(Sequestro o pignoramento della rendita).
Quando la rendita vitalizia e' costituita a titolo gratuito, si puo' disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.
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Leggi di più…[…] Ulteriori limitazioni previste da disposizioni speciali di legge Il comma 6 dell'art. 545 contempla ulteriori limitazioni alla pignorabilità di crediti previste da speciali disposizioni di legge, secondo quanto previsto dagli artt. 1881 c.c. (rendita vitalizia a titolo gratuito), 1923 c.c. (somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario), 2751 c.c. (sui crediti per spese funebri, d‘infermità, […]
Leggi di più…[…] Sequestro o pignoramento della rendita: limiti L'art. 1881 c.c prevede infine che se la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia pignorabile né sequestrabile "entro i limiti del bisogno alimentare del creditore." Rinuncia alla rendita vitalizia Nel momento in cui un il beneficiario della rendita vitalizia ha intenzione di rinunciare al suo diritto di credito è sempre conveniente farlo nel rispetto delle stesse forme previste per la sua costituzione, ovvero con scrittura privata o atto pubblico, anche ai fini della registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate. […]
Leggi di più…[…] La rendita a titolo oneroso non è pignorabile o sequestrabile dalle parti ai sensi dell'articolo 1881 del codice civile. […]
Leggi di più…[…] La rendita a titolo oneroso non è pignorabile o sequestrabile dalle parti ai sensi dell'articolo 1881 del codice civile. […]
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