Sentenza 19 dicembre 2008
Massime • 1
Il sequestro conservativo può avere ad oggetto i beni intestati a terzi che ne hanno la titolarità in forza di un atto di donazione dell'imputato, attesa l'inopponibilità al creditore danneggiato dal reato degli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato.
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- 1. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2012
- 2. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2008, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MONASTERO Francesco - Presidente - del 19/12/2008
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CRESCENZIO Ugo - Consigliere - N. 2143
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 035573/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
l'Avvocato TEMILI Francesco, quale difensore di:
IU PI AO (n. il 02/03/1966);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in data 25/06/2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 28/04/2008, la Corte di Appello di Lecce - su istanza della P.C. ZACCARIA Francesco - dispose il sequestro conservativo di un immobile di proprietà di IU PI AO (soggetto estraneo al processo penale;
processo in corso contro lo zio del ricorrente).
Avverso tale provvedimento IU PI AO propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 25/06/2008, la respinse.
Ricorre per cassazione il difensore di IU PI AO deducendo:
1) Inosservanza dell'art. 606 c.p.p., lett. B e C, in relazione alla violazione delle norme che disciplinano la concessione del sequestro conservativo dei beni (art. 316 c.p.p. e segg.) applicabile solo nei confronti di beni che appartengono all'imputato e al responsabile civile e non come nel caso di specie, al terzo.
La difesa del ricorrente eccepisce la possibilità di procedere al sequestro conservativo di un bene non appartenente ne' all'imputato, nè al responsabile civile. Nel caso di specie la difesa del LI PI AO sottolinea che è stata dimostrato come il bene sia pervenuto al ricorrente in donazione con atto del 23/05/2006 in esecuzione della volontà della precedente intestataria del bene la defunta RI IA moglie dell'imputato e zia dell'odierno ricorrente.
2) Inosservanza dell'art. 606 c.p.p., lett. B e C, in relazione alla violazione della norma di cui all'art. 125 c.p.p., per carenza e difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora) nonché alla ritenuta determinazione del credito per il quale il sequestro è stato concesso, nel suo ammontare, assolutamente sproporzionato.
La difesa del ricorrente rileva l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro conservativo (fumus boni iuris e periculum in mora). Sottolinea come il giudice di merito non abbia determinato l'ammontare del credito (non superiore a Euro 150.000,00) in relazione alla sproporzione dei beni posti sotto sequestro (valore oltre Euro 1.000.000,00).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Infatti, per quanto riguarda il primo motivo si deve rilevare che IU PI - imputato del reato di truffa e già condannato in primo grado - ha donato al nipote, IU PI AO, l'immobile - poi sottoposto a sequestro conservativo - in data 23/05/2006 e cioè addirittura dopo che il decreto di citazione a giudizio fosse emesso (in data 08/09/2005). È allora evidente che nel caso di specie operi l'art.192 c.p.. Questo articolo stabilisce che "gli atti a titolo gratuito,
compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.". L'art. 189 c.p., prevedeva tra i vari crediti, al punto n. 5, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno (art. 185 c.p.). Poiché l'art. 189 c.p., è stato abrogato dall'art. 218 disp. att. c.p.p., il riferimento dell'art. 192 c.p., "ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.", si riferisce, ora, ai crediti indicati dell'art. 316 c.p.p., commi 1 e 2, - che disciplina il sequestro conservativo - tra i quali crediti ci sono anche le obbligazioni civili derivanti dal reato (si veda, in proposito, l'art. 218 cpv disp. att. c.p.p.). Sul punto questa Suprema Corte ha affermato - confermando implicitamente quanto sopra - che la sostituzione dell'ipoteca legale prevista da disposizioni di legge diverse dal codice penale con il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 218 cpv disp. att. c.p.p., è da ritenere operativa "ex lege" con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Ne consegue che in tal senso va disposta di ufficio la rettifica dell'iscrizione nei registri immobiliari, senza che occorra a tal fine l'iniziativa del pubblico ministero (per i crediti indicati nell'art. 316 c.p.p., comma 1) o della parte civile (per i crediti indicati nell'art. 316 c.p.p., comma 2) a norma dell'art. 316 c.p.p. (si veda Sez. 5^, Sentenza n. 105 del 31/01/1991 Cc. - dep.
