Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo di somme dovute a titolo di retribuzione e di crediti di lavoro confluiti in azioni di partecipazione cooperativa, le questioni relative ai limiti di pignorabilità dei beni non sono proponibili davanti al Tribunale del riesame investito dell'incidente cautelare penale. (La Corte ha osservato che tali questioni, essendo preordinate alla individuazione dei beni da sottoporre legittimamente a sequestro fino alla concorrenza della entità del debito da garantire, sono invece proponibili dalla parte interessata in sede civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2010, n. 42244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42244 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 14/10/2010
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1496
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 19746/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AR NZ N. IL *13/08/1950*;
avverso l'ordinanza n. 19/2010 TRIB. LIBERTÀ di FERRARA, del 23/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe: rigetto;
Udito il difensore per le PPCC Avv. Campanelli in sost. Avv. Maruzzi. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione CC AC ZO avverso la ordinanza in data 23 marzo 2010 con la quale il Tribunale del riesame di Ferrara ha confermato il sequestro conservativo, disposto dal giudice di primo grado, relativamente ad una serie di beni mobili e immobili nonché somme di denaro nei confronti di esso imputato del reato di bancarotta fraudolenta ed altro.
Deduce:
1) la violazione di legge nella forma della motivazione assente o apparente riguardo al requisito del periculum in mora. Le contestazioni di reato in relazione alle quali è stata esercitata l'azione penale risalgono a fatti del 2003, ma non si illustra ne' risulta quale sia l'atto di dispersione posto in essere dall'imputato, tale da giustificare, dopo sette anni, la misura cautelare patrimoniale.
2) la violazione dell'art. 317 c.p.p., comma 3 e art. 679 c.p.c.. La difesa aveva evidenziato, nel riesame, la indeterminatezza della richiesta di sequestro conservativo avanzata dalle parti civili;
indeterminatezza che ai sensi dell'art. 679 c.p.c. - codice al quale l'art. 317 c.p.p. rimanda per la esecuzione del sequestro- sarebbe destinata a ripercuotersi, rendendola nulla, sulla nota di iscrizione del vincolo presso al conservatoria dei registri immobiliari (artt.2665, 2659 e 2826 c.c.);
3) la violazione di legge (artt. 316 e 317 c.p.p.; art. 545 c.p.c., art. 36 Cost.) in tema di impignorabilità oltre i limiti del quinto, delle somme messe a disposizione dell'imputato a titolo di retribuzione, anche con riferimento ai crediti di lavoro confluiti in azioni di partecipazione cooperativa.
Il sequestro avrebbe colpito integralmente anche somme già riconosciute al \AC\ a titolo di retribuzione da lavoro dipendente.
Invero il difensore formula tale prospettazione sulla base del decreto di esecutorietà di ammissione allo stato passivo, decreto che descrive la somma complessivamente spettante al CC\ di 38 mila Euro circa, in parte dovuta in denaro e in parte riconosciuta come "azioni di partecipazione" da retribuzione.
Si tratterebbe in buona sostanza di somme comunque riconosciute, come detto, a titolo retributivo e quindi soggette al vincolo non per intero ma con la limitazione del quinto, come stabilito dall'art. 545 c.p.c.. Senonché, tale limite non è stato riconosciuto dal Tribunale e soprattutto, tale carenza si mostra lampante con riferimento alla parte di somma riconosciuta come spettante nella forma liquida. 4) la stessa violazione di cui al numero che precede, con riferimento ai crediti riconosciuti al CC\ nella forma delle azioni in partecipazione cooperativa (APC).
Si tratterebbe non già come ritenuto dal tribunale, di una forma di investimento liberamente disponibile, in quanto tale sottratta al limite di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., ma di un credito privilegiato da retribuzione non percepita. Tanto si desume dal menzionato piano di riparto, nel quale si afferma che la parte di credito riconosciuta in forma diversa da quella liquida, spetta all'imputato in azioni espressamente definite "da retribuzione" e quindi da reputare partecipative della stessa natura dello stipendio, tutelato quale esclusiva fonte di reddito del lavoratore subordinato. E tali azioni sono diverse da quelle "finanziarie" che sono disciplinate dall'art. 2349 c.c. e che rappresentano effettivamente, a differenza delle prime, una forma di incentivazione e di partecipazione agli utili della impresa e quindi un credito chirografario.
Anche la somma dovuta in azioni da retribuzione dunque dovrebbe essere sottratta al pignoramento oltre il limite del quinto, essendo oltretutto rimasto dimostrato, dal ricorso al pignoramento presso il terzo creditore, che si trattava di somme ed APC che non erano affatto nella libera disponibilità dell'imputato. Costituiva infine una affermazione apodittica del Tribunale quella secondo cui si sarebbe trattato di azioni che il CC\, nella posizione apicale ricoperta, poteva liberamente presentare per il rimborso al Consiglio di amministrazione.
