Articolo 170 del Codice civile
Articolo 165Articolo 171
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 170.

((Esecuzione sui beni e sui frutti.)) ((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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