Sentenza 27 marzo 2002
Massime • 5
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice "correzione" di quella precedente, ma la sostituisce "in toto". (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata).
In tema di correzione dell'errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato e l'art. 625-bis cod. proc. pen. ha natura di norma eccezionale, possono costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali. (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata).
In tema di procedimento per la correzione dell'errore di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione, nell'ipotesi in cui il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile, all'esito di udienza, la relativa pronuncia deve assumere la forma della sentenza, atteso che il comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. impone l'adozione dell'ordinanza nei soli casi in cui l'inammissibilità sia dichiarata "de plano" senza l'instaurazione del contraddittorio e che - al di fuori dei casi previsti da specifiche disposizioni di legge - la sentenza corrisponde all'ordinaria forma delle decisioni della Corte di cassazione, anche se dichiarative dell'inammissibilità del ricorso, siano esse adottate nell'udienza pubblica o in quella camerale, partecipata o non. (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata).
L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte ha precisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale) (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata).
L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. (La Corte in motivazione ha precisato che la mera qualificazione della svista in questione come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sè, l'accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto). (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 16103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16103 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIL
Richiesta copia studio per diritti € 310 1 6 1 0 3 dal Sig. IMPERIQ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia esecutiva SUSA ITALIANA
-8 MAG/2002 dal Sig.G.E. IL CANCELLIERE per diritti 13.10 dirt APR. 2002 REPUBBLICA ITALIANA Udienza
il IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO cam. cons.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 27 marzo 2002
0.77 1.1500 SEZIONI UNITE PENALI Sentenza CAN
n. 12 composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
1. Dott. Nicola MARVULLI Presidente 2. Dott. Pasquale TROJANO Componente Reg. Gen.
6296100
3. Dott. Umberto PAPADIA # " 2550/2002 4. Dott. Torquato GEMELLI " "
296095
5. Dott. Carlo COGNETTI ""
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 6. Dott. Giorgio LATTANZI 1 1 Richiesta copia esecutiva
IL SOLE 24 ORE " " dal Sig.
7. Dott. Aldo GRASSI per diritti L.3.10
30 APR 2002 8. Dctt. Giovanni DE ROBERTO 11!!
IL CANCELLIERE
9. Dctt. Giovanni SILVESTRI "" relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso straordinario per errore di fatto proposto da MO AS, nato a [...] il
5.2.1961,
avverso la sentenza n. 1160/2001 pronunciata in data 11.10.2001 dalla Corte Suprema di
Cassazione-Sesta Sezione Penale;
0.77 1.1500
AN
.. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni SILVESTRI;
Generale, dott. Umberto Toscani, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con tutte le conseguenze di legge;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Temistocle Gurrado;
OSSERVA 1. - Con istanza depositata il 21.12.2001, l'avv. Temistocle Gurrado, munito di procura speciale, proponeva ricorso straordinario per errore di fatto, a norma dell'art. 625-bis c.p.p.,
nell'interesse di AL BA, chiedendo l'annullamento della sentenza emessa dalla Sesta
Sezione Penale di questa Corte in data 11.10.2001, depositata il 19.11.2001, con cui era stato rigettato il ricorso proposto contro la sentenza pronunciata il 26.6.2000 dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria relativamente al capo riguardante la condanna del BA per il delitto di peculato in concorso con IN NE.