In data 8 ottobre 2010 è stata presentata una memoria nell'interesse delle parti civili, con richiesta di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è addirittura inammissibile posto che con esso si deduce un vizio di motivazione mentre in materia di ricorso per cassazione avverso provvedimenti inerenti la cautela reale, il solo motivo deducibile è la violazione di legge.
È ben vero che la parte evidenzia correttamente come anche il vizio di motivazione possa integrare la violazione di legge quando si denunzi la mancanza totale o il carattere apparente della motivazione.
Tuttavia nella specie non si versa ne' nell'una ne' nell'altra delle ipotesi evocate.
La motivazione sul periculum in mora non è evidentemente assente in maniera strutturale posto che, al contrario, essa è stata articolata a partire da pag. 3 della ordinanza.
Ma non ricorre neppure la ipotesi di motivazione apparente atteso che tale connotazione della motivazione viene argomentata da parte del ricorrente sul presupposto di una asserita copiatura del provvedimento genetico della misura.
Tuttavia, ciò che il ricorrente omette di indicare, così incorrendo nei limiti di ammissibilità del gravame, è la specifica e decisiva censura che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare. È vero, d'altra parte, che la sola censura che si ritiene pretermessa, e cioè la considerazione che fossero trascorsi sette anni dai fatti e che non vi fosse prova di atti di depauperamento, risulta dal Tribunale implicitamente valutata come ininfluente ai fini del decidere, sulla scorta di una motivazione che individua il periculum in mora in diversi dati oggettivi (entità del danno complessivamente vantato dalle parti civili;
natura fraudolenta dei comportamenti tenuti;
inadeguatezza del patrimonio di ciascun imputato), non influenzagli dal comportamento dell'esecutato.
Il secondo motivo è infondato.
Si deduce una presunta invalidità del titolo cautelare sul presupposto della indeterminatezza della richiesta formulata dalla parte interessata.
Tuttavia tale sanzione processuale non è prevista, come esattamente affermato dal Tribunale, ne' dalle norme di rito penali ne' da quelle del rito civile.
Lo stesso difensore, per sostenere la propria tesi, ricorre alla disciplina sulla esecuzione del sequestro, che, come è evidente attiene ad una fase successiva alla adozione del vincolo cautelare il quale, per tale ragione, non può risultare viziato nella sua autonoma essenza e originaria validità.
Nè può dirsi che la norma evocata dal difensore contenga la previsione di sanzioni di nullità correlate alle modalità di individuazione del bene oggetto della procedura posto che tutto il suo argomentare attiene alla possibile declaratoria di invalidità della nota di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari ma non è destinata a spiegare effetti sulla disciplina penalprocessuale. Questa infatti non menziona quale requisito di validità del decreto di sequestro la esatta individuazione dei beni da vincolare, ad opera del richiedente, mentre, d'altra parte, la eventuale assenza dei requisiti formali delle note da trascrivere può dar luogo a mera ricusa, da parte del conservatore della relativa ricezione (art. 2674 c.p.c.) ed è afferente al tema della opponibilità del vincolo ai terzi (in senso analogo v. Sez. 5, sentt. nn. 1101 e 1109 del 2010, cc 25 giugno 2010, citate anche nella memoria delle parti civili).
Inammissibili sono i residui motivi di ricorso.
Come si desume anche dalle precedenti sentenze di questa Corte, rese su materie analoghe ed appena menzionate, le problematiche sui limiti di pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo non possono essere proposte e tantomeno risolte nella sede dell'incidente cautelare penale.
Infatti il sequestro conservativo è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per tale genere di sequestro sui beni mobili e immobili ed è nella sede civile che la parte può utilmente sollevare le questioni indicate in premessa, volte alla individuazione di beni da sottoporre legittimamente a sequestro fino alla concorrenza della entità del debito da garantire. Tale conclusione, se da un lato rende inammissibili le questioni prospettate nel ricorso, serve però anche a evidenziare che le considerazioni formulate dal Tribunale del riesame in proposito non avevano ragion d'essere in quanto il tema relativo non avrebbe potuto formare oggetto di contraddittorio dinanzi ad esso (v. analogamente, Sez. 1, Sentenza n. 37579 del 27/06/2001 Cc. (dep. 17/10/2001) Rv. 220118, ove si rileva come la competenza a giudicare domande intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile). Ciò comporta una rettifica della motivazione della ordinanza impugnata, peraltro invece insuscettibile di censura quanto alla conclusione raggiunta. La soccombenza non comporta, nella presente fase dell'incidente cautelare promosso dall'imputato, la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili posto che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte,risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado (Rv. 216462).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Le spese sostenute dalle parti civili alla definizione del merito.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010