Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2001, n. 37579
CASS
Sentenza 27 giugno 2001

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Il giudice dell'esecuzione penale è funzionalmente incompetente a deliberare in tema di cose soggette a sequestro conservativo disposto a norma dell'art. 316 cod. proc. pen., in quanto, a differenza del regime stabilito nell'abrogato codice di procedura penale, secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile, l'opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l'esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere dinanzi al giudice penale, il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l'effetto di convertire automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione del terzo al pignoramento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2001, n. 37579
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37579
    Data del deposito : 27 giugno 2001

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