Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2007, n. 22468
CASS
Sentenza 16 maggio 2007

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Massime2

Il sequestro conservativo non perde efficacia con la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal momento che la legge prevede la perdita di efficacia con riguardo soltanto al momento in cui la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione.

In materia di misure cautelari reali, la competenza a provvedere in merito al sequestro conservativo, dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, spetta al giudice civile dato che il sequestro conservativo, al momento del passaggio in giudicato delle indicate sentenze, si converte "ope legis" in pignoramento.

Commentario1

  • 1Sequestro conservativo non va revocato con patteggiamento (Cass. 22062/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2007, n. 22468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22468
Data del deposito : 16 maggio 2007

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