Premesso che l'imputazione contestata al BA e al NE consisteva nell'essersi impossessati -quali agenti di polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di Reggio
Calabria di un orologio "rolex", depositato nella cassa valori dal detenuto LA Ventrici
all'atto del suo ingresso in carcere, distraendolo a favore del detenuto UN NO, previa alterazione del registro di carico degli effetti personali, il ricorrente precisava che la sentenza di appello era stata annullata senza rinvio per il delitto di falso perché il fatto non sussiste e che, in ordine al delitto di peculato, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso ritenendo che il
BA avesse la disponibilità dell'orologio, depositato nella cassa valori, per ragione del suo ufficio. Con ciò, ad avviso del ricorrente, il Giudice di legittimità aveva totalmente trascurato l'esame dell'apposito motivo di ricorso, con cui era stato puntualmente dedotto che il BA non aveva la disponibilità del bene ed era estraneo all'ufficio, tant'è che aveva dovuto rivolgersi al collega, IN NE, per richiedergli di consegnare l'orologio ad un detenuto diverso da quello che l'aveva depositato: ditalchè, l'omessa disamina del motivo di ricorso aveva condotto a non rilevare il travisamento dell'accusa e dei fatti, compiuto dai giudici di merito, i quali,
2 th contrariamente a quanto emergeva dalle risultanze probatorie, avevano ritenuto esistente la codetenzione del bene da parte dei due agenti di custodia per ragione del loro ufficio, senza tenere neppure conto che al NE era stata conferita illegittimamente la funzione di magazziniere e tesoriere della casa circondariale. Il ricorrente addebitava all'impugnata sentenza della Corte di cassazione di non avere rilevato il travisamento e le omissioni verificatisi nei precorsi giudizi di merito e di avere posto a base della decisione di rigetto del ricorso del BA l'errore di fatto att nente alla supposta codetenzione del bene per ragione di ufficio, senza alcun apprezzamento delle censure dirette a porre in evidenza le diverse posizioni e le differenti condotte fattuali dei due agenti.
- Il ricorso straordinario veniva assegnato alla Sesta Sezione Penale di questa Corte, il 2.
cui Presidente titolare, con provvedimento del 21.2.2002, ordinava la trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 610, comma 2, c.p.p., per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il Primo
Presidente disponeva che il ricorso fosse trattato dalle Sezioni Unite all'udienza del 27.3.2002.
- L'art. 552 del codice di procedura penale del 1930 disponeva che tutti i 3.
provvedimenti della Corte di Cassazione in materia penale, anche se emessi dalle singole sezioni,
sono inoppugnabili>> e la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la conformità della norma ai principi della Carta fondamentale, chiarendo che l'inderogabilità della regola era giustificata dall'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche controverse, dalla quale consegue che la stessa funzione della giurisdizione postula un accertamento irrevocabile che chiuda definitivamente il processo penale, il cui momento terminale, ove siano esperiti i normali mezzi di impugnazione, è costituito dal giudizio e dalla pronunzia della Corte di Cassazione che, per il
ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione (art. 111,
secondo comma), non può soffrire ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso>> (Corte
cost., 4 febbraio 1982, n. 21).
Pur non figurando nel codice vigente una disposizione che sancisca esplicitamente la regola dell'inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, non è stata mai posta in
3 dubbio la persistente operatività del principio, considerato quale un postulato del sistema processuale funzionalmente connaturato all'esercizio della giurisdizione. E proprio con riferimento al codice vigente è stato precisato che il principio della irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, oltre ad essere rispondente al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo -il che costituisce,
del resto, lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale e realizza l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche- è pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidata alla medesima Corte di Cassazione dall'art. 111 della
Costituzione>> (Corte cost., 5 luglio 1995, n. 294). Mette conto anche di osservare che la Corte
Costituzionale ha costantemente lasciato cadere le ripetute sollecitazioni, dettate da evidenti esigenze di giustizia sostanziale, tendenti a provocare una pronuncia additiva che aprisse un varco nel regime di assoluta intangibilità delle decisioni della Cassazione e consentisse di rimediare agli errori in esse contenuti, ritenendo che l'introduzione di un rimedio straordinario implichi una pluralità di soluzioni e di modalità attuative, onde non può che costituire il risultato di scelte discrezionali riservate al legislatore (sent. n. 21/1982 cit. e 294/1995 cit.). Peraltro, il giudice celle leggi ha tenuto fermo il rifiuto di un intervento additivo, analogo a quello compiuto per il processo civile con le sentenze n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, con riguardo agli errori di fatto, di tipo percettivo, relativi alla lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, precisando, tuttavia,
che simili errori compromettono indebitamente l'effettività del giudizio di cassazione e devono avere un necessario rimedio, che deve essere individuato dalla stessa Corte di Cassazione
all'interno dell'ordinamento processuale nell'esercizio della funzione nomofilattica ad essa istituzionalmente riservata (Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395).
