(Rinvio).
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.
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Leggi di più…[…] La prima è disciplinata dall'articolo 2901 all'articolo 2904 del codice civile ed è l'azione con cui i creditori possono domandare che alcuni atti compiuti dal debitore che modificano la consistenza del suo patrimonio in senso peggiorativo per i creditori possano essere ritenuti inefficaci nei loro confronti. […]
Leggi di più…[…] Azione revocatoria ordinaria Nella procedura fallimentare, secondo il disposto dell'art. 165 , il curatore può anche esercitare l'azione revocatoria ordinaria chiedendo che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (artt. 2901-2904 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Ciò consente al creditore di iscrivere ipoteca (art. 2904 c.c.) e avviare pignoramenti immobiliari o mobiliari sui beni dell'impresa. […]
Leggi di più…[…] Una di queste è l'azione revocatoria, disciplinata dagli articoli da 2901 a 2904 del codice civile. […]
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