Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/11/2014, n. 32744
CASS
Sentenza 27 novembre 2014

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È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Conf. sent. n. 32745/2015, non mass.).

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, qualora l'atto di impugnazione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. non sia presentato personalmente dal condannato, ma a mezzo di "incaricato", come consentito dall'art. 582, comma primo, cod. proc. pen., è necessario che tale qualità risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione, ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale, cui l'impugnazione venga presentata, dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione straordinaria presentata da un "incaricato" su delega orale del difensore del condannato).

Il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto può essere presentato personalmente dal condannato, entro il termine di centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato, presso la cancelleria della Corte di cassazione ovvero, entro lo stesso termine, presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui il ricorrente si trova, in quanto l'art. 625-bis cod. proc. pen. non contiene alcuna deroga alla disposizione di carattere generale dell'art. 582 cod. proc. pen. (Conf. sent. n. 32745/2015, non mass.).

Il termine di centottanta giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 625-bis, comma secondo, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, è soggetto, al pari degli altri mezzi di impugnazione, alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. (Conf. sent. n. 32745/2015, non mass.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/11/2014, n. 32744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32744
Data del deposito : 27 novembre 2014

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