L'immanenza e la centralità del principio nel sistema processuale, in funzione di strumento di chiusura dello stesso, sono state costantemente sottolineate dalla giurisprudenza di legittimità,
rilevando che la giurisdizione, per sua intrinseca essenza, è retta dalla necessità di fissare definitivamente l'accertamento giudiziale e di cristallizzare su determinati risultati la ricerca della
4 verità compiuta nel processo, nella consapevolezza che, nelle vicende umane, il vero ed il giusto possono essere rimessi sempre in discussione e che esiste un momento in cui la dinamica processuale deve comunque arrestarsi per cedere il posto all'esigenza di certezza e di stabilità
delle decisioni giurisdizionali quali fonti regolatrici di relazioni giuridiche e sociali>> (Cass., Sez.
I, 6 ottobre 1998, Bompressi ed altri, rv. 211459). E proprio nel valore della certezza è stato individuato il fondamento di vari istituti, che nell'inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte
di Cassazione trovano specifica base giustificativa. In tale precisa prospettiva ricostruttiva del sistema delle impugnazioni, è stato stabilito -con riferimento al delicato problema del giudicato progressivo che i limiti ai quali è vincolato il giudice di rinvio sono tutti riconducibili alla rilevanza ed all'efficacia della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione>> e che gli effetti preclusivi che impediscono al giudice di rinvio di estendere la sua indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato non sono in alcun modo assimilabili a quelli che conseguono dalla delimitazione del contenuto dei motivi di impugnazione: essi, infatti, sono diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse>> (Cass.,
Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese ed altri, rv. 186164; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000,
Tuzzolino, rv. 216239). E, nella stessa ottica della definitività e della immodificabilità dei provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione, sono stati tracciati i rigorosi, tassativi, limiti di esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 c.p.p., nella quale è del tutto assente la funzione sostitutiva propria dei mezzi di impugnazione, ordinari e straordinari (Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, Armati, rv. 206176; Cass., Sez. Un., 18 maggio
1994, Armati, rv. 198543). 4. L'assolutezza del principio dell'irrevocabilità delle decisioni della Corte di
Cassazione ha subito indubbiamente una deroga a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, sesto comma, della 1. 26.3.2001, n. 128, che, inserendo nel codice l'art. 625-bis, ha introdotto l'istituto
5 del ricorso straordinario, ammettendo, a favore del condannato, la richiesta di correzione degli errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di legittimità.
Deve, anzitutto, premettersi che è senz'altro condivisibile l'opinione unanimamente espressa nei primi commenti delle disposizioni dell'art. 625-bis c.p.p., secondo cui nella previsione del ricorso straordinario sono accomunate due situazioni processuali radicalmente diverse, alle quali corrispondono rimedi nettamente differenti per struttura e per finalità.
La figura dell'errore materiale coincide, in tutto e per tutto, con quella che forma oggetto della disciplina dettata dall'art. 130 c.p.p., da sempre ritenuta pacificamente applicabile anche ai provvedimenti della Corte di Cassazione penale. Tale tipo di errore, comprensivo sia degli errori in senso stretto che delle omissioni, consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un
"lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione: questa, cioè, corrisponde perfettamente a quanto rappresenta il contenuto della deliberazione, dato che il vizio si risolve nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva. Il che spiega la ragione per cui la correzione dell'errore materiale ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto>> (Cass., Sez.
Un., 18 maggio 1994, Armati, cit.). La correzione dell'errore materiale riguarda, quindi, la sola documentazione grafica quale mezzo di manifestazione della volontà giudiziale, regolarmente formatasi senza l'influenza perturbatrice di quell'errore, tant'è che l'applicazione dell'art. 130 c.p.p.
è stata considerata del tutto compatibile col principio dell'inoppugnabilità delle decisioni della
Corte di Cassazione, proprio perché rigorosamente circoscritta alla categoria degli errori materiali che non determinano nullità e sono eliminabili senza una modificazione essenziale del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE provvedimento. UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio- dal Sig. ATONE per diritt 3 ло 29 LUG. 2003 6 5. - Del tutto differente è la natura dell'errore di fatto. Questo consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la Corte di Cassazione è incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, il cui svisamento conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe adottata senza l'errore di fatto.
