Sentenza 26 maggio 2015
Massime • 1
Il sequestro conservativo di somme di denaro relative a crediti retributivi può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse, valendo in proposito i medesimi limiti posti dall'art. 545 cod. proc. civ., all'esecuzione del pignoramento, limiti richiamati dall'art. 316, primo comma, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame, per difetto di motivazione sui motivi di ricorso concernenti i limiti di sequestrabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2015, n. 31733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31733 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 26/05/2015
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 811
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 15916/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IA AN, nata a [...] il [...];
2. IA AR, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 12/03/2015 del Tribunale del riesame di Agrigento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito per le imputate l'avv. Carbone Massimiliano in sostituzione dell'avv. Timineri Gaetano, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'ordinanza del Giudice di pace di Licata del 16/02/2015, con la quale era disposto il sequestro preventivo, fino all'ammontare di Euro 37.013,36, di crediti vantati nei confronti della società cooperativa Parnaso da IA AN e IA AR, tratte a giudizio per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., contestato come commesso in danno di RA IA.
Le imputate ricorrenti deducono violazione di legge sulla sussistenza dei presupposti del sequestro;
lo stesso riguarderebbe somme prive dei requisiti della liquidità, della certezza e dell'esigibilità, essendo oggetto di richieste in via giudiziaria per emolumenti non corrisposti a IA AN dalla Parnaso, e peraltro non riguardanti la posizione di IA AR e sequestrabili, in quanto voci retributive, solo nella misura del quinto;
non vi sarebbe motivazione sulle ragioni del sequestro, sugli indizi di colpevolezza e sull'esigenza cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei seguenti termini.
Il Tribunale riteneva correttamente precluso, in conseguenza dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, il tema della sussistenza di indizi a carico delle imputate (Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906; Sez. 2, n. 805 del 12/11/2003, dep. 2004, Tuzzolo, Rv. 227802). Il provvedimento impugnato era poi adeguatamente motivato, sulle ragioni cautelari, nel riferimento all'insufficienza del patrimonio delle imputate ai fini della garanzia delle obbligazioni nascenti dal reato (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118), derivante dalle precarie condizioni economiche delle stesse a seguito del licenziamento da parte della Parnaso;
mentre altrettanto correttamente la pendenza del procedimento giudiziario con riguardo ai crediti non era considerata ostativa al sequestro, legittimo anche laddove disposto a tutela di un credito il cui importo non sia determinato, ma determinabile con qualche approssimazione (Sez. 5, n. 35525 del 25/06/2010, Dal Pozzo, Rv. 248494; Sez. 5, n. 28268 del 08/05/2009, Turku, Rv. 244201). L'ordinanza impugnata è invece totalmente priva di motivazione sulla questione relativa alla sequestrabilità dei crediti in misura superiore al quinto, proposta con i motivi depositati all'udienza di riesame. Tale carenza motivazionale è rilevante, avendo questa Corte costantemente ed anche recentemente affermato la ricorrenza, in materia di sequestro conservativo di crediti retributivi, dei limiti previsti dall'art. 545 cod. proc. civ. per l'esecuzione del pignoramento, espressamente richiamati dall'art. 316 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16168 del 04/02/2011, De Biase, Rv. 249329). L'unico aspetto dibattuto nella giurisprudenza sul punto è quello relativo alla proponibilità della questione in sede di esecuzione civile (Sez. 5, n. 42244 del 14/10/2010, Ricci Maccarini, Rv. 248891), in ordine alla quale si è peraltro rilevato come sarebbe irragionevole non riconoscere al giudice che procede prima, ed al tribunale del riesame poi, il potere di verificare il rispetto del limite di sequestrabilità, nel momento in cui il citato art. 316 impone testualmente già al pubblico ministero di chiedere il sequestro dei beni nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento (Sez. 6, n. 2033 del 22/05/1997, Lentini, Rv. 209111). Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Agrigento per un nuovo esame sulla rilevata lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015