Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 2
Il difetto della condizione di procedibilità (nella specie: querela), impedisce ogni valutazione di merito del fatto imputato e, quindi, la pronuncia di proscioglimento secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito.
La procura speciale, preventivamente rilasciata per la proposizione della querela, deve, a pena di inammissibilità, contenere il riferimento a specifici reati oppure l'indicazione delle situazioni in cui il mandatario debba attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela. (Nella fattispecie concreta, la procura contenente il semplice conferimento del potere di presentare querele o denunce penali è stata considerata non rispettosa degli artt. 122 cod. proc. pen. e 37 disp. att. cod. proc. pen.).
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Nel caso della diffamazione la persona offesa deve essere individuata nel soggetto la cui reputazione sia stata lesa con il fatto oggetto di contestazione: quando il fatto risulti offensivo per la reputazione di una persona la cui fotografia era stata pubblicata su "Facebook", accompagnata da frasi lesive della sua onorabilità, legittimato a presentare la querela è la persona fisica, in quanto persona offesa dal reato, e non il Comune. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 14/11/2024) 05/02/2025, n. 4733 Composta da: Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente Dott. MASINI Tiziano - Consigliere Dott. CANANZI Francesco - Consigliere Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2010, n. 24687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24687 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/03/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 728
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA NO - Consigliere - N. 38632/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) MEDIASET S.P.A.;
1) ZO IO, N. IL 07/09/1956 C/;
2) LI NO ATTILIO, N. IL 18/06/1949 C/;
avverso la sentenza n. 4423/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 01/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile avvocato Pesce Daria per la parte civile, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito il difensore degli imputati avvocato Geraci in sostituzione dell'avvocato Malavenda, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
RI ER, quale autore dell'articolo "i viaggi dei politici sugli aerei DI" pubblicato il 5 aprile 2004 sul Corriere dell'economia, supplemento del quotidiano Il Corriere della Sera, e NO LL, quale direttore del foglio in questione, venivano querelati per il delitto di diffamazione a mezzo stampa il primo e di omesso controllo il secondo, non essendo la notizia riportata vera. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 10 marzo 2008, proscioglieva entrambi gli imputati per difetto di querela;
in motivazione, però, il Tribunale rilevava che, anche a prescindere dal difetto di procedibilità, gli imputati avrebbero dovuto essere assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, essendo stato il fatto commesso nell'esercizio, quantomeno putativo, del diritto di cronaca giornalistica.
A seguito delle impugnazioni del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano e della parte civile ai soli effetti civili, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 1 luglio 2009, confermava la decisione di primo grado, osservando, con motivazione diversa da quella del Tribunale, che la procura speciale preventiva a proporre querela rilasciata dal presidente DI, legale rappresentante della società, a LE RA era da ritenersi inammissibile perché predisposta in violazione dell'art.122 c.p.p. e art. 37 disp. att. c.p.p..
Quanto al merito la Corte precisava che le era precluso l'esame essendo pregiudiziale l'accertamento della procedibilità dell'azione penale;
affermava poi che si doveva ritenere che le valutazioni di merito del Tribunale non fossero state mai espresse. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano e DI SP agli effetti civili. Con il ricorso per cassazione il Procuratore Generale deduceva la violazione di legge e la erronea applicazione del art. 122 c.p.p. e D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 37 ed il vizio di motivazione in ordine alla interpretazione della volontà di chi aveva conferito la procura speciale.
Osservava in particolare il Procuratore Generale che in caso di procura speciale preventiva non era possibile richiedere la determinazione dei fatti cui essa si riferisce e che nella interpretazione del reale contenuto della procura si sarebbe dovuto tenere conto che le limitazioni previste dall'art. 122 c.p.p. erano state poste al fine di evitare che il procuratore speciale travalicasse i limiti del mandato e, quindi, a tutela di chi conferisce la procura speciale.
La parte civile ha dedotto la violazione ed erronea applicazione degli artt. 51, 59 e 129 c.p.p. ed il vizio di motivazione. Spiegava la ricorrente che grave pregiudizio per gli interessi civili sarebbero derivati dal passaggio in giudicato ex art. 652 c.p.p. della sentenza di primo grado che aveva assolto gli imputati anche nel merito riconoscendo la esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, quantomeno nella forma putativa.
Aveva errato, secondo la ricorrente, la Corte di merito nel lasciare immutata tale parte della sentenza e nel rigettare l'appello agli effetti civili, con il quale si era contestato quanto erroneamente stabilito dal Tribunale in ordine alla ravvisabilità della esimente. Richiamato il merito della vicenda e ricordato che certamente quella riportata nell'articolo era una notizia non vera, la ricorrente sosteneva che gli imputati erano stati assolti ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 e che, pertanto, del tutto legittimo era l'impugnazione e la Corte di Appello avrebbe dovuto decidere nel merito.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano e dalla parte civile DI sono infondati. In effetti la decisione della sentenza impugnata non merita alcuna censura perché ha risolto con precisione, nel rispetto delle norme e della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in ordine alle questioni della procura preventiva a proporre querela ed al rapporto tra improcedibilità dell'azione penale e cause di proscioglimento nel merito. I rilievi dei ricorrenti, pur articolati, non intaccano la impostazione della Corte di merito.
Non è condivisibile la tesi del Procuratore Generale secondo il quale l'art. 37 disp. att. c.p.p. sia una norma speciale rispetto all'art. 122 c.p.p. e che, pertanto, vada interpretata nel senso che non vi sarebbe la necessità di indicare nella procura i fatti ai quali la procura si riferisce.