In mancanza di una definizione nell'art. 625-bis c.p.p., nelle prime pronunce di questa
Corte, al fine di delimitare la categoria dell'errore di fatto previsto in tale disposizione, si è
itenuto di potere fare utile riferimento alla nozione dell'errore di fatto revocatorio delineata dall'art. 395 n. 4 c.p.c. ed espressamente richiamata dall'art. 391-bis c.p.c., con cui, dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, è stato regolato il ricorso per la correzione degli errori materiali e per la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
civile. Alla luce del modello dell'errore revocatorio, è stato, pertanto, precisato che si ha errore di fatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 625-bis c.p.p., quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (Cass., Sez. fer., 7 settembre 2001,
Schiavone, rv. 220181; Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2001, Botteselle, rv. 220292; Cass., Sez. I, 13
novembre 2001, Salerno, rv. 220372). In una siffatta ottica, in tutte le sentenze è stato sottolineato che l'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata,
ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire, in modo diretto ed evidente (vale a dire, "ictu oculi"), che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti.
Pertanto, l'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa
7 assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di Cassazione è
chiamata a pronunciare. Deve trarsene la conseguenza che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e presenti un qualsiasi contenuto valutativo, la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio,
non all'errore di fatto, onde deve senz'altro escludersi la proponibilità del ricorso straordinario.
-Le argomentazioni sin qui sviluppate rivelano, in modo non equivoco, che l'art. 625- 6.
bis c.p.p. regola due distinti istituti: l'uno è costituito dal ricorso per la correzione degli errori materiali presenti nel testo dei provvedimenti della Corte di Cassazione;
l'altro corrisponde al ricorso per l'eliminazione degli errori di fatto che hanno influito sul processo formativo della volontà ed ha la finalità di rimuovere la decisione e di sostituirla con quella che sarebbe stata deliberata senza quegli errori. Il ricorso straordinario per errore di fatto ha, dunque, la funzione tpica di una impugnazione in senso tecnico, come è confermato dalla circostanza che il quarto comma dell'art. 625-bis, nel disporre che la Corte, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore>>, prefigura all'esito della procedura camerale partecipata di cui all'art. 127 c.p.p.- rimedi flessibili ed adattabili alle diverse situazioni, che permettono l'immediata pronuncia della nuova decisione, in luogo di quella viziata dall'errore di fatto, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e la celebrazione del nuovo giudizio nelle forme dell'udienza pubblica o della camera di consiglio. Pertanto, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto, il momento rescindente e quello rescissorio, pur restando concettualmente sempre distinguibili, possono essere unificati o separati,
secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali: in ogni caso, benchè l'art. 625-bis si limiti a parlare di correzione>>, l'accoglimento del ricorso comporta una nuova decisione che sostituisce quella precedente.
Dalle precedenti riflessioni si evince che soltanto il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di vero e proprio mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo all'errore materiale
8 rappresenta null'altro che uno strumento di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall'art. 130 c.p.p., senza alcuna incidenza sul contenuto della decisione e con funzione di mera rettifica della forma espressiva della volontà del giudice. La riprova più convincente può trarsi dalla stessa disciplina dell'art. 625-bis c.p.p., che, pur prevedendo l'identico termine di centottanta giorni per il ricorso nei riguardi dell'una e dell'altra specie di errore, specifica, al terzo comma, che l'errore materiale può essere rilevato, d'ufficio, in ogni momento e, al quarto comma, che è inammissibile il ricorso per errore di fatto proposto dopo la scadenza del termine di centottanta giorni,
confermando così che soltanto quest'ultimo costituisce mezzo di impugnazione straordinaria dei provvedimenti della Corte di Cassazione, nonostante la loro definitività ed esecutività.
La ragione della previsione di una medesima normativa per due tipi di errore così diversi deve plausibilmente individuarsi nel fatto che l'art. 625-bis c.p.p. è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., all'interno della quale l'errore materiale è regolato accanto all'errore di fatto. La consapevolezza di tale circostanza, di ordine estrinseco e contingente, deve contribuire a non offuscare la chiarezza concettuale indispensabile per la corretta differenziazione delle due categorie di errore e dei distinti rimedi azionabili: e ciò è tanto più vero se si tengono presenti le puntuali considerazioni -riferite all'art. 391-bis c.p.c. ma sicuramente estensibili all'art. 625-bis c.p.p.- contenute nella sentenza della Corte Costituzionale,
che, nel dichiarare l'incostituzionalità della disposizione in cui è previsto un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di
Cassazione, ha sottolineato la diversità dell'errore materiale dall'errore di fatto, precisando che per il primo, e solo per esso, l'esistenza di un termine di decadenza contrasta col canone di ragionevolezza (sentenza n. 119 del 18 aprile 1996).
