Sentenza 25 giugno 2010
Massime • 1
Il sequestro conservativo può avere ad oggetto una somma di denaro proveniente da un credito di lavoro, non valendo i limiti all'esecuzione del pignoramento previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 545 cod. proc. civ., in quanto, fermo il titolo di un sequestro conservativo disposto dal giudice penale, le questioni relative alla pignorabilità dei crediti sono proponibili solo in sede di esecuzione civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2010, n. 35531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35531 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 25/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1112
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 20264/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON OV N. IL *09/05/1940*;
avverso l'ordinanza n. 21/2010 TRIB. LIBERTÀ di FERRARA, del 23/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. V. Monetti che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore avv. C. Maruzzi.
RITENUTO IN FATTO
1 - ON GI ricorre contro ordinanza del Tribunale di riesame di Ferrara, che ha confermato il sequestro conservativo disposto, nei suoi confronti come di altri anche per sua la posizione apicale nella cooperativa (legale rappresentante, presidente del C.d.A., dal *gennaio 93 al giugno 2003*), dallo stesso Tribunale quale giudice di processo per bancarotta ed associazione per delinquere di somme provenienti da crediti da lavoro (versate per acquisto di Azioni di Prestito Cooperativo).
Il ricorso (Avv. Mitaritonna) denuncia: (1) "violazione di legge in relazione all'insequestrabilità dei 4/5 delle somme dovute a titolo di restituzione" (ed aggiunge che l'imputato non poteva assumere decisione, spettante al C.d.A., circa la disponibilità delle A.P.C., da retribuzione e che le azioni, giusto l'art. 9 del regolamento relativo, non erano comunque riscattabili oltre il 35% del loro valore); (2) "omessa motivazione in relazione all'impignorabilità parziale dell'attuale situazione retributiva del sig. A\ (l'imputato, si spiega, è un pensionato e vanno rispettati i limiti di pignorabilità); (3) "violazione art. 316 c.p.p., in relazione al presupposto del periculum in mora - motivazione apparente (mancata presa di cognizione dei singoli patrimoni, assenza di congrua valutazione, esclusione apodittica della possibile capienza patrimoniale di altro condebitore - assenza di comportamenti concreti ascrivibili al sig. \Donigaglia\ ed altri imputati). Al ricorso segue memoria di due gruppi di P.C. (Avv. Maruzzi e Carponi Schittar).
2 - Il ricorso è infondato.
Anzitutto i crediti pignoragli son diversi dalle somme di cui già si dispone, quale ne sia il titolo. Operando la distinzione, il Tribunale ha risposto con riferimento di principio (Cass., Sez. 1^, n. 4081 del 1995 - CED rv. 202884) che, trattandosi di somme già percepite, seppure provenienti da crediti per lavoro, esse sono ormai confuse (investite nella specie in APC) nel patrimonio del soggetto passivo del sequestro.
Ma soprattutto rileva che la provenienza dei crediti dal lavoro, giusto l'art. 316 c.p.p., non esclude il sequestro conservativo disposto dal giudice penale, ne' lo condiziona al limite posto per l'esecuzione del pignoramento dall'art. 545, comma 3 - 4, proprio perché all'uopo l'art. 317 c.p.p., comma 3, rinvia alle forme previste dal codice di procedura civile. Pertanto, fermo il titolo di un sequestro conservativo disposto dal giudice penale, le questioni relative ai limiti di pignorabilità dei crediti sono proponibili solo in sede di esecuzione civile.
Il Tribunale ha comunque risposto anche alla questione della rimborsabilità delle somme investite in titoli della cooperativa che, si è detto, non incide sull'an del provvedimento in sede penale, ma in ipotesi sul quantum in sede di esecuzione civile. Ha, difatti, specificato (v. u. cpv. di pg. 6) che l'art. 8 (non il 9) del relativo regolamento prevedeva la richiesta al C.d.A. di rimborso delle somme, trattenute sulle retribuzioni, per gl'investimenti in APC. Non risultavano pertanto al Tribunale i limiti di restituzione, peraltro per sè difficilmente concepibili, quale sia la natura dell'ente che, remunerando, ha operato trattenute. Anzi, paradossalmente, l'argomento rafforza l'implicazione del periculum in mora, ritenuto dal Tribunale anche per la posizione del ricorrente nel consiglio.
Le questioni di cui all'ultimo motivo sono manifestamente infondate e soprattutto non consentite (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)). In sintesi il ricorso travisa che il pericolo, di scomparsa nelle more di valori che servano a soddisfare i danneggiati dal reato costituiti P.C., non è frutto di un ragionamento di prova, che logicamente concerne solo un fatto già accaduto, ma di cautela. Il giudice nel caso di più imputati, solidalmente tenuti al risarcimento complessivamente assai rilevante, non può far grazia a taluno, per la potenziale capacità economica di talaltro, salvo adottare una motivazione suppositiva, essa apparente ed irriconoscibile in quanto non rispondente ai presupposti della misura. Difatti il parametro di adeguatezza complessiva del valore dei beni da sequestrare a fini conservativi si rapporta esclusivamente all'ammontare dei danni da risarcire, perciò già al numero delle richieste risarcitorie e per contro alle capacità complessive dei soggetti potenzialmente chiamati a soddisfarle. Disattendo questa evidenza, il motivo offre una serie di argomenti (capacità patrimoniale dei singoli esposti a sequestro, chiamata virtuale delle società di revisione, assenza di comportamenti concreti del ricorrente volti a disperdere le garanzie patrimoniali), a sostegno di una eccedenza ipotetica della misura. E nel farlo non solo travisa che i Giudici hanno proprio offerto indici riconoscibili (entità rilevante del danno - numero dei danneggiati e natura fraudolenta dei reati contestati) ma, nonostante l'enunciato, pone in discussione la logica di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), laddove in materia cautelare reale (v. art. 325 c.p.p., comma 1) il ricorso è per diritto vivente riservato alla
"violazione di legge".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010