in anni otto, mesi dieci di reclusione ed Euro 1.400 di multa;
mentre ha confermato in toto la condanna inflitta in prime cure a EL.
Con riferimento ai motivi di gravame, la Corte territoriale ha motivato in relazione ai singoli imputati: priva di pregio, per la assoluta genericità, è la eccezione di Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, formulata da EV, in quanto l'appellante ha trascurato di indicare le conversazioni e i decreti, oggetto della impugnativa;
tutte le intercettazioni sono state eseguite presso l'impianto del Pubblico Ministero;
impianti esterni sono stati utilizzati, solo per l'ascolto, per esigenze investigative;
la prova della estorsione in danno di SI è offerta dalle intercettazioni;
certa è l'identificazione di EV con la persona dal suo identico prenome (TR), cui fanno riferimento gli interlocutori;
infatti, subito dopo una telefonata e in rapporto alla conversazione con la persona offesa, AM si recò da EV;
inoltre è univoco nelle conversazioni il riferimento al panificio della moglie di EV;
i rapporti di frequentazione di EV con gli altri compartecipi sono pacifici;
dalle conversazioni emerge, altresì, la responsabilità di EV quale capo della associazione;
quanto a AM, costui ebbe parte attiva nella estorsione, trattando col SI;
il giudicabile, "pur simulando amicizia e interessamento benevolo" nei confronti della vittima, inscenando la "classica" parte "dell'amico buono", offrì un decisivo contributo alla compartecipazione delittuosa, cospirando a "incutere terrore" alla persona offesa;
tanto esclude la ipotesi della minima partecipazione, prevista dall'art. 114 c.p.; e nulla rileva la circostanza che, a un certo punto, in seguito alle lamentele di SI, AM lo abbia messo a contatto con EV;
infondata è l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni formulata dall'appellante SA, sotto il profilo della inosservanza del termine massimo di quindici giorni, stabilito dall'art. 267 c.p.p., comma 3, in quanto, in relazione al titolo dei reati, trova applicazione il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 che prevede termini maggiori;
nel merito la partecipazione di SA alla associazione mafiosa risulta provata dalla intercettazione della conversazione intercorsa tra ME e SI, nel corso della quale il primo fa riferimento a SA come esponente di vertice della cosca, e da numerose altre conversazioni tra gli associati, concernenti la organizzazione della attività criminale della consorteria nel settore delle estorsioni;
quanto a ME, il quale non contesta la affermazione della colpevolezza in ordine alla estorsione di cui al capo sub A della rubrica, è proprio la concorsuale condotta, relativa a tale delitto, che per la matrice e le modalità di attuazione, disvela la responsabilità dell'appellante anche per il delitto associativo;
in proposito soccorrono le emergenze delle intercettazioni, per i copiosi riferimenti al "gruppo capace di incutere terrore alle vittime e, nello stesso tempo, garantirle da interventi di altri gruppi", come lo stesso ME prospetta al SI;
è, poi, "ovvio" che l'appellante, appartenendo alla cosca di NO, non faccia nomi di componenti del clan AN;
infine, in relazione al motivo di appello, concernente le intercettazioni, devono ribadirsi le considerazioni sviluppate, al riguardo, nella trattazione del gravame di SA;
neppure merita accoglimento l'appello di EL;
la compartecipazione dell'appellante alla cosca di NO è comprovata dai frequenti contatti con gli altri associati e dal contenuto delle intercettazioni;
tra le stesse "le più significative ed eloquenti" sono quelle relative alle conversazioni tra presenti dell'11 dicembre 2006 (ore 17.59) e del 12 dicembre 2006 (ore 20.32), tra EL e AM;
gli interlocutori discorrono delle attività estorsive della cosca e, nella seconda occasione, irridono "con evidente cinismo" le reazioni di una delle vittime;
