Articolo 189 del Codice penale
Articolo 179Articolo 190
Versione
1 luglio 1931
>
Versione
24 ottobre 1989
Art. 189.

(Ipoteca legale; sequestro)

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2° delle spese del procedimento;

3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita';

5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi e' fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali e' ammessa l'ipoteca legale, puo' essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, puo' non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
((116)) ----------- AGGIORNAMENTO (116)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 , ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente