Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione quando il preteso errore consista in una solo parziale acquisizione e lettura degli atti processuali, derivante dalla incompleta trasmissione degli stessi atti a seguito dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2009, n. 19366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19366 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/04/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1408
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 006628/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA IN, N. IL 14/09/1952;
avverso SENTENZA del 06/02/2008 QUINTA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. Caramello R..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza del 6/2 - 9/7/2008 n. 28187, su conforme requisitoria del P.G., rigettava i ricorsi proposti personalmente e dal difensore di DR IN avverso la sentenza 23/1/2006 della Corte d'appello di Genova, la quale, nel confermare parzialmente quella di primo grado, aveva dichiarato il suddetto imputato responsabile del reato associativo finalizzato alla gestione di falsi sinistri o all'aggravamento di sinistri reali per frodare le assicurazioni, nonché di numerosi delitti di falso materiale e ideologico e di corruzione di medici operanti in strutture pubbliche, assolvendolo per altri reati fine e rideterminando la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione;
che DR ha proposto ricorso straordinario per Cassazione chiedendo - previa sospensione dell'esecutività - l'annullamento della citata sentenza della Corte di Cassazione, sull'assunto che l'"errore protocollare di fondo", costituito dalla carente valutazione dell'intero fascicolo processuale (la S.C. avrebbe preso visione solo della sentenza di appello e di un semplice estratto di quella di primo grado - capi di, imputazione e dispositivo -, secondo quanto attestato dalla cancelleria della Corte d'appello di Genova in data 11/2/2009), avrebbe determinato, da un lato, l'omesso sindacato di legittimità su numerosi motivi di ricorso e, dall'altro, "errori percettivi" e "falsate presupposizioni nella lettura degli atti interni al giudizio", rilevanti e decisivi, con particolare riguardo:
- al motivo di ricorso (lett. i), riguardante la legittimità dell'ordinanza 23/1/2006 della Corte d'appello, reiettiva della richiesta di rinvio del dibattimento per impossibilità dell'imputato a comparire per malattia;
- al motivo di ricorso dell'imputato (lett. k) e di quello del suo difensore (lett. a) riguardante la nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza delle imputazioni per il reato associativo e per i delitti di falso e corruzione, eccezione questa già disattesa dal Tribunale con l'ordinanza del 9/5/2000 e con la sentenza di condanna (il cui apparato motivazionale, non allegato agli atti del processo, non era stato oggetto di doveroso controllo, pur essendo stato richiamato per relationem dalla sentenza di appello);
- ai motivi di ricorso (lett. r-s) con cui si denunziava la violazione delle regole procedurali attinenti alla formazione del fascicolo dibattimentale ed all'indebita utilizzazione della richiesta di rinvio a giudizio;
- ai motivi di ricorso (lett. m-o-q), riguardanti pretese violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità per i capi F-G-H-L, disattesi sulla base della "errata presupposizione" che "le due sentenze di merito si integrano perché sostanzialmente conformi", nonostante l'assenza in atti dell'impianto motivazionale della prima decisione;
- al motivo di ricorso (lett. w) con il quale si deduceva la prescrizione dei delitti di corruzione a seguito della concessione delle attenuanti generiche;
- al motivo di ricorso (lett. u) attinente all'omessa motivazione in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione;
- al motivo di ricorso (lett. p-v) con cui si denunziava l'illegittimo rinvio della sentenza di appello a motivazioni implicite e per relationem in ordine alla determinazione delle pene con particolare riguardo al reato associativo;
- al motivo di ricorso (lett. j) attinente alla parzialmente omessa pronuncia sull'eccezione di incostituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3;
che pregiudiziale rispetto alla disamina delle suelencate censure si pone la questione, sollevata dal P.G., della tempestività o non del ricorso, atteso che esso, risulta presentato il 18/2/2009, oltre il termine perentorio di 180 giorni dal deposito della sentenza avvenuto il 9/7/2008, previsto dall'art. 625 bis c.p.p., commi 2 e 4 a pena d'inammissibilità del ricorso;
che, avuto riguardo alla scansione dell'indicato periodo di tempo, inframmezzato dal periodo feriale (1/8 - 15/9/2008), occorre dunque stabilire se il decorso del suddetto termine processuale resti attinto da sospensione per effetto del periodo feriale, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1;
