Sentenza 16 maggio 2007
Massime • 2
Il sequestro conservativo non perde efficacia con la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal momento che la legge prevede la perdita di efficacia con riguardo soltanto al momento in cui la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione.
In materia di misure cautelari reali, la competenza a provvedere in merito al sequestro conservativo, dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, spetta al giudice civile dato che il sequestro conservativo, al momento del passaggio in giudicato delle indicate sentenze, si converte "ope legis" in pignoramento.
Commentario • 1
- 1. Sequestro conservativo non va revocato con patteggiamento (Cass. 22062/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2007, n. 22468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22468 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 16/05/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2062
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 004335/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN IA N. IL 25/02/1949;
avverso ORDINANZA del 26/10/2006 TRIBUNALE di AOSTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. Vito Monetti, sostituto procuratore generale, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 26 ottobre 2006 e depositata il 27 ottobre 2006, il Tribunale di Aosta, in funzione di giudice della esecuzione, - in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio - provvedendo su rinvio di questa Corte del 15 maggio 2006 sulle istanze, formulate con atto del 4 luglio 2005, da GO IA, già imputato in procedimento definito con il rito della applicazione della pena su richiesta, (a) di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio, giusta provvedimento del Pubblico Ministero 17 ottobre 2004; (b) di cessazione degli effetti del sequestro conservativo disposto con ordinanza 22 ottobre 2004 dal giudice per le indagini preliminari, ha così deciso:
(aa) ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione, relativamente ai beni sequestrati il 17 ottobre 2004 e restituiti a EY Cristina, giusta ordinanza 20 giugno 2005, trattandosi di provvedimento non opposto dal GO, nel termine di rito dalla notificazione dell'avviso di deposito, eseguita il 28 settembre 2005;
(bb) ha respinto la richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro conservativo, rilevando che il vincolo manteneva efficacia anche in seguito alla sentenza di applicazione della pena su richiesta e che doveva essere mantenuto in pendenza della controversia tra l'instante e la parte lesa, già costituitasi parte civile (Uniriscossioni s.p.a.).
2. - Ricorre per cassazione il difensore del condannato, avvocato Carlo Blengino, mediante atto recante la data del 20 novembre 2006, depositato il 24 novembre 2006, con il quale sviluppa due motivi. 2.1 - Con il primo deduce di aver proposto opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, mediante atto del 13 ottobre 2006, avverso il provvedimento 20 giugno 2005 di restituzione di alcuni beni sequestrati a EY Cristina.
2.1 - Con il secondo motivo postula la caducazione del sequestro conservativo in seguito alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, essendo il provvedimento strumentale al capo della sentenza di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, e comunque, per la mancata instaurazione della causa civile di risarcimento nei termine stabilito dal codice di rito civile. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 14 marzo 2007, ha argomentato che, in relazione alla pronuncia di non luogo a provvedere la motivazione della ordinanza era generica, sicché la doglianza del ricorrente, che aveva fornito indicazione circa la opposizione dispiegata, meritava accoglimento, laddove, in relazione alla materia oggetto del secondo motivo, difettava, alla luce del principio di diritto fissato da questa Corte (sentenza 17 ottobre 2001, n. 37579) la competenza del giudice della esecuzione.
4. - Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente non contesta di aver ricevuto notificazione del provvedimento di restituzione in favore della EY il 28 settembre 2005 e prospetta di aver dispiegato opposizione, mediante atto del 13 ottobre 2006.
Ma la opposizione de qua è palesemente intempestiva. Sicché risulta inconfutabile il rilievo del giudice a quo circa la mancata proposizione della opposizione nel termine di legge. 5. - Altresì infondato è l'assunto, contenuto nel secondo motivo del ricorso, della caducazione del sequestro conservativo per effetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta. L'art. 317 c.p.p., comma 4, prevede, infatti, la cessazione degli effetti della misura solo in dipendenza della inoppugnabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere. E, peraltro, questa Corte ha fissato il principio di diritto secondo il quale "sulla richiesta di sequestro conservativo proposta dal P.M. dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di patteggiamento, ma prima del deposito della sentenza, è tenuto a provvedere il giudice che ha pronunciato la sentenza. Il processo di merito, che costituisce la sede esclusiva della richiesta del sequestro conservativo, non si esaurisce con la sola lettura del dispositivo di sentenza, perché ad esso appartiene anche l'adempimento del deposito della motivazione" (Sez. 4^, 19 maggio 2005 n. 22656, Mokrane, massima n. 231795). Sicché a fortori resta escluso che alla pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti consegue la caducazione del sequestro conservativo in precedenza disposto. Tuttavia il rilievo che precede non comporta il rigetto del ricorso relativamente al capo del provvedimento impugnato con il motivo in esame.
Si impone, infatti, il rilievo che, fuori della ipotesi di cui all'art. 317 c.p.p., comma 4, la competenza a provvedere in merito al sequestro conservativo, in esito al passaggio in giudicato della sentenza, esula dalla competenza funzionale del giudice della esecuzione penale, essendo riservata alla giurisdizione civile, in quanto à termini dell'art. 320 c.p.p. il sequestro si converte ope legis in pignoramento.
E, in proposito, questa Corte (Sez. 1^, 27 giugno 2001 n. 37579, Saetta, massima n. 220118) ha "ricordato che, mentre per l'abrogato codice di rito penale l'opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l'esame delle istanze di restituzione dopo la sentenza irrevocabile costituivano materia di incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale (articoli 612 e 624 c.p.p. 1930), il vigente codice attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l'effetto di convertire automaticamente in pignoramento il sequestro conservativo (art. 320 c.p.p.); ne segue che la competenza a giudicare sulle domande di terzi volte a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda deve essere introdotta nelle forme dell'opposizione di terzo al pignoramento, cfr. Sez. 3^, 2.6/26 ottobre 1993, Musselli". Sicché il provvedimento emesso dal giudice penale della esecuzione deve essere annullato senza rinvio, "eccedendo i limiti inderogabili della giurisdizione penale".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente al sequestro conservativo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007