Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
La procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all'istituto previsto dall'art. 122 cod. proc. pen. riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibili dall'art. 83 cod. proc. civ., sul quale l'art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato - deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini della sua validità, l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento. (Conf. N. 2901/14, non mass.)
Commentario • 1
- 1. In tema di ricorso in materia di misure di prevenzione occorre la procura specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2022
Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione La Corte di Appello di Potenza, sezione misure di prevenzione, aveva rigettato un appello presentato dal proposto e dai terzi interessati avverso il decreto del Tribunale di Potenza con il quale era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nonché la confisca di prevenzione nei confronti di quest'ultimo e dei terzi interessati. Avverso tale provvedimento era proposto ricorso per Cassazione. Potrebbero interessarti anche: Per la parte privata, il gravame è personale e richiede una apposita procura speciale ove l'impugnazione sia presentata …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/12/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1933
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 46029/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN n. 8/5/1981;
avverso l'ordinanza n. 189/2013 del 25/7/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI CATANZARO;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore avv. ZAGARESE GIOVANNI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 luglio - 1 agosto 2013 il Tribunale del Riesame di Catanzaro dichiarava inammissibile la richiesta di riesame presentata da IN DI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 29 giugno 2013 dal gip presso il medesimo Tribunale. Rilevava il Tribunale che, essendo la ricorrente persona non indagata sui cui beni era stato disposto il sequestro, per consentire al difensore l'impugnazione per suo conto avrebbe dovuto conferire procura speciale conforme all'art. 83 cod. proc. civ.. Ma la procura alle liti allegata alla impugnazione sottoscritta dal solo difensore conferiva genericamente poteri non meglio specificati, non potendo valere quale idonea procura alle liti.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso IN DI a mezzo del proprio difensore deducendo con primo motivo la violazione di legge in quanto vi era in allegato alla richiesta di riesame la sua rituale procura che faceva chiaro riferimento al procedimento in questione ed al ruolo di terzo sequestrato. Inoltre, con la medesima procura, la ricorrente nominava procuratore speciale il proprio difensore di fiducia. Con secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 182 c.p.c., comma 2 per non avere il Tribunale, rilevato il difetto di procura, dato termine ai difensori per munirsi di valida procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
4. Per valutare gli argomenti del Tribunale e del primo motivo del ricorso è necessario valutare il contenuto del "mandato difensivo" che, secondo il provvedimento impugnato, "conferisce genericamente al legale ampi poteri non meglio specificati" e quindi non avrebbe le caratteristiche della procura alle liti conforme all'art. 100 cod. proc. pen. e art. 83 cod. proc. civ..
5. Dal testo della procura risulta che IN DI premette di essere destinataria del provvedimento di sequestro preventivo de quo, che individua sia con i dati del provvedimento stesso che con i numeri di procedimento del PM e del Gip, e di nominare "a mente dell'art. 322 e seguenti cod. proc. pen." l'avv. Zagarese procuratore speciale per ogni atto del procedimento.
6. È quindi evidente che, laddove il Tribunale ritiene che non vi sia procura "speciale", intende affermare che non vi è stato uno specifico conferimento del potere di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo.
7. Pur se, ad una prima apparenza, non sembra neanche corretta l'interpretazione data dal Tribunale al contenuto del mandato che, con il richiamo all'art. 322 cod. proc. pen., appare esattamente mirato alla richiesta di riesame (e, nel dubbio sulla volontà della parte, sarebbe stato ragionevole interpretare l'atto come era più probabile che lo intendesse la parte piuttosto che secondo un criterio di deflazione dei carichi di lavoro), è dirimente innanzitutto dare atto che non era affatto necessario conferire lo specifico potere di proporre riesame.
8. La decisione impugnata, difatti, si basa su una sostanziale confusione tra la "procura speciale alle liti" di cui agli artt. 100 cod. proc. pen. e 83 cod. proc. civ. e la "procura speciale per determinati atti" disciplinata dall'art. 122 cod. proc. pen.. Quest'ultima effettivamente riguarda le ipotesi in cui un atto del procedimento sia riservato ad una delle parti personalmente ma, tra questi atti, non rientra l'impugnazione in sede di riesame del provvedimento di sequestro.
