Sentenza 29 maggio 1992
Massime • 1
Nel caso in cui l'atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato non occorre l'autentica della sottoscrizione dell'impugnante, atteso che l'art. 582 cod. proc. pen. (che attribuisce appunto alla persona che propone un'impugnazione la facoltà di avvalersi per la presentazione del relativo atto di un incaricato), non richiede siffatta formalità.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/1992, n. 8141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8141 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 12
Dott. ANTONIO BRANCACCIO Primo Presidente
1. Dott. GAETANO LO COCO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " CORRADO CARNEVALE N. 16515/91
3. " DO VE
4. " ER GA
5. " UI UA
6. " NZ MI
7. " AN PI
8. " GIORGIO LATTANZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 7 giugno 1991. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio LATTANZI;
Udito il Pubblico ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Giovanni GAZZARA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e in diritto
Con sentenza del 16 gennaio 1991 il Tribunale di Ferrara in seguito a un giudizio abbreviato ha condannato FR AS alla pena di tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione e di lire 22.300.000 di multa per il reato previsto dall'art. 73 l. stup, del quale era imputato per aver detenuto gr. 28,301 di eroina (principio attivo gr. 3,257). Questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 7 giugno 1991. AS ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza perché il suo difensore aveva prodotto un certificato medico dal quale risultava che l'imputato si trovava nell'assoluta impossibilità di comparire per una crisi asmatica e ciò nonostante, la corte di appello non procedeva ai sensi dell'art. 486 c.p.p., violando così inequivocabilmente lo stesso diritto di difesa dell'imputato. La sesta sezione, cui il ricorso era stato assegnato, ha rimesso il ricorso alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p. per l'esistenza di una questione che avrebbe potuto dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale.
La sesta sezione, dopo aver rilevato che l'imputato aveva redatto personalmente l'atto di impugnazione e che la sua sottoscrizione era stata autenticata da un avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il quale aveva provveduto a depositarlo in cancelleria, ha ricordato che il ricorso, secondo la giurisprudenza di questa Suprema corte, dovrebbe essere dichiarato inammissibile, non essendo stata la sottoscrizione dell'imputato, il quale pur avendo personalmente proposto il ricorso l'ha poi presentato a mezzo di persona delegata, autenticata da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinati davanti alle giurisdizioni superiori.
Alla sesta sezione è sembrata non condivisibile l'affermazione che la sottoscrizione della parte privata che propone l'impugnazione debba essere autenticata, oltre che nel caso di spedizione, regolato dall'art. 583, comma 3, c.p.p., anche nel caso di presentazione a mezzo di incaricato, regolato dall'art. 582, comma 1, c.p.p. Prima di affrontare la questione per la quale il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite occorre rilevare che, diversamente da quanto è detto nell'ordinanza della sesta sezione, la sottoscrizione dell'imputato non è stata autenticata dal procuratore che lo aveva difeso nel giudizio di appello, il quale si è limitato a presentare l'atto di impugnazione. I termini della questione comunque non mutano perché la sesta sezione muoveva dal presupposto che l'autenticazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale della Cassazione dovesse equipararsi alla mancanza di autenticazione e che per questa ragione occorresse stabilire se nel caso di presentazione dell'atto di impugnazione a mezzo di incaricato la sottoscrizione della parte privata debba o meno essere autenticata.
Nelle decisioni ricordate dall'ordinanza di rimessione (Sez. I, c.c. 9 aprile 1991, Iengo;
Sez. I, c.c. 12 giugno 1991, Rega;
Sez. I, c.c. 30 settembre 1991, Russo) si afferma che è prescritta a pena di inammissibilità l'autenticazione della sottoscrizione del ricorrente, quando si tratti di parte privata che provvede di persona ed affida l'atto di impugnazione al servizio postale o a un delegato. Queste decisioni però pongono l'accento sul fatto che alla mancanza di autenticazione consegue l'inammissibilità dell'impugnazione ma non affrontano specificamente la questione che forma oggetto del presente ricorso: affermano semplicemente che l'autenticazione è richiesta anche nel caso in cui l'atto affidato a un delegato ma non spiegano come sono giunte a questa conclusione. Non è neppure chiaro se questa conclusione aveva rilevanza ai fini della decisione, se cioè, nel caso che ne formava oggetto l'atto di impugnazione, era stato presentato da un delegato o era stato spedito.
In altre parole le decisioni in questione hanno ritenuto che nei casi si presentazione a mezzo di incaricato (art. 582, comma 1, c.p.p.) e di spedizione (art. 583) debba valere, per quanto concerne la sottoscrizione, un'uguale disciplina ed hanno applicato al primo caso la regola dettata per il secondo dall'art. 583, comma 3, c.p.p. Questa operazione però costituisce un'applicazione analogica non consentita perché i due casi sono regolati diversamente e all'interprete non è dato di uniformare la disciplina in vista di un'esigenza (quella di rendere certi dell'autenticità della sottoscrizione della persona che non provvede personalmente a presentare l'impugnazione) che il legislatore non ha considerato meritevole di tutela.
L'art. 582 c.p.p., che dà alla persona che propone un'impugnazione la facoltà di avvalersi per la presentazione di un incaricato, non richiede, diversamente dall'art. 583 c.p.p., che la firma venga autenticata, ed esigenze di certezza giuridica e di affidamento si oppongono all'introduzione da parte dell'interprete di un requisito ulteriore (quello dell'autenticazione) dal quale verrebbe a dipendere l'ammissibilità dell'impugnazione.
Del resto, la diversità delle ipotesi regolate dagli art. 582 e 583 c.p.p. ben può spiegare perché nella prima non è richiesta l'autenticazione.
Nell'ipotesi dell'art. 583 c.p.p. (in cui l'impugnazione si considera proposta nella data della spedizione) l'ufficio giudiziario riceve l'atto dal servizio postale ed è stato perciò necessario creare attraverso l'autenticazione un meccanismo idoneo a farne individuare con certezza l'autore. Nelle ipotesi dell'art. 582 c.p.p. l'atto di impugnazione (che produce effetto dal momento della presentazione) è presentato nella cancelleria;
il pubblico ufficiale nel riceverlo provvede ad identificare la persona che lo presenta ed anche quando si tratta di un incaricato la sua identificazione, unita all'indicazione dell'incarico (che deve necessariamente essere stato conferito dall'impugnante), dà sufficiente certezza sulla provenienza dell'atto. In altre parole la presentazione da parte di un incaricato consente un affidamento che nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale non è possibile.
Deve quindi concludersi che non occorre l'autenticazione della sottoscrizione nel caso in cui l'atto di impugnazione di una parte privata è presentato da un incaricato.
Di conseguenza nel caso in esame il ricorso risulta ammissibile. Con un unico motivo, come si è già detto, il ricorrente ha dedotto la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata perché la corte di appello ha proceduto nonostante la presentazione da parte del difensore di un certificato dal quale risultava che l'imputato era affetto da una crisi asmatica.
Il motivo è privo di fondamento.
È da rilevare innanzi tutto che nel caso in esame non viene in questione l'art. 486 c.p.p., richiamato dal ricorrente, perché, trattandosi di un giudizio abbreviato, l'appello si è svolto con le forme camerali ed era quindi applicabile l'art. 599, comma 2, c.p.p., a norma del quale l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire. Nella specie non risulta che fosse stata espressamente manifestata la volontà di comparire, comunque la corte d'appello con un apprezzamento corretto ha escluso legittimamente che la crisi asmatica menzionata nel certificato medico impedisse la comparizione dell'imputato.
Il ricorso perciò deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 29 maggio 1992.