Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2007, n. 35509
CASS
Sentenza 21 giugno 2007

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Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa, per cui deve escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione. (Nella specie il ricorrente lamentava l'omessa considerazione di irregolarità verificatesi all'interno della procedura di notifica del decreto di citazione in grado d'appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2007, n. 35509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35509
    Data del deposito : 21 giugno 2007

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