Sentenza 12 aprile 2007
Massime • 1
Ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione da parte di persona incaricata, il conferimento dell'incarico non richiede particolari formalità e può avvenire anche oralmente da parte dell'interessato, sempre che, considerata la natura del rapporto tra l'incaricato e il titolare del diritto di impugnazione, si abbia la garanzia in ordine all'autenticità della sottoscrizione dell'atto e alla legittimità della sua presentazione, riconducibile, in concreto, al relativo avente diritto. (Nella specie, concernente appello della parte civile, la Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione, da parte della cancelleria, della qualità di incaricato in capo al presentatore dell'atto di appello, non potesse farsi ricadere sulla parte impugnante con una dichiarazione di inammissibilità del gravame)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2007, n. 21866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21866 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/04/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 618
Dott. SERPICO Francesco- Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 035267/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA DO, N. IL 19/10/1949;
nei confronti di:
2) ZZ OS, N. IL 03/06/1960;
3) CI IM, N. IL 07/03/1958;
avverso SENTENZA del 18/05/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO Francesco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO, che ha concluso per dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
Sull'appello proposto da ZZ OS e CI IM,nonché da MA DO, quest'ultimo in qualità di parte civile, avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Brindisi in data 18/11/2002 con la quale i primi due appellanti erano stati dichiarati colpevoli dei reati di resistenza ed ingiuria aggravata a p.u., unificati in continuazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, erano stati condannati ciascuno, alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento danni alla p.c. da liquidarsi in separata sede ed alle spese relative, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 18/05/2005, dichiarava inammissibile l'impugnazione della parte civile perché presentata da legale sprovvisto di procura speciale e, ritenendo sussistente l'atto arbitrario del p.u. D.Lgs. n. 283 del 1944, ex art. 4, in riforma della decisione di 1^ grado, mandava assolti gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato. Avverso detta sentenza il MA, in qualità di parte civile, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, violazione ed erronea interpretazione della legge penale e processuale panale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione agli artt. 337, 339, 594 c.p., e D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4, e relativo difetto di motivazione in ordine: a)
all'applicabilità in concreto della ritenuta scriminante, sia sotto il profilo dell'asserita arbitrarietà della condotta, del ricorrente nell'esercizio delle sue funzioni di vigile urbano del Comune di Brindisi, che sotto il profilo della reazione spropositata degli imputati a detto asserito atto arbitrario;
b) all'esame ed all'esposizione delle ragioni del convincimento logico - giuridico a supporto della decisione del giudice di appello. Ciò posto, s'impone, in premessa, una corretta lettura del combinato disposto degli artt. 576 (impugnazione della p.c.) e 582 c.p.p., comma 1, (presentazione dell'impugnazione).
Fermo restando che i termini contenutistici dell'appello del MA, in qualità di parte civile,alla sentenza di 1^ grado erano univocamente tesi alla declaratoria in concreto della misura del risarcimento del solo danno morale (non essendo stato richiesto altro danno da parte della difesa della p.c.) liquidabile dallo stesso giudice di 2^ grado in via equitativa ed alla condanna degli imputati ad una provvisionale secondo i termini della relativa richiesta di parte, la declaratoria di inammissibilità per vizio formale del gravame della parte civile da parte della Corte territoriale leccese merita censura.
Ed invero, ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione, l'art. 582 c.p.p., comma 1, contempla la figura dell'"incaricato", senza prescrivere particolari formalità per il conferimento dell'incarico che può avvenire anche oralmente da parte del diretto interessato (nella società in persona del MA parte civile) sempre che, considerata la natura del rapporto dell'"incaricato" con il titolare dell' "dell'impugnazione (nella specie, tra l'Avv. O. VESCO, difensore di fiducia della, parte civile ritualmente costituitosi innanzi al giudice monocratico di Brindisi cfr. verbale dibattimento del 18/11/2002 ed il MA), si abbia la garanzia in ordine all'autenticità della sottoscrizione dell'impugnazione ed alla legittimità della sua presentazione, riconducibile, in concreto al relativo avente diritto, (cfr. Cass. pen. Sez. 5, 3/12/1998, n. 12754, Marco). La Cancelleria del Tribunale di Brindisi, infatti, nel riceversi l'atto da parte del difensore sottoscrittore dell'appello" ha materialmente omesso, nell'apposizione della data dell'avvenuto deposito della impugnazione di indicare la "qualifica" di incaricato a tanto nella persona del difensore sottoscrittore dell'impugnazione, nono stante quest'ultimo fosse già noto all'ufficio ricevente, proprio quale unico difensore di fiducia della parte civile MA nel processo a carico del ZZ e del CI, celebratosi innanzi al giudice del Tribunale in data 18/11/02, giorno, peraltro, di emissione proprio della sentenza impugnata.
Tale omissione non può, in ogni caso, porsi a carico della parte che ha correttamente adempiuto agli oneri di tempestività del gravame e di riferibilità dello stesso all'avente diritto (ancorché in persona del difensore di fiducia già costituito), sicché la decisione della Corte territoriale leccese è errata quanto all'inammissibilità dell'appello della parte civile, posto che l'inottemperanza di regole da osservare all'atto di presentazione dell'impugnazione è sostanzialmente ascrivibile ai soggetti preposti alla ricezione dell'atto (Cfr. Cass. pen. 04/06/1996 n. 5579, Emmanuello).
Ciò posto, fermi restando gli effetti penali della sentenza impugnata, questa Corte, ex art. 622 c.p.p., deve annullare solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile, in relazione alla sentenza di proscioglimento degli imputati, rinviando al competente giudice civile in grado di appello, perché provveda nei termini oggetto dell' impugnazione, innanzi enunciata proposta dalla parte civile avverso la sentenza di 1^ grado.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata agli effetti civili e RINVIA al giudice civile competente in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007