Sentenza 11 maggio 2012
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la presentazione del ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione deve essere effettuata dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale. (Fattispecie in cui il difensore, non munito di procura speciale, aveva delegato ad altri il deposito del ricorso)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2012, n. 28713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28713 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/05/2012
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 845
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 12516/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE PI N. IL 15/02/1954;
avverso la sentenza n. 36123/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 21/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO. RITENUTO IN FATTO
1. IO VA proposto ricorso straordinario ex art.625 bis c.p.p., depositato da altri su incarico del difensore di fiducia, contro la sentenza 21 dicembre 2011 con la quale la seconda Sezione ebbe a rigettare il ricorso presentato contro la sentenza 18 dicembre 2008 di applicazione su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. emessa dai giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Bologna.
La seconda sezione della Corte, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso, dopo avere descritto i motivi per i quali è stato proposto, poiché ha ritenuto di limitare la cognizione in sede di impugnazione allo sola violazione dei termini dell'accordo perfezionato tra le parti. In particolare, la sentenza impugnata ha aderito l'orientamento di legittimità secondo cui l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione della verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti.
Postoché una volta intervenuto accordo le parti non possono più recedere "dall'irretrattabile patteggiamento e non possono proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione" gli unici vizi censurabili attengono alla non corretta qualificazione giudica dei fatti.
Ne consegue che l'accordo sulla pena di undici mesi di reclusione, ancorché siano state indicate le attenuanti generiche al posto di quella di cui all'art. 114 c.p., non può comportare più la contestazione dei fatti (qual l'insussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61 c.p., n. 7 o la prescrizione di reati inclusi nell'accordo col pubblico ministero) che avrebbero potuto comportare una pena inferiore di quella richiesta o assentita.
2. IO VA proposto ricorso straordinario ex art.625 bis c.p.p., depositato da altri su incarico del difensore di fiducia nominato nello stesso atto di impugnazione, e deduce:
- erronea percezione di non divergenza tra il numero dei reati di cui alla richiesta di applicazione pena 27 luglio 2004 e quelli ritenuti nella sentenza 18 dicembre 2008 del giudice per le indagini preliminari.
La richiesta di patteggiamento comprendeva quelli di cui ai capi b) e c) e cioè un numero di gran lunga più numerosi - 1277 per un ammontare complessivo di Euro 2.500.000,00, sub b) e 93, per un ammontare complessivo di Euro 441995,50, sub c), mentre la sentenza che accolto la pena su richiesta fa riferimento esclusivamente alle truffe relative alle persone offese querelanti in numero di gran lunga inferiore rispetto a quelle di cui all'avviso di conclusione delle indagini e in relazione alla quale era tata presentata richiesta di patteggiamento.
La motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione sembra riferirsi, forse per mera svista materiale, ad altre doglianze e non già alla circostanza, inesattamente percepita di avere applicato la stessa pena a un numero di truffe di gran lunga diverse e minori di quelle per le quali era stato richiesto il patteggiamento.
2. erronea mancata percezione di sopravvenuta prescrizione dei reati, quali l'associazione a delinquere, commessa fino al dicembre 2003 e le truffe sub b) commesse fino al novembre 2002 e sub c), truffe monoaggravate commesse fino al novembre 2003. L'applicazione della nuova disciplina prevista dalla novella 5 dicembre 2005, n. 251 è stata erroneamente applicata poiché il termini di prescrizione più favorevole per tali reati è di sette anni e sei mesi. Poiché vi è stato rigetto, la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione tali reati.
Per alcuni reati, rileva il ricorrente, la prescrizione era già maturata in quanto il reato di cui all'art. 416 c.p., comma 2 di cui al capo a), commesso fino al novembre 2003 si era già prescritto il giorno 1 giugno 2011, così le truffe mono aggravate di cui al capo sub c), mentre quelle aggravate su b) si erano prescritte già l'anno precedente e in data 1 giugno 2010.