la solidarietà criminale è stata, peraltro, dimostrata da EL in occasione dell'arresto di AM, allorché si recò e si trattenne al Commissariato di Pubblica Sicurezza per attingere notizie del sodale;
conclusivamente, in estrema sintesi, la prova della responsabilità per il delitto associativo è offerta dalle emergenze delle intercettazioni e dalla stessa commissione del delitto di estorsione di cui al capo sub A della rubrica, in considerazione delle modalità esecutive, rivelatrici delle esistenza e della attività di un gruppo organizzato di tipo mafioso;
concorre a corroborare il quadro probatorio la considerazione di un serie di tentate estorsioni (capi compresi da B a J della rubrica), che per la identità del modus operandi (rispetto a quella consumata ai danni di SI) sono sicuramente riferibili ai componenti della cosca, pur se non è stato possibile accertare personali responsabilità dei giudicabili;
l'accertamento della metodologia mafiosa da conto della ricorrenza della aggravante della D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art.7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, la quale concorre con quella dell'art. 629 c.p., comma 2 (art. 628 c.p., comma 3, n. 3, richiamata dall'art. 629 c.p.); le pene - rideterminate, detratti gli aumenti applicati, in prime cure, a titolo di continuazione per le estorsioni tentate - sono proporzionate e adeguate alla gravità dei fatti, alla protrazione della condotta, alla elevata intensità del dolo, alla negativa personalità degli appellanti e alla loro notevole capacità a delinquere;
non si ravvisa la ricorrenza di circostanze che consiglino l'attenuazione del trattamento sanzionatorie.
2. - Ricorrono per Cassazione tutti gli imputato: EV, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Maria Marchese, mediante atto del 21 luglio 2009; EL, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Salvatore Caruso, mediante atto del 25 luglio 2009; AM, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Maria Loreta Rao, mediante atto del 27 luglio 2009; SA, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Petralia, mediante atto del 30 luglio 2009 e ME, personalmente, mediante atto del 30 luglio 2009. 2.1 - EV sviluppa quattro motivi con i quali dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 63 c.p. (primo motivo), in relazione al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (secondo motivo), in relazione all'art. 81 c.p., (terzo motivo), in relazione all'art. 271 c.p.p., comma 1, artt. 266 e 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3 (quarto motivo), nonché mancanza della motivazione sugli specifici, pertinenti motivi di gravame. 2.1.1 - Col primo motivo il difensore censura che sulla pena base siano stati computati due aumenti, di cinque anni e quattro mesi per la aggravante a effetto speciale del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e di ulteriori quatto anni e otto mesi per la recidiva, mentre avrebbe dovuto essere applicato un "unico aumento" per la ridetta aggravante della D.L., art. 7 cit., come peraltro chiesto dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale.
2.1.2 - Col secondo motivo il difensore denunzia che l'incremento di pena per la suddetta aggravante è stato applicato in misura eccedente la misura massima dell'aumento, ragguagliato alla metà della pena base, in quanto i giudici di merito hanno elevato di cinque anni e quattro mesi la pena di nove anni di reclusione, quantificata per l'estorsione.
2.1.3 - Con il terzo motivo il difensore lamenta: i giudici di merito non hanno riconosciuto la continuazione tra l'estorsione e il reato associativo;
hanno erroneamente considerato come reato base quello relativo alla precedente condanna riportata da EV per altro delitto associativo, giusta sentenza della Corte di appello di Catania 21 gennaio 2003 (irrevocabile dal 21 giugno 2003); mentre era più grave la condotta di direzione di cui al capo sub S della rubrica.
