Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
La rituale presentazione dell'atto di impugnazione da parte di persona incaricata necessita, anche in presenza di delega orale, dell'identificazione del presentatore quale elemento da cui desumere il rapporto con il sottoscrittore dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2010, n. 26753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26753 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 879
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 45149/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ.KA.RA. N. IL (omesso) ;
2) MU.AM.MA. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1663/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 01/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AGOSTINO CORDOVA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.12.2008 il G.u.p. di Milano condannava col rito abbreviato Az.Ka.Ra. alla pena di 5 anni di reclusione e Ma.Mu.Am. a quella di 5 anni e 9 mesi di reclusione, il primo, in concorso col secondo per il reato di cui all'art. 110 c.p., art. 609 octies c.p., commi 1, 2, 3 con riferimento all'art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2 e n. 5; art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 605 c.p.; art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 per avere privato della libertà personale il clandestino Su.Al. , in attesa di trasferirlo in XXXXXX ad opera di un'organizzazione criminale cui appartenevano entrambi gli imputati, percuotendolo, minacciandolo con un coltello, sodomizzandolo ripe tuta mente, rinchiudendolo in casa e curandone la permanenza clandestina in XXXXXX dietro corrispettivo;
e, quanto al secondo, in ordine ai reati di cui all'art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 2 e n. 5 per analogo comportamento. Venivano altresì
condannati al risarcimento dei danni nei confronti del Su. , costituitosi parte civile.
Tale sentenza veniva confermata dalla Corte d'appello di Milano il 1.10.2009 con la seguente motivazione:
1) il fatto era stato accertato in quanto il Su. era riuscito a fuggire dall'appartamento calandosi dal balcone sito al terzo piano, ma fratturandosi il piede nel saltare dal primo piano a quello stradale: era stato soccorso da una passante, M.S. , che aveva fatto intervenire telefonicamente la polizia;
2) la p.o. aveva identificato prima fotograficamente e poi personalmente i due inquisiti, ed aveva riferito che l'Az. era claudicante ad una gamba per un incidente od una ferita e che aveva un tatuaggio a forma di serpente;
3) Az. aveva ammesso di avere assieme a Mu. favorito l'immigrazione clandestina di cittadini XXXXX in transito verso altri paesi europei, e di avere ospitato il Su. dietro compenso;
che assieme al Ma. i tre avevano bevuto del whisky, ma che poi erano andati a dormire e nulla era accaduto;
e che le accuse del Su. erano calunniose, essendo stato egli mandato da un gruppo concorrente (che aveva due volte ferito detto Az. ) per togliere di mezzo lui ed il Ma. ;
4) costui aveva reso identica versione;
5) in sede di perquisizione erano stati rinvenuti due coltelli, una bottiglia di whisky vuota, del denaro, i capi di vestiario del Su. ;
6) a costui erano state riscontrate ecchimosi al collo ed alle labbra (dovute ad pugno e ad uno strattonamento per costringerlo a subire gli atti sessuali), un arrossamento nella zona anale;
e nello stabile erano poi stati identificati 7 XXXXX irregolarmente soggiornanti in XXXXXX;
7) la versione della p.o. era attendibile, come ritenuto dal Tribunale, essendo inverosimile che il Su. avesse accettato di costruire per conto del gruppo contrapposto un'infondata accusa di abusi sessuali per poi scaraventarsi da un appartamento sito al terzo piano;
8) il suo racconto era rimasto coerente quanto alla provenienza dalla XXXXXX, al mezzo di trasporto (un camion), alla durata del soggiorno a XXXXXX, all'indicazione del numero dei XXXXX (7) abitanti nell'appartamento, ed al particolare che vi era stata solo una parziale penetrazione anale, convalidata dal sequestro nell'abitazione in cui era stato ristretto di un contenitore di crema Nivea;
9) che egli fosse fuggito dalla finestra era dovuto al fatto che la porta era chiusa a chiave, ecc..
