Articolo 1881 del Codice civile
Articolo 1880Articolo 1882
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19 aprile 1942
Art. 1881.

(Sequestro o pignoramento della rendita).

Quando la rendita vitalizia e' costituita a titolo gratuito, si puo' disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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