Tale interpretazione non è consentita dal tenore letterale del citato art. 37 che stabilisce la possibilità di rilasciare una procura speciale in via preventiva con riferimento proprio alla procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p.. In effetti non di norma speciale si tratta, ma di disposizione che amplia la portata dell'art. 122 c.p.p. per fare fronte alle necessità delle così dette strutture complesse che prevedano vari luoghi ove si eserciti l'attività di una società.
Ed allora, come stabilito dall'art. 37 citato, le procure speciali possono essere rilasciate nella eventualità che si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.
Orbene, come già stabilito dalla Suprema Corte (
Orbene è del tutto evidente che specificità non significa, e non può significare quando si tratti di procura preventiva, la indicazione precisa dei fatti per i quali venga poi esercitata la querela, cosa che non sarebbe ovviamente possibile non essendosi ancora i fatti verificati;
una siffatta interpretazione sarebbe, per quel che concerne la procura a proporre querela, abrogatrice del più volte citato art. 37 disp. att. c.p.p.. È una tale interpretazione non è consentita perché l'interprete ha il dovere di dare un significato positivo alle norme. Tuttavia ha ragione la Corte di merito quando rileva che non è sufficiente un generico mandato a proporre querela perché in tal caso si violerebbe il requisito della specificità richiesto dall'art. 122 c.p.p.. Appare, pertanto, necessario indicare nella procura tutti gli elementi utili alla individuazione della volontà del mandante in suo possesso al momento del rilascio della procura speciale preventiva. Insomma è necessario che il mandante precisi per quali specifici reati intende che venga proposta querela o in quali particolari situazioni il mandatario debba opportunamente attivarsi. Nel caso di specie il rappresentante di DI SP aveva conferito al procuratore il potere, tra gli altri indicati, di presentare querele o denunce penali.
Correttamente la Corte di merito ha stabilito che si trattava di una espressione assolutamente generica e, quindi, non rispettosa della prescrizione di legge che impone che la procura, per essere valida, o meglio non inammissibile, debba essere speciale, cioè conferita per fatti specifici.
Si tratta di una motivazione immune da manifeste illogicità e rispettosa sia della lettera che della ratio legis, oltre che conforme all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte sul punto.
Del pari infondato, ed anzi ai limiti della ammissibilità, è il ricorso della parte civile.
È del tutto pacifico che il Tribunale abbia deciso di non dover procedere contro gli imputati RI e LL per difetto di querela perché di ciò fa fede il dispositivo della sentenza letto in udienza, che prevale sulla motivazione.
In quest'ultima il Tribunale ha, poi, chiarito che, anche a voler prescindere da siffatta conclusione - proscioglimento per difetto di querela - si sarebbe dovuti ugualmente pervenire ad un proscioglimento essendo ravvisabile, quantomeno sotto il profilo putativo, la esimente del diritto di cronaca.
Questa seconda parte della motivazione della sentenza è del tutto superflua oltre che incongrua rispetto al decisum.
La Corte di Appello ha giustamente rilevato che di tale parte della motivazione non si doveva tenere conto.
In effetti se la motivazione è lo strumento con il quale il giudice deve indicare le ragioni che legittimano una decisione, è fuori dubbio che le valutazioni espresse in ordine alla sussistenza o meno di una esimente in un processo definito per mancanza di una condizione di procedibilità appaiono del tutto fuori luogo. Fatte queste necessarie premesse, deve dirsi che non sono fondate le richieste della parte civile perché ne' il giudice di appello, ne' questa Corte di legittimità hanno la possibilità di pronunciarsi sulla esistenza o meno della esimente di cui si parla nella motivazione della sentenza di primo grado.
Non vi può essere, infatti, dubbio alcuno sul fatto che l'accertamento sulla procedibilità dell'azione penale sia pregiudiziale rispetto alla valutazione di merito del fatto. Ciò perché se un reato è perseguibile a querela di parte e la querela non venga proposta il fatto astrattamente costituente reato è giuridicamente non rilevante. In effetti la valutazione di merito e la conseguente pronuncia di condanna o di proscioglimento presuppone la valida costituzione del rapporto processuale, valida costituzione che non può esserci se l'azione penale in ordine ad un reato perseguibile a querela non può essere iniziata per la mancanza di una valida e tempestiva querela (vedi
L'impostazione non appare corretta.
In effetti l'art. 129 c.p.p., comma 1 stabilisce che il giudice in ogni stato e grado del procedimento deve immediatamente prosciogliere nel merito se riconosca la insussistenza del fatto o la estraneità allo stesso dell'imputato e dichiarare, anche di ufficio, non luogo a procedere se riconosce che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità.
Il comma 2 dell'articolo citato ha stabilito che quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulta evidente la insussistenza del fatto o l'estraneità allo stesso dell'imputato, il giudice deve pronunciare sentenza assolutoria.
Opportunamente il comma 2 in esame non ha previsto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, analoga procedura nella ipotesi di mancanza di una condizione di procedibilità, esplicitamente, invece, citata nel comma 1 e doverosamente omessa nel comma 2; ciò proprio perché, come si è dinanzi chiarito, non vi può mai essere pronuncia nel merito quando manchi una condizione di procedibilità e non si instauri il rapporto processuale.
Quindi anche la interpretazione letterale della norma conferma la esattezza delle superiori affermazioni.
Il ricorso della parte civile deve, pertanto, essere rigettato. Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati e la ricorrente parte privata DI SP deve essere condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna la parte privata al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 17 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010