(Rinvio).
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
[…] Da quanto precede deriva che "il fondamento e la funzione di tale istituto" risiedono nella esigenza "di approntare uno strumento mediante il quale riuscire a neutralizzare gli atti fraudolenti compiuti dal reo e finalizzati al depauperamento del patrimonio in pregiudizio del creditore: donde la necessità, avvertita dal codificatore, di predisporre una tutela più rafforzata rispetto a quella ordinaria civilistica, come si desume dal fatto che lo stesso art. 2904 cod. civ., a chiusura della sezione dedicata all'azione revocatoria, fa salve le disposizioni dettate su tale istituto in materia fallimentare e in materia penale" (cfr. ancora Cass. […]
Leggi di più…[…] La prima è disciplinata dall'articolo 2901 all'articolo 2904 del codice civile ed è l'azione con cui i creditori possono domandare che alcuni atti compiuti dal debitore che modificano la consistenza del suo patrimonio in senso peggiorativo per i creditori possano essere ritenuti inefficaci nei loro confronti. […]
Leggi di più…(Tribunale di Palermo Sezione Lavoro, Sentenza n. 3570 del 20 novembre 2020 pubblicata il 24 novembre 2020) riferimenti normativi: art. 2904 c.c., D.Lgs.15 giugno 2015 n. 81, articolo 47-bis del D.L. 3 settembre 2019 n. 101 convertito in L. 2 novembre 2019 n. 128 Volume consigliato Il caso Il ciclofattorino id est “rider”, ricorrente, […]
Leggi di più…[…] L'azione revocatoria ordinaria rientra tra i predetti strumenti ed è regolamentata dagli artt. 2901-2904 c.c.. […]
Leggi di più…[…] Azione revocatoria ordinaria Nella procedura fallimentare, secondo il disposto dell'art. 66 L.F., il curatore può anche esercitare l'azione revocatoria ordinaria chiedendo che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (artt. 2901-2904 c.c.). […]
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