Sentenza 22 ottobre 2013
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Il ricorso straordinario per errore di fatto è consentito esclusivamente in favore del condannato poiché tale rimedio è esperibile contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, renda definitiva una sentenza di condanna, sicché la persona offesa è soggetto non legittimato a proporre tale impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 22/10/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - ORDINANZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1550
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 24270/2013
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DO RI, nato il [...];
avverso la sentenza in data 29-5-12 di questa Corte di Cassazione, sezione 7 penale;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le conclusioni del P.G. Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo. CONSIDERATO IN FATTO
Che DO RI ha proposto "istanza di immissione a ruolo della trattazione" avverso la sentenza, con la quale questa Corte di Cassazione, sez. 7 penale, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dallo stesso presentato, quale persona offesa, avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma in data 5/6.9.2011 aveva archiviato il procedimento sorto dalla denuncia presentata dal medesimo nei confronti della ex convivente ES RE UV;
che tale istanza deve essere qualificata come ricorso ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.. RITENUTO IN DIRITTO
Che il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis c.p.p. è ammesso solo in favore del condannato e che questa espressione è da intendere nel senso che una persona è legittimata ad esperire tale rimedio extra ordinem contro una decisione della cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende definitiva la sentenza di condanna (Sez. 2, 12 maggio 2004, n. 26339; Sez. 6, 17 gennaio 2007, n. 4124);
che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto dalla persona offesa, quindi da un soggetto non legittimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2014