9. Tale errore è palese anche nei vari richiami della giurisprudenza di legittimità da parte della ordinanza impugnata.
10. Quasi tutte le citazioni riguardano ipotesi di proposizione del ricorso per cassazione da parte del difensore non munito di specifica procura. Ma, in questi casi la questione riguarda il mancato espresso ampliamento della procura speciale ai successivi gradi del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 25849 del 04/05/2012 Cc. (dep. 04/07/2012). Nella specie la procura speciale conferita il 12 luglio 2011 dalla parte privata, terza interessata, al difensore ricorrente (prodotta in occasione della udienza davanti al giudice del riesame) non legittima il legale alla proposizione del ricorso per cassazione, in quanto l'atto appare inidoneo a vincere la presunzione, stabilita dell'art. 100 c.p.p., comma 3, di conferimento della procura "soltanto" per il grado del processo in cui è stata utilizzata). Quanto al rinvio che l'ordinanza impugnata fa alla motivazione della sentenza 41243 del 21/11/2006, in tale ultima decisione si legge "il documento prodotto dalla difesa non presenta i caratteri minimi della procura speciale ma consiste in una mera "nomina di difensore di fiducia"; manca l'indicazione dell'attività processuale da compiere, non essendo a tal fine sufficientemente esplicativa la mera intestazione "Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari"; in tale caso, quindi, non era stato neanche indicato il procedimento di riferimento, situazione che nel presente procedimento non ricorre.
11. Va premesso, in assenza di specifiche disposizioni, quale sia la disciplina per la nomina del difensore da parte del soggetto avente diritto alla restituzione del bene, cui l'art. 322 cod. proc. pen. riconosce il diritto a proporre riesame.
12. Secondo il codice di rito le modalità di nomina del difensore sono nettamente differenziate tra i portatori dell'interesse sostanziale del rapporto processuale penale - l'imputato e la persona offesa - ed i soggetti portatori di interessi civilistici da fare valere nel contesto del processo penale. Per l'imputato, la nomina va effettuata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., norma richiamata dall'art. 101 cod. proc. pen. per la persona offesa, mentre per le altre parti private, indicate espressamente dall'art. 100 cod. proc. pen. in "parte civile", "responsabile civile", "persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria", la nomina va effettuata secondo la specifica disciplina dell'art. 100 cod. proc. pen. che, come si dirà, ricalca sostanzialmente il modello del codice di procedura civile. 13. La costante giurisprudenza di legittimità di questa Corte ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 100 cod. proc. pen. debba disciplinare anche l'ipotesi di nomina del difensore da parte del soggetto avente diritto alla restituzione del bene cui l'art. 322 cod. proc. pen. riconosce il diritto alla proposizione di richiesta di riesame. Anche in questo caso, difatti, la parte è portatrice di un interesse civilistico;
non è titolata a contestare la sussistenza di responsabilità penale ma solo le condizioni per mantenere in sequestro.
14. Pertanto la questione si risolve individuando cosa si intenda nell'art. 100 cod. proc. pen. per "procura speciale". 15. Per ragioni letterali e sistematiche è evidente che non si tratta di conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento ma di procura "speciale alle liti", ovvero limitatamente al dato procedimento.
16. La prima ragione è che la disposizione che specificatamente disciplina la "procura speciale per determinati atti" è quella, ben diversa, di cui all'art. 122 cod. proc. pen.. 17. Va poi considerato che l'art. 100 cod. proc. pen. ricalca essenzialmente il modello di cui all'art. 83 cod. proc. civ.; il soggetto con interesse civilistico, difatti, conferisce una procura alle liti conforme al modello del processo civile in cui la parte sta in giudizio solo con il patrocinio del difensore.
18. Lo stesso testo delle due norme è in parte simile e, nel caso della seguente significativa espressione, "la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa", è identico. 19. E cosa si intenda per procura speciale risulta chiaramente dal testo della norma di cui all'art. 83 cod. proc. civ.: secondo tale disposizione la procura alle liti "può essere generale o speciale". Il chiaro senso è che con la procura generale "alle liti" è possibile conferire ad un difensore il potere di rappresentanza in tutte le cause civili che un soggetto ha o avrà in corso mentre la procura speciale è quella riferita solo ad un determinato procedimento.
20. Quindi la disposizione di cui all'art. 100 cod. proc. civ., nel disciplinare la procura alle liti nell'ambito del processo penale per i soggetti che, come detto, debbono far valere interessi civilistici, ritiene necessaria la "procura speciale" per il determinato procedimento non consentendo che, invece, possa svolgere, senza specifico incarico, le proprie funzioni, ancorché per interessi civilistici, il difensore nominato con procura generale alle liti. 21. Anche la lettura delle altre disposizioni dell'art. 100 cod. proc. pen. conferma che si tratta di "speciale" rispetto al procedimento e non ai singoli atti.
