Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/09/2010, n. 43055
CASS
Sentenza 30 settembre 2010

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Massime3

La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione.

La rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti; che, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale l'imputato, senza espressa rinuncia alla prescrizione, aveva proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal G.i.p. cui era stato richiesto decreto penale di condanna).

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende qualora la questione con esso prospettata sia di particolare rilevanza (nella specie perché oggetto di contrasto giurisprudenziale). V. Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/09/2010, n. 43055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43055
Data del deposito : 30 settembre 2010

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