Il mancato rilevo di una causa estintiva comporta un errore di fatto come tale proponibile con il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto ex art.625 bis c.p.p. deve essere personalmente "proposta e presentata" dal condannato presso la Cancelleria della Corte di cassazione entro il termini stabilito ovvero, qualora presentata presso altro ufficio, deve pervenire entro lo stesso termine presso la stessa Cancelleria di questa Corte.
È inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale, la quale è
imprescindibile, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario, riservata ex art. 625 bis c.p.p., comma 2 esclusivamente al condannato, con la conseguenza che, in tal caso, è inapplicabile il disposto di cui all'art. 571 c.p.p., comma 3 (Sez. 4, 5 luglio 2011, dep. 12 aprile 2012, n. 13918). Ne consegue che la presentazione alla Cancelleria della Corte di cassazione ovvero ad altro ufficio che a sua volta dovrà inoltrare il ricorso al giudice ad a quem deve essere effettuata, per le ragioni già innanzi esposte collegate alla natura straordinaria dell'impugnazione, dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale.
Nella specie al difensore era stato conferito un mero mandato alle liti ai fini della rappresentanza e della difesa nel relativo procedimento e non la procura speciale a proporre il ricorso in questione, ex art. 122 c.p.p.. Peraltro, il difensore di fiducia, senza avere alcuna specifico procura alle liti o un incarico specifico, a delegato ad altri il deposito dello stesso ricorso, come risulta da quanto riportato in calce allo stesso.
Questa Corte si è espressa nel senso che, quando l'atto di impugnazione non sia presentato personalmente, ma a mezzo di incaricato, come consentito dall'art. 582 c.p.p., comma 1, è da ritenere necessario che la qualità di "incaricato" risulti o da una esplicita delega rilasciata dal "titolare del diritto di impugnazione" ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale cui l'impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare (Sez. 1, 30 gennaio 1997, dep. 7 maggio 1997, n. 641; Sez. 1, 18 marzo 1996, dep. 28 maggio 1996, n. 1736). Nel caso di specie, come già detto, la delega è stata conferita dal difensore non titolare del diritto a proporre il ricorso ex art. 625 bis c.p.p., e in ogni caso la regolarità della "presentazione", in base alle regula iuris dianzi indicata, avrebbe dovuto adeguatamente descritta e provata dal "presentatore" a sua volte delegante senza avere il diritto a proporre ricorso.
2. L'inammissibilità per gli aspetti evidenziati è assorbente rispetto alle questioni proposte con il ricorso.
In ogni caso, il Collegio ritiene che l'inammissibilità investe anche l'insussistenza del dedotto errore percettivo. La sentenza pronunciata dalla seconda sezione di questa Corte ha giustificato in diritto l'assoluta non modificabilità dei "contenuti della sentenza impugnata", precisando con può essere censurata se non la qualificazione giuridica del fatto, restando precluse tutte le altre questione che possano incidere comunque sulla determinazione della pena concordata;
affermando in tal modo il principio di diritto che - al di là del livello giuridico di condivisione - si esprime nel senso dell'irretrattabilità del patteggiamento dall'improponibilità di "questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione", tra le quali devono essere annoverate anche la prescrizione dei reati. Quanto a tale ultimo profilo questa si già espressa nel senso che nel caso in cui la scelta pattizia volta all'applicazione della pena su richiesta ricada anche su una ipotesi di reato la cui prescrizione sia maturata anteriormente alla scelta stessa;
deve ravvisarsi da parte dell'imputato una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile (Sez. 5, 28 ottobre 1999, dep. 10 dicembre 1999, n. 14109). Altra questione dedotta riguarda l'erronea applicazione della disciplina in tema di prescrizione, introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251. Non si è in presenza di errore percettivo, bensì di questione riconducibile a un errore di diritto, come tale non proponibile con il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.. Le questione relative all'operatività della legge più favorevole rispetto alla precedente e, in ogni caso, l'individuazione dei limiti di operatività della novella del 2005, appiano indirettamente risolte giuridicamente dalla Corte nella parte in cui si comprende l'intangibilità del patto anche con riferimento alla prescrizione dei reati;
profilo giuridico che potrebbe essere ricondotto anche alla implicita rinuncia.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012