2.1.4 - Con il quarto motivo il difensore deduce la mancanza di "alcuni" dei decreti di intercettazione, assertivamente oggetto di provvedimento di esibizione della Corte di appello e non rinvenuti;
eccepisce la carenza della "formale dichiarazione di utilizzabilità" degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero da parte del giudice della udienza preliminare;
censura la carenza di motivazione circa la utilizzabilità delle intercettazioni;
richiama alcuni arresti di legittimità in materia di intercettazioni e assume che i provvedimenti del Pubblico Ministero ex art. 268 c.p.p., comma 3, sarebbero privi di motivazione, sia in ordine al requisito della urgenza che in ordine al presupposto della insufficienza o della inidoneità degli impianti installati presso la Procura. 2.2 - EL dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità (anche extra testuali) della motivazione, allegando (in copia) i verbali di trascrizione in forma riassuntiva della intercettazioni delle conversazioni dell'11 dicembre 2006, ore 17:59, e del 12 dicembre 2006, ore 20:32, redatti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di NO, la comunicazione di notizia di reato del medesimo Ufficio 18 gennaio 2007 e certificazioni anagrafiche. Il difensore deduce: la motivazione è "al limite della inesistenza materiale"; dagli atti risultano "un solo contatto" di EL con SA e alcune conversazioni con AM;
delle due conversazioni indicate dalla Corte territoriale quale prova della compartecipazione di EL al reato associativo, alla prima il ricorrente neppure partecipò; ne' gli interlocutori hanno fatto alcun riferimento al giudicabile;
la menzione della intercettazione non trova altra spiegazione all'infuori della ipotesi di un svista dei giudici di merito;
l'altra conversazione costituì oggetto di valutazione a opera dal primo giudice il quale, tuttavia, assolse EL dalla estorsione di cui al capo sub A della rubrica;
la Corte territoriale ha valorizzato la conversazione, citando testualmente una frase che non è dato riscontrare nella verbalizzazione della polizia e rappresenta "una autentica creazione del giudicante"; quanto all'interessamento manifestato da EL in occasione dell'arresto di AM, la comunicazione di notizia di reato del Commissariato di Pubblica Sicurezza 18 gennaio 2007 (allegata) documenta che EL fu accompagnato dai poliziotti negli uffici della Polizia di Stato;
l'interessamento per la sorte di AM trae alimento dal rapporto di "semiparentela" intercorrente tra i due;
la Corte territoriale argomenta la associazione alla cosca dalla perpetrazione della estorsione di cui al capo sub A della rubrica;
mentre da tale delitto il ricorrente è stato assolto;
la Corte di appello non ha motivato la reiezione (implicita) dei motivi di gravame relativi alla esclusione della aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, e alla concessione delle attenuanti generiche;
il diniego delle medesime - da riconoscersi per la incensuratezza e per "il ridimensionamento delle contestazioni" - avrebbe dovuto "passare attraverso la disamina dell'art. 133 c.p.". 2.3 - AM denunzia assertivamente à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 125 c.p.p.. Il difensore afferma: la motivazione è inadeguata, carente e "irrisoria"; la Corte territoriale non ha esaminato le censure difensive ne' ha dato conto dell'elemento psicologico del reato;
l'intervento di AM è stato sollecitato dalla persona offesa SI;
AM è, quindi, uscito di scena;
e i contatti sono stati tenuti esclusivamente tramite ME;
il giudicabile non ha inscenato la parte dell'"amico buono"; i pericoli per SI nel caso di resistenza alle pretese estorsive erano oggettivi, sicché le considerazioni di AM al riguardo non provano la compartecipazione del giudicabile;
è inaccettabile la "logica transitiva" per la quale il reato associativo è desunto dalla estorsione;
affatto immotivata è, infine, la conferma della sentenza appellata sul punto della ricorrenza della aggravante del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203.
2.4- SA sviluppa quattro motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 271 c.p.p., comma 1, artt. 266 e 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3 (primo motivo), in relazione all'art. 416 bis c.p. (secondo motivo), in relazione al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L.12 luglio 1991, n. 203 (terzo motivo), in relazione all'art. 81 c.p.
