Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto presentato oltre il termine di centottanta giorni dal deposito della sentenza impugnata, ex art. 625 bis, comma secondo, cod. proc. pen; né, ai fini di tempestività del predetto ricorso, può spiegare rilievo il mutamento giurisprudenziale concernente la nozione di errore di fatto attuato con la sentenza Drassich, la quale, attesa la sua natura meramente interpretativa, non può modificare la decorrenza ("dies a quo") del predetto termine perentorio stabilito da una disposizione legislativa; inoltre, il mutamento giurisprudenziale non può travolgere il principio, che regola la legge processuale, del "tempus regit actum"; infine, nemmeno, in tal caso, è possibile ricorrere all'intervento d'ufficio, il quale è circoscritto all'ipotesi della correzione di un errore materiale e cioè di un mero errore formale e non anche di un errore di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2009, n. 37814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37814 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/05/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 826
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 010390/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA LI N. IL 15.11.1959;
avverso SENTENZA del 22/01/2008 PRIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI Giuseppe;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. SELVAGGI Eugenio (inammissibilità del ricorso);
Uditi i difensori del IA avv.ti FURGIOELE Alfano e KROGH Massimo che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 22.1.2008, depositata il 5.2.2008, la Prima Sezione Penale di questa Corte Suprema, per quanto rileva in questa sede, rigettava il ricorso interposto da IA LI avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli in data 15.2.2007, che aveva confermato la condanna del medesimo IA alla pena dell'ergastolo per i reati di cui all'art. (A) 110, 56 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3 n. 1, (B) artt. 110 e 575 c.p., art. 576 c.p., n.1, (C) artt. 110 e 81 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14.
Avverso la summenzionata sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte il IA proponeva, per mezzo del difensore munito di procura speciale, ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., depositato il 5.3.2009, con cui chiedeva che "eventualmente anche con provvedimento di ufficio" fosse revocata la medesima sentenza. Il ricorrente premetteva che il termine di cui all'ari. 625 bis c.p.p., comma 2, nella specie, inizierebbe a decorrere dalla data del deposito (11.12.2008) della sentenza n. 45807 pronunciata dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte il 12.11.2008 sul ricorso di IC AU, giacché tale decisione avrebbe ampliato, attraverso il ricorso all'applicazione analogica, la nozione di errore di fatto, in cui sarebbe stata inclusa "anche la violazione dei precetti posti a tutela dell'equità (sostanziale) delle pronunce giurisdizionali". A seguito della citata sentenza della Sesta Sezione penale sarebbe stata espressamente ammessa la possibilità di utilizzare il mezzo di impugnazione de quo, ovvero di revocare anche di ufficio una sentenza della Corte di cassazione, in presenza di situazioni pur non qualificabili strettamente quali errori materiali o di fatto, ma che tuttavia avessero comportato un'alterazione delle regole del giusto processo in violazione del diritto di difesa.
L'importante innovazione apportata dalla sentenza del procedimento nei confronti del IC, ampliando il campo di applicazione del ricorso straordinario, che ora tutelerebbe situazioni in precedenza non contemplate, avrebbe comportato una logica remissione in termini per il condannato, in quanto, nel caso di specie, il ricorso sarebbe finalizzato proprio a far rilevare le nuove ipotesi di "errore" individuate nella medesima sentenza, rappresentate dalla non conformità del processo con le statuizioni previste dall'ari. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il ricorso in esame sarebbe, quindi, tempestivo.
In ogni caso, non sussisterebbero dubbi sulla possibilità per la Suprema Corte di cassazione di revocare d'ufficio una sentenza inficiata, sostanzialmente, da vizi di iniquità, poiché, proprio nell'ambito del procedimento nei confronti del IC, la Corte di cassazione, adita mediante incidente di esecuzione, avrebbe invece esercitato d'ufficio il doveroso potere riconosciuto dall'art. 625 bis c.p.p., comma 3.
