Sentenza 1 ottobre 2003
Massime • 1
Sono impignorabili, e quindi insuscettibili di sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale per un debito che il creditore conosceva essere contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una società fallita, in quanto necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia (nella specie la Corte ha anche precisato che è irrilevante il fatto che il debito sia stato contratto prima della costituzione del patrimonio familiare, in quanto la pignorabilità va considerata al momento in cui ha luogo l'esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2003, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COGNETTI Carlo - Presidente - del 01/10/2003
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1464
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 019898/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RL EM N. IL 21/05/1940;
avverso ORDINANZA del 01/04/2002 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata ordinanza del tribunale della libertà di Milano in data 01.04.2003 rigettava istanza di riesame, avverso decreto di sequestro conservativo a favore della p.c. fallimento Italpavimenti srl disposto dal tribunale ordinario di Milano in data 10.03.03 su tre fabbricati siti in Cernusco sul Naviglio, proposta da RL MA indagato per i reati di cui agli articoli 110 c.p. 216, 223 l.f.
Riteneva il giudice del riesame la sussistenza del fumus boni iuris consistente ex art. 316 c.p.p. nella probabile fondatezza della pretesa in contestazione, consistente nella pendenza del procedimento penale senza possibilità di apprezzamento sulla fondatezza dell'accusa. Sottolineava comunque l'indubbio rilievo indiziario costituito dalla relazione del curatore.
Aggiungeva che il periculum in mora poteva desumersi da elementi oggettivi di natura economico patrimoniale, significanti l'insufficienza qualitativa o quantitativa del patrimonio a garantire il credito, ovvero soggettivi, quale il comportamento del debitore, che rendano probabile il depauperamento del patrimonio. Riteneva, ancora, insussistente la pretesa insequestrabilità dei beni costituiti nel fondo, a ragione dell'anteriorità dei fatti generatori delle obbligazioni restitutorie e risarcitone. Il ricorrente allega i seguenti motivi.
l)Inosservanza art. 316 c.p.p. in relazione al fumus b.i. che deve rifarsi all'art. 671 c.p.c. Indica le differenze procedurali del sequestro penale rispetto a quello civile, siccome adottato de plano, il fumus deve essere accertato in sede di riesame.
2)Mancanza-manifesta ill. mot. in relazione articoli 316 c.p.p. 100 c.p.c. 543 co. 2 c.p.c., per mancanza di interesse del curatore ad agire in relazione a crediti degli istituti bancari e previdenziali, dell'erario, senza indicazione del loro ammontare. 3)Inosservanza art. 324 c.p.p. per mancata revoca parziale del sequestro e art. 496 c.p.c. L'indeterminatezza del credito imponeva una riduzione del sequestro in sede di riesame ex art. 496 c.p.c.. 4)Violazione art. 316 c.p.p. per insussistenza del pericolo nel ritardo. Il ricorrente si è dimostrato pronto a vendere i macchinari da lui custoditi, ha altri beni disponibili, non è latitante. 5)Inosservanza art. 318 c.p.p. per mancato esame anche del merito, possibile nel conservativo, con riferimento alla gestione del curatore e documentazione, la cui relazione è stata considerata importante, anche se sconfessata dallo stesso curatore sentito in dibattimento.
6)Impignorabilità dei beni sequestrati e violazione art. 316 c.p.p., 671 c.p.c. in relazione agli artt. 167 e 170 c.c.. Anche l'art. 46
l.f. esclude che il fondo patrimoniale sia compreso nel fallimento. È stato pignorato anche un bene non appartenente all'imputato. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Ritiene questa Corte di dover accogliere il ricorso per quanto di ragione.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Dal punto di vista strettamente giuridico, va rilevato come l'art. 317 c. 2 c.p.p. consente la richiesta di sequestro conservativo nell'ambito del processo a partire dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio, cioè in uno stato che abbia già portato ad una sia pure sommaria delibazione nel merito del fatto costituente fonte di responsabilità aquiliana, escludendolo invece in corso di preliminari indagini.
La norma, in sostanza, trova un giusto equilibrio nella valutazione di contrapposti interessi, considerando sufficiente il fumus connesso alla fase del processo di merito, in relazione alla natura cautelare del provvedimento. Al giudice del provvedimento cautelare non è consentito andare oltre nella ricerca di tale presupposto. L'ordinanza impugnata esplicita una corretta applicazione di tali principi.
Anche il secondo motivo è infondato. Il curatore, che sia costituito parte civile ha pieno interesse a tutelare, con la richiesta di sequestro conservativo, le ragioni della massa dei creditori nella misura ed entro i limiti in cui possano essere ammessi al passivo della procedura, nella prospettiva che dalla commissione dei reati possa derivare una riduzione di quelle pretese creditorie. Il pericolo attuale di dispersione della garanzia patrimoniale (quarto motivo) è sufficientemente motivato con il richiamo ad entità della pretesa creditoria, risultanze dei registri immobiliari (beni gravati da plurime ipoteche giudiziali a favore di Istituti di credito), indizi tatti dalla devoluzione di beni immobili in un fondo patrimoniale costituto in epoca prossima alla dichiarazione di fallimento e, sotto il profilo soggettivo, la contumacia dell'RL e la mancata collaborazione con la curatela fallimentare. Non è concesso, poi, a questa Corte entrare nel merito del comportamento dell'imputato come valutato dal giudice di merito. Il quinto motivo è in un certo senso assorbito dagli altri (la cui sorte di rigetto deve perciò condividere) poiché la pretesa violazione dell'art. 318 c.p.p. rimane fine a sè stessa, una volta chiariti i termini del sindacato in sede di procedimento incidentale, nè può affermarsi che il tribunale del riesame non l'abbia esercitato correttamente anche nel merito.
Merita, invece, accoglimento l'ultimo motivo di ricorso attinente all'impignorabilità dei beni immobili assoggettati al regime del fondo patrimoniale e vincolati ai bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). L'art. 316 c.p.p., riprendendo la formula adottata dall'art. 671 c.p.c. consente il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme di danaro e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. L'art. 46 n. 4) l.f. esclude dall'assoggettamento all'esecuzione concorsuale i redditi di beni costituiti in patrimonio familiare (corrispondente all'attuale fondo patrimoniale), salvo il disposto di cui all'art. 170 c.c.. È evidente che l'impignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale consegue al vincolo di destinazione. L'art. 170 c.c. non consente l'esecuzione (e dunque la pignorabilità) sui beni del fondo per debito che il creditore conosceva essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
L'espressione non fa che ribadire il vincolo del fondo ai bisogni della famiglia ed ammette l'esecuzione per debiti estranei solo quando il creditore non conosceva tale estraneità, ossia credeva che il debito fosse contratto per sopperire a quei bisogni. I debiti di una società a r.l. necessariamente sono conosciuti come estranei ai bisogni della famiglia, pertanto il divieto di impignorabilità rimane operante e si estende al sequestro conservativo, minandolo alla base.
Non ha alcuna rilevanza il fatto che i debiti siano stati contratti prima della costituzione del patrimonio familiare. La pignorabilità, infatti, va considerata al momento in cui ha luogo l'esecuzione, salvi ovviamente gli effetti del positivo esperimento dell'azione revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale. L'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza coinvolge inevitabilmente il provvedimento di sequestro.
Il motivo n. 3 rimane assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 1 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004