(quarto motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.4.1 - Con il primo motivo il difensore sostiene: illegittimamente le intercettazioni sono state disposte dal Pubblico Ministero (anziché per la durata di quindici giorni, come prevede l'art. 267 c.p.p.) per il maggior termine di quaranta giorni;
la novella nel
1991 non reca alcuna deroga alla disposizione dell'art. 267 c.p.p., comma 2; neppure ricorrevano i presupposti per l'applicazione del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, in quanto la iscrizione nel registro delle notizie di reato del delitto associativo risale al 2007 e, pertanto, è posteriore all'indizio delle intercettazioni;
illegittime sono anche le proroghe, disposte in via di urgenza dal Pubblico Ministero con "diversi giorni di anticipo" rispetto alla scadenza;
i decreti esecutivi adottati dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, sono privi di motivazione sia in ordine al requisito della urgenza che in ordine al presupposto della insufficienza o della inidoneità degli impianti installati presso la Procura. 2.4.2 - Con il secondo motivo il difensore obietta: la conversazione tra ME e SI, citata dalla Corte territoriale, è incerta ed equivoca;
sicché non offre la prova della compartecipazione di SA alla associazione;
la stessa Corte ha riconosciuto, incorrendo in contraddizione, che la citata conversazione non dimostrava il concorso dell'imputato nella estorsione in danno di SI;
le altre conversazioni non hanno alcuna valenza probatoria;
ne' la dimostrazione della responsabilità può fondarsi sulla considerazione della pregressa condanna riportata da SA, giusta sentenza della Corte di appello di Catania il 21 gennaio 2003, per l'associazione alla cosca AN - Scalisi;
si tratta di fato risalente a dodici anni prima;
e nulla prova che la ipotizzata "consorteria rappresenti la persistenza di quella individuata con la sentenza citata"; assolutamente carente è, infine, l'accertamento di qualsivoglia condotta associativa;
e, alla stregua dell'interrogatorio di AM, affatto incerta e dubbia risulta la individuazione del SA, per come esposto nei motivi di appello.
2.4.3 - Col terzo motivo il difensore deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine al motivo di appello assertivamente proposto per censurare un errore di calcolo in cui sarebbe incorso il primo nel computare l'aumento per la aggravante del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203. 2.4.4 - Col quarto motivo il ricorrente censura che il giudice a quo in relazione alla affermata continuazione, ha fatto riferimento al delitto di estorsione di cui al capo sub A della rubrica, mentre ha assolto l'imputato da tale reato. Lamenta, ancora, che immotivato è il riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo, di cui al capo S della rubrica, e quello oggetto della condanna del 21 gennaio 2003.
2.5 - ME sviluppa quattro motivi, dichiarando promiscuamente di denunziare dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, in relazione al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 267, comma 2 e art. 13, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (primo motivo), in relazione all'art. 521 c.p.p. e con riferimento all'art. 416 bis c.p. (secondo motivo), in relazione all'art. 629 c.p., comma 2, e D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203 (terzo motivo) e in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.
(quarto motivo), nonché mancanza della motivazione. 2.5.1 - Col primo motivo, articolato in quattro punti, il ricorrente formula censure analoghe a quelle enunciate da SA in ordine alle intercettazioni.
2.5.2 - Col secondo motivo il ricorrente denunzia mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sotto il profilo che, mentre la contestazione ipotizza la appartenenza del giudicabile alla cosca AN - Scalisi, l'accertamento operato dalla Corte territoriale concerne, invece, il supposto, mero inserimento dell'imputato "in un qualsiasi gruppo organizzato operante nel territorio di NO", non specificamente connotato da alcuna relazione colla anzidetta cosca.
Deduce ancora il ricorrente: non è dimostrata la protrazione della permanenza della cosca AN-Scalisi; non sono influenti le condanne riportate in passato per l'associazione a quella cosca da due dai computati;
manca la prova di attività associative rivelatrici della esistenza di una associazione di tipo mafioso. 2.5.3 - Col terzo motivo il ricorrente sostiene che non è configurabile il concorso tra la aggravante prevista dall'art. 629 c.p., comma 2 (in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3) e quella del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L.12 luglio 1991, n. 203, per ritenuta "evidente incompatibilità
logica", altrimenti realizzandosi una inammissibile duplicazione di addebiti.
2.5.4 - Col quarto motivo il ricorrente si duole del diniego delle generiche e del trattamento sanzionatorio e, in proposito, deduce: la somma estorta è modesta;
difetta "particolare allarme sociale"; esso ME è "pressoché incensurato"; la personalità non è "delinquenziale"; il comportamento processuale è stato corretto;
il ruolo associativo è "marginale" e "finalizzato unicamente alla fase della riscossione"; la Corte territoriale non ha motivato la conferma del diniego delle attenuanti generiche;
la pena inflitta è "sproporzionata".
3.- Il ricorsi di EL e di SA meritano accoglimento, nei termini che seguono;
merita, altresì, accoglimento il ricorso di EV limitatamente al punto del trattamento sanzionatorio;
gli altri ricorsi sono infondati.
