Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUR 1-2 84 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO tto MANCATA SEZION TERLA CIVILE RISPOSTA UTE RROGATORIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE F Presidente R.G.N. 6404/01 Cron. 2856 Dott. Ernesto LUPO Consiglierę - lep. 417. Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Ud.20/11/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA PLE LO FARO ROSA, to CLODIO 14. presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, difesa dagli avvocati GRAZIA PULVIRENTI, ALESSANDRO SCANDURRA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ANTONINO, VASTA ALFIA, elettivamente COZZUBBO in ROMA VLE MARZIALE 36, presso lo studio domiciliati ..... dell'avvocato CONCETTA MARTA RITA TROVATO, difesi dall'avvocato GIOVANNI FRAGALA' giusta delega in 2002 atti;
- controricorrenti 2255 -1- avverso la sentenza rl. 1364/00 del Tribunale di CATANIA, Sezione V Civile, emesga il 03/03/00 e depositata il 22/03/00 (R.G. 3525/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito 1'Avvocato Gianfranco GRAZIANI (per delega avvocato Alessandro Scandurra); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 24.8.1995 NI BO ed AL TA proponevano appello davanti al tribunale di Calania avverso la sentenza del Pretore di Catania n. 113/94 nei confronti di SA Lo AR, Assumevano gli appellanti chc aveva errato il Pretore а rigettare la domanda, perché non provata, di risarcimento dei danni fisici C materiali subiti dagli attori in occasione dell'incidente stradale verificatosi il 30.9.1989 in Giarre all'incrocio tra via Quattrocchi e via Manzoni, tra l'auto del BO, condotta dalla TA e l'auto di proprietà e condotta dall'appellata. Il Tribunale, con sentenza depositata il 22.3.2000, accoglieva l'appello e condannava SA Lo AR al pagamento ad NI BO della SOMMA di f. 570.000 e ad AL TA della somma di f. 1.675.000, oltre rivalutazione ed interessi, calcolati sulla somma annualmente rivalutata. Riteneva il tribunale che il sinistro e le relative modalità presentazione а rendere risultavano provate dalla mancata convenuta;
che tanto 1'interrogatorio, da parte della trovava riscontro nei danni subiti dall'autovettura (ammaccatura della parte anteriore sinistra, compatibile con uno scontro ad incrocio, in qui l'auto dell'attrice proveniva da destra rispetto a quella della convenuta). RiLeneva, poi il tribunale, che nonostante il diritto di precedenza- poiché l'attrice non aveva provato di aver fatto tutto il possibile por evitare il danno, non poteva ritenersi superata la presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c.. Quanto al danno biologico della TA, il tribunale riteneva equo liquidare lo stesso nolla misura del 50% della somma richiesta dall'attrice. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per IO Lo AR SA, che ha presentato anche memoria. Resistono con controricorso gli attori. Motivi della decisione 1.Cor. il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta superficiale motivazione della sentenza 1'insufficiente e impugnata ex art. 360 n. 5 c.p.c. e 116 c.p.c. che, pur avendo dato la sentenza Assume ricorrente ammessi i capitoli di prova impugnata per dell'interrogatorio deferitole, поп essendosi presentata a renderlo, non erano però indicati quale fosse il contenuto di detti capitoli di prova.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che vada rigettato, va, infatti, Osservato che è esatto il principio secondo cui, in caso di interrogatorio formale, la valutazione della mancata risposta dell'interpcllato (art. 232 C. p. c. ) va + fatta dal giudice del merito in concorso con gli altri elementi istruttori e con riferimento ai capitoli articolati con la conseguenza che, ove invece 1'indicazione del contenuto di questi ultimi sia omessa, non può ritenersi (viziosoddisfatto l'obbligo di adeguata motivazione denunciabile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5 c. P. esercitato ilc.), giacché in tai caso non può essere controllo sulla logicità della valutazione operata in relazione alle altre risultanze istruttorie (Cass. 17 maggio 1985, n. 3053). Sennonchè non necessario che il giudice riporti testualmente 它 separatamente il contenuto dei singoli capitoli, essendo sufficiente che dal complesso della motivazione si intenda con chiarezza quale fosse il fatto oggetto dell'interrogatorio e ritenuto provato.
2.2.Nella fattispecie dalla motivazione dell'impugnata sentenza si intende che il contenuto dell'interrogatorio atteneva al fatto che l'incidente tra l'auto degli attori e quella della convenuta si era verificato ad un incrocio, nell'abitato di Giarre, provenendo da destra l'auto degli attori.
3.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la carenza assoluta di motivazione sui criteri di liquidazione del danno biologico ex art. 360 n. 5; _a violazione G 5 1 dell'art. 2043 C.C. e dell'art. 1226 C.C./ ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata ha liquidato il danno biologico in [ . 1.675.000, omettendo totalmente di indicare i criteri di liquidazione del danno.
4.1.Il motivo è infondato e va rigettato. Nella fattispecie, in merito alla domanda dj danno biologico, la sentenza impugnata ha liquidato il danno equitativo, nella misura di £. criterioConbiologico 1.675.000, sulla base delle lesioni riportate dall'attrice. Anzitutto va osservato, sotto il profilo del ricorso, che la ricorrente nondell'autosufficienza indica quali sono gli elementi fattuali che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare, al fine di giungere ad una diversa decisione. Inoltre nella fattispecie trattasi di una valutazione di merito (fondata sul criterio della liquidazione equitativa "pura" del danno biologico) incensurabile, essendo immune da vizi rilevabili in sede di sindacato di legittimità. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di IO.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di IO. Così deciso in Roma, 11 20 novembre 2002. K. Il Presidente Il cons. est. Qutonio Segret IL CANCELLIERE C1 NZ TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.9. GEN. 2003.Oggi IL CANCELLIERE C1 EN TT CORTE SUPREMA CASSAZIONE, Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 28-5 2003 serie 4 al n. 20301 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riece 7