Quanto al merito del ricorso in esame, secondo il IA, le motivazioni della sentenza impugnata manifesterebbero "una palese violazione del diritto di difesa e di quello al contraddittorio" per avere i giudici di legittimità adottato una decisione processualmente "ingiusta" a seguito del mancato adeguamento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, richiamata dalla difesa, rappresentandosi erroneamente che gli obblighi di interpretazione conforme a Convenzione discenderebbero solo nel caso di previa sentenza di condanna della stessa Corte europea, nonché a seguito del travisamento delle dichiarazioni di un "teste" a carico. Sotto il primo profilo, i giudici di legittimità sarebbero incorsi in una "situazione di errore evidente e decisivo", avendo affermato che nel 1995 le regole del giusto processo non avrebbero trovato accoglimento nell'ordinamento italiano, nonostante la ratifica nel 1954 della Convenzione europea e nonostante le Sezioni Unite già nel 1988 (ric. Castro Polo) avessero affermato il principio della immediata operatività in Italia delle norme della Convenzione. Sotto il secondo profilo, sussisterebbe l'errore "di fatto" in ordine all'effettivo tenore delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vinciguerra, il quale non avrebbe mai asserito che il IA gli avrebbe riferito di avere partecipato ai reati ascrittigli. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che le dichiarazioni del Vinciguerra si atteggerebbero a riscontri individualizzanti di quanto riferito dall'altro collaboratore di giustizia Addeo, giacché il primo avrebbe precisato espressamente che il IA, a sua specifica domanda, avrebbe negato categoricamente di avere partecipato all'episodio criminoso. Le sviste dei primi giudici di legittimità sarebbero state decisive, in quanto se fosse stata data la dovuta rilevanza all'efficacia erga omnes della giurisprudenza della Corte europea e non fosse stata valutata come individualizzante la dichiarazione del Vinciguerra, il risultato cui è pervenuta la Corte di cassazione sarebbe stato diverso.
La non corretta applicazione della giurisprudenza europea unitamente al travisamento del contenuto delle dichiarazioni del Vinciguerra avrebbero determinato una chiara violazione dei principi basilari del giusto processo con la conseguente necessità della declaratoria di invalidità della sentenza impugnata.
Con memoria depositata il 20.5.2009 la difesa del IA insisteva, formulando ulteriori osservazioni, per la revoca della sentenza impugnata con il conseguente ordine di procedere a nuova trattazione del ricorso contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli in data 15.2.2007. Ciò premesso, deve essere preliminarmente esaminato il problema (assorbente rispetto ad ogni altra questione) della tempestività del proposto ricorso straordinario.
L'art. 625 bis c.p.p., stabilisce che tale mezzo di impugnazione deve essere "presentato alla Corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento" impugnato (comma 2) e che quando la richiesta per la correzione di un errore di fatto è proposta fuori di tale termine la stessa Corte ne dichiara l'inammissibilità (comma 4).
La citata sentenza IC, pronunciata in altro procedimento e nei confronti di altre parti, attesa la sua natura meramente interpretativa, non può modificare la decorrenza (il dies a quo) del predetto termine perentorio stabilito da una disposizione legislativa.
Come ha correttamente osservato, inoltre, il P.G. requirente, "non può prendersi come termine di riferimento, ai fini della tempestività del ricorso, il deposito della sentenza IC, concernente altro procedimento;
perché il mutamento giurisprudenziale non può travolgere il principio che regola la legge processuale, cioè tempus regit actum (non potendo operare in tal senso neppure il mutamento normativo, tanto che le relative modifiche si accompagnano in genere a disposizioni transitorie)". Nè la surripetuta sentenza, nonostante il suo carattere innovativo, può costituire causa di "remissione in termini", non rientrando il mutamento giurisprudenziale nei casi di restituzione nel termine tassativamente stabiliti dall'art. 175 c.p.p.. Per quanto concerne la sollecitazione per un provvedimento di ufficio ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., comma 3, deve essere, innanzitutto, osservato che non è esatto che questa Corte si sia pronunciata di ufficio nel procedimento nei confronti del IC. In detto procedimento la Corte Suprema era stata investita da una richiesta specifica del giudice dell'esecuzione, il quale, dichiarando, all'esito di una sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo adita dal IC, l'ineseguibilità della sentenza di condanna e, a fronte della esplicita indicazione della Corte europea di assicurare la restitutio in integrum (cioè il ritorno alla situazione quo ante il giudicato della Cassazione) aveva disposto la trasmissione alla Corte Suprema del ricorso per cassazione, sul quale a suo tempo la stessa Corte si era pronunciata, incorrendo nella violazione constatata dalla Corte europea. Ciò posto, deve essere rilevato che l'art. 625 c.p.p., comma 3, circoscrive la possibilità di un intervento di ufficio, in ogni momento, della Corte di cassazione all'ipotesi della correzione di un errore materiale cioè di un mero errore formale, e non anche di un errore di fatto (entrambi, invece, presi in considerazione nel comma primo della disposizione).
Nel caso di specie, gli errori denunciati dal ricorrente sono stati prospettati come vizi di natura percettiva e, quindi, come errori di fatto, che escludono la possibilità di un intervento officioso della Corte di legittimità.
Pertanto, il ricorso straordinario del IA, essendo stato presentato (il 5.3.2009) oltre il termine di centottanta giorni dal deposito della sentenza impugnata (5.2.2008), è sicuramente tardivo. Conseguentemente, ne deve essere dichiarata l'inammissibilità. L'inammissibilità originaria del gravame in questione impedisce l'esame degli altri motivi, che, peraltro, presuppongono la risoluzione di delicate questioni circa la posizione che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo occupa nell'ordinamento interno italiano.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione Sezione Quinta Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 300,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza in Camera di Consiglio, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2009