Ciò non di meno la sentenza, per l'accertamento ufficioso della violazioni di legge, appreso rilevate à sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, deve essere annullata pure nei confronti di AM e di
ME, limitatamente ai punti relativi (v. infra il paragrafo che segue sub 3.8).
3.1 - La Corte premette che non sono denunciabili con il ricorso per Cassazione "i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alla argomentazioni giuridiche delle parti" (Cass., Sez. 5, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime "sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913).
3.2 - E giova, altresì, premettere che la denunzia operata, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), di inosservanza della legge processuale in relazione alla supposta violazione dell'art. 125 c.p.p., sotto il profilo della ritenuta carenza di motivazione, deve ricondursi nel perimetro della previsione della successiva lettera e) del medesimo comma.
Questa Corte ha infatti fissato il principio di diritto della sussunzione del vizio della mancanza di motivazione (ancorché rilevante come specifica ipotesi di nullità ai sensi dell'articolo 125 c.p.p., comma 3) nell'ambito della previsione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - quale lex specialis - piuttosto che in quella generale della inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (Sez. 1, 28 gennaio 1993, n. 360, Moccia, massima n. 193371). 3.3 - In rito prive di pregio giuridico e fondamento sono le censure - incidenti, à sensi dell'art. 587 c.p.p., sulle posizioni di tutti gli imputati - formulate sul punto della utilizzabilità delle intercettazioni dai ricorrenti EV (col quarto motivo), SA (col primo motivo) e ME (col primo motivo) sotto vario profilo, nonché sul punto della correlazione tra l'imputazione associativa contestata e la sentenza da ME (col secondo motivo). 3.3.1 - Innanzi tutto è appena il caso di rilevare che il rito abbreviato comporta ex lege la utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero (art. 442 c.p.p., comma 1 bis) senza necessità della apposita declaratoria prevista, invece, per il dibattimento dall'art. 511 c.p.p., comma 5. Inammissibile è, poi, la denunzia (di EV) circa la mancanza di "alcuni" - non meglio indicati - provvedimenti relativi alle intercettazioni. La deduzione, per la sua genericità ed estrema vaghezza, non può essere presa in considerazione: difetta la indicazione degli atti pretermessi e, altresì, difetta la enunciazione dei motivi della rilevanza e della influenza - ai fini della condanna - delle intercettazioni eseguite in virtù dei provvedimenti supposti mancanti.
La motivazione della Corte territoriale, sul punto delle intercettazioni, è affatto adeguata, in quanto fondata sul precipuo rilievo che le doglianze difensive, formulate con i motivi di gravame, erano affatto generiche. E tale assorbente rilievo i ricorrenti hanno omesso di confutare.
Peraltro le censure difensive, formulate dai ricorrenti circa l'inosservanza dell'art. 268 c.p.p., comma 3, non appaiono pertinenti. La Corte territoriale ha, infatti, accertato: "Le intercettazioni risultano essere state .. effettuate presso gli uffici della Procura della Repubblica", pur essendo stata consentita l'opportunità di ascolto esterno per le esigenze investigative (v. sentenza p. 4), cioè la c.d. "remotivazione"; e siffatto accertamento non è stato confutato dai ricorrenti, mediante la produzione - ovvero mediante la specifica indicazione e rappresentazione - della documentazione atta a dimostrare il contrario, in osservanza di quanto esige il requisito della autosufficienza del ricorso.
Quanto, poi, alla giuridica possibilità dell'espletamento "in remoto", presso gli uffici della polizia giudiziaria, delle "ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati", debitamente registrati nei "locali della Procura della Repubblica e mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti" - è appena il caso di soggiungere - la soluzione positiva è stata affermata, di recente, da questa Corte a Sezioni Unite (26 giugno 2008, n. 36359, Carli, massima n. 240395, cui adde: Sez. 1, 4 luglio 2008, n. 35643, Di Nucci, massima n. 240988). L'aggravante a effetto speciale di cui al D.L. 13 maggio 1991, n.152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, contestate e ritenuta in relazione agli altri reati, legittima - anche in difetto della iscrizione del registro delle notizie di reato del delitto associativo - l'applicazione dell'art. 13 del medesimo decreto, recante la previsioni di termini più ampi per le intercettazioni. Risultano, altresì, infondate le eccezioni - di SA e di ME - (a) circa il temine di quaranta giorni, indicato nei provvedimenti assertivamente adottati dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2, e (b) circa le modalità delle proroghe (in via di urgenza).
