Provvedimento: […] E' quindi opportuno rammentare che la disciplina dettata al primo comma dell'art. 326 del codice civile di rito ordinario in materia di termini di impugnazione, nella parte in cui, dopo aver precisato che tali termini decorrono di regola dalla notificazione della sentenza, si applica anche alle ipotesi di revocazione ordinaria di cui all'art. 395, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e ha cura di precisare che fanno eccezione < previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 (…) riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza».
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