2. Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presenta spontaneamente e questi e' ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto cosi' compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.