- I risultati dell'indagine permettono di fissare un punto di primaria importanza sul 7.
piano ermeneutico, dal momento che essi convergono univocamente nel porre in luce che il ricorso per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale: quello della
9 inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625-bis c.p.p., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato. Deve inferirsene che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità.
Il carattere tassativo della normativa dettata dall'art. 625-bis rende evidente che non può
condividersi la pronuncia con cui è stato ritenuto che il ricorso straordinario per errore di fatto sia proponibile anche contro le decisioni adottate nei procedimenti incidentali "de libertate" (Cass.,
Sez. feriale, 7 settembre 2001, Schiavone, cit.). Invero, se si considera che l'art. 625-bis ammette
(comma 1) e limita la legittimazioneil ricorso soltanto a favore del condannato>>
all'impugnazione straordinaria al procuratore generale e al condannato (comma 2), risulta palese che il legislatore ha assunto come modello il contenuto della disciplina della revisione (cfr. artt.
629 e 632 c.p.p.), anch'essa certamente di carattere eccezionale (Cass., Sez. I, 6 aprile 2000, rv.
216197; Cass., Sez. I, 21 settembre 1999, Ilacqua, rv. 215244; Cass., Sez. II, 2 dicembre 1998,
Lucidi, rv. 212267). Ne segue che oggetto del ricorso straordinario possono essere soltanto le sentenze di condanna e che l'estensione a decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali trova insuperabile preclusione nel divieto dell'interpretazione analogica, come è stato, del resto,
esattamente ritenuto nella pronuncia con cui è stato considerato inammissibile il ricorso per errore di fatto contro la decisione adottata nel procedimento di rimessione del processo a norma dell'art. 45 c.p.p. (Cass., Sez. I, 7 febbraio 2002, Pili). 8. Al fine di chiarire l'effettivo ambito applicativo della disciplina del ricorso straordinario per errore di fatto, occorre precisare che sono certamente estranei al campo di applicazione dell'art. 625-bis c.p.p. gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una
10 inesatta portata, anche quando siano dovuti all'ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.
Ne consegue che l'error iuris, al pari dell'errore di giudizio o valutativo, non può mai essere fatto valere a mezzo del ricorso straordinario, dato che, rispetto ad esso, resta intatto il rigore del principio dell'intangibilità delle decisioni della Corte di Cassazione.
Deve osservarsi, altresì, che, nell'intento di definire la nozione di errore di fatto, in una recente pronuncia di questa Corte è stato stabilito che l'art. 625-bis c.p.p. resta inapplicabile in caso di omesso esame di un motivo di ricorso, sul rilievo che un tale vizio dà origine ad un difetto d motivazione che non significa né affermazione né negazione di alcuna realtà processuale
(Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2001, Botteselle, cit.).
L'indirizzo interpretativo non può essere accolto nella sua portata generalizzante e richiede le necessarie precisazioni ed i dovuti approfondimenti.
Preliminarmente va precisato che la mancanza della presa in considerazione di un motivo di ricorso non dà causa ad un errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, allorquando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione,
nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi"
della sentenza medesima: ditalchè, in una simile evenienza, non può propriamente parlarsi di omessa pronuncia su un motivo di ricorso nè, ovviamente, di decisione viziata da errore di fatto.
Va rilevato, inoltre, che non è configurabile l'errore di fatto neppure quando la Corte, dopo avere esaminato un motivo di ricorso, abbia ritenuto assorbite le altre censure, per la ragione che, in tale ipotesi, dette censure sono state comunque valutate e se ne è reputata superflua la trattazione per effetto dei risultati della disamina del motivo preso in considerazione, giudicato, a ragione o a torto, dotato di valore assorbente, sul piano logico-giuridico, rispetto a quello il cui esame è stato reputato ultroneo.