10) la sua versione era confermata quanto alle lesioni dal referto medico;
11) ben altri erano i mezzi del gruppo contrapposto per eliminare la concorrenza (risultando dagli atti il ferimento dell'Az. avvenuto giorni prima, laddove l'identificazione dei due imputati era avvenuta solo in seguito alle indagini, che avrebbero potuto avere esito ben diverso;
12) la limitazione della libertà personale era andata ben oltre quella connessa alla violenza sessuale;
13) il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 sostituito dalla L. 189 del 2002, art. 11, comma 1, lett. b) sanziona non solo l'agevolazione dell'ingresso clandestino in XXXXXX ma anche le condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale in altri Stati;
e ciò a parte che la p.o., giunta a XXXXXX, doveva contattare i due imputati avendo versato Euro 6.000 al gruppo ad essi riconducibile, ed erano stati prelevati da un ragazzo mandato da detti imputati;
14) andava esclusa la concessione delle generiche e la pena era adeguata alla grave illegalità dei fatti, alle minorate condizioni della vittima, all'essere stati i due imputati più volte segnalati con diversi alias, nonché denunciati per delitti contro il patrimonio e per illegale immigrazione.
Proponeva separati ricorsi il difensore, deducendo quanto appresso per entrambi gli imputati:
a) l'attendibilità della p.o. era minata dalle diverse discordanze;
b) prima aveva dichiarato che si trovava in XXXXXX da 3 giorni, poi da 37; che i XXXXX ospitati nell'abitazione erano 5, per poi aumentarli a 7; prima aveva parlato di una parziale penetrazione e poi che era stata completa e con eiaculazione;
c) era illogico ritenere che, a solo 7 giorni dal secondo ferimento al gluteo ed alla gamba, l'Az. non recasse evidenti segni di ciò e delle medicazioni, e che la p.o. non li avesse notati e descritti;
d) per fuggire il Su. avrebbe potuto uscire tranquillamente dalla porta d'ingresso;
e) dopo l'asserita violenza egli sarebbe potuto uscire, donde l'insussistenza del sequestro di persona;
f) tale Re. , cugino della p.o., aveva contattato per alloggiarlo l'Az. , che quindi non aveva contribuito all'immigrazione clandestina.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva pregiudizialmente questa Corte che il ricorso è inammissibile in quanto, come attestato a margine della prima pagina, esso è stato depositato da persona non delegata dal difensore e neppure identificata, e ciò in violazione dell'art. 582 c.p.p.. Vero è che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è necessaria una delega scritta, ma nella specie mancava anche l'identificazione del presentatore, da cui desumere il suo rapporto con chi gli avrebbe conferito l'incarico.
Prescindendo da tale vizio, il ricorso sarebbe comunque inammissibile, trattandosi di una mera rilettura difensiva di alcuni aspetti della vicenda, palesemente infondata o sfornita di concreti elementi di prova.
A comprova di ciò, basta considerare che;
- ove si fosse trattato di false accuse non si sarebbero verificate le eccepite discordanze, peraltro del tutto marginali;
- peraltro, in sede di incidente probatorio il Su. non era sicuro del numero dei XXXXX ospitati, essendosi espresso nel senso di "credo sette persone";
- contrariamente a quanto sostenuto, egli aveva riferito che l'Az. era claudicante per un incidente od una ferita: e nel verbale di fermo non si faceva riferimento alle asserite vistose ferite e bendaggi;
- il Su. veniva tenuto chiuso a chiave in casa, per cui non poteva sottrarsi ai fatti contestati, tant'è vero che alla fine dovette calarsi dalla finestra del terzo piano e saltare dal primo piano a quello stradale, fratturandosi un piede;
- giunto a XXXXXX, vi era un incaricato dell'Az. ad accoglierlo ed accompagnarlo nella casa del primo, da dove poi doveva essere trasportato in XXXXXX la settimana successiva;
- a parte ciò, come motivato, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 sostituito dalla L. n. 180 del 2002, art. 11 prevede il reato di cui al capo D) non solo per chi agevola l'ingresso abusivo in Italia di extracomunitari, ma anche per chi si adopera per procurare l'ingresso illegale in altri Stati: ed assieme al Su. l'Az. ospitava con le medesime finalità altri clandestini XXXXX.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con le condanne di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 Maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010