Sentenza 5 luglio 2007
Massime • 1
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione è uno strumento, di carattere eccezionale, messo a disposizione soltanto del condannato, e cioè dell'imputato e non anche della parte civile o di altre parti processuali, che pure possono essere condannate al pagamento delle spese processuali o al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 6 novembre 2025 il Giudice di pace di Oristano, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, ha disposto la terza proroga, per ulteriori tre mesi, del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer disposto nei confronti di B.M. dal Questore di Massa Carrara. Avverso tale provvedimento B.M., per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, denunciando violazione di legge con riferimento all'art. 14, comma 6, d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 111 della Costituzione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2007, n. 28629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28629 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO PP Maria - Presidente - del 05/07/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1088
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 018815/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND BR, N. IL 15/10/1970;
avverso ALTRO del 23/05/2007 SESTA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Dott. MURA ANTONIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 22.11.2006, la Sezione Sesta Penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dal P.G. presso la Corte d'Appello dell'Aquila e dalla parte offesa costituitasi parte civile, RT EL, contro la decisione della Corte d'Appello dell'Aquila che aveva statuito di non doversi procedere nei confronti di IC VE e AP PP in ordine ai delitti di falso, abuso d'ufficio e calunnia, e di essere incompetente per il reato di cui all'art. 388 c.p., ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Teramo.
Il 18.05.07, l'Avv. Prof. Macrì Carmine del foro di Roma, in forza della procura speciale di RT EL, dichiarava di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.. Il difensore del ricorrente assumeva che la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, aveva definito il giudizio n. 22581/05 R.G. con la pronuncia della sentenza n. 38733/06 (n. 1887/2006 Reg. sez.), depositata il 22.11.2006, e che oggetto di tale giudizio era il procedimento penale n. 3003/98 R. GIP presso il Tribunale di Teramo di cui ricostruiva sinteticamente le fasi salienti. Il procedimento penale in questione veniva iscritto a seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura Generale. Il GUP emetteva sentenza (n. 40/1999) solo con riferimento ai reati di cui all'art. 479 c.p., e art. 368 c.p., dichiarandosi invece incompetente con riguardo alla contestazione di cui all'art. 388 c.p.. In data 12.03.99 la persona offesa proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'allora vigente art. 428 c.p.p.. Il relativo ricorso veniva iscritto al n. 6/1999 Reg. impugnazioni tenuto dall'ufficio del GIP. Per la riforma della pronuncia promuoveva separata impugnazione la Procura Generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila, dando così luogo all'iscrizione del giudizio di appello, in esito al quale detta Corte, con sentenza n. 1207/04, confermava integralmente la pronuncia del GIP. Contro detta pronuncia proponevano ricorsi autonomi sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila, sia la parte civile. La Corte di Cassazione, sez. sesta pen., riteneva di non potersi pronunciare sui motivi di impugnazione formulati dalla parte civile nel ricorso del febbraio 2005, poiché la parte aveva già promosso ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Teramo per motivi riguardanti il contraddittorio e per motivi riconducibili ante litteram all'art. 606 c.p.p., così esaurendo la facoltà di cui all'art. 111 Cost.. La difesa ricorrente riteneva che in ordine a tale decisione ci fossero due ordini di errori di fatto.
In primo luogo risultava chiaramente dalla sentenza n. 1887/06 che la Suprema Corte aveva stabilito l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza n. 1207/04 sul rilievo della valenza assorbente del pregresso ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 40/1999 del GUP del Tribunale di Teramo. Contrariamente a tale affermazione - rilevava la difesa ricorrente - dagli stessi atti appresi al fascicolo n. 22581/05 R.G. Cass. si evinceva che il ricorso menzionato non aveva, in verità, avuto il "corso di legge" posto che, pur depositato presso la Cancelleria del GUP, non era mai pervenuto alla omologa Cancelleria della Suprema Corte, tanto che la Corte di Cassazione stessa non l'aveva mai esaminato. L'errore circa la sua effettiva disanima era desumibile dalla consultazione dello stesso fascicolo cui atteneva la pronuncia della sentenza, per la cui correzione si ricorreva.
Inoltre, il ricorrente sottolineava come fosse apprezzabile l'accoglibilità della domanda proposta alla luce del principio enunciato, in data 27.03.02, dalla stessa Suprema Corte, a Sezioni Unite, per cui l'operatività del ricorso straordinario non poteva essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dell'effettiva portata della norma, in quanto l'errore percettivo poteva cadere su qualsiasi dato fattuale.
La difesa osservava in punto di diritto che, attesa la specificità del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, l'errore di fatto realizzatosi dava luogo ad una nullità insuscettibile di essere devoluta innanzi ad un, peraltro inesistente, grado di giudizio interno all'ordinamento italiano.
La radicalità del vizio, infatti, richiedeva, non tanto una correzione o una modificazione del testo della sentenza, concernendo invece un elemento chiaramente presupposto dalla pronuncia. Per la difesa ricorrente da queste considerazioni conseguiva che in prima analisi fosse applicabile lo schema normativo di cui all'art.625 bis c.p.p., avuto riguardo al fatto che la sentenza della quale si deduceva, nei termini sopra citati, l'erroneità, conteneva la condanna al versamento di una considerevole pena pecuniaria, neppure contenuta nella misura minimale. Proprio per questo era necessario consentire alla parte, in quanto attinta da tale peculiare condanna, un rimedio.
Inoltre, l'interpretazione estensiva dell'art. 625 bis c.p.p., formulata dalla giurisprudenza della Suprema Corte escludeva un'interpretazione riduttiva che avrebbe voluto identificare il "condannato" solo con il soggetto attinto dalla sanzione penale confermata dalla sentenza di legittimità.
Ove si fosse disattesa una tale interpretazione estensiva della norma, sarebbe venuta in rilievo la sostanziale impossibilità per il soggetto processuale, che versi nelle condizioni dell'odierno ricorrente, di avere tutela alcuna nei confronti di una statuizione che incideva, in termini rilevanti, sul proprio diritto patrimoniale, tutelato da norme di rango costituzionale.
La parte, infatti, verrebbe a trovarsi in un'irragionevole situazione di disparità pregiudiziale, nella quale patirebbe sia l'omessa disamina dell'istanza di giustizia, sia la condanna ad una sanzione pecuniaria.
Un ulteriore errore era apprezzabile con riferimento al fatto che la sentenza n. 38733/06 non aveva tenuto conto dell'improcedibilità derivante dal mancato perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente, nonostante questa avesse segnalato tale circostanza, richiamando la conseguente operatività della norma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, norma che espressamente stabiliva la nullità di tutti gli atti successivi all'inutile decorso del termine di 10 giorni dal rituale deposito della istanza presso il giudice competente ad esaminarla.
Per la difesa era ragionevole richiedere una nuova fissazione di udienza per la trattazione del procedimento, così pervenendo alla rimozione del vizio.
In conclusione, la situazione fattuale descritta meritava di essere rimossa ed emendata poiché in essa si apprezzavano profili di patologia processuale che ne esigevano comunque la rimozione, concernendo un vizio persino più radicale di quelli riconduciteli alle categorie di errori materiali ovvero errori di fatto. Concludeva chiedendo alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sul ricorso del 12.03.99, di modificare, in considerazione dell'erroneità di fatto, la sentenza n. 38733/06 - n. 1887/06 R. sez., nella parte in cui aveva affermato l'avvenuta consunzione del diritto di ricorso per cassazione, presupponendo che il predetto ricorso del 12.03.99 fosse stato disaminato e deciso. Chiedeva comunque la rinnovazione degli atti processuali attinti dagli effetti invalidanti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, e chiedeva l'adozione di ogni altro provvedimento di legge o di ragione. Questo collegio ravvisa innanzitutto un problema di legittimazione che nessuna considerazione di fatto a proposito di una situazione di patologia processuale di pregiudizio per il ricorrente può valere a superare.
Infatti, se è vero che l'ordinamento appronta uno strumento di carattere eccezionale, quale il ricorso straordinario per errore materiale e di fatto a norma dell'art. 625 bis c.p.p., idoneo a superare in ipotesi del tutto peculiari la preclusione del giudicato, è altrettanto vero che tale norma di carattere eccezionale non può essere estesa al di là dei casi dati e dei soggetti in esso contemplati (vedi il limite di cui all'art. 14 disp. gen.), così da rendere il ricorso in parola una sorta di strumento "jolly" idoneo a soccorrere la parte processuale che si ritenga danneggiata da una decisione divenuta definitiva, per tutte le ipotesi in cui si ravvisi una qualsiasi patologia del processo, che si sia omesso di rilevare con le forme ordinarie.
Così il legislatore della L. n. 128 del 26 marzo 2001, nel momento in cui ha approntato detto strumento di tutela lo ha espressamente limitato al "condannato". In tale accezione, prima ancora di discutere se la condanna al pagamento delle spese processuali o della sanzione di cui all'art. 616 c.p.p., integri o meno la situazione indicata nella norma con l'espressione "a favore del condannato", si deve avere riguardo al sicuro riferimento che con tale accezione, in relazione alla intera ratio della norma, si intende fare all'imputato e non alla parte civile o ad altre parti del processo penale. La locuzione "condannato" evoca indubbiamente il soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale e non può ritenersi che tale accezione possa fare riferimento ad altri soggetti processuali. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte in diverse analoghe occasioni (sent. n. 14869 del 27.3.07, RV. 236166; conf. S.U. n. 16103 del 2002, RV. 221281; sent. n. 7946 del 9.2.07, RV. 235633; sent. n. 30373 del 16.6.06, RV. 235323) ed in questa sede, per le ragioni esposte, si ritiene di ribadire tale orientamento.
Inoltre, l'errore dedotto dal ricorrente, circa la ritenuta (a torto) pendenza di altro ricorso per cassazione dalla medesima parte proposto, non rientra nell'accezione di errore percettivo di cui all'art. 625 bis c.p.p., posto che nella sentenza n. 38733/06 ( 1887/06) la sesta sezione di questa Corte si è limitata a rilevare che il RT aveva già promosso ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale di Teramo. Tale affermazione corrisponde esattamente alla verità dei fatti, posto che la mancata disamina di tale ricorso - secondo quanto ora afferma il ricorrente - non è stato elemento vagliato dalla sesta sezione, ne' è elemento che in alcun modo abbia condizionato la decisione della sezione medesima. L'affermazione non contiene quindi alcun errore percettivo. Merita di essere ricordata la consolidata giurisprudenza in ordine all'errore di fatto idoneo a fondare il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p.. Per tale deve intendersi un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Va, inoltre, precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale) (in tal senso sent. S.U. n. 16103 27/03/2002 - 30/04/2002, Pres. Marvulli, Est. VE;
conf. S. U., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo). Neppure il rimedio del ricorso straordinario può valere a far rilevare, a norma dell'art. 96 D.P.R. n. 115/2002, la nullità di tutti gli atti successivi all'inutile decorso del termine di 10 giorni dal rituale deposito della istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presso il giudice competente ad esaminarla. Infatti, essendo stata nel caso di specie tale istanza presentata per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, l'eccezione avrebbe dovuto essere tempestivamente formulata in quel giudizio, al fine di verificare se l'eventuale omissione o tardività della decisione entro il termine indicato abbia sortito concreti effetti pregiudizievoli per la difesa dell'odierno ricorrente (secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, vedi sentenze n. 24346 del 10.5/13.7.06, RV. 234725, imp. Cavalera;
conf. n. 46510 del 2004, RV. 231447; n. 48265 del 2004, RV. 230605; n. 1528 del 2006, RV. 232987). Inoltre, ancora una volta la fattispecie non integra l'errore materiale o di fatto cui fa riferimento il disposto dell'art. 625 bis c.p.p., i cui limiti sono stati efficacemente delineati dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso si appalesa inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di Euro 1.000,00 (Euro mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso medesimo (ex art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (Euro mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007