Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen. per la decisione da parte del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2013, n. 38091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38091 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/06/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE D. - rel. Consigliere - N. 1292
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 12017/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU LO N. IL 01/01/1981;
avverso l'ordinanza n. 135/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 27/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE DOMENICO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore Avv. DI RENZO Andrea, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
1) - Nell'ambito del procedimento penale a carico di:
LU LO indagato per il reato di cui agli artt. 633 e 639 c.p., per avere invaso arbitrariamente un'abitazione sita in
Fiumicino, località Passoscuro, di proprietà demaniale e data in concessione a Quattrocolo David Giuseppe;
2) - il GIP presso il Tribunale di Civitavecchia, in data 27.01.2012, emetteva il decreto di sequestro preventivo sull'immobile al di fine di impedire che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze;
3) - L'indagato proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Roma respingeva il ricorso;
4) - Ricorre per cassazione l'indagato LU a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). 5) - Con il primo motivo deduce violazione di legge atteso che l'ordinanza del tribunale era stata depositata oltre i gg. 10 previsti dall'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10 e art. 324 c.p.p.; al riguardo osserva che sarebbe irrilevante che il tribunale abbia immediatamente chiesto alla Procura l'invio degli atti ed abbia deciso nei dieci giorni dal ricevimento degli stessi, atteso che il termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10, ha valore perentorio e quindi non consentirebbe deroghe al deposito della decisione nei 10 giorni dal ricevimento degli atti relativi alla richiesta di riesame;
6) - Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, ex art. 325 c.p.p., in riferimento all'art. 321 c.p.p., per avere il Tribunale omesso di considerare che l'Autorità Amministrativa aveva disposto, in autotutela, il provvedimento di sgombero dell'immobile, provvedimento che, pertanto, comportava, per un verso, la duplicazione del sequestro penale rispetto all'atto amministrativo e , per altro verso, rendeva inutile il provvedimento penale di sequestro preventivo;
7) - Con il terzo motivo si censura la motivazione del provvedimento impugnato totalmente omessa riguardo alla dedotta duplicazione del sequestro rispetto al provvedimento già emesso in autotutela dall'Autorità amministrativa.
MOTIVI DELA DECISIONE
5.a) - Il primo motivo è infondato in quanto trascura i principi formulati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità che è concorde nel ritenere come, in tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, per la decisione da parte del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell'istanza di riesame. (Cassazione penale, sez. 3^, 04/10/2007. n. 42963). Difatti si è osservato che il predetto termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame - pena la perdita di efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva - decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, presentati dal P.M., ex art. 291 c.p.p., a sostegno della richiesta della misura cautelare.
Ne consegue che, il "dies a quo" decorre dal momento in cui il tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso. (Cassazione penale, sez. 6^, 01/07/2008. n. 34802).
6.a - 7.a) - Il secondo ed il terzo motivo sono del pari infondati, attesa la natura diversa dei due provvedimenti richiamati e, soprattutto, le diverse finalità a cui erano rivolti, posto che il provvedimento amministrativo tutela l'interesse dell'Ente proprietario mentre quello penale è rivolto alla tutela soprattutto dell'interesse pubblico di impedire la prosecuzione del reato;
- in tali sensi si è espresso anche il tribunale, sicché è del tutto destituita di fondamento la censura di omessa motivazione. 8) - Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013