Quanto alla prima eccezione, giova ricordare il principio di diritto, fissato da questa Corte, secondo il quale "il termine di durata massima delle operazioni di intercettazione disposte in via d'urgenza dal Pubblico Ministero, nell'ambito di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, è di quaranta giorni" (Sez. 6, 16 luglio 2009, n. 35930, Iaria, massima n. 244873; cui adde: Sez. 2, 20 novembre 2008, n. 46767, Crea, massima n. 242804 e Sez. 6, 7 marzo 1997, n. 5655, Ferrara, massima n. 209312). Deve, poi, considerarsi, in relazione alla seconda eccezione, che le proroghe delle intercettazioni trovano titolo (definitivo) nella convalida del giudice per le indagini preliminari, sicché a far tempo dalla convalida non è ipotizzabile alcuna inutilizzabilità. Persiste, invero, la (residua) rilevanza della eccezione per i periodi eventualmente intercorsi tra il termine in scadenza (prorogato di urgenza del Pubblico dal Ministero) e la convalida. Ma i ricorrenti hanno omesso di indicare le intercettazioni effettuate medio tempore che sarebbero travolte dalla inutilizzabilità (dipendente dalla ritenuta illegittimità del decreto del Pubblico Ministero) e di e-splicitare la influenza delle medesime intercettazioni ai fini del giudizio.
Sicché la censura risulta priva del carattere della specificità. 3.3.2 - Non ricorre il caso del fatto diverso con riferimento alla imputazione associativa.
Che - alla stregua dell'accertamento operato dai giudici di merito - l'associazione mafiosa, capeggiata dal EV e radicata in NO, non risulti collegata alla consorteria AN, ne' possa considerarsi come la prosecuzione della preesistente cosca Scalisi - AN è questione che attiene ai dettagli e alle connotazioni del gruppo sul piano criminologico. Ma tanto non comporta, sotto il profilo giuridico, diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521 c.p.p. e alla stregua del principio di diritto, fissato da questa
Corte, secondo il quale "si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza .. quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto 'nuovo', rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa" (v, per tutte: Sez. 1, 27 ottobre 1997, n. 9958, Carelli, massima n. 208935). Rispetto ai dati essenziali della componente soggettiva della cosca (siccome caratterizzata dalla partecipazione di giudicabili), al radicamento territoriale, al programma criminale e alla metodica non è dato apprezzare alcuna sostanziale divergenza tra la contestazione e l'accertamento della sentenza, ne', tanto meno, alcun pregiudizio, o compromissione di sorta, per l'esercizio del diritto di difesa in relazione al contenuto della accusa.
3.4 - Con riferimento alle posizioni dei singoli ricorrenti, deve, innanzi tutto rilevarsi, che il ricorso di EL risulta, per quanto segue, fondato.
La sentenza impugnata è, infatti, inficiata, nel capo che concerne l'accertamento della colpevolezza del ricorrente, da evidenti vizi, testuali ed extratestuali, della motivazione.
La valorizzazione del contenuto delle intercettazioni, posta a base della affermazione della responsabilità del giudicabile per il delitto associativo, è contraddetta dal duplice rilievo che la prima delle due conversazioni - valutate "più significative" e specificamente citate dalla Corte territoriale - è intercorsa tra altri interlocutori, ne' contiene alcun riferimento a EL e che la unica citazione testuale della seconda conversazione, riportata dal giudice a quo, è frutto di evidente travisamento della prova, non trovando positivo riscontro nel contenuto dell'atto. La rilevata contraddittorietà extra testuale della motivazione assorbe la considerazione dell'ulteriore profilo di contraddittorietà testuale, comune alla posizione di SA, trattato nel paragrafo che segue.