L'omesso esame di un motivo di ricorso è rinconducibile, invece, nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una
11 disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. Deve chiarirsi, tuttavia, che la sola possibilità di qualificare la predetta svista come errore di fatto non può giustificare, di per sé,
l'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. in mancanza di una situazione in cui non sia verificabile un rapporto di derivazione causale necessaria della decisione adottata dall'omesso esame del motivo di ricorso, nel senso che il risultato della deliberazione della Corte
di Cassazione non sarebbe cambiato, anche se fosse stata sottoposta a vaglio la censura dedotta dal ricorrente. La soluzione è imposta dall'inderogabile carattere decisivo dell'errore di fatto,
dovendo questo necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario, nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità.
Pertanto, dalla decisività dell'errore di fatto deve trarsi il corollario che l'errore stesso resta irrilevante, agli effetti della disposizione di cui all'art. 625-bis, qualora i motivi di ricorso risultino infondati, ovvero inconferenti rispetto al tema di indagine o non dedotti con l'appello. E, con particolare riferimento all'omesso esame di motivi infondati, in modo manifesto o non, è
opportuno sottolineare che l'esclusione del ricorso straordinario trova convincente base giustificativa non solo nell'indicato principio di decisività dell'errore, ma anche in evidenti esigenze di economia processuale e nella irragionevolezza di una conclusione interpretativa, che,
in caso di mancato esame di motivi privi di fondatezza, rendesse necessaria la rescissione della precedente decisione del giudice di legittimità e la sostituzione della stessa con una nuova decisione di contenuto perfettamente identico.
E' stato sostenuto, da una parte della dottrina, che l'operatività del ricorso straordinario è
limitata alle decisioni relative alle questioni processuali, per le quali la Corte di Cassazione è
giudice anche del fatto, sicchè l'erronea supposizione, per essere rilevante, dovrebbe inerire ad un
"error in procedendo" dovuto ad un difetto di percezione degli atti che formano oggetto di
12 esame nel giudizio di legittimità. In altri termini, dovrebbe trattarsi di errori denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., rispetto ai quali la Corte di legittimità "è giudice anche del fatto" e, per risolvere la relativa questione, può -talora deve necessariamente- accedere all'esame dei relativi atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato ex art. 606, 1° comma, lett. e), soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione>> (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001,
Policastro ed altri).
Una simile interpretazione restrittiva dell'ambito applicativo dell'errore di fatto non è
giustificata dall'effettiva portata dell'art. 625-bis c.p.p. Infatti, non è controvertibile che la sentenza impugnata, sottoposta al sindacato della Corte, costituisce l'oggetto del giudizio di cassazione e che l'errore percettivo può anche cadere su un dato fattuale, nei precisi termini,
ovviamente, accertati dal giudice di merito. Anche in tale situazione l'errore non nasce dall'interpretazione di un fatto storico e dalla valutazione della ricostruzione compiuta dal giudice di merito, ma da una semplice svista materiale che ha portato a supporre erroneamente l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, che, al contrario, dal testo della sentenza impugnata risulta, "ictu oculi", incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito: sicchè si verte, anche in questo caso, nella situazione tipica dell'errore di fatto di ordine meramente percettivo, che, incidendo su uno specifico dato fattuale ed essendo privo di qualsiasi implicazione valutativa, può assumere valore determinante sul contenuto della decisione e giustificare, dunque, l'accoglimento del ricorso straordinario.
Infine, nel definire l'intrinseca consistenza dell'errore di fatto, deve escludersi che nell'area del ricorso straordinario possa essere ricondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità, perché riferibile alla decisione del giudice di merito, potendo, in tale ipotesi, l'errore essere fatto valere soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Pertanto, il travisamento del fatto non può legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. quando costituisca un vizio della decisione del giudice di 13 16 merito. La soluzione contraria, prospettata in talune posizioni della dottrina, appare assolutamente priva di plausibilità logica e sistematica se si considera che il travisamento non è
deducibile neppure come motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., se non nei rigorosi limiti tracciati dalla giurisprudenza ormai costante di questa Corte (cfr. Cass., Sez.
Un., 30 aprile 1997, Dessimone ed altri, rv. 207945; Cass., Sez. Un., 26 settembre 2001, P.G. in proc. Pisano).
