Sentenza 21 giugno 2007
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa, per cui deve escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione. (Nella specie il ricorrente lamentava l'omessa considerazione di irregolarità verificatesi all'interno della procedura di notifica del decreto di citazione in grado d'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2007, n. 35509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35509 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 21/06/2007
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 746
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 10336/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU BE, n. Erba il 22 gennaio 1955;
avverso la sentenza del 13.7.2006 della Corte di cassazione;
Udita la relazione fatta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, ha concluso per il rigetto del ricorso. la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 30 gennaio 2006, ha parzialmente accolto - ritenendo equivalenti alle contestate aggravanti le attenuanti generiche e riducendo conseguentemente la pena inflitta in primo grado - l'appello proposto contro la sentenza 15 aprile 2004 del Tribunale di Pavia che aveva condannato FU RO per il reato di lesioni colpose gravi in danno di FA NO che aveva subito un infortunio sul lavoro, l'8 febbraio 1999, mentre lavorava alle dipendenze della società Comflux Italia s.r.l., di cui l'imputato era legale rappresentante.
I giudici di merito hanno accertato che l'infortunio era stato cagionato dalla caduta di un tubo del peso di circa 200 kg. che non era stato adeguatamente ancorato alle forche di un carrello elevatore in movimento e che aveva colpito il lavoratore al piede sinistro provocandogli fratture e l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.
2. Contro questa sentenza sono stati proposti due ricorsi, di identico contenuto, da parte di FU RO e del suo difensore, con i quali si deduceva tra l'altro la nullità della sentenza impugnata per omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello.
Questa Corte con sentenza n. 30110 del 13 luglio 2006, depositata il 12 settembre 2006, ha rigettato l'impugnazione; ha in particolare rilevato che infondato era il motivo di ricorso che si riferiva alla notificazione del decreto di citazione in appello.
Era vero infatti - rilevava la Corte - che il ricorrente aveva documentato, con la produzione di un certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Montorfano, di essere residente in quel Comune dall'11 novembre 2005 proveniente dal Comune di Senna Comasco. Il decreto di citazione nel giudizio di appello era stato emesso il 12 febbraio 2005 per l'udienza del 30 gennaio 2006.
Dagli atti del processo di appello - che la Corte poteva esaminare essendo stata dedotta una violazione di natura processuale - risultava che l'ufficiale postale, per temporanea assenza del destinatario, aveva immesso l'avviso nella cassetta della corrispondenza e aveva inviato raccomandata all'imputato che non risultava averla ritirata. La notificazione era avvenuta nel Comune di Senna Comasco, via Trecallo n. 12.
Doveva però rilevarsi - aggiungeva questa Corte - che il decreto di citazione risultava notificato al difensore avv. Stefano PEDRETTI che lo aveva ritirato il 13 dicembre 2005. Era stata quindi seguita la procedura prevista dall'art. 161 c.p.p. nel caso di domicilio dichiarato. Orbene nel ricorso per cassazione non si contestava (come era onere del ricorrente dal momento che era stata seguita la procedura prevista dall'art. 161 c.p.p.) che il domicilio indicato in Senna Comasco fosse un domicilio dichiarato - ma si evidenziava soltanto che il FU aveva trasferito la sua residenza da Senna Comasco a Montorfano, per cui anche a voler ritenere irregolarmente avvenuta la notifica nel primo comune (nel quale peraltro l'imputato manteneva evidentemente un domicilio posto che l'ufficiale postale aveva immesso l'avviso nella cassetta della corrispondenza) la notificazione doveva ritenersi regolarmente avvenuta ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. 3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. con tre motivi. Lo stesso ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente denuncia l'asserito errore di fatto di questa Corte per aver ritenuto che il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello fosse stato notificato al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'asserito errore di fatto di questa Corte per aver ritenuto spedita la raccomandata prevista dalla L. n.890 del 1982, art. 8. 2. Il ricorso è ammissibile perché presentato entro il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 625 bis c.p.p.. È vero che il ricorso è stato depositato il 12 marzo 2007, ossia il centottantaduesimo giorno dopo il deposito della sentenza effettuato il 12 settembre 2006. C'è però la sospensione nel periodo feriale per i primi tre giorni a partire da tale data (13-15 settembre) talché il prescritto termine di centottantagiomi risulta rispettato.
3. Per altro verso però il ricorso - i cui tre motivi possono presi in considerazione congiuntamente in quanto connessi - è non di meno inammissibile. Deve considerarsi che questa Corte nell'impugnata sentenza ha ritenuto perfezionata la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello eseguita dall'ufficiale giudiziario, talché - può subito rilevarsi - ultronei ed inammissibili sono i rilievi del ricorrente quanto alla allegata mancanza di una rituale successiva notifica ex art. 161 c.p.p. dopo l'asserita omessa notifica del decreto al domicilio dichiarato dall'imputato.
La notifica all'imputato - secondo quanto risulta dall'impugnata sentenza - è stata effettuata nelle forme delle notificazioni col mezzo della posta.
Va quindi innanzi tutto ribadito (Cass., sez. 5, 02-12-1999, Di Liberto) che l'agente postale, incaricato del recapito della raccomandata con ricevuta di ritorno recante la comunicazione all'imputato del deposito dell'atto processuale presso la casa comunale, deve attestare sulla predetta ricevuta di aver preavvisato il destinatario mediante affissione di avviso alla porta dell'abitazione o inserimento nella cassetta della corrispondenza, del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale;
la mancata osservanza di tali formalità determina la nullità della notifica, poiché non è dato presumere da parte dell'imputato la conoscenza del deposito in questione. Nella specie le formalità dell'art. 170 c.p.p. integrate da quelle della L. n. 890 del 1982, art. 8 sono state puntualmente eseguite.
Le manchevolezze segnalate dalla difesa (mancanza di data del primo accesso, mancanze del timbro dell'agente postale, mancanza dell'avviso della seconda raccomandata) non depongono per un errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p. ma semmai per un errore di valutazione. Ossia la Corte ha tenuto certamente conto dell'avviso della prima raccomandata da cui comunque risultava che il primo accesso c'era stato;
che l'avviso era sottoscritto dall'agente postale anche se mancava il relativo timbro;
che nell'avviso (il primo) si dava atto della spedizione della seconda raccomandata di cui era indicato il numero. Ed ha valutato come da tale avviso risultasse rispettato il procedimento di cui all'art. 8 cit. e quindi rituale la notifica così effettuata (non è senza significato che lo stesso avv. Bocchietti, presente all'udienza innanzi alla Corte d'appello, non abbia eccepito nulla in ordine alla ritualità o meno della notifica a mezzo posta).
Il ricorrente quindi denuncia in sostanza un errore di valutazione che non è deducibile con il rimedio di cui all'art. 625 bis c.p.p.. Deve infatti ribadirsi (Cass., sez. 2, 11 ottobre 2005, Nahmad) che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario, occorre che sia denuncia una mera svista materiale cioè di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, sempre che la svista abbia avuto un'efficacia causale determinante nel senso che la decisione sarebbe potuta essere diversa. Ossia deve trattarsi di un errore materiale, il frutto di una divergenza del tutto formale ed esteriore tra volontà effettiva del giudice e volontà manifestata, mentre l'errore di fatto è l'erronea percezione causata da una svista o da un equivoco in cui il giudice sia incorso nella lettura degli atti e che ha determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Cass., sez. 4, 28 giugni 2005, Chino). Nella specie invece è stato denunciato, nella sostanza, un errore di valutazione da parte di questa Corte.
4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile perché non rientra nella fattispecie dell'art. 625 bis c.p.p.. Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2007