che, ad avviso del Collegio, essendo incontroversa la natura di mezzo di impugnazione, sebbene di carattere eccezionale, rivestita dal rimedio dell'art. 625 bis c.p.p., il prescritto termine decadenziale di 180 giorni deve ritenersi soggetto, come gli altri mezzi ordinati di impugnazione, alla normale sospensione dei termini prevista in via generale per il periodo feriale, ed in tal senso si è costantemente pronunciata sia la giurisprudenza penale di legittimità (conf. Cass., Sez. 2, 13/4/2005 n. 37385, Pappalardo;
Sez. 6, 27/3/2007 n. 24688, Cedro;
Sez. 3, 21/6/2007 n. 35509, Fusi;
Sez. 6, 25/10/2007 n. 43628, Finocchiaro;
Sez. 1, 14/2/2008 n. 9238, Rosmini), sia quella civile, per l'affermazione dell'analoga regola della maggiorazione di 46 giorni per il periodo di sospensione feriale dei termini per impugnare per revocazione una sentenza della Corte di Cassazione ex art. 391 bis c.p.c. (Cass. civ., Sez. 1, n. 24856 del 2006; Sez. 3, n. 10154 del 1993, rv. 483949; Sez. Lav., n. 5036 del 1988, rv. 459837);
che, pertanto, espunti i 45 giorni del periodo feriale dell'anno 2008, il ricorso straordinario proposto dall'DR deve considerarsi rituale e tempestivo e, per questo aspetto, ammissibile;
che, con riferimento alle questioni agitate nel presente ricorso, occorre innanzi tutto ribadire che la regola dell'intangibilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione, pur avendo perduto il carattere di assolutezza per effetto dell'art. 625 bis c.p.p., resta a cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato penale (Cass., Sez. Un., 27/3/2002, Basile), realizzando l'accertamento definitivo "lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale" e l'interesse fondamentale di ogni ordinamento "alla certezza delle situazioni giuridiche" (v., da ultimo, C. cost. n. 294 del 1995), sicché la disciplina del ricorso straordinario non può trovare applicazione oltre i casi in essa considerati che costituiscono appunto deroga all'intangibilità del giudicato;
che l'errore di fatto idoneo a dare luogo all'annullamento della sentenza di Cassazione è solo quello costituito da "sviste" o "errori di percezione", nei quali sia incorsa la Corte nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato dall'influenza esercitata sulla decisione dalla inesatta percezione di risultanze processuali, il cui svisamento ha condotto a una sentenza diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono effetto di detto errore, di talché:
- va escluso il rilievo dell'"errore valutativo" o di giudizio, dovendo l'errore di fatto consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di Cassazione e nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", nonché dovendo il travisamento degli atti (e non delle risultanze) rivestire inderogabile carattere decisivo sull'esito del processo;
- va escluso che nell'area dell'errore di fatto possa ricondursi l'errore percettivo riferibile alla decisione del giudice di merito, potendo questo essere fatto valere, sussistendone i presupposti, soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie o con la revisione;
- quanto all'omesso esame di uno o più motivi di ricorso per Cassazione, esso, risolvendosi in un difetto di motivazione, non significa affermazione ne' negazione di alcuna realtà processuale, bensì mancata risposta a una censura, sicché l'eventuale lacuna motivazionale può ricondursi all'errore di fatto solo quando risulti essere dipesa da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, e dalla mancata lettura del motivo di ricorso discenda una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione di quel motivo;
- peraltro, il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 ("nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione") non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure non riprodotto in ricorso sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante o rigettato, sicché non solo non è deducibile la mancata espressa disamina di doglianze non decisive o implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse logico-giuridiche della ratio decidendi della sentenza di legittimità, ma è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era decisiva e che il suo omesso esame dipende da sicuro errore di percezione (conf. Cass., Sez. 5, 20/3/2007 n. 20520, Pecoriello, rv. 236731);
che, ciò posto, il numero e la minuziosità delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza della S.C., lungi dall'evidenziare l'esistenza di errori di fatto decisivi, ne lumeggiano, viceversa, l'effettivo intento, che è quello di ripercorrere interamente il giudizio di legittimità già celebrato e deciso, e anzi, con esso, anche dei giudizi di merito, sollecitando una rivalutazione in fatto di ogni profilo, dedotto e deducibile;
