Articolo 2904 del Codice civile
Articolo 2903Articolo 2905
Versione
19 aprile 1942
Art. 2904.

(Rinvio).

Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente