Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione penale è funzionalmente incompetente a deliberare in tema di cose soggette a sequestro conservativo disposto a norma dell'art. 316 cod. proc. pen., in quanto, a differenza del regime stabilito nell'abrogato codice di procedura penale, secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile, l'opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l'esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere dinanzi al giudice penale, il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l'effetto di convertire automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione del terzo al pignoramento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2001, n. 37579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37579 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 27/06/2001
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - rel. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE DE NARDO - Consigliere - N. 4572
3. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 38376/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AE RE, n. 26.9.1951, in procedimento di esecuzione concernente AE RC, n. 26.1.1978,
avverso l'ordinanza in data 28.6.2000 della Corte d'Assise di Appello di Firenze Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del P.M., che conclude per il rigetto del ricorso, OSSERVA
AE RC, imputato di omicidio, negli atti preliminari al giudizio aveva offerto alle parti civili un risarcimento per lire 200.000.000 mediante assegni circolari emessi all'ordine del padre RE e da questi girati. Rifiutata l'offerta, la Corte d'Assise di Lucca disponeva il sequestro conservativo degli assegni, ritenuti ormai parte del patrimonio dell'imputato. Con sentenza della Corte d'Assise di Appello di Firenze in data 3.6.1999, irrevocabile il 10.1.2000, confermata nel resto la condanna, veniva ridotta, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena inflitta in primo grado. AE RE richiedeva al giudice di appello - individuato quale giudice dell'esecuzione - la restituzione degli assegni;
l'istanza veniva respinta con provvedimento "de plano". L'interessato proponeva opposizione, rigettata per infondatezza con l'ordinanza impugnata.
Il difensore ricorre per cassazione, denunciando violazione dell'art.316, co. 1, C.P.P., carenza, contraddittorietà ed ilogicità della motivazione.
Questa Corte deve rilevare d'ufficio l'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione penale. Va al proposito ricordato che, mentre per l'abrogato Codice di rito penale del 1930 l'opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l'esame delle istanze di restituzione dopo la sentenza irrevocabile costituivano materia di incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale (artt. 612 e 624), il vigente codice del 1988 - le cui disposizioni sono applicabili al caso di specie - attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l'effetto di convertire automaticamente in pignoramento il sequestro conservativo (art. 320); ne segue che la competenza a giudicare sulle domande di terzi volte a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda deve essere introdotta nelle forme dell'opposizione di terzo al pignoramento (cfr. Cass., Sez. 3^, 2.6/26.10.1993, Musselli). Il provvedimento impugnato - emesso eccedendo i limiti inderogabili della giurisdizione penale - va perciò annullato senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2001