Sentenza 11 luglio 2013
Massime • 1
Nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc. pen.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore per la costituzione completa anche della cosiddetta "procura ad litem", contemplando, accanto all'ampio mandato a stare in giudizio, anche il mandato difensivo individuato dall'indicazione dello specifico oggetto della causa).
Commentari • 2
- 1. Ingiusta detenzione, indispensabile procura speciale (cass. 25082/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2023
L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata dalla parte personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali. Corte di …
Leggi di più… - 2. Riparazione per ingiusta detenzione anche via PEC? (Cass. 7033/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2023
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione non poteva essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza), la successiva introduzione della normativa emergenziale dovuta alla pandemia COVID-19 ha però ammesso la possibilità per le parti private di depositare atti del procedimento penale a mezzo PEC e dunque, anche l'istanza per ingiusta detenzione. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2013, n. 46159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46159 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 11/07/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - N. 1860
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 17804/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n.11328/12 della Corte d'appello di Bologna, 2a sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Parma, datata 01/12/2008, di RR AR alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed _Euro 400 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, nonché - in forma generica - al risarcimento del danno cagionato alla parte civile IA, per il reato p. e p dagli artt. 110 e 648 c.p. poiché, al fine di trarne profitto, acquistava o comunque riceveva, da persona rimasta ignota, un quadro dipinto - dal pittore Mattioli, conoscendone la provenienza delittuosa (denuncia di furto sporta da IA VA). In Parma, il 2.7.2003.
Con la recidiva aggravata.
1.1. Avverso tale sentenza propone ricorso l'avv. Donata Giorgia Cappelluto difensore di fiducia del RR, chiedendo l'annullamento della sentenza ovvero la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p., comma 2 e l'annullamento delle statuizioni civili, deducendo a motivo:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per violazione dell'art. 100 c.p.p. e conseguente eccezione di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p.. L'avvocato di parte civile, munito di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 122 c.p.p., si costituiva parte civile nel procedimento penale a carico dell'odierno appellante nell'interesse del signor IA VA ma partecipava al dibattimento anche se era sprovvisto di una procura adlitem, ai sensi dell'art. 100 c.p.p.. Ciò ha determinato una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) rilevabile nei termini stabiliti dall'art. 180 c.p.p. e con gli effetti di cui all'art. 185 c.p.p. ed in ogni caso rendendo nulla l'attività svolta dalla parte civile priva di una difesa tecnica.
b) art. 606 c.p.p., lett. c) e c) per violazione dell'art. 533 c.p.p. ovvero del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Denuncia il ricorrente che non è stata provata la identità del quadro detenuto dal RR con quello rubato al AN sicché a parere del ricorrente la sentenza impugnata è fondata su argomenti intrinsecamente deboli e non pertinenti, talvolta ipotetici o presuntivi, e sulla pretesa inversione dell'onere della prova oltre che sul travisamento delle prove orali assunte: è errata la motivazione nella parte in cui non attribuisce valore all'accertamento sulla falsificazione del dipinto essendo stato condannato l'imputato ad una pena maggiore proprio perché il quadro è stato ritenuto autentico e quindi di rilevante valore, con conseguenti rilevanti ripercussioni sul corso della prescrizione del reato. Inoltre non vi è alcuna motivazione in merito alla sussistenza in capo al RR di un dolo originario. La Corte di Appello ha superato l'ostacolo del difetto di prova dell'elemento psicologico legittimando la sufficienza, nel caso di specie, di un dolo superveniens che tuttavia, secondo l'insegnamento di questa Corte, non integra il delitto di ricettazione ma al più rileva ai fini della responsabilità di omessa denuncia di cose di provenienza sospetta ai sensi dell'art. 709 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 Riguardo alla procura rilasciata al difensore della parte civile, questa Corte, con una decisione che questo collegio condivide ed alla quale intende dare continuità, in un caso relativo alla formula di conferimento della procura speciale ad litem, ha già deliberato chiarendo che "nei casi in cui, nel giudizio penale, sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura ad impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 c.p.p.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte" (sentenza n. 14863 del 2004 rv 228595). Nel caso in esame, poi, la procura rilasciata dalla parte VA IA al difensore per costituirsi parte civile nel processo a carico del RR è completa anche della procura c.d. ad litem, contemplando,accanto all'ampio mandato a stare in giudizio anche il mandato difensivo, individuato e circostanziato dall'indicazione dello specifico oggetto della causa;
dichiarazione perfettamente idonea, in virtù del principio di conservazione degli atti sopra enunciato, a qualificare l'atto rituale ed pienamente idoneo allo scopo processuale.
2.2 Manifestamente infondato è,invece, il secondo motivo di ricorso che viene individuato e reso sostanziale con l'eccentrico richiamo a brani dei verbali delle persone escusse in dibattimento. Così concepito il motivo di ricorso non può essere preso in considerazione dalla Corte di legittimità perché sostanzialmente volto ad accreditare una lettura delle prove dichiarative,diversa ed alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici del merito. È, peraltro, noto che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30/11/1999 dep. 31/1/2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21/12/1993 dep. 25/2/1994, rv 196955).
2.3 Per altro profilo, il motivo di ricorso,pur dichiaratamente volto a denunciare la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione, in realtà tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito a questa Corte, neanche alla luce dei motivi nuovi presentati ai sensi della L. n. 46 del 2006. Premesso, infatti, che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e) di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito,il nuovo vizio introdotto attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia, cosi consentendo nel giudizio di legittimità di verificare la congruità della motivazione, anche attraverso l'indicazione, specifica, di atti contenenti la prova travisata od omessa. Sempre che l'informazione assuma rilievo fondante nella struttura dell'argomentazione del provvedimento impugnato e che si consenta alla Corte, con l'allegazione o la riproduzione in ricorso, di conoscere,nella loro integrante,degli atti contenenti la prova travisata. Nel caso in esame il ricorrente, in modo affatto diverso dal dovuto, si limita a riprodurre brani parziali delle testimonianze acquisite al dibattimento, secondo una logica prettamente difensiva e per nulla volta a fornire il reale quadro delle acquisizioni probatorie. Anche per tale aspetto il motivo si appalesa manifestamente infondato.
3. Il ricorso, per i motivi che precedono, deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013