Sentenza 5 luglio 2011
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale, la quale è imprescindibile, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario, riservata ex art. 625 bis, comma secondo, cod. proc. pen., esclusivamente al condannato, con la conseguenza che, in tal caso, è inapplicabile il disposto di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. (Nella specie al difensore era stato conferito un mero mandato alle liti ai fini della rappresentanza e della difesa nel relativo procedimento e non la procura speciale a proporre il ricorso in questione, ex art. 122 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2011, n. 13918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13918 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 05/07/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 978
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 9832/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE IC N. IL 12/11/1942;
avverso la sentenza n. 16646/2010 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 17/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele che ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. Carmela Margherita Rodà del foro di Roma che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
TE LA propone in data 8 marzo 2011, per tramite del difensore, ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 34606 pronunziata in data 17
giugno 2010 dalla RZ NE penale di questa Corte con la quale erano stati respinti i ricorsi proposti dallo stesso TA e da EL IU avverso la sentenza resa in data 19 novembre 2009 dalla Corte d'appello di Roma a conferma della sentenza emessa il 26 giugno 2008 dal Tribunale monocratico di Roma, che ebbe a riconoscere entrambi i predetti imputati responsabili della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (per aver realizzato il EL, quale committente, avvalendosi dell'opera professionale del geom. TA, senza il prescritto permesso a costruire l'innalzamento dei muri perimetrali di un edificio preesistente con conseguente aumento di cubatura del locale sottotetto: fatto accertato in Roma il 5 settembre 2005) nonché - il solo EL - del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. (per aver presentato al Comune di Roma, avendo realizzato le suddette opere abusive, domanda di condono edilizio in cui falsamente ne attestava l'ultimazione entro il 31 marzo 2003: fatto commesso in Roma il 31 marzo 2004;
La RZ sezione penale di questa Corte, nel far luogo al rigetto dei ricorsi, ha ritenuto e ribadito la correttezza dell'iter argomentativo seguito dai Giudici di merito che ebbero a ritenere, sulla base delle convergenti ed esaustive risultanze istruttorie, che l'innalzamento abusivo dei muri perimetrali dell'edificio fosse avvenuto in epoca successiva al luglio 2005, come documentato anche dai rilievi fotografici: il tutto a conferma dell'accertamento eseguito dall'ing. AC il 3 agosto 2005. Da ciò l'esclusione della esperibilità del condono per gli abusi commessi dopo il 31 marzo 2003 e dell'assoggettabilità degli interventi successi al regime della DIA e l'irrilevanza della ed. procedibilità della domanda di condono prodotta all'udienza di discussione. Con il proposto ricorso il TA denunzia l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la NE terza di questa Corte per aver, in primo luogo, escluso che l'immobile fosse privo di concessione edilizia a seguito di condono;
concessione (allegata in copia) che invece risultava rilasciata dal Comune di Roma nel 1999. Dall'attestazione di procedibilità della domanda di condono, rilasciata dal Comune di Roma valeva a comprovare la veridicità di quanto dedotto circa l'avvenuta esecuzione dell'intervento abusivo prima del 31 marzo 2003, contrariamente al giudizio di "irrilevanza" formulato in ordine al documento prodotto dalla NE RZ. La sentenza pronunziata dalla NE terza sarebbe quindi inficiata, ad avviso del ricorrente, dall'errore di fatto integrato dalla falsa percezione dell'inesistenza di un fatto decisivo, invece pacificamente accertato.
Chiede in conclusione il ricorrente procedersi alla correzione del denunziato errore di fatto, previo immediato annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per ragioni formali e sostanziali. Quanto al primo profilo, rileva la Corte che, come emerge in atti, al difensore del condannato TA LA non risulta conferita apposita procura speciale a proporre ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen.; procura da ritenersi imprescindibile, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario e quindi di stretta interpretazione, riservata ex art. 625 bis cod. proc. pen., comma 2, esclusivamente al condannato. Resta quindi preclusa l'applicabilità del disposto dell'art. 571 cod. proc. pen., comma 3, relativo al difensore dell'imputato (cfr. ex multis. Sez. 4 ord. n. 34923/2002). Nel caso di specie al difensore risulta conferito, in calce al ricorso de quo, in realtà un mero mandato alle liti ai fini della rappresentanza e della difesa del TA nel relativo procedimento e non invece procura speciale a proporre il ricorso de quo ex art. 122 cod. proc. pen.. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) siccome proposto da soggetto non legittimato. Sotto l'aspetto sostanziale, il ricorso è in ogni caso inammissibile per manifesta infondatezza. Deve premettersi che, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. S.U. n. 16103 del 2002; S.U. n. 37505 del 2011) in materia di ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e deducibile con detto mezzo straordinario di impugnazione consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso di guisa da influenzare il processo formativo della decisione, a cagione di ciò rimasto viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali;
donde la pronunzia diversa da quella che altrimenti sarebbe stata adottata. Sicché - va ancora sottolineato - qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo non è configurabile un errore di fatto bensì di giudizio, come tale escluso dal suddetto rimedio straordinario. Nè "i criteri di interpretazione dei fatti, dibattuti nel giudizio di legittimità e oggetto di valutazione anche implicita, non possono essere riproposti sotto forma di errori di fatto". (cfr. Sez. 1 n. 17362/2009). Ciò posto, rileva il Collegio che, diversamente dall'assunto del ricorrente, gli elementi di fatto, rilevanti ai fini delle pronunzie - conformi - adottate dai Giudici di merito e ritenuti decisivi dalla RZ NE per addivenire al rigetto del ricorso proposto dal TA, risultano compiutamente esaminati nel loro complesso (nessuno escluso), contenendo sostanzialmente il ricorso proposto ex art. 625 - bis c.p.p., una critica al contenuto valutativo della decisione che il ricorrente intenderebbe contestare mediante l'inammissibile prospettazione di una rilettura, a sè favorevole, delle risultanze istruttorie, sostanzialmente richiamando il contenuto del ricorso per cassazione già proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma.
Non può in particolare ricondursi alla nozione di errore di fatto nessuno degli "errori" di lettura, comprensione o valutazione degli atti processuali del giudizio di merito, giacché, contrariamente agli assunti del ricorrente, la RZ NE di questa Corte, come sopra già si è rilevato;
ha in realtà compiuto il controllo della motivazione della sentenza d'appello (resa a conferma di quella di primo grado) non compiendo alcun "accertamento di fatto B (cui ovviamente non era tenuta). Alla stregua delle risultanze già acclarate e già esaustiva mente valutate in punto di fatto dai giudici di merito ha sostanzialmente preso atto dell'avvenuto innalzamento dei muri perimetrali, in epoca successiva al luglio 2005, essendo detti lavori ancora in corso alla data del 16 luglio 2005, come confermato dalle concordi deposizioni del testi CE, CI e dall'accertamento eseguito dall'ing. AC il 3 agosto 2005, non rilevando quindi in contrario - attesa l'inesperibilità del condono in relazione ad abusi eseguiti dopo il 31 marzo 2003 -quanto attestato nella documentazione riferita alla ed. "procedibilità " della domanda di condono, prodotta dalla difesa. Precluso era nell'ambito del già svolto giudizio di legittimità dinanzi alla NE RZ (ed a fortiori in sede di giudizio promosso ex art. 625 bis cod. proc. pen.) il riesame nel merito della vicenda processuale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle arrende, di una somma che si ritiene equo e congrue determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012