3.5 - Secondo il costrutto argomentativo, disegnato dalla Corte territoriale e ricapitolato nei suoi capisaldi nella parte finale della sentenza (p. 13), "con riferimento a tutti gli imputati" la perpetrazione della "estorsione di cui al capo A)" della rubrica concorre decisivamente a integrare la dimostrazione del delitto associativo, a ragione della tipologia e delle modalità della condotta estorsiva, ritenute rivelatrici dell'inserimento degli estortori nella cosca.
Ma la inferenza risulta, per quanto riguarda EL e SA, in insanabile contrasto con la intervenuta assoluzione di entrambi i ridetti giudicabili (di EL in prime cure e di SA nel giudizio di appello) proprio dalla estorsione in questione.
Sicché la conclusione tratta dai giudici di merito (partecipazione alla associazione di EL e di SA) è
manifestamente illogica, in quanto è fondata sul presupposto della affermazione del concorso di una condizione (concorso di EL e SA nella estorsione di cui al capo sub A della rubrica) riconosciuta inesistente dalla medesima Corte territoriale. 3.6 - L'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di EL e di SA assorbe l'esame delle ulteriori censure proposte, sotto vari profili, dai ridetti ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio.
3.7 - La censura di EV circa il computo della pena pel delitto base (l'estorsione di cui al capo sub A della rubrica) è fondata, nei limiti e nei termini che seguono.
In relazione alla disciplina, sul piano del trattamento sanzionatorio, del concorso tra aggravanti a effetto speciale, l'art.63 c.p., parzialmente trascritto nel primo motivo del ricorso di
EV, dopo aver stabilito che nel concorso di più aggravanti a effetto speciale "si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave", recita nella parte pretermessa dal difensore: "... ma il giudice può aumentarla".
Priva di pregio giuridico è, pertanto, la tesi del ricorrente della applicazione in via esclusiva (scilicet: senza alcun ulteriore aumento) della sola "circostanza aggravante più grave", individuata - peraltro erroneamente - in quella prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito L. 12 luglio 1991, n. 203, anziché in quella dell'art. 629 c.p., comma 2. Se non che i giudici di merito sono incorsi nella inosservanza della legge penale nella commisurazione della pena per la estorsione in parola.
La Corte territoriale ha rideterminato la pena, detraendo da quella finale irrogata in prime cure gli aumenti a titolo di continuazione, inflitti dal primo giudice per i delitti di tentata estorsione, dai quali EV è stato assolto in appello e, così, confermando, per la estorsione, il trattamento sanzionatorio del giudice della udienza preliminare (v. sentenza pp. 15 e 16).
Il primo giudice, dopo aver determinato in anni nove di reclusione ed Euro 1.500 di multa la pena per la estorsione aggravata, aveva applicato l'aumento di anni quattro, mesi otto ed Euro 50 di multa per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e, ancora, l'ulteriore aumento di anni cinque, mesi quattro ed Euro 550 di multa per la aggravante del cit. art. 7.
L'esatto rilievo del ricorrente circa la illegittimità della misura del secondo aumento, computato in misura superiore alla metà della sanzione incrementata, è assorbito dalla seguente considerazione. Gli è che sulla pena, correttamente commisurata ai sensi dell'art.629 c.p., comma 2, - la disposizione contempla, infatti, "la circostanza più grave" tra quelle del secondo capoverso dell'art. 63 c.p., comminando fino al raddoppio (anni venti di reclusione) della pena detentiva per il reato base ai sensi dell'art. 629 c.p., comma 1 (massimo edittale: anni dieci di reclusione) - il giudice, in violazione dell'art. 63 c.p., comma 3 ha applicato ulteriori due aumenti e, inoltre, ha ecceduto il limite massimo di 1/3 in relazione all'aumento della pena, "stabilita per la circostanza più grave". La rilevata inosservanza della legge penale comporta l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti del ricorrente, limitatamente alla determinazione della pena del (più grave) delitto di estorsione aggravata (reato base della ritenuta continuazione), e il rinvio per nuovo giudizio, sul punto, ad altra sezione della medesima Corte territoriale, la quale, determinata la pena in relazione alla circostanza più grave a effetto speciale, ai sensi dell'art. 629 c.p., comma 2, computerà l'aumento per la recidiva e per la concorrente aggravante di cui al cit. art. 7, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 63 c.p., comma 4, fermo il divieto dell'art. 597 c.p.p., comma 3, nei sensi precisati da questa Corte a Sezioni Unite
(sentenza 27 settembre 2005, n. 40910, Morales, massima n. 232066). 3.8 - Preliminare rispetto all'esame dei residui motivi di impugnazione è il rilievo di ufficio della inosservanza della legge penale in cui sono incorsi i giudici di merito, in relazione alle contravvenzioni di cui ai capi sub M e sub R della rubrica, ritenendo la ricorrenza della contestata aggravante a effetto speciale di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, la quale è prevista esclusivamente in relazione ai delitti.
