Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 2899
CASS
Sentenza 12 dicembre 2013

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Massime1

La procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all'istituto previsto dall'art. 122 cod. proc. pen. riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibili dall'art. 83 cod. proc. civ., sul quale l'art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato - deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini della sua validità, l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento. (Conf. N. 2901/14, non mass.)

Commentario1

  • 1In tema di ricorso in materia di misure di prevenzione occorre la procura speciale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2022

    Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione La Corte di Appello di Potenza, sezione misure di prevenzione, aveva rigettato un appello presentato dal proposto e dai terzi interessati avverso il decreto del Tribunale di Potenza con il quale era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nonché la confisca di prevenzione nei confronti di quest'ultimo e dei terzi interessati. Avverso tale provvedimento era proposto ricorso per Cassazione. Potrebbero interessarti anche: Per la parte privata, il gravame è personale e richiede una apposita procura speciale ove l'impugnazione sia presentata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 2899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2899
Data del deposito : 12 dicembre 2013

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