Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2011, n. 13918
CASS
Sentenza 5 luglio 2011

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È inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale, la quale è imprescindibile, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario, riservata ex art. 625 bis, comma secondo, cod. proc. pen., esclusivamente al condannato, con la conseguenza che, in tal caso, è inapplicabile il disposto di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. (Nella specie al difensore era stato conferito un mero mandato alle liti ai fini della rappresentanza e della difesa nel relativo procedimento e non la procura speciale a proporre il ricorso in questione, ex art. 122 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2011, n. 13918
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13918
    Data del deposito : 5 luglio 2011

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