-9. L'applicazione dei principi dianzi illustrati al fine di chiarire la nozione di errore di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p. rivela la manifesta infondatezza del ricorso straordinario proposto dal BA in data 21.12.2001 avverso la sentenza n. 1160 della Sesta Sezione Penale di questa Corte, depositata il 19.11.2001.
Con l'impugnazione straordinaria, il ricorrente ha denunciato che la sentenza del giudice di legittimità ha dato per scontata la responsabilità del BA, quale agente della polizia penitenziaria, per l'impossessamento dell'orologio "rolex" sul presupposto che tra le sue funzioni rientrasse la gestione dell'ufficio cassa valori del carcere di Reggio Calabria, mentre l'imputato giammai fu preposto a quell'ufficio, giammai fu responsabile di quell'ufficio, giammai lavorò
in quell'ufficio>>. Il ricorrente ha aggiunto che la Corte di Cassazione ha trascurato di valutare le censure dedotte con i motivi di ricorso, mentre l'esame degli atti processuali avrebbe posto in evidenza che i giudici di merito avevano travisato i fatti e non avevano in alcun modo motivato sul punto riguardante la co-detenzione dell'orologio depositato nell'ufficio valori della casa circondariale.
La situazione prospettata dal ricorrente non è in alcun modo riconducibile nella categoria dell'errore di fatto, dato che dal controllo degli atti del giudizio di legittimità (sentenza n. 1160
depositata il 19.11.2001, motivi del ricorso nell'interesse del BA, sentenza della Corte di
Appello di Reggio Calabria del 26.6.2000) si evince, con assoluta chiarezza, che la Corte di
Cassazione ha compiutamente esaminato le censure concernenti il tema della detenzione
14 dell'orologio da parte del BA per ragioni di ufficio, reputandole infondate sulla base dei dati di fatto accertati dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici.
Mancano, dunque, nella situazione rappresentata dal ricorrente le condizioni minime per ipotizzare l'esistenza di una svista materiale o di un errore percettivo che possa giustificare l'inquadramento nella figura dell'errore di fatto ex art. 625-bis. Del resto, è sufficiente esaminare le esplicite deduzioni contenute nel ricorso straordinario per rendersi conto che la difesa del
BA, con la denuncia dell'errore di fatto, ha cercato di mascherare il tentativo di rimettere in discussione le questioni di fatto e di diritto irretrattabilmente decise con la precedente sentenza della Corte di Cassazione e di estendere, così, l'indagine al travisamento del fatto, asseritamente cperato dal giudice di merito, senza tenere conto che il preteso vizio non avrebbe potuto formare oggetto del sindacato di legittimità neppure se fosse stato dedotto col ricorso proposto a norma dell'art. 606, comma 1, c.p.p. nel giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza n. 1160/2001.
In conclusione, il ricorso straordinario deve dichiararsi inammissibile per la manifesta non configurabilità dell'errore di fatto, con la precisazione che tale pronuncia deve assumere la forma della sentenza. Al riguardo deve sottolinearsi che il quarto comma dell'art. 625-bis stabilisce che è
pronunciata ordinanza nel caso in cui l'inammissibilità sia dichiarata "de plano", senza l'instaurazione del contraddittorio. La precisa delimitazione posta dalla norma comporta che la decisione deve essere emessa con sentenza, e non con ordinanza, nell'ipotesi in cui la dichiarazione di inammissibilità venga adottata non a seguito di delibazione preliminare, ma a conclusione del procedimento in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti, dato che -al di fuori dei casi previsti da specifiche disposizioni di legge- la sentenza corrisponde all'ordinaria forma delle decisioni della Corte di Cassazione, anche se dichiarative dell'inammissibilità del ricorso, siano esse adottate nell'udienza pubblica o nel procedimento in camera di consiglio,
partecipato o non partecipato.
15 Infine, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve pronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, stante la manifesta infondatezza del ricorso, al pagamento di una congrua somma a favore della cassa delle ammende. P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di cinquecento euro a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2002.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Motherly SEZIONI UNITE PENALI
Depositato in Cancelleria il 30 APR. 2002
IL DIRETTORE DI CAN A
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