Poiché la aggravante in parola, concernendo la contravvenzione unita in continuazione, non risulta aver avuto alcuna pratica e concreata incidenza sul trattamento sanzionatorio, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di AM e di ME - limitatamente alla aggravante delle ridette contravvenzioni - è pronunciato senza rinvio.
3.9 - I residui motivi dei ricorsi, proposti da EV, da AM e da ME, sono tutti infondati.
3.9.1 - Innanzi tutto, nelle deduzioni dei ricorrenti questa Corte non ravvisa la ricorrenza degli estremi di alcuna violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione (per non avere la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte). In particolare, la giurisprudenza di questa Corte è, ormai, consolidata nella affermazione del principio di diritto della ammissibilità del concorso tra le aggravanti previste dall'art. 629 c.p., comma 2, in relazione art. 628 c.p., comma 3, n. 3, e dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 Sez. Un., 28 marzo 2001, n. 10, Cinalli, massima n. 218378:
"In tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628 c.p.p., comma 3, n. 3, e art. 629 c.p.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso)" cui adde: Sez. 2, 27 febbraio 2003, n. 19943, Miano, massima n. 224638;
Sez. 2, 23 maggio 2006, n. 20228, Rescigno, massima n. 234651; Sez. 1, 18 ottobre 2007, n. 43663, Colletti, massima n. 238419; Sez. 6, 22 gennaio 2008, n. 27040, Aparo, massima n. 241008; Sez. 6, 26 febbraio 2009, n. 15483, Marsala, massima n. 243576). 3.9.2 - Ingiustificata è la doglianza di EV per l'asserito mancato riconoscimento della continuazione, cha la Corte territoriale ha, invece, affermato "tra i fatti oggetto del presente procedimento e con la già ritenuta continuazione con i fatti di cui alla precedente condanna" (v. sentenza p. 15).
Affatto correttamente risulta, poi, individuato nella estorsione di cui al capo sub A della rubrica il reato base.
3.9.3 - Sui residui punti controversi dell'accertamento della condotta associativa, della compartecipazione nella estorsione, della metodologia mafiosa, del diniego delle attenuanti in esito alla considerazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, ancorché scabra, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo ME e i difensori di EV e AM e non offrono (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Sez. 4, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, massima n. 241023; Sez. 1, 18 marzo 2008, n. 16706, Falcone, massima n. 240123; Cass., Sez. 1, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. 6, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. 1, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. 1, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. 1, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sè dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. 1, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì oppongono la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.
Sicché le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per Cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.9.5 - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti di EL e di SA, nonché, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di EV;
il rinvio per nuovo giudizio, sui capi e sul punto anzidetti, ad altra Sezione della Corte di appello di Catania;
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AM e di ME, limitatamente alla aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, in relazione alle contravvenzioni loro rispettivamente ascritte ai capi "M" e "R"; la eliminazione della suddetta aggravante dai ridetti capi;
il rigetto, nel resto, dei ricorsi di EV, AM e ME.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA e EL, nonché, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di EV;
e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
Annulla, altresì, senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AM e di ME, limitatamente alla aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, in relazione alle contravvenzioni loro rispettivamente ascritte ai capi "M" e "R", aggravante che elimina.
Rigetta nel resto i ricorsi di EV, AM e ME. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010