22. Innanzitutto vi è il comma 3 che, come già detto, prevede che la procura speciale "si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo", affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per singoli specifici atti. Tale previsione, del resto, per le ragioni già dette di similitudine di disciplina, non può che avere il medesimo significato dell'identica disposizione dell'art. 83 cod. proc. civ.. 23. Vi è poi la disposizione di cui al comma 2 che prevede che la "procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile .. etc.". Anche in questo caso l'art. 100 cod. proc. pen. ricalca la disposizioni di cui all'art. 83 cod. proc. civ. (che prevede nel processo civile che la procura speciale possa essere apposta in calce o a margine degli atti di costituzione in giudizio) e dimostra che l'atto disciplinato è destinato all'attribuzione del potere di rappresentanza processuale per il singolo procedimento (la "costituzione di parte civile" etc.) e non certo per singoli atti.
24. Ulteriore conferma si ha dal comma 4 dell'art. in questione che chiarisce che il difensore può compiere tutti gli atti del procedimento salvo quelli "espressamente riservati" alla parte ovvero gli atti di disposizione "del diritto in contesa" salvo la specifica attribuzione di potere;
va da sè, anche in questo caso, che tale disposizione ha senso nel caso in cui il difensore abbia procura per il procedimento e non per i singoli atti.
25. Infine, anche la previsione che la procura possa essere espressamente ampliata agli altri gradi del giudizio dimostra che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti.
26. Altra cosa è, invece, la "procura speciale per determinati atti" disciplinata dall'art. 122 cod. proc. pen. che prevede la procura per singoli determinati atti che, con riferimento alle "altre parti private", sono appunto quelli "espressamente riservati" alla parte di cui all'art. 100 cod. proc. pen., comma 4. 27. Va, a tal punto, dato atto che esistono talune pronunzie che affermano la necessità di una procura speciale per lo specifico atto di impugnazione in riferimento al riesame proposto dal terzo avente diritto alla restituzione del bene in sequestro. Il tema è stato affrontato in relazione al tema della applicabilità in tale caso della disciplina di cui all'art. 182 c.p.c., comma 2. Difatti talune pronunzie hanno affermato (Sez. 6, Sentenza n. 1289 del 20/11/2012 Cc. (dep. 10/01/2013) Rv. 254287; Sez. 3, Sentenza n. 11966 del
16/12/2010 Cc. (dep. 24/03/2011) Rv. 249766) che, proprio perché è applicabile sostanzialmente la disciplina del processo civile per i soggetti di cui all'art. 100 cod. proc. civ., debba essere anche applicata la citata disposizione di cui all'art. 182 cod. proc. civ. che impone, laddove il giudice rilevi il difetto di rappresentanza, di dare termine ai difensori per munirsi di valida procura speciale. Nel negare, invece, tale possibilità alcune sentenze (tra le più recenti: Sez. 5, Ordinanza n. 10972 del 11/01/2013 Cc. (dep. 08/03/2013) Rv. 255186; Sez. 3, Sentenza n. 23107 del 23/04/2013 Cc. (dep. 29/05/2013) Rv. 255445) hanno comunque sostenuto che il difensore del terzo avente diritto restituzione, da nominare sensi art. 100 cod. proc. pen., debba essere munito di procura speciale per proporre il riesame. In realtà la motivazione di tali decisioni non compie particolari valutazioni dando per scontata la identità della "procura speciale" dell'art. 100 cod. proc. pen. rispetto alla "procura speciale per determinati atti" di cui all'art. 122 cod. proc. pen.. Non vi sono quindi specifiche argomentazioni che sostengano tale diversa lettura per cui valgono le osservazioni fatte sopra che dimostrano che, invece, si tratti di due ipotesi ben diverse.
28. In conseguenza la procura alle liti di cui all'art. 100 cod. proc. pen. deve semplicemente indicare in modo chiaro il procedimento cui si fa riferimento e la volontà di nomina del difensore per tale procedimento, senza necessità di indicazione delle specifiche attività processuali da svolgersi salvo la contestuale indicazione, ex art. 122 cod. proc. pen., di particolari atti altrimenti preclusi al difensore.
29. Non vi è quindi alcuna specifica necessità di indicazione del potere di chiedere la restituzione del bene in sequestro o il riesame del decreto di sequestro mentre, come da giurisprudenza ampiamente citata dall'ordinanza impugnata, sarà necessario o il conferimento di procura per i successivi gradi di giudizio o una procura per il singolo atto al fine di proporre l'eventuale ricorso per cassazione. 30. Pertanto è fondato il primo motivo in base al quale la procura conferita da IN DI era chiaramente riferita al procedimento nel corso del quale era stato emesso il decreto di sequestro preventivo su beni dei quali la predetta intende dimostrare il diritto alla restituzione.
31. L'ordinanza deve essere perciò annullata con rinvio perché si proceda ad esame nel merito della richiesta della parte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per la deliberazione.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014