Articolo 679 del Codice di procedura civile
Articolo 667Articolo 678
Versione
21 aprile 1942
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Versione
10 giugno 1942
Art. 679.
(Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili).

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento ((presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari)) del luogo in cui i beni sono situati.

Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.
Entrata in vigore il 10 giugno 1942
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