22/02/1991 - Rv. 186455 che conferma. Sez. 5^, 31 gennaio 1991 n. 104). Quindi in forza dell'art. 192 c.p.p., tutti gli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato a partire dal "tempus commissi delicti" non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato. Pertanto tali atti possono essere dichiarati inefficaci sulla base di una presunzione "iuris et de iure" di frode a carico dell'autore del reato e del minor coinvolgimento del terzo beneficiario (l'attuale ricorrente), che nulla dispone del suo patrimonio. Quindi, correttamente i due Giudici di merito hanno ritenuto di poter disporre il sequestro conservativo del bene immobile donato dall'imputato (che tra l'altro ne ha conservato il diritto di uso e di abitazione e non a caso ha proposto ricorso in proprio, il n. 035581/2008). Sequestro conservativo che può essere disposto - anche se il bene formalmente risulta di un terzo - in forza della presunzione di frode di cui all'art. 192 c.p.. Soluzione, questa, che consente di realizzare la finalità dell'art. 316 c.p.p., che consiste nell'immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcitorio, in attesa dell'esito dell'azione revocatoria. È evidente, invero, che se nel caso di specie si ritenesse non consentito il sequestro conservativo, l'esito positivo dell'azione revocatoria potrebbe essere del tutto inutile a fronte di un bene - che solo formalmente non è dell'imputato - non sottoposto a nessun vincolo. Alla luce di quanto sopra appare, allora, consono il richiamo del Tribunale alla giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato il principio che in tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato contenuto nell'art. 316 c.p.p., non rileva la loro formale intestazione, ma che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 6^, Sentenza n. 21940 del 02/04/2003 Cc. - dep. 17/05/2003 - Rv. 226043). Principio che appare confermato anche da una recente sentenza di questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 21910 del 22/05/2007 e depositata il 06/06/2007) che pur riaffermando - per una fattispecie completamente diversa da quella oggi in esame e richiamando sul punto una datata sentenza di questa Suprema Corte (Cass. Sez. 1^ n. 4950/1995) anch'essa afferente, naturalmente, ad un caso del tutto diverso da quello di cui ci si occupa - il principio, condiviso, dell'impossibilità di operare il sequestro conservativo di beni non appartenenti all'imputato o al responsabile civile specifica, però, che: "Nel caso in esame, risulta pacificamente che il sequestro conservativo abbia interessato beni di terzi, non debitori del condannato, in relazione ai quali non sussisteva alcuna controversia sulla proprietà, ne' alcuna rivendicazione da parte dei terzi. Puntualizzato che col rogito 11/11/2004 i coniugi AM e AI hanno mutato il regime di comunione dei beni in quello della separazione procedendo, poi, alla divisione dei beni, compresa l'azienda agricola destinata all'esercizio dell'impresa dell'AM, va osservato che alla ricorrente AI, estranea al processo penale, sono stati sequestrati beni di sua proprietà, pervenutile, in forza di atto di divisione e non già per atto di compravendita asseritamente simulata o revocabile, sicché essa, prima del rogito, era proprietaria per metà dei beni oggetto della comunione".
Nel caso di specie, a prescindere se possa ravvisarsi un atto di donazione simulato, si è in presenza di un atto a titolo gratuito inefficace per il creditore danneggiato dal reato, che ha quindi il diritto di ottenere la tutela prevista dall'art. 316 c.p.p.. Infatti per il danneggiato dal reato - in forza della presunzione stabilita dall'art. 192 c.p., - l'immobile "de quo" è come se fosse ancora di proprietà del ricorrente.
Per quanto riguarda, poi, le altre doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso si deve rilevare che questa Suprema Corte ha più volte affermato che non è proponibile, in sede di riesame di provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato, in presenza di rinvio a giudizio del soggetto interessato (Sez. 2^, Sentenza n. 805 del 12/11/2003 Cc. - dep. 14/01/2004 - Rv. 227802). A maggior ragione ciò vale se, come nel caso di specie, vi sia stata già la condanna dell'imputato in primo grado e la Corte di appello abbia disposto, poi, il sequestro conservativo. Invero questa Suprema Corte ha più volte ribadito che in tema di sequestro conservativo, che può essere richiesto dalla parte civile in qualunque stato e grado del processo di merito, la sentenza che abbia affermato la penale responsabilità, costituisce presupposto sostanziale per l'adozione della misura cautelare, quanto alla fondatezza della pretesa risarcitoria (fumus boni iuris), poiché contiene una valutazione nel merito tale da assorbire la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (principio del cosiddetto "assorbimento" in materia cautelare;
Sez. 3, Sentenza n. 22727 del 11/05/2005 Cc. - dep. 16/06/2005 - Rv. 232305). Per quanto riguarda il "periculum in mora" si deve, preliminarmente, ricordare che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.. Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. - dep. 13/02/2004 - Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. - dep. 26/06/2008 - Rv. 239692). Ribadito quanto sopra appare, allora, evidente la manifesta infondatezza del ricorso sul punto avendo il Tribunale ben sottolineato da cosa deduce il "periculum in mora" (diversi atti di dismissione di immobili;
assenza di altri cespiti di rilievo e di disponibilità economiche legate a redditi di altro genere). A fronte di quanto rilevato dal Tribunale il ricorrente contrappone solo fatti (in alcuni casi affermati apoditticamente come, ad esempio, per il reddito derivante dalla pensione neppure specificato) sottratti in ogni caso al giudizio di questa Corte di legittimità.
Infine, per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata indicazione dell'entità del credito si deve ricordare che questa Suprema Corte di cassazione ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che ai fini della validità del provvedimento che dispone il sequestro conservativo non è richiesta la specificazione della somma il cui pagamento la misura cautelare è destinata a garantire, ben potendo la determinazione del suo ammontare, sia ai fini dell'eventuale prestazione di idonea cauzione, sia per evitare il perdurare ingiustificato del vincolo, essere effettuata successivamente dal giudice. Non è, pertanto, configurabile alcuna nullità per la mancata indicazione, nell'ordinanza dispositiva del sequestro conservativo, della somma a garanzia della quale la misura risulta disposta (Sez. U, Sentenza n. 34623 del 26/06/2002 Cc. - dep. 16/10/2002 - Rv. 222262). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009