Articolo 2906 del Codice civile
Articolo 2905Articolo 2658
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19 aprile 1942
Art. 2906.

(Effetti).

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformita' delle regole stabilite per il pignoramento.

Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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