Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2003, n. 598
CASS
Sentenza 1 ottobre 2003

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Sono impignorabili, e quindi insuscettibili di sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod. proc. pen., i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale per un debito che il creditore conosceva essere contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una società fallita, in quanto necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia (nella specie la Corte ha anche precisato che è irrilevante il fatto che il debito sia stato contratto prima della costituzione del patrimonio familiare, in quanto la pignorabilità va considerata al momento in cui ha luogo l'esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2003, n. 598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 598
    Data del deposito : 1 ottobre 2003

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