Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 1
Con il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. l'errore di fatto deducibile è solo quello che consiste in una errata percezione delle risultanze in atti e non quello imputabile a valutazioni. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza di un errore di fatto perchè, nonostante non vi fosse in atti una regolare notifica al difensore dell'avviso di cui all'art. 610 cod. proc. pen., dalla sentenza impugnata si evinceva che la Corte aveva desunto "aliunde" la conoscenza legale da parte di questi della data dell'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2013, n. 7469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7469 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 28/11/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1603
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 31543/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS RI, nato a [...], l'[...];
avverso la sentenza del 13/11/2012 della Corte di Cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Mancini Cristina che insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 novembre 2012 la Prima Sezione di questa Corte, previo rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento proposta dal difensore dell'imputato, dichiarava inammissibile il ricorso presentato da IS RI avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la sua condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed Euro 1.000 di multa per i reati, riuniti sotto il vincolo della continuazione, di ricettazione, detenzione e porto illeciti di arma comune da sparo.
2. Avverso la sentenza propone ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. il IS eccependo l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di Cassazione al difensore di fiducia dell'imputato, avv. Pietro Nocita, nominato contestualmente alla proposizione del ricorso deciso con la sentenza impugnata, nomina della quale la Corte era pure consapevole, avendo, come già illustrato, deciso sull'istanza di differimento proposta dal suddetto difensore. In proposito il ricorrente sottolinea altresì come, per conforme giurisprudenza, il mancato rilievo dell'omessa notifica da parte del giudice di legittimità costituisce svista nella lettura degli atti integrante quell'errore di fatto azionabile attraverso il ricorso straordinario ai sensi della disposizione da ultima menzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, la svista nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità consistente nell'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato (Sez. 1, n. 40611 del 13 ottobre 2009, Boccioni, Rv. 245569; Sez. 6, n. 40628 del 16 ottobre 2008, Iannò, Rv. 241526). Perché si tratti effettivamente di una svista classificabile come mero errore di fatto è peraltro necessario che il mancato rilievo dell'omessa notifica risulti effettivamente imputabile all'errata percezione delle risultanze in atti e non ad una, opinabile o meno, valutazione da parte del giudice di legittimità, secondo i consolidati principi fissati da questa Corte in merito all'ambito di applicazione del mezzo di impugnazione attivato dal ricorrente (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280).
2. Dalla sentenza impugnata - e dallo stesso ricorso - si evince come la Corte, prima di decidere il ricorso del IS, abbia preliminarmente rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza proposta per proprio legittimo impedimento dal difensore dell'imputato, provvedimento da cui si evince che i giudici della Prima Sezione abbiano ritenuto che questi avesse comunque avuto conoscenza legale della fissazione dell'udienza medesima a prescindere dalla regolare notifica al medesimo dell'avviso ex art. 610 c.p.p.. È dunque da escludersi che nel caso di specie i giudici di legittimità siano incorsi in un errore percettivo e deve pertanto concludersi per il difetto dei presupposti legittimanti il ricorso al rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis c.p.p.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014