Articolo 326 del Codice civile
Articolo 316 bisArticolo 327
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 326.

((Inalienabilita' dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.)) ((L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca ne' di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne e' titolare esclusivo non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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