che, quanto all'"errore protocollare di fondo" consistente, secondo il ricorrente, nella parziale acquisizione e lettura degli atti processuali (per essere stati trasmessi alla Corte di Cassazione solo la sentenza di appello e un estratto di quella di primo grado), da cui sarebbero conseguiti, nell'apprezzamento dei motivi di ricorso, rilevanti e decisivi "errori percettivi" e "falsate presupposizioni", va rilevato, da un lato, che la prospettata mancata trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti del processo in seguito all'impugnazione (a norma dell'art. 590 c.p.p., art. 164 disp. att. c.p.p., comma 4 e art. 25 regol. esc.) configura una violazione di per sè non assistita da specifica sanzione di nullità e, dall'altro, che il difensore di fiducia dell'imputato, pur presente, nulla ha dedotto o eccepito, in ordine a concrete lesioni dei diritti della difesa derivanti da siffatta irregolarità, nel giudizio di Cassazione conclusosi con il rigetto del ricorso (v. Cass., Sez. 3, 7/3/2008 n. 21922, Bugianesi, rv. 240236);
che, contrariamente a quel che assume il ricorrente, non sembra lecito affermare, d'altra parte, che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto del reale contenuto dei motivi di ricorso (principali e aggiunti) presentati personalmente dall'imputato e dal suo difensore nel pregresso giudizio di legittimità, sol perché la Corte di Cassazione, a dire dello stesso, non avrebbe proceduto alla lettura della sentenza di primo grado o di eventuali ordinanze dibattimentali pronunciate nel giudizio di merito, dovendo sottolinearsi che:
- circa il motivo di ricorso sub lett. i), riguardante la legittimità dell'ordinanza 23/1/2006 della Corte d'appello, reiettiva della richiesta di rinvio del dibattimento per impossibilità dell'imputato a comparire per malattia, la S.C. (p. 72) ha correttamente ribadito il principio giurisprudenziale dell'insindacabilità dell'apprezzamento di merito dei documenti clinici allegati a sostegno della richiesta di rinvio, ove questa, come nella specie, sia stata motivatamente disattesa;
- circa i motivi di ricorso proposti dal difensore (lett. a) e personalmente dall'imputato (lett. k), riguardanti la nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza delle imputazioni relative al reato associativo ed ai delitti di falso e corruzione, o aventi ad oggetto ulteriori nullità processuali, la S.C. (p. 68-69, 73), riportandosi alle ragioni elencate dalla Corte d'appello alla stregua delle argomentazioni del giudice di primo grado da essa richiamate, ha escluso la genericità della contestazione per la sicura e precisa consistenza dei dati fattuali ivi indicati e, per altro verso, ha definito aspecifiche e non autosufficienti, perciò inammissibili, le ulteriori deduzioni dì nullità o "anomalie processuali" concernenti le successive integrazioni dell'originaria contestazione;
- sui motivi di ricorso aggiunti (lett. r-s), di cui alla memoria 26/1/2008, con i quali l'DR si lamentava della violazione delle regole procedurali attinenti alla formazione del fascicolo dibattimentale e dell'indebita utilizzazione della richiesta di rinvio a giudizio ai fini dell'accertamento della responsabilità, la S.C. (p. 76), dopo avere evidenziato che trattavasi di questioni correlate alla pretesa indeterminatezza dei capi di imputazione, già avanzate e disattese nelle precedenti fasi di merito, nonché proposte genericamente nel ricorso del difensore, affermava correttamente che l'originaria inammissibilità del motivo principale non poteva non riflettersi anche sui motivi aggiunti a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 4;
- le diffuse censure di omesso esame dei motivi di ricorso (lett. m-o- q), riguardanti pretese violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità per i capi F-G-H-L, che sarebbero stati disattesi sulla base dell'"errata presupposizione" che "le due sentenze di merito si integrano perché sostanzialmente conformi", riguardano tutte, a ben vedere, pretesi errori di giudizio e attengono alla ritenuta non sindacabilità in sede di legittimità degli apprezzamenti di merito sull'adeguatezza dimostrativa del quadro probatorio, giacché esse s'appuntano, in estrema sintesi, sulla omessa risposta a censure che la S.C. (p. 73-75) ha ritenuto nel complesso inammissibili perché tendenti a prospettare una rivalutazione del merito delle vicende criminose;
- neppure concerne l'errore di fatto "percettivo", in cui sarebbe incorsa la Corte nella lettura degli atti interni al suo giudizio, la critica di omessa verifica della fondatezza dei motivi aggiunti di cui alle lettere j), sull'eccezione d'incostituzionalità della L. n.251 del 2005, art. 10, comma 3, p) e v), circa la determinazione delle pene con particolare riguardo a quella base per il reato associativo, u), sulla negata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e w), sulla pretesa prescrizione dei delitti di corruzione a seguito della concessione delle attenuanti generiche, avendo la S.C. replicato ad essi (p. 72-73, 75-77) richiamando le argomentazioni precedentemente svolte per sostenere la manifesta infondatezza di analoghi motivi proposti in via principale;
che, conclusivamente, ritiene il Collegio che nessuna delle censure avanzate dal ricorrente avverso la citata sentenza di legittimità ricada nell'alveo dell'errore sindacabile ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., di guisa che il ricorso, siccome manifestamente infondato per ogni profilo, dev'essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009