Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2007, n. 28629
CASS
Sentenza 5 luglio 2007

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Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione è uno strumento, di carattere eccezionale, messo a disposizione soltanto del condannato, e cioè dell'imputato e non anche della parte civile o di altre parti processuali, che pure possono essere condannate al pagamento delle spese processuali o al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 13 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 6 novembre 2025 il Giudice di pace di Oristano, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, ha disposto la terza proroga, per ulteriori tre mesi, del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer disposto nei confronti di B.M. dal Questore di Massa Carrara. Avverso tale provvedimento B.M., per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, denunciando violazione di legge con riferimento all'art. 14, comma 6, d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 111 della Costituzione, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2007, n. 28629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28629
